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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 486/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 486/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1623/2024, pubblicata il 22/03/2024, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7938/2018 R.G.;
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
; , tutti rappresentati e difesi, Controparte_1 Parte_2 in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dagli avvocati Cristiano
OM e IN OM, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Potenza, al
Viale Marconi, numero civico 111/C;
-Appellanti–Opponenti
CONTRO
C.F.: ), già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine Volpe, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in , Via M. Mascia numero civico 16; CP_3
-Appellato–Opposto
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 1623/2024 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 22/03/2024, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7938/2018 R.G.
(opposizione a decreto ingiuntivo - mutuo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato, per l'appellato, presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1623/2024 resa dal Tribunale di Salerno, che ha definito la causa iscritta al n. 7938/2018 R.G., con la quale così è stato deciso: “rigetta
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo. 2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno. 3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi euro 6. 023 (euro 1.772 per la fase di studio, euro 1.169 per la fase introduttiva, euro 3.082 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la la Controparte_4 [...]
nonché e , Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1685/2018 emesso in data
18/06/2020 dal Tribunale di Salerno, con il quale, accogliendo il ricorso presentato da veniva ingiunto agli opponenti, in via solidale, il pagamento della somma Controparte_2 di € 271.665,01, oltre interessi e spese monitorie, quale corrispettivo dell'inadempimento relativo a 22 rate del contratto di mutuo chirografario n. 1000167/7. Tale contratto, originariamente intestato ad AGEAS Salerno S.c.a.r.l., era stato successivamente accollato dalla con scrittura privata autenticata in data 25/01/2016. In punto Parte_1 Controparte_4 di fatto, gli opponenti rappresentavano: – che, con scrittura privata autenticata in data
25/01/2016, la si era obbligata in via cumulativa e liberatoria nei Controparte_4 confronti del debito contratto da Ageas S.c.a.r.l. mediante il suddetto contratto di finanziamento;
– che l'efficacia dell'accollo era subordinata all'adozione di apposita delibera da parte di (già ), avente ad oggetto l'erogazione parziale Controparte_2 Controparte_3 dell'importo di € 100.000,00; – che, in data 01/04/2016, veniva formalizzata l'erogazione della suddetta somma, decurtata di € 14.578,08 corrispondenti a 11 rate insolute, a seguito pag. 2/17 della sottoscrizione di un ulteriore contratto di mutuo chirografario dell'importo complessivo pari a € 255.250,00; – che la concessione del finanziamento era subordinata alla sottoscrizione di fideiussioni da parte della e;
– Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 che, nonostante l'operazione di accollo, provvedeva all'erogazione di soli € Controparte_2
84.421,00 rispetto al finanziamento convenuto, ammontante formalmente a € 255.250,00.
Sul piano giuridico, gli opponenti eccepivano:
– la carenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo prodotto da Controparte_2 non risultava sottoscritto da Ageas S.c.a.r.l.; – l'indeterminatezza e l'illiquidità del credito azionato, discendenti dalla divergenza tra gli importi indicati nella scrittura privata di cessione del contratto e quelli dedotti in sede monitoria;
– la nullità ovvero l'annullabilità dell'accollo, per violazione del termine essenziale di 30 giorni previsto per l'erogazione della somma di €
100.000,00, di fatto concessa solo in parte (€ 84.421,00); – la nullità delle fideiussioni sottoscritte, in quanto riferite ad un contratto di finanziamento privo di validità;
– la nullità del contratto di mutuo del 1° aprile 2016 per parziale erogazione della somma mutuata (€ 100.000,00 su € 255.250,00); – il danno patrimoniale subito dalla Controparte_4
derivante dalla mancata realizzazione dell'allaccio degli impianti eolici, quantificato in
[...]
