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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 42923 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1
depositato telematicamente, dall'Avv. Raul Castelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Jacopone da Todi 38
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , in Roma, CP_1
Via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile depositata in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione Napsi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che in data 31.7.2022 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla società datrice di lavoro IR
SR (doc. 3); che, pertanto, in data 6.9.2022 aveva inoltrato presso la sede di Roma- CP_1
LA domanda di intervento della SP (doc. 4); che la domanda era stata accolta e, pertanto, aveva fruito della sino alla data del 2.2.2024, allorché la relativa Pt_2
erogazione era cessata, come evincibile dall'estratto previdenziale (doc. 1) e dai pagamenti dei ratei (doc. 11); che, in esito a richiesta di chiarimenti, l' aveva CP_1
risposto con comunicazione inviata via e-mail in data 29.4.2024 (doc. 5), affermando che “…la pratica risulta chiusa e definita alla data del 2.2.2024 con il pagamento di
504 gg”; che, tuttavia, poiché nel quadriennio antecedente la data del licenziamento avvenuto il 31.7.2022, il lavoratore era stato posto in CIG per un totale di 62 settimane e precisamente dal 6.4.2020 al 26.12.2020 e dal 4.1.2021 al 27.6.2021, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo per l'erogazione della richiesta prestazione avrebbe dovuto espungere le settimane di CIG e, pertanto, retrodatare la verifica dei requisiti reddituali e lavorativi per un periodo corrispondente a quello di fruizione della
CIG; che, pertanto, il periodo da considerare avrebbe dovuto avere inizio dal mese di
Giugno 2017 e cessare il 31.7.2022; che, prendendo a riferimento il periodo sopra richiamato, risultava che esso ricorrente, nel predetto arco di tempo, aveva lavorato per un totale di 207 settimane, con la conseguenza che la SP avrebbe dovuto avere una durata minima di almeno 103 settimane e non di 72 settimane (504/7); che, applicando i predetti criteri, la SP avrebbe dovuto avere cessazione non prima del 30.9.2024 data pagina 2 di 4 di scadenza dei 217 giorni da aggiungere (31 settimane x7 gg), per un ulteriore importo da corrispondere pari ad € 8242,92 (s. e. e o.).
Tanto premesso ha quindi concluso chiedendo di: “dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'erogazione della SP per la durata di 103 settimane e/o di quel maggiore e/o minore periodo ritenuto di giustizia, stante la prestazione lavorativa pari
a 207 settimane utili nel quadriennio antecedente da valutarsi al netto dei periodi di cassa integrazione guadagni quali periodi neutri e, per l'effetto, condannare l' … a CP_1
corrispondere al sig. l'ulteriore la somma di € 8242,92 (s. e. e o.), a Parte_1
titolo di ratei maturati per le 32 settimane di SP dovute ma non corrisposte e/o per quel maggiore e/o minore periodo e somme ritenuti di giustizia;
oltre al pagamento degli interessi legali”.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che “l'ufficio amministrativo sta[va] CP_1
provvedendo a liquidare quanto richiesto”.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha riconosciuto che la prestazione in oggetto è stata liquidata con pagamento in data
4.1.2025 (come da prova del bonifico prodotta in atti). Si è associato pertanto nella richiesta di dichiarazione della cassazione della materia del contendere.
Scaduto il 24.3.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note di trattazione scritta, in data odierna è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
******
Rilevato che l' – come risulta dalla documentazione prodotta in atti – ha CP_1
provveduto alla liquidazione della indennità di disoccupazione, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto concordemente dalle parti.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
pagina 3 di 4 Considerato però che la liquidazione della prestazione in oggetto è avvenuta solo con bonifico del 4.1.2025 (successivamente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 9.12.2024), l' va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 27.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 42923 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso Parte_1
depositato telematicamente, dall'Avv. Raul Castelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Jacopone da Todi 38
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , in Roma, CP_1
Via Cesare Beccaria 29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile depositata in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione Napsi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che in data 31.7.2022 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla società datrice di lavoro IR
SR (doc. 3); che, pertanto, in data 6.9.2022 aveva inoltrato presso la sede di Roma- CP_1
LA domanda di intervento della SP (doc. 4); che la domanda era stata accolta e, pertanto, aveva fruito della sino alla data del 2.2.2024, allorché la relativa Pt_2
erogazione era cessata, come evincibile dall'estratto previdenziale (doc. 1) e dai pagamenti dei ratei (doc. 11); che, in esito a richiesta di chiarimenti, l' aveva CP_1
risposto con comunicazione inviata via e-mail in data 29.4.2024 (doc. 5), affermando che “…la pratica risulta chiusa e definita alla data del 2.2.2024 con il pagamento di
504 gg”; che, tuttavia, poiché nel quadriennio antecedente la data del licenziamento avvenuto il 31.7.2022, il lavoratore era stato posto in CIG per un totale di 62 settimane e precisamente dal 6.4.2020 al 26.12.2020 e dal 4.1.2021 al 27.6.2021, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo per l'erogazione della richiesta prestazione avrebbe dovuto espungere le settimane di CIG e, pertanto, retrodatare la verifica dei requisiti reddituali e lavorativi per un periodo corrispondente a quello di fruizione della
CIG; che, pertanto, il periodo da considerare avrebbe dovuto avere inizio dal mese di
Giugno 2017 e cessare il 31.7.2022; che, prendendo a riferimento il periodo sopra richiamato, risultava che esso ricorrente, nel predetto arco di tempo, aveva lavorato per un totale di 207 settimane, con la conseguenza che la SP avrebbe dovuto avere una durata minima di almeno 103 settimane e non di 72 settimane (504/7); che, applicando i predetti criteri, la SP avrebbe dovuto avere cessazione non prima del 30.9.2024 data pagina 2 di 4 di scadenza dei 217 giorni da aggiungere (31 settimane x7 gg), per un ulteriore importo da corrispondere pari ad € 8242,92 (s. e. e o.).
Tanto premesso ha quindi concluso chiedendo di: “dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'erogazione della SP per la durata di 103 settimane e/o di quel maggiore e/o minore periodo ritenuto di giustizia, stante la prestazione lavorativa pari
a 207 settimane utili nel quadriennio antecedente da valutarsi al netto dei periodi di cassa integrazione guadagni quali periodi neutri e, per l'effetto, condannare l' … a CP_1
corrispondere al sig. l'ulteriore la somma di € 8242,92 (s. e. e o.), a Parte_1
titolo di ratei maturati per le 32 settimane di SP dovute ma non corrisposte e/o per quel maggiore e/o minore periodo e somme ritenuti di giustizia;
oltre al pagamento degli interessi legali”.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che “l'ufficio amministrativo sta[va] CP_1
provvedendo a liquidare quanto richiesto”.
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha riconosciuto che la prestazione in oggetto è stata liquidata con pagamento in data
4.1.2025 (come da prova del bonifico prodotta in atti). Si è associato pertanto nella richiesta di dichiarazione della cassazione della materia del contendere.
Scaduto il 24.3.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti ed acquisite le note di trattazione scritta, in data odierna è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
******
Rilevato che l' – come risulta dalla documentazione prodotta in atti – ha CP_1
provveduto alla liquidazione della indennità di disoccupazione, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto concordemente dalle parti.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
pagina 3 di 4 Considerato però che la liquidazione della prestazione in oggetto è avvenuta solo con bonifico del 4.1.2025 (successivamente alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 9.12.2024), l' va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 27.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 4 di 4