Decreto cautelare 29 dicembre 2022
Sentenza breve 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/12/2025, n. 22803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22803 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16690/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16690 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Vengu e Kristina Blushi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della domanda di visto di ingresso in Italia ai fini del reingresso dopo aver smarrito il permesso di soggiorno;
- nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. VA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di reingresso in Italia;
- nel corso del giudizio l’Ambasciata ha rilasciato il provvedimento richiesto dal ricorrente;
- entrambe le parti hanno quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere; il ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, mentre quest’ultima ne ha chiesto l’integrale compensazione;
- all’udienza camerale del 15 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Ravvisate, quindi, nella specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, in ragione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, le spese legali vadano poste a carico di quest’ultima e liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da liquidare in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
VA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NI | NC RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.