€ 426.418,00, da compensarsi con quanto effettivamente ricevuto a titolo di mutuo (€
84.421,00), con conseguente richiesta di condanna della al pagamento di € Controparte_2
341.997,00 a titolo risarcitorio. Concludevano, dunque, chiedendo: i) in via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa Ageas S.c.a.r.l. e ii) in via principale, Pt_3
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
iii) in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento dei danni patiti, nella misura di € Controparte_2
341.997,00.
costituitasi con comparsa in data 22/05/2020, contestava integralmente le Controparte_2 domande attoree sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il giudice: – rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
– disponeva il tentativo di mediazione ex lege, conclusosi con esito negativo;
– assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; – ritenuta superflua l'istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/11/2023, successivamente sostituita da termine per il deposito di note conclusionali ex art. 127-ter pag. 3/17 c.p.c.. Con provvedimento del 13/12/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza nr. 1623/2024, che ha definito la causa iscritta al n. 7938/2018 R.G., il
Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandone l'esecutorietà. Ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti. Infine, ha condannato questi ultimi al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi € 6.023,00, così ripartiti: € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva e € 3.082,00 per la fase decisionale, oltre IVA e
CPA come per legge.
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio, previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, quanto segue: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di SALERNO n. 1623/2024 dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del diritto di credito. In via riconvenzionale - Dato atto dei danni effettivamente prodotti dalla condannare la stessa al pagamento dei danni prodotti a titolo di CP_5 perdita degli incentivi, in favore della società appellante, oltre interessi come per legge. - Con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari. in via istruttoria, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, riportate nella memoria ex art. 183 cpc secondo termine, depositata in atti e nello specifico: - Ordinarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.210 cpc, alla Banca ricorrente di produrre in atti la deliberazione del 23/12/2013 con cui il CREDITO SALERNITANO ha concesso il mutuo chirografario alla AGEAS, con tutta la documentazione di supporto ed autorizzativa che ha giustificato la erogazione del finanziamento di euro 155.250,00, ivi comprese le fatture quietanzate dai fornitori . - Ammettere Interrogatorio formale del dott. amministratore Controparte_6 delegato e legale rappresentante p.t. della (già , e la prova CP_2 Controparte_3 per testi , su tutti i capitoli contenuti nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., del 19.04.2021, che abbiansi di seguito, per integralmente trascritti”. Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
Con atto di appello regolarmente proposto, la società nonché i Controparte_4 fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. 1623/2024 resa dal Tribunale di Salerno, sezione pag. 4/17 civile, deducendone la riforma in via integrale, eccezion fatta per i soli capi eventualmente non impugnati.
In via preliminare, gli appellanti hanno dichiarato di voler riproporre integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate in primo grado, con espresso rinvio per relationem agli atti difensivi ivi depositati, che si intendono integralmente trascritti, anche al fine di evitare inutili ripetizioni. La sentenza è stata impugnata “nella quasi totalità” per erronea valutazione in fatto e in diritto delle risultanze istruttorie e documentali, con particolare riguardo alla natura del contratto di mutuo sotteso al rapporto azionato in sede monitoria, al contenuto dell'atto di accollo intervenuto tra AGEAS e Controparte_4
e alla corretta qualificazione giuridica dell'ulteriore contratto di finanziamento
[...] stipulato tra l'istituto di credito e l'opponente, con la ripartizione, per quanto attiene ai motivi, in una “parte rescindente” ed una “parte rescissoria”.
Sul riconoscimento del credito residuo (pagina 6 della sentenza impugnata) -
Gli appellanti hanno censurato la parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto “vi fosse prova adeguata del credito richiesto”, sulla base dell'affermazione secondo cui, in esecuzione del contratto di mutuo di € 155.250,00 stipulato da AGEAS, sarebbero state pagate solo quattro rate (gennaio-aprile 2015), con un residuo debito al 26.01.2016 pari a € 150.012,69. A loro dire, tale ricostruzione sarebbe frutto di una valutazione solo formale e aritmetica, omettendosi ogni considerazione sulla natura condizionata del contratto e sulla necessità di verificare l'effettiva causa concreta del finanziamento.
Sulla qualificazione dell'atto del 1.4.2016 (pagina 7) - Gli appellanti hanno criticato la qualificazione dell'ulteriore contratto di finanziamento stipulato in pari data come mero “atto ricognitivo”. A loro dire, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che tale contratto recherebbe caratteristiche del tutto autonome, idonee a configurare un nuovo contratto di finanziamento per € 255.250,00, stipulato da in proprio, Controparte_4 senza alcun collegamento espresso con il contratto precedente o con l'accollo.
Sul rigetto della domanda risarcitoria (pagina 9) - Gli appellanti hanno impugnato il capo motivazionale in cui il Tribunale ha ritenuto la domanda di risarcimento “genericamente formulata”, assumendo che essa fosse invece specificamente dedotta, dettagliata e documentata, con indicazione puntuale della somma di € 411.840,00 quale danno pag. 5/17 patrimoniale subito a causa della mancata erogazione delle somme residue, necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico.
PARTE RESCISSORIA
Sulla nullità del mutuo stipulato da AGEAS - Gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la natura condizionata e vincolata del finanziamento concesso ad AGEAS per € 155.250,00, destinato – secondo la loro prospettazione – alla realizzazione di due turbine eoliche. In particolare, hanno sostenuto che all'interno dell'allegato B del contratto originario sarebbe stata pattuita l'erogazione delle somme a fronte di regolari S.A.L. vistati dal Direttore dei lavori, con ciò determinando l'inserimento della destinazione nella causa stessa del contratto.
Inoltre, secondo gli appellanti, la discrepanza tra l'importo del finanziamento erogato e quello risultante dal contratto di cessione (per € 414.000,00, da erogarsi in più tranches e con concorso di due istituti di credito), sarebbe rilevante per ritenere non vincolante e non perfezionato l'accollo. A sostegno di ciò, è stata richiamata anche la circostanza che la residua somma di € 259.000,00, da destinarsi al completamento dell'impianto, non sarebbe mai stata messa a disposizione della società appellante, frustrando l'aspettativa alla base dell'assunzione dell'obbligazione.
Sulla natura del contratto del 1.4.2016 come autonomo mutuo condizionato - Con riferimento al secondo contratto, gli appellanti hanno sostenuto che esso non avrebbe natura ricognitiva, ma costituirebbe un nuovo mutuo condizionato, con destinazione vincolata alla prosecuzione dell'investimento e con erogazione subordinata a specifici adempimenti tecnico-amministrativi. L'avvenuto versamento della sola somma di € 100.000,00, a fronte dell'importo complessivo, confermerebbe – secondo la prospettazione attorea – la mancanza della disponibilità effettiva delle somme, e dunque la non perfezione del contratto. È stato anche dedotto che, in base a orientamento giurisprudenziale costante, la traditio simulata o solo formalmente attestata mediante costituzione di deposito indisponibile presso la banca, non renderebbe esigibile la prestazione da parte del mutuatario, con conseguente inidoneità del contratto a costituire titolo esecutivo. La condotta della banca, in tal senso, sarebbe stata ritenuta contraria ai principi di buona fede e correttezza precontrattuale ex art. 1337 c.c.
Sulla quantificazione e fondatezza del danno richiesto - Gli appellanti hanno contestato che la domanda risarcitoria fosse generica, richiamando invece le deduzioni svolte nell'atto pag. 6/17 di opposizione, nonché la memoria ex art. 183, comma 6, secondo termine, e le note conclusive, dove sarebbe stato esplicitato in modo analitico il pregiudizio subito, quantificato in € 411.840,00, quale mancato utile e perdita degli incentivi correlati all'inoperatività dell'impianto. A detta degli appellanti, tale danno sarebbe conseguenza diretta e immediata della mancata erogazione del mutuo residuo, e dunque della inadempienza dell'istituto mutuante.
Nella comparsa conclusionale, gli Appellanti hanno anche sostenuto: che le fideiussioni prestate debbano considerarsi nulle in quanto riferite a contratti di mutuo illegittimi e sproporzionate rispetto all'effettivo importo erogato;
che l'istituto di credito avrebbe posto in essere un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 1337 c.c., ingenerando nella società appellante una concreta aspettativa di definitiva conclusione dell'originario contratto di mutuo per l'intero importo deliberato;
che sussisterebbero i presupposti per la compensazione giudiziale tra la somma effettivamente erogata (euro 84.421,00) e i danni subiti dalla società appellante (euro 426.418,00), con conseguente credito residuo di euro
341.997,00 a favore della stessa;
che l'operato di avrebbe configurato CP_2 violazione sistematica delle norme di trasparenza bancaria previste dal Testo Unico Bancario, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l'appellato- opposto, istando affinché il “Giudice adito voglia dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le avverse domande di nullità, risoluzione e risarcimento e conseguentemente la stessa eccezione di compensazione e, pertanto, rigettare l'appello con conferma della sentenza appellata e conferma del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In via subordinata, si domanda in ogni caso di condannare parte opponente al versamento in favore dell'opposta dell'importo di cui all'ingiunzione, ovvero di quello minore che risultasse dovuto, anche solo a titolo di indebito ed anche in eventuale ipotesi di accoglimento delle domande costitutive di parte opponente. Reiterate le richieste istruttorie e di accertamenti tecnici e contabili. Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato-opposto.
L'appellato ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità di talune doglianze sollevate in sede di gravame, ritenendole domande nuove non dedotte nel giudizio di primo grado. In particolare, la contestazione circa la legittimità della prima erogazione del mutuo in favore di pag. 7/17 AGEAS s.r.l. – ritenuta in violazione di presunti vincoli derivanti da un mutuo di scopo – che sarebbe stata proposta per la prima volta in appello, e, dunque, inammissibile.
Nel merito, l'appellato ha contestato che il contratto di finanziamento potesse qualificarsi come mutuo condizionato o di scopo, rilevando che non emergerebbe alcun obbligo vincolante in capo al mutuatario a destinare le somme a una finalità specifica nell'interesse del mutuante. La clausola relativa agli stati di avanzamento lavori sarebbe stata priva di forza cogente, trattandosi di una semplice facoltà della banca, e non di una condizione essenziale per l'erogazione. Inoltre, né gli atti, né la prassi tra le parti, avrebbero previsto un meccanismo di controllo dell'effettiva realizzazione delle opere finanziate.
Quanto al profilo dell'erogazione tardiva della somma di € 100.000,00 – subordinata nel contratto di accollo all'efficacia dello stesso – l'appellato ha escluso che il termine di 30 giorni potesse qualificarsi come essenziale, invocando giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola “entro e non oltre” non è di per sé sufficiente a conferire essenzialità al termine, in mancanza di ulteriori elementi testuali o comportamentali. In ogni caso, l'accettazione senza riserve della somma successivamente erogata e l'ulteriore sottoscrizione dell'atto ricognitivo del 1.4.2016, da parte dell'accollante, costituirebbero condotta concludente idonea a integrare una rinuncia tacita al diritto di far valere l'inadempimento temporale.
Sotto il profilo causale, l'appellato ha ribadito che il rapporto obbligatorio fosse riconducibile ad un unico contratto di mutuo chirografario, individuato con il numero 1000167/7, originariamente stipulato con AGEAS s.r.l. e successivamente oggetto di accollo da parte dell'attuale appellante. I diversi atti successivamente sottoscritti – inclusa la scrittura del
1.4.2016 e il piano di ammortamento allegato – non costituirebbero autonomi contratti, bensì atti ricognitivi od integrativi del rapporto originario. Indici convergenti a supporto di tale ricostruzione sarebbero rappresentati dalla coincidenza del tasso di interesse, dalla decorrenza uniforme delle rate, dal richiamo costante al medesimo numero di contratto e dalla dichiarazione di piena consapevolezza delle condizioni contrattuali resa dall'accollante nel testo del negozio.
In riferimento al quantum, l'appellato ha precisato che la somma erogata in data 1.4.2016, pari a € 84.421,00, corrisponderebbe alla differenza tra l'importo nominale di € 100.000,00 e le rate scadute e non onorate alla data dell'erogazione, come previsto nel medesimo atto di accollo e nei suoi allegati.
pag. 8/17 In relazione alla domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale, l'appellato ne ha dedotto sia l'inammissibilità, in quanto proposta in appello per la prima volta, sia l'infondatezza nel merito. A suo dire, l'appellante non avrebbe allegato in modo puntuale la condotta lesiva della banca, né indicato il danno conseguente né provato il nesso eziologico tra presunto inadempimento e pregiudizio. In difetto di allegazione e prova del danno-conseguenza, la richiesta risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento, atteso che l'ordinamento non ammetterebbe un danno in re ipsa né una funzione sanzionatoria del risarcimento in assenza dei presupposti previsti ex lege.
Infine, l'appellato ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie formulate in appello, reputandole irrilevanti e generiche rispetto ai motivi dedotti, e ha resistito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa anche la solidità patrimoniale della parte creditrice.
Nella comparsa conclusionale, l'Appellato ha ulteriormente eccepito e contestato le domande formulate dagli Appellanti, chiedendone il rigetto in toto.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con ordinanza del 02.10.2024, il Collegio ha disposto l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 1623/2024 del Tribunale di Salerno. Con provvedimento del
03.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 06.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2513/2025 del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nr. 1623/2024, che ha definito la causa iscritta al n. 7938/2018 R.G., con cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandone l'esecutorietà, respingendo la domanda pag. 9/17 riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti e condannando questi ultimi al pagamento delle spese di lite, istando per la riforma integrale del pronunciamento.
L'impugnazione proposta non risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Primo motivo di appello: nullità del mutuo per carenza di causa concreta - Il motivo di gravame, con il quale parte appellante sostiene la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa concreta e per asserita natura condizionata del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., in quanto proposto per la prima volta in grado di appello. Il divieto di domande nuove in appello, previsto dalla norma citata, impedisce l'introduzione in secondo grado di questioni non dedotte nel giudizio di primo grado, né riconducibili a mere difese o eccezioni rilevabili d'ufficio. La contestazione della validità del contratto di mutuo – basata sull'allegazione di una causa condizionata e, quindi, inesistente – costituisce non una mera eccezione, bensì un motivo di nullità dedotto in via principale, e come tale si configura quale domanda nuova. Il divieto di domande nuove in appello, previsto dalla norma citata, preclude l'introduzione, nel secondo grado del giudizio, di questioni non ritualmente dedotte nel giudizio di primo grado, né qualificabili come mere difese o eccezioni rilevabili d'ufficio. La contestazione della validità del contratto di mutuo – fondata sull'allegazione della mancanza di causa concreta e sulla natura condizionata dell'erogazione – non costituisce una mera eccezione in senso tecnico, ma configura una vera e propria domanda di accertamento della nullità contrattuale,
e dunque un autonomo thema decidendum, che comporta una modificazione sostanziale della materia del contendere. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra domanda nuova e, pertanto, è inammissibile in appello, la deduzione di una causa di nullità del contratto basata su presupposti di fatto e giuridici non allegati in primo grado, dovendosi distinguere tra nuove mere difese – che possono essere ammesse – e nuove domande che modificano il contenuto sostanziale della pretesa, anche se formalmente ricollegate alla stessa causa petendi. Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni derogatorie previste dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che ammettono la produzione di nuove prove ovvero la deduzione di nuove eccezioni solo quando i nuovi mezzi di prova siano ritenuti indispensabili dal giudice ai fini della decisione, oppure la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile. Nel caso in esame, la deduzione della pretesa nullità del pag. 10/17 contratto risulta fondata su fatti e documenti pienamente conoscibili sin dal primo grado e, dunque, non può ritenersi né indispensabile né frutto di una sopravvenienza processuale imprevedibile o incolpevole. In mancanza delle condizioni derogatorie di legge, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.
2. Motivo inerente alla pretesa inesistenza di un unico contratto di mutuo - Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'esistenza di un unico rapporto contrattuale e deduce la pretesa invalidità per mancanza di coerenza tra le diverse erogazioni, è infondato, sia in fatto che in diritto.
In primo luogo, la documentazione in atti dimostra in modo inequivoco la unitarietà del rapporto di finanziamento. Il mutuo deliberato il 23.12.2013 da Controparte_7 per un importo complessivo di € 310.500,00 è stato oggetto di erogazione parziale in favore della originaria beneficiaria (AGEAS Srl), per poi proseguire con l'erogazione in favore dell'appellante, in qualità di accollante subentrata nel debito. Le erogazioni sono state effettuate nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, identificato con il numero
1000167/7, come si evince dalla delibera bancaria, dagli atti ricognitivi sottoscritti dall'accollante, dal piano di ammortamento, dal numero di rapporto costantemente riportato nei documenti, nonché dalla coincidenza di tassi, scadenze e modalità di rimborso. È principio consolidato in giurisprudenza che la circostanza che un mutuo venga erogato in più tranche, anche in favore di diversi soggetti in tempi distinti, non comporti di per sé la pluralità di rapporti negoziali, ove le erogazioni siano riconducibili ad un unico titolo contrattuale deliberato e identificabile nella sua struttura causale. La contestazione circa la mancanza di sottoscrizione per ogni singola erogazione, è irrilevante: nel contratto di mutuo bancario, la delibera unilaterale e il perfezionamento per effetti reali con la dazione costituiscono validi strumenti di manifestazione della volontà negoziale, cui può far seguito la ricognizione mediante sottoscrizione del piano di ammortamento. L'assunto secondo cui si tratterebbe di mutui diversi è, dunque, smentito dalla coerenza sistematica e dalla prassi bancaria, che legittima l'erogazione in tranches secondo criteri di opportunità tecnica e contrattuale, senza che ciò intacchi la validità o la causa del contratto. Nel caso di specie, dalla disamina del contratto del 1.4.2016 emerge che: il contratto non introduce una nuova obbligazione di mutuo in senso tecnico, ma si riferisce a un pregresso rapporto obbligatorio (tale rapporto trova fondamento: nel contratto di mutuo originario stipulato con AGEAS Salerno;
nel pag. 11/17 contratto di accollo stipulato da il 26.01.2016, nel quale quest'ultima Controparte_4 si impegnava a subentrare nel debito residuo); il contratto in esame menziona esplicitamente il residuo del debito accollato e la somma di euro 100.000 già oggetto di impegno nell'allegato
A del contratto di accollo. Tali elementi inducono a qualificare l'atto del 1.4.2016 come una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Pertanto, la qualifica attribuita dal giudice di primo grado appare corretta e in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che assegna prevalenza alla sostanza economico-giuridica del negozio rispetto al suo nomen iuris, ed, anche in tal caso, non è ammissibile, sulla base di quanto già esposto sub punto 1., la pretesa nullità del contratto di mutuo per carenza di causa concreta e per asserita natura condizionata del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
3. Motivo inerente al preteso carattere non essenziale del termine di 30 giorni e comportamento concludente -Sulla violazione degli obblighi di buona fede - Il motivo
è parimenti infondato, poiché si fonda sulla pretesa violazione di un termine che non ha natura essenziale.
L'appellante assume che la clausola contenuta nell'allegato “A” del contratto di accollo, ove si prevede che l'erogazione “dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni”, integri un termine essenziale ex art. 1457 c.c., la cui inosservanza determinerebbe l'automatica risoluzione del contratto, con conseguente esonero dall'obbligo restitutorio e diritto al risarcimento. Tale tesi è contraddetta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'essenzialità del termine per l'adempimento non può essere desunta automaticamente dall'uso dell'espressione 'entro e non oltre', ma deve risultare da una valutazione complessiva della volontà delle parti e della natura dell'interesse perseguito. Nel caso di specie, la CP_3 ha erogato la somma il 01.04.2016, a distanza di pochi giorni dalla scadenza formale del termine. L'appellante ha ricevuto e trattenuto la somma senza formulare alcuna contestazione o riserva, sottoscrivendo anche l'atto ricognitivo: tale comportamento vale quale rinuncia tacita all'essenzialità del termine, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., e, come tale, preclude la possibilità di invocarne la violazione a posteriori. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine è essenziale solo ove la parte che vi ha interesse abbia dichiarato la propria volontà risolutiva, anche per facta concludentia, in modo tempestivo, e non può ricavarsi tale effetto dalla sola scadenza del termine, specie se il creditore ha poi accettato l'adempimento tardivo. Nella fattispecie, l'erogazione della somma è avvenuta, ed è stata pag. 12/17 utilizzata per saldare rate insolute: la differenza tra quanto pattuito (€ 100.000,00) e quanto incassato (€ 84.421,00) è spiegata dalla compensazione per rate pregresse scadute e interessi, in conformità alla clausola contrattuale. Nessun inadempimento può, quindi, essere imputato alla banca, né l'istituto di credito ha posto in essere un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 1337 c.c.. Il giudice di prime cure ha motivato puntualmente, sia sotto il profilo della natura non essenziale del termine, sia sotto il profilo del comportamento successivo della parte (accettazione tacita del versamento tardivo), pervenendo a una valutazione giuridicamente corretta e coerente. La pretesa inefficacia dell'atto, dedotta in ragione del ritardo nell'erogazione delle somme pattuite, risulta infondata in diritto, in quanto il comportamento successivo degli opponenti, i quali hanno ricevuto e trattenuto le somme senza sollevare eccezioni né riserve, si pone in evidente contrasto con la contestazione successivamente formulata. Ne deriva l'inammissibilità della censura per violazione del principio di coerenza e correttezza nei rapporti negoziali (protestatio contra factum proprium), secondo i canoni di buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.).
4. Domanda riconvenzionale risarcitoria – Il motivo di appello, concernente la pretesa responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca per l'erogazione asseritamente tardiva o incompleta, con richiesta di risarcimento del danno, è infondato sia in fatto che in diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata, in quanto la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata in primo grado può essere riproposta in appello anche senza il vincolo di subordinazione, a condizione che sia la medesima domanda già ritualmente introdotta in primo grado (medesimi petitum e causa petendi), e non venga modificata nei suoi presupposti fattuali o giuridici. In questo caso, la riformulazione non integra una domanda nuova ex art. 345, comma 1, c.p.c., ma una diversa modulazione delle conclusioni già avanzate, pienamente ammessa in appello ai sensi degli articoli 346 e 329 c.p.c..
Nel merito, sotto il profilo fattuale, l'opponente ha lamentato un preteso inadempimento della banca agli obblighi derivanti dai contratti di mutuo e di accollo, sostenendo che l'istituto non avrebbe erogato le somme previste, cagionando così l'impossibilità di ultimare l'impianto eolico, con conseguente perdita degli incentivi economici. Tuttavia, come già accertato dal giudice di prime cure nel rigetto della domanda principale di opposizione, la pretesa pag. 13/17 dell'istituto di credito risulta fondata sulla base della documentazione prodotta (contratti, accollo, estratto conto, piano di ammortamento). È stato infatti verificato che: il contratto di mutuo originario è stato validamente stipulato;
la società opponente ha assunto volontariamente l'impegno a rimborsarne il residuo debito tramite accollo;
la condizione sospensiva prevista nell'allegato A del contratto di accollo si è avverata, con l'erogazione effettiva della somma di € 100.000,00, seppur oltre i 30 giorni;
la società opponente ha tacitamente accettato l'erogazione tardiva, senza attivarsi né sollevare eccezioni, con conseguente rinuncia implicita all'asserita essenzialità del termine (art. 1457 c.c.), configurando un comportamento incoerente ai sensi del principio di protestatio contra factum proprium. In tal senso, viene meno il presupposto centrale su cui si fonda la domanda risarcitoria, ovvero l'asserita illegittimità della condotta bancaria e l'inadempimento dell'obbligazione di finanziamento.
Sotto il profilo giuridico, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria avente ad oggetto danni conseguenti alla dedotta insussistenza del credito azionato o all'inadempimento del creditore è meramente consequenziale alla fondatezza della domanda principale di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il rigetto della domanda principale determina il rigetto per carenza dei presupposti fattuali della connessa domanda di risarcimento dei danni. Nel caso di specie,
l'accertata validità ed efficacia del contratto di mutuo e dell'accollo, nonché la dimostrata esigibilità del credito azionato dalla banca, escludono l'illegittimità della condotta dell'istituto e l'esistenza di un danno risarcibile. Inoltre, deve evidenziarsi che la domanda risarcitoria è stata formulata in modo generico e privo di un adeguato supporto probatorio: l'opponente ha allegato un danno da mancata percezione di incentivi pubblici, senza tuttavia comprovare:
l'effettiva titolarità o assegnazione di tali incentivi;
il nesso causale tra l'omessa (o ritardata) erogazione della somma da parte della banca e la perdita dell'incentivo; la concreta entità e liquidità del danno subito. In particolare, non è stato provato che l'erogazione avvenuta il
01.04.2016 fosse tardiva rispetto a un termine essenziale;
non è stato dimostrato che l'erogazione parziale (€ 84.421,00) costituisse una violazione del contratto, essendo, invece, conseguenza della compensazione con rate arretrate;
non è stata allegata alcuna specifica voce di danno patrimoniale o extra-patrimoniale, né fornito principio di prova del nesso causale.
In assenza di tali elementi, la pretesa risarcitoria risulta priva di fondamento giuridico e pag. 14/17 contraria al consolidato orientamento secondo cui la responsabilità contrattuale presuppone l'allegazione e la prova dell'inadempimento, del danno e del nesso causale, non essendo sufficiente la mera enunciazione del danno evento. La dedotta perdita di utilità del finanziamento, in mancanza di prova concreta, non supera il vaglio del requisito dell'attualità
e serietà del pregiudizio. Anche sotto questo ulteriore profilo, la domanda risulta carente dei requisiti richiesti dagli artt. 2043 e 2697 c.c., in quanto il fatto illecito lamentato non è stato dimostrato, né sussiste il nesso causale né tantomeno è stata fornita una prova seria e circostanziata del danno. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, la domanda di risarcimento danni – che è stata già rigettata dal giudice di primo grado, con motivazione condivisibile, e non trova, in appello, alcuna valida integrazione o allegazione probatoria -deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che generica e priva del necessario supporto probatorio.
5. Reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado -
La parte appellante ha reiterato in questa sede le medesime istanze istruttorie già proposte nel giudizio di primo grado, ove erano state oggetto di rigetto o di mancata ammissione. Esse devono ritenersi infondate in quanto irrilevanti e superflue rispetto alla decisione, alla luce del materiale documentale già acquisito, della natura negoziale della controversia e dell'esaustività degli atti contrattuali prodotti. Le questioni oggetto di prova, infatti, risultano pienamente ricostruibili aliunde e non richiedono ulteriori approfondimenti istruttori. Ne consegue il rigetto della reiterazione delle richieste istruttorie, in quanto inidonee a incidere sul quadro probatorio e decisionale già delineato. Il Collegio, infatti, all'esito del riesame degli atti e delle risultanze istruttorie, condivide integralmente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, sia quanto all'apprezzamento del materiale probatorio. In particolare, le prove acquisite risultano analizzate in modo completo, logico e coerente nella sentenza impugnata, che ne ha dato corretta interpretazione alla luce dei principi che regolano il libero convincimento ex art. 116 c.p.c.. Le doglianze dell'appellante si risolvono, per lo più, in una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori, senza tuttavia evidenziare alcuna lacuna, illogicità manifesta o travisamento probatorio idoneo a scalfire la motivazione della decisione impugnata. La Corte ritiene pertanto di dover confermare, anche sotto il profilo probatorio, le valutazioni espresse dal primo giudice, reputandole corrette, esaustive e immuni da vizi logici o giuridici.
pag. 15/17 I motivi ulteriori dedotti dagli appellanti sono assorbiti, in quanto fondati su presupposti logici e giuridici già integralmente disattesi con il rigetto dei motivi principali di gravame. Una loro trattazione autonoma risulterebbe meramente reiterativa, priva di autonoma incidenza argomentativa e non apporterebbe alcun elemento nuovo, utile o rilevante ai fini del decidere.
Inoltre, detti motivi difettano di un adeguato corredo probatorio, risultando assertivi e non sorretