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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 962/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza definitiva n. 1992/2022, emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. 3185/2008 R.G.), iscritta al n. 962/2022 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Carnevale ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e
CONDOMINIO “QUADRIFOGLIO 2”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Alessandro Luigi de Felice e dall'avv. Antonio Triolo, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Con l'intervento di
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pirrò, Controparte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti INTERVENTORE VOLONTARIO
Conclusioni: alla udienza del 18 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 07.03.2008, il Condominio “Quadrifoglio 2” conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la società al fine di sentirla condannare alla consegna del Parte_1 certificato di prevenzione incendi, nonché del certificato di agibilità/abitabilità dello stabile condominiale (punto n. 1 atto di citazione); ottenere il risarcimento del danno per equivalente, derivante da mancata consegna del certificato di agibilità/abitabilità dello stabile condominiale, da liquidarsi secondo quanto stabilito dalla disponenda ctu (punto n. 2 atto di citazione); ottenere, altresì, la dichiarazione di responsabilità della per gravi difetti di costruzione, con conseguente Parte_1 condanna della stessa al risarcimento del relativo danno (punti n. 3, 4 e 5 atto di citazione). Con comparsa del 18.09.2008 si costituiva in giudizio la società
opponendosi alle domande e chiedendone il rigetto. Parte_1
Nelle more del giudizio, le parti risolvevano in via transattiva le questioni riguardanti la richiesta di risarcimento del danno per gravi difetti di costruzione, nonché quella della consegna del certificato di prevenzione incendi (di cui ai punti nn. 2, 3 4, 5 dell'atto di citazione), residuando, quindi, la domanda di risarcimento del danno per mancata consegna del certificato di agibilità/abitabilità. La causa proseguiva, nella fase istruttoria, con riferimento alla sola domanda di risarcimento per mancata consegna del certificato di agibilità/abitabilità. Con provvedimento del 27/02/2022, veniva disposta C.T.U. e, all'uopo, nominato l'Ing. Prof. , al quale veniva sottoposto il seguente Persona_1 quesito: «Previo esame della documentazione in atti ed ispezione dei luoghi, con autorizzazione ad accedere presso gli uffici pubblici al fine di acquisire copia di atti ritenuti indispensabili per la risposta al presente quesito, determini le ragioni ostative alla richiesta e al rilascio del certificato di agibilità inerente allo stabile condominiale e alle unità pag. 2/9 immobiliari nello stesso stabile insistenti, determinando l'imputabilità tecnica alla società convenuta di eventuali difformità delle opere dalla stessa realizzate rispetto al progetto presentato;
in tale ultimo caso stabilire la natura e il valore delle opere all'uopo necessarie per l'eliminazione delle condizioni rilevate». All'esito delle operazioni peritali, il nominato Consulente d'ufficio così concludeva: «Sulla base della narrativa che precede, è possibile sostenere che il mancato conseguimento della certificazione di agibilità sia da imputare sostanzialmente al 'profilo impiantistico' anche se, verosimilmente, tanto sia stato determinato in ragione di quattro canne fumi 'non a norma', che quindi richiederanno non solo una nuova progettazione al riguardo, ma anche e soprattutto lo smantellamento delle vecchie e la messa in opera di 'nuove'1. Emergeva dall'indagine che nessuna contestazione era imputabile ai condomini che non avevano variato quanto ricevuto dal costruttore, determinando in capo alla convenuta l'esclusiva responsabilità per il mancato completamento dell'istruttoria finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. L'ausiliario provvedeva alla quantificazione del danno per equivalente costituito da quanto necessario: per adeguare le canne fumarie, nella misura di 25.000,00 euro e per il compenso professionale dei due tecnici contattati dal condominio per la redazione della certificazione impiantistica, propedeutica all'inoltro dell'istanza presso gli uffici del Comune, nella misura di 28.000,00 euro, quindi per un totale di 53.000,00 euro. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha così deciso: “1. DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'atto di citazione;
2. ACCOGLIE la domanda per quanto al punto 2 dell'atto di citazione e per l'effetto:
3. CONNANNA la al Parte_1 pagamento in favore del Condominio “Quadrifoglio 2” della somma di € 53.000,00 oltre iva ed accessori, come per legge;
4. CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 1 Tutto ciò detto, anche a riguardo della conformità sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alle planimetrie versate nel presente procedimento, ovvero allegate agli atti di compravendita, se si fa eccezione delle cosiddette 'verande' realizzate sui balconi -di possibile e facile rimozione senza pregiudizio alcuno-, nessuna contestazione è imputabile ai condomini che non hanno variato quanto ricevuto dal costruttore in alcun modo -sotto il profilo strettamente edilizio-. Si è pure detto delle piccole variazioni interne di tramezzature, assolutamente compatibili sia con le procedure già adottate -CILA- ovvero sulla conformità edilizia di tutte le unità abitative. Pertanto al di là di quella che può essere stata la reale motivazione per cui l'impresa ' Parte_1 non ha completato per legge e secondo contratto, la procedura collegata al conseguimento della certificazione di agibilità (le canne fumi ragionevolmente per quanto dichiarato), è comunque alla stessa che deve essere imputato» (pag. 27 della relazione di CTU). pag. 3/9 Condominio “Quadrifoglio 2” che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. spese di ctu, liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico della parte soccombente . Parte_1
Avverso la detta decisione ha proposto appello la società Parte_1 che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “A)voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta accogliere l'appello proposto con il presente atto e, in totale riforma della sentenza appellata-rigettata ogni avversa eccezione, deduzione, documentazione e difesa–rigettare la domanda riguardante il mancato rilascio del certificato di agibilità (punto 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità risarcitoria in capo alla società B) Parte_1 condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u.”. Si è costituito in giudizio il condominio “Quadrifoglio 2”, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Voglia così provvedere: − rigettare l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto e Parte_1 diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1992/2022 emessa dal Tribunale di Bari - Quarta Sezione Civile, tra le parti in intestazione;
− con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge”. Il giudizio è stato interrotto - a causa della cancellazione dall'albo degli avvocati del difensore di parte appellata - con provvedimento dell'11 ottobre 2024 e quindi riassunto, ex art. 303 c.p.c., con provvedimento del 23 gennaio 2025. A seguito della riassunzione è intervenuto volontariamente nel giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE che la Corte d'Appello voglia: - accogliere il presente intervento e per l'effetto - rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
poiché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare
[...] integralmente la sentenza n. 1992/2022 emessa dal Tribunale di Bari - Quarta Sezione Civile. - condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore a seguito di riassunzione, in data 14 aprile 2025, gli avv.ti Alessandro De Felice e Antonio Triola - difensori del - hanno eccepito l'estinzione del Controparte_2 giudizio per mancata tempestiva riassunzione sostenendo che, in caso di pag. 4/9 interruzione, il giudizio dovesse essere riassunto entro tre mesi ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e che il termine decorresse dalla dichiarazione del difensore, sia essa formulata in udienza o notificata alle controparti e non dal momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, pronunziato successivamente. Segnatamente, i procuratori succeduti hanno evidenziato come il difensore del avesse comunicato alla cancelleria della Controparte_2
Corte d'Appello di Bari l'evento interruttivo (la propria cancellazione dall'albo degli avvocati), in data 10.10.2024 e l'appellante fosse certamente venuta a conoscenza di tale dichiarazione resa dal procuratore, atteso che di essa era stato dato atto dalla Corte nel proprio provvedimento del 11.10.2024. Ne discende, a detta dell'appellata, che quanto meno sin dalla data dell'udienza, tenutasi il 11.10.2024, l'appellante avesse avuto conoscenza della circostanza dell'intervenuta cancellazione dall'albo del suddetto procuratore e degli effetti interruttivi automatici che l'evento in sé aveva prodotto. Secondo tale prospettazione, dunque, poiché il termine per la riassunzione sarebbe dovuto decorrere dal 10.10.2024 (o tutt'al più dal 11.10.2024), l'appellante avrebbe dovuto depositare il ricorso in riassunzione entro il 10.01.2025 (o al massimo entro il 11.01.2025) in luogo dell'effettivo deposito, avvenuto il 15.01.2025, a termine già ampiamente spirato. Con comparsa conclusionale, del 23 giugno 2025, la Parte_1 ha chiesto il rigetto dell'eccezione de qua, asserendo come la società appellante avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, per la prima volta, soltanto con la comunicazione - datata 15/10/2024 - dell'ordinanza di interruzione del processo ed avrebbe “tempestivamente” depositato il ricorso per la riassunzione del processo, l'ultimo giorno utile, in data 15/01/2025. All'esito della udienza del 18 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni della parte costituita (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un unico motivo di appello, la società appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che il primo Giudice avrebbe recepito pedissequamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio,
pag. 5/9 tralasciando di svolgere gli approfondimenti necessari al fine di accertare se effettivamente la difformità delle canne fumarie possa essere stata la ragione ostativa alla richiesta ed al rilascio del certificato di agibilità dello stabile, in considerazione del fatto che alcuni condomini avevano comunque ottenuto l'agibilità parziale, circostanza che presupporrebbe l'essere a norma delle canne fumarie. In buona sostanza la sentenza oggetto di gravame - senza valutare, neanche sotto l'aspetto meramente logico, le contestazioni e le osservazioni critiche sollevate dall'odierna appellante - si sarebbe fondata esclusivamente sull'operato del nominato C.T.U., il quale attestandosi alle dichiarazioni rese dalle parti, avrebbe tralasciato qualsiasi approfondimento e/o verifica di natura tecnica, finalizzati all'accertamento della contestata “non conformità” delle canne fumarie. La relazione del C.T.U. risulterebbe erronea e contraddittoria atteso che parrebbe incomprensibile come alcuni condomini abbiano chiesto e ottenuto l'agibilità parziale (che presuppone che le canne fumarie siano a norma) e specularmente il consulente tecnico abbia potuto affermare che: «il mancato conseguimento della certificazione di agibilità sia da imputare sostanzialmente al “profilo impiantistico” ossia a causa della presenza di quattro canne fumi “non a norma».
*** E' necessaria la preventiva trattazione dell'eccezione preliminare, proposta dal ”, la cui risoluzione appare dirimente ai fini Controparte_2 della decisione. Si prende atto della circostanza che l'avv. Contento, precedente difensore del ha rinunciato al mandato con Pec del 27 Controparte_2 dicembre 2022, fornendo al proprio assistito ogni informazione utile per munirsi di altro difensore in tempo utile per l'udienza del 11.10.2024. Con successiva Pec del 15 maggio 2023 ha poi comunicato all'appellato la propria intervenuta cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza ed ha reiterato l'invito teso alla nomina di nuovo difensore. Ciò nonostante, in prossimità della data dell'udienza del 11.10.2024 non risultava alcuna costituzione in giudizio di altro difensore per l'appellato discendendo da ciò il principio Controparte_3 dell'ultrattività del patrocinio della procuratrice. Tutto quanto innanzi è stato dichiarato dalla stessa procuratrice con comunicazione – titolata “Udienza del 11.10.2024” - inviata alla cancelleria, in data 10.10.2024, nei termini del deposito per l'udienza cartolare del 11.10.2024.
pag. 6/9 Da rilevarsi è il fatto che tale atto sia stato recepito dalla cancelleria come
“atto non codificato” e non come note di trattazione scritta, poiché l'odierna dott.ssa Contento, essendosi cancellata dall'Albo degli Avvocati, si trovava nell'impossibilità di accedere al sistema telematico ai fini del deposito delle note di udienza, e parimenti dicasi per un'eventuale notifica alle parti, non essendo più legittimata all'uso della Pec dell'Ordine degli Avvocati cui apparteneva fino a due anni prima. Ciò posto, ai fini dell'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il deposito tempestivo del ricorso in riassunzione, appare dirimente focalizzarsi sulla rilevanza di tale comunicazione, giunta in data 10.10.2024, che se all'esito dell'analisi dovesse ritenersi valida, comporterebbe la dichiarazione di tardività del deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto in data 15.01.2025, ben oltre i tre mesi previsti dall'art. 305 c.p.c. La Corte rileva come tale comunicazione, dal sistema telematico, risulti recapitata dalla Cancelleria all'avv. Carnevale, difensore della Parte_1 in data 10 ottobre 2024, pertanto ne deve presumersi la compiuta
[...] conoscenza da parte di quest'ultimo. Da considerarsi pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, il principio per il quale: “il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione del difensore e non dal momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”2 in uno ad altro arresto giurisprudenziale sulle modalità di comunicazione dell'evento interruttivo, una su tutte, l'ordinanza n. 30729/2024 della S.C., per la quale: “Ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, è sufficiente una conoscenza legale e non effettiva, ma pur sempre realizzata attraverso una forma di comunicazione (es. verbale di udienza, una comunicazione formale), dell'evento interruttivo…Orbene, ai fini delle decorrenza occorre una qual forma di comunicazione dell'evento interruttivo che, con certezza
pag. 7/9 consenta di calcolare il decorso del termine per riassumere, così da non pregiudicare il diritto di difesa delle parti.”3 La Corte rileva come la comunicazione depositata dall'Avv. Contento, seppur con una forma non codificata (ma diversamente non avrebbe potuto essere, non svolgendo più la predetta la professione forense), abbia effettivamente fatto ingresso nel procedimento di cui si tratta, in data 10 ottobre 2024, sia stata recepita e conosciuta, mediante recapito da parte della cancelleria alla parte appellante in pari data e possa essere considerata, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., una forma di comunicazione dell'evento interruttivo mediante la quale poter calcolare con certezza il decorso del termine per la riassunzione del processo. Ne discende l'individuarsi il dies a quo dal quale far decorrere i termini per la riassunzione del ricorso – giorno della dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore - nel giorno 10 ottobre 2024, momento nel quale è stata inviata la relativa comunicazione formale alla cancelleria, requisito richiesto dalla più recente giurisprudenza. Alla luce di quanto esposto la Corte ritiene tardivo il deposito del ricorso in riassunzione, operato dall'appellante, datato 15 gennaio 2025, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.. L'appellante va inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, sostenute dalle altre parti, da quantificarsi secondo le tabelle vigenti, il valore della controversia e le fasi del giudizio effettivamente svolte, con l'applicazione dei valori minimi (stante la natura della decisione, che non verte sugli aspetti del merito della controversia).
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P. Q. M.
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La Corte - Seconda Sezione Civile - definitivamente decidendo nel procedimento n.962/2022 sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione in appello notificato il 22.06.2022 – avverso la sentenza n. 1992/2022 pubblicata il 19.05.2022, emessa dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile:
1)dichiara l'estinzione del giudizio;
2)condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da
“Condominio Quadrifoglio 2” che liquida in euro 7.160,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3 Conformi: (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.114871; Cass., n. 16797/2022; Cass., n. 32845/2022)). pag. 8/9 3)condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 7.160,00 per i compensi Controparte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estenso Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 (Cassazione civile Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11487): "l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva".
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 962/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza definitiva n. 1992/2022, emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. 3185/2008 R.G.), iscritta al n. 962/2022 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Carnevale ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e
CONDOMINIO “QUADRIFOGLIO 2”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Alessandro Luigi de Felice e dall'avv. Antonio Triolo, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Con l'intervento di
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pirrò, Controparte_1 ed elettivamente domiciliato come in atti INTERVENTORE VOLONTARIO
Conclusioni: alla udienza del 18 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 07.03.2008, il Condominio “Quadrifoglio 2” conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la società al fine di sentirla condannare alla consegna del Parte_1 certificato di prevenzione incendi, nonché del certificato di agibilità/abitabilità dello stabile condominiale (punto n. 1 atto di citazione); ottenere il risarcimento del danno per equivalente, derivante da mancata consegna del certificato di agibilità/abitabilità dello stabile condominiale, da liquidarsi secondo quanto stabilito dalla disponenda ctu (punto n. 2 atto di citazione); ottenere, altresì, la dichiarazione di responsabilità della per gravi difetti di costruzione, con conseguente Parte_1 condanna della stessa al risarcimento del relativo danno (punti n. 3, 4 e 5 atto di citazione). Con comparsa del 18.09.2008 si costituiva in giudizio la società
opponendosi alle domande e chiedendone il rigetto. Parte_1
Nelle more del giudizio, le parti risolvevano in via transattiva le questioni riguardanti la richiesta di risarcimento del danno per gravi difetti di costruzione, nonché quella della consegna del certificato di prevenzione incendi (di cui ai punti nn. 2, 3 4, 5 dell'atto di citazione), residuando, quindi, la domanda di risarcimento del danno per mancata consegna del certificato di agibilità/abitabilità. La causa proseguiva, nella fase istruttoria, con riferimento alla sola domanda di risarcimento per mancata consegna del certificato di agibilità/abitabilità. Con provvedimento del 27/02/2022, veniva disposta C.T.U. e, all'uopo, nominato l'Ing. Prof. , al quale veniva sottoposto il seguente Persona_1 quesito: «Previo esame della documentazione in atti ed ispezione dei luoghi, con autorizzazione ad accedere presso gli uffici pubblici al fine di acquisire copia di atti ritenuti indispensabili per la risposta al presente quesito, determini le ragioni ostative alla richiesta e al rilascio del certificato di agibilità inerente allo stabile condominiale e alle unità pag. 2/9 immobiliari nello stesso stabile insistenti, determinando l'imputabilità tecnica alla società convenuta di eventuali difformità delle opere dalla stessa realizzate rispetto al progetto presentato;
in tale ultimo caso stabilire la natura e il valore delle opere all'uopo necessarie per l'eliminazione delle condizioni rilevate». All'esito delle operazioni peritali, il nominato Consulente d'ufficio così concludeva: «Sulla base della narrativa che precede, è possibile sostenere che il mancato conseguimento della certificazione di agibilità sia da imputare sostanzialmente al 'profilo impiantistico' anche se, verosimilmente, tanto sia stato determinato in ragione di quattro canne fumi 'non a norma', che quindi richiederanno non solo una nuova progettazione al riguardo, ma anche e soprattutto lo smantellamento delle vecchie e la messa in opera di 'nuove'1. Emergeva dall'indagine che nessuna contestazione era imputabile ai condomini che non avevano variato quanto ricevuto dal costruttore, determinando in capo alla convenuta l'esclusiva responsabilità per il mancato completamento dell'istruttoria finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. L'ausiliario provvedeva alla quantificazione del danno per equivalente costituito da quanto necessario: per adeguare le canne fumarie, nella misura di 25.000,00 euro e per il compenso professionale dei due tecnici contattati dal condominio per la redazione della certificazione impiantistica, propedeutica all'inoltro dell'istanza presso gli uffici del Comune, nella misura di 28.000,00 euro, quindi per un totale di 53.000,00 euro. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha così deciso: “1. DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'atto di citazione;
2. ACCOGLIE la domanda per quanto al punto 2 dell'atto di citazione e per l'effetto:
3. CONNANNA la al Parte_1 pagamento in favore del Condominio “Quadrifoglio 2” della somma di € 53.000,00 oltre iva ed accessori, come per legge;
4. CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 1 Tutto ciò detto, anche a riguardo della conformità sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alle planimetrie versate nel presente procedimento, ovvero allegate agli atti di compravendita, se si fa eccezione delle cosiddette 'verande' realizzate sui balconi -di possibile e facile rimozione senza pregiudizio alcuno-, nessuna contestazione è imputabile ai condomini che non hanno variato quanto ricevuto dal costruttore in alcun modo -sotto il profilo strettamente edilizio-. Si è pure detto delle piccole variazioni interne di tramezzature, assolutamente compatibili sia con le procedure già adottate -CILA- ovvero sulla conformità edilizia di tutte le unità abitative. Pertanto al di là di quella che può essere stata la reale motivazione per cui l'impresa ' Parte_1 non ha completato per legge e secondo contratto, la procedura collegata al conseguimento della certificazione di agibilità (le canne fumi ragionevolmente per quanto dichiarato), è comunque alla stessa che deve essere imputato» (pag. 27 della relazione di CTU). pag. 3/9 Condominio “Quadrifoglio 2” che liquida in complessivi € 7.254,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. spese di ctu, liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico della parte soccombente . Parte_1
Avverso la detta decisione ha proposto appello la società Parte_1 che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “A)voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta accogliere l'appello proposto con il presente atto e, in totale riforma della sentenza appellata-rigettata ogni avversa eccezione, deduzione, documentazione e difesa–rigettare la domanda riguardante il mancato rilascio del certificato di agibilità (punto 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità risarcitoria in capo alla società B) Parte_1 condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u.”. Si è costituito in giudizio il condominio “Quadrifoglio 2”, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CONCLUDE affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Voglia così provvedere: − rigettare l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto e Parte_1 diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1992/2022 emessa dal Tribunale di Bari - Quarta Sezione Civile, tra le parti in intestazione;
− con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge”. Il giudizio è stato interrotto - a causa della cancellazione dall'albo degli avvocati del difensore di parte appellata - con provvedimento dell'11 ottobre 2024 e quindi riassunto, ex art. 303 c.p.c., con provvedimento del 23 gennaio 2025. A seguito della riassunzione è intervenuto volontariamente nel giudizio chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“CHIEDE che la Corte d'Appello voglia: - accogliere il presente intervento e per l'effetto - rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
poiché infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare
[...] integralmente la sentenza n. 1992/2022 emessa dal Tribunale di Bari - Quarta Sezione Civile. - condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione di nuovo difensore a seguito di riassunzione, in data 14 aprile 2025, gli avv.ti Alessandro De Felice e Antonio Triola - difensori del - hanno eccepito l'estinzione del Controparte_2 giudizio per mancata tempestiva riassunzione sostenendo che, in caso di pag. 4/9 interruzione, il giudizio dovesse essere riassunto entro tre mesi ai sensi dell'art. 305 c.p.c. e che il termine decorresse dalla dichiarazione del difensore, sia essa formulata in udienza o notificata alle controparti e non dal momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, pronunziato successivamente. Segnatamente, i procuratori succeduti hanno evidenziato come il difensore del avesse comunicato alla cancelleria della Controparte_2
Corte d'Appello di Bari l'evento interruttivo (la propria cancellazione dall'albo degli avvocati), in data 10.10.2024 e l'appellante fosse certamente venuta a conoscenza di tale dichiarazione resa dal procuratore, atteso che di essa era stato dato atto dalla Corte nel proprio provvedimento del 11.10.2024. Ne discende, a detta dell'appellata, che quanto meno sin dalla data dell'udienza, tenutasi il 11.10.2024, l'appellante avesse avuto conoscenza della circostanza dell'intervenuta cancellazione dall'albo del suddetto procuratore e degli effetti interruttivi automatici che l'evento in sé aveva prodotto. Secondo tale prospettazione, dunque, poiché il termine per la riassunzione sarebbe dovuto decorrere dal 10.10.2024 (o tutt'al più dal 11.10.2024), l'appellante avrebbe dovuto depositare il ricorso in riassunzione entro il 10.01.2025 (o al massimo entro il 11.01.2025) in luogo dell'effettivo deposito, avvenuto il 15.01.2025, a termine già ampiamente spirato. Con comparsa conclusionale, del 23 giugno 2025, la Parte_1 ha chiesto il rigetto dell'eccezione de qua, asserendo come la società appellante avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo, per la prima volta, soltanto con la comunicazione - datata 15/10/2024 - dell'ordinanza di interruzione del processo ed avrebbe “tempestivamente” depositato il ricorso per la riassunzione del processo, l'ultimo giorno utile, in data 15/01/2025. All'esito della udienza del 18 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni della parte costituita (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con un unico motivo di appello, la società appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, deducendo che il primo Giudice avrebbe recepito pedissequamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio,
pag. 5/9 tralasciando di svolgere gli approfondimenti necessari al fine di accertare se effettivamente la difformità delle canne fumarie possa essere stata la ragione ostativa alla richiesta ed al rilascio del certificato di agibilità dello stabile, in considerazione del fatto che alcuni condomini avevano comunque ottenuto l'agibilità parziale, circostanza che presupporrebbe l'essere a norma delle canne fumarie. In buona sostanza la sentenza oggetto di gravame - senza valutare, neanche sotto l'aspetto meramente logico, le contestazioni e le osservazioni critiche sollevate dall'odierna appellante - si sarebbe fondata esclusivamente sull'operato del nominato C.T.U., il quale attestandosi alle dichiarazioni rese dalle parti, avrebbe tralasciato qualsiasi approfondimento e/o verifica di natura tecnica, finalizzati all'accertamento della contestata “non conformità” delle canne fumarie. La relazione del C.T.U. risulterebbe erronea e contraddittoria atteso che parrebbe incomprensibile come alcuni condomini abbiano chiesto e ottenuto l'agibilità parziale (che presuppone che le canne fumarie siano a norma) e specularmente il consulente tecnico abbia potuto affermare che: «il mancato conseguimento della certificazione di agibilità sia da imputare sostanzialmente al “profilo impiantistico” ossia a causa della presenza di quattro canne fumi “non a norma».
*** E' necessaria la preventiva trattazione dell'eccezione preliminare, proposta dal ”, la cui risoluzione appare dirimente ai fini Controparte_2 della decisione. Si prende atto della circostanza che l'avv. Contento, precedente difensore del ha rinunciato al mandato con Pec del 27 Controparte_2 dicembre 2022, fornendo al proprio assistito ogni informazione utile per munirsi di altro difensore in tempo utile per l'udienza del 11.10.2024. Con successiva Pec del 15 maggio 2023 ha poi comunicato all'appellato la propria intervenuta cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza ed ha reiterato l'invito teso alla nomina di nuovo difensore. Ciò nonostante, in prossimità della data dell'udienza del 11.10.2024 non risultava alcuna costituzione in giudizio di altro difensore per l'appellato discendendo da ciò il principio Controparte_3 dell'ultrattività del patrocinio della procuratrice. Tutto quanto innanzi è stato dichiarato dalla stessa procuratrice con comunicazione – titolata “Udienza del 11.10.2024” - inviata alla cancelleria, in data 10.10.2024, nei termini del deposito per l'udienza cartolare del 11.10.2024.
pag. 6/9 Da rilevarsi è il fatto che tale atto sia stato recepito dalla cancelleria come
“atto non codificato” e non come note di trattazione scritta, poiché l'odierna dott.ssa Contento, essendosi cancellata dall'Albo degli Avvocati, si trovava nell'impossibilità di accedere al sistema telematico ai fini del deposito delle note di udienza, e parimenti dicasi per un'eventuale notifica alle parti, non essendo più legittimata all'uso della Pec dell'Ordine degli Avvocati cui apparteneva fino a due anni prima. Ciò posto, ai fini dell'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il deposito tempestivo del ricorso in riassunzione, appare dirimente focalizzarsi sulla rilevanza di tale comunicazione, giunta in data 10.10.2024, che se all'esito dell'analisi dovesse ritenersi valida, comporterebbe la dichiarazione di tardività del deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto in data 15.01.2025, ben oltre i tre mesi previsti dall'art. 305 c.p.c. La Corte rileva come tale comunicazione, dal sistema telematico, risulti recapitata dalla Cancelleria all'avv. Carnevale, difensore della Parte_1 in data 10 ottobre 2024, pertanto ne deve presumersi la compiuta
[...] conoscenza da parte di quest'ultimo. Da considerarsi pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, il principio per il quale: “il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione del difensore e non dal momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”2 in uno ad altro arresto giurisprudenziale sulle modalità di comunicazione dell'evento interruttivo, una su tutte, l'ordinanza n. 30729/2024 della S.C., per la quale: “Ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, è sufficiente una conoscenza legale e non effettiva, ma pur sempre realizzata attraverso una forma di comunicazione (es. verbale di udienza, una comunicazione formale), dell'evento interruttivo…Orbene, ai fini delle decorrenza occorre una qual forma di comunicazione dell'evento interruttivo che, con certezza
pag. 7/9 consenta di calcolare il decorso del termine per riassumere, così da non pregiudicare il diritto di difesa delle parti.”3 La Corte rileva come la comunicazione depositata dall'Avv. Contento, seppur con una forma non codificata (ma diversamente non avrebbe potuto essere, non svolgendo più la predetta la professione forense), abbia effettivamente fatto ingresso nel procedimento di cui si tratta, in data 10 ottobre 2024, sia stata recepita e conosciuta, mediante recapito da parte della cancelleria alla parte appellante in pari data e possa essere considerata, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., una forma di comunicazione dell'evento interruttivo mediante la quale poter calcolare con certezza il decorso del termine per la riassunzione del processo. Ne discende l'individuarsi il dies a quo dal quale far decorrere i termini per la riassunzione del ricorso – giorno della dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore - nel giorno 10 ottobre 2024, momento nel quale è stata inviata la relativa comunicazione formale alla cancelleria, requisito richiesto dalla più recente giurisprudenza. Alla luce di quanto esposto la Corte ritiene tardivo il deposito del ricorso in riassunzione, operato dall'appellante, datato 15 gennaio 2025, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c.. L'appellante va inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, sostenute dalle altre parti, da quantificarsi secondo le tabelle vigenti, il valore della controversia e le fasi del giudizio effettivamente svolte, con l'applicazione dei valori minimi (stante la natura della decisione, che non verte sugli aspetti del merito della controversia).
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P. Q. M.
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La Corte - Seconda Sezione Civile - definitivamente decidendo nel procedimento n.962/2022 sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione in appello notificato il 22.06.2022 – avverso la sentenza n. 1992/2022 pubblicata il 19.05.2022, emessa dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile:
1)dichiara l'estinzione del giudizio;
2)condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da
“Condominio Quadrifoglio 2” che liquida in euro 7.160,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3 Conformi: (Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.114871; Cass., n. 16797/2022; Cass., n. 32845/2022)). pag. 8/9 3)condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in euro 7.160,00 per i compensi Controparte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025.
Il Consigliere estenso Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 (Cassazione civile Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11487): "l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva".