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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2024, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 12244/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12244/2016 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Azione surrogatoria”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], cod. fisc.: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Catania, Via M.R. Imbriani n. 158, presso C.F._2
lo studio dell'avv. MODENA GIANCARLO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via P. Vasta n. 132, presso lo studio dell'avv.
CIRELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E CONTRO
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), C.so Sicilia n. 6, presso lo studio dell'avv.
BARBAGALLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 E NEI CONFRONTI DI
CU , nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_3 C.F._5
elettivamente domiciliato in Catania, C.so Italia n. 298, presso lo studio dell'avv. CU
FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda proposta da e volta a ritenere e Parte_1 Parte_2
dichiarare l'esistenza di un rapporto di mandato intercorrente tra la convenuta CP_2
mandante e imprenditore occulto, ed il convenuto , mandatario, e di Parte_3
conseguenza volta a dichiarare i contratti stipulati tra gli attori e il convenuto stipulati in CP_1
esecuzione di un mandato senza rappresentanza conferito dalla convenuta , e per l'effetto CP_2
volta a ritenere e dichiarare l'obbligo della convenuta di somministrare al convenuto CP_2
i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni e CP_1
provvedere al pagamento delle somme da quest'ultimo dovute in favore degli attori, è infondata e va rigettata.
Giova premettere che gli attori hanno già visto riconosciute le loro pretese nei confronti del convenuto in precedenti e separati procedimenti, definiti da questo Tribunale, in estrema CP_1
sintesi, favorevolmente nei loro confronti: infatti, per ciò che interessa in questa sede, il convenuto è stato condannato al pagamento di quanto dovuto agli attori nel contesto dei CP_1
lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare sito in Riposto (CT), C.da Archi, censito al catasto fabbricati del Comune di Riposto, foglio 10, part. 23 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e censito al catasto terreni del Comune di Riposto, foglio 10, part. 217 e 219.
Gli attori hanno esposto che la convenuta proprietaria del sopra menzionato CP_2
complesso immobiliare, ha donato l'usufrutto dello stesso, per la durata di quindici anni, al
2 figlio, ovvero l'odierno convenuto che a sua volta ha concluso un contratto di mutuo CP_1
fondiario con un istituto bancario, ha ottenuto l'ammissione a un finanziamento erogato dalla
Regione Siciliana, e che ha successivamente concesso in affitto un ramo d'azienda alla
[...]
della quale è socio e amministratore unico l'odierna convenuta , e che Controparte_4 CP_2
infine il convenuto ha retrocesso in anticipo l'usufrutto alla convenuta , mentre la CP_1 CP_2
è stata posta in liquidazione. Controparte_4
Ebbene, l'esercizio dell'azione surrogatoria presuppone da un lato la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo, come nel caso di specie, e dall'altro lato un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale, tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori in ordine alla capienza del patrimonio e al soddisfacimento di tutti i crediti.
Gli attori sostengono che i convenuti hanno posto le sopra sinteticamente menzionate operazioni in un contesto in cui la convenuta costituisce un imprenditore occulto, e che il CP_2
rapporto tra gli stessi va inquadrato nei termini di un mandato senza rappresentanza.
Va anzitutto considerato la nozione di imprenditore occulto non appare rilevante nel caso di specie, considerando la sua applicazione pratica in sede giurisprudenziale, e vertendo la causa odierna in materia di azione surrogatoria;
inoltre, quanto esposto in ordine alla complessiva operazione dei convenuti non può avere rilevanza in questa sede, in considerazione della domanda proposta.
Orbene, gli attori non hanno provato il rapporto di credito e debito tra i due convenuti, e nello specifico non hanno provato il credito eventualmente vantato dal convenuto nei CP_1
confronti della convenuta . CP_2
Pur nella originalità delle operazioni poste in essere dalle parti, va comunque rilevato che la convenuta ha donato l'usufrutto al convenuto che quest'ultimo ha provveduto a CP_2 CP_1
commissionare i lavori agli attori, e che è stato condannato da questo Tribunale, a seguito del suo inadempimento, al pagamento di quanto dovuto agli stessi.
3 Gli attori avrebbero dovuto provare l'esistenza di un contratto di mandato senza rappresentanza tra i convenuti, invero non desumibile in base alle loro allegazioni.
Invero, il convenuto ha posto in essere le sue prerogative in quanto usufruttuario, CP_1
sebbene a tempo, del complesso immobiliare e ha logicamente concluso contratti a suo nome e in seguito non adempiuti.
Inoltre, avrebbero dovuto provare un inadempimento a carico della convenuta , e di CP_2
conseguenza avrebbero dovuto provare l'inerzia del convenuto in ordine al recupero del CP_1
suo credito, che costituisce un presupposto per l'esercizio dell'azione surrogatoria.
In ragione dell'assorbenza del superiore rilievo, la domanda va rigettata.
Va, infine, per le stesse ragioni rigettata la domanda, proposta in sede di intervento ex art. 105 c.p.c., di , volta a condannare la convenuta , in solido con il convenuto CP_5 CP_2
al pagamento della somma di Euro 21.430,00, oltre interessi e spese processuali, avendo CP_1
lo stesso fatto proprie integralmente le difese degli attori.
La natura della causa, la rilevante complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità della vicenda consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
r i g et t a l a d om a nd a di e;
Parte_1 Parte_2
rigetta la domanda, proposta in sede di intervento, da;
CP_5
compensa tra le parti le spese di giudizio.
C a t a ni a , 2 8 O t t o br e 20 2 4
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12244/2016 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Azione surrogatoria”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], cod. fisc.: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Catania, Via M.R. Imbriani n. 158, presso C.F._2
lo studio dell'avv. MODENA GIANCARLO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Acireale (CT), Via P. Vasta n. 132, presso lo studio dell'avv.
CIRELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E CONTRO
, nata ad [...] il [...], cod. fisc.: CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliata in Acireale (CT), C.so Sicilia n. 6, presso lo studio dell'avv.
BARBAGALLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 E NEI CONFRONTI DI
CU , nato a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_3 C.F._5
elettivamente domiciliato in Catania, C.so Italia n. 298, presso lo studio dell'avv. CU
FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda proposta da e volta a ritenere e Parte_1 Parte_2
dichiarare l'esistenza di un rapporto di mandato intercorrente tra la convenuta CP_2
mandante e imprenditore occulto, ed il convenuto , mandatario, e di Parte_3
conseguenza volta a dichiarare i contratti stipulati tra gli attori e il convenuto stipulati in CP_1
esecuzione di un mandato senza rappresentanza conferito dalla convenuta , e per l'effetto CP_2
volta a ritenere e dichiarare l'obbligo della convenuta di somministrare al convenuto CP_2
i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni e CP_1
provvedere al pagamento delle somme da quest'ultimo dovute in favore degli attori, è infondata e va rigettata.
Giova premettere che gli attori hanno già visto riconosciute le loro pretese nei confronti del convenuto in precedenti e separati procedimenti, definiti da questo Tribunale, in estrema CP_1
sintesi, favorevolmente nei loro confronti: infatti, per ciò che interessa in questa sede, il convenuto è stato condannato al pagamento di quanto dovuto agli attori nel contesto dei CP_1
lavori di ristrutturazione di un complesso immobiliare sito in Riposto (CT), C.da Archi, censito al catasto fabbricati del Comune di Riposto, foglio 10, part. 23 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e censito al catasto terreni del Comune di Riposto, foglio 10, part. 217 e 219.
Gli attori hanno esposto che la convenuta proprietaria del sopra menzionato CP_2
complesso immobiliare, ha donato l'usufrutto dello stesso, per la durata di quindici anni, al
2 figlio, ovvero l'odierno convenuto che a sua volta ha concluso un contratto di mutuo CP_1
fondiario con un istituto bancario, ha ottenuto l'ammissione a un finanziamento erogato dalla
Regione Siciliana, e che ha successivamente concesso in affitto un ramo d'azienda alla
[...]
della quale è socio e amministratore unico l'odierna convenuta , e che Controparte_4 CP_2
infine il convenuto ha retrocesso in anticipo l'usufrutto alla convenuta , mentre la CP_1 CP_2
è stata posta in liquidazione. Controparte_4
Ebbene, l'esercizio dell'azione surrogatoria presuppone da un lato la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo, come nel caso di specie, e dall'altro lato un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale, tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni dei creditori in ordine alla capienza del patrimonio e al soddisfacimento di tutti i crediti.
Gli attori sostengono che i convenuti hanno posto le sopra sinteticamente menzionate operazioni in un contesto in cui la convenuta costituisce un imprenditore occulto, e che il CP_2
rapporto tra gli stessi va inquadrato nei termini di un mandato senza rappresentanza.
Va anzitutto considerato la nozione di imprenditore occulto non appare rilevante nel caso di specie, considerando la sua applicazione pratica in sede giurisprudenziale, e vertendo la causa odierna in materia di azione surrogatoria;
inoltre, quanto esposto in ordine alla complessiva operazione dei convenuti non può avere rilevanza in questa sede, in considerazione della domanda proposta.
Orbene, gli attori non hanno provato il rapporto di credito e debito tra i due convenuti, e nello specifico non hanno provato il credito eventualmente vantato dal convenuto nei CP_1
confronti della convenuta . CP_2
Pur nella originalità delle operazioni poste in essere dalle parti, va comunque rilevato che la convenuta ha donato l'usufrutto al convenuto che quest'ultimo ha provveduto a CP_2 CP_1
commissionare i lavori agli attori, e che è stato condannato da questo Tribunale, a seguito del suo inadempimento, al pagamento di quanto dovuto agli stessi.
3 Gli attori avrebbero dovuto provare l'esistenza di un contratto di mandato senza rappresentanza tra i convenuti, invero non desumibile in base alle loro allegazioni.
Invero, il convenuto ha posto in essere le sue prerogative in quanto usufruttuario, CP_1
sebbene a tempo, del complesso immobiliare e ha logicamente concluso contratti a suo nome e in seguito non adempiuti.
Inoltre, avrebbero dovuto provare un inadempimento a carico della convenuta , e di CP_2
conseguenza avrebbero dovuto provare l'inerzia del convenuto in ordine al recupero del CP_1
suo credito, che costituisce un presupposto per l'esercizio dell'azione surrogatoria.
In ragione dell'assorbenza del superiore rilievo, la domanda va rigettata.
Va, infine, per le stesse ragioni rigettata la domanda, proposta in sede di intervento ex art. 105 c.p.c., di , volta a condannare la convenuta , in solido con il convenuto CP_5 CP_2
al pagamento della somma di Euro 21.430,00, oltre interessi e spese processuali, avendo CP_1
lo stesso fatto proprie integralmente le difese degli attori.
La natura della causa, la rilevante complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità della vicenda consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
r i g et t a l a d om a nd a di e;
Parte_1 Parte_2
rigetta la domanda, proposta in sede di intervento, da;
CP_5
compensa tra le parti le spese di giudizio.
C a t a ni a , 2 8 O t t o br e 20 2 4
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
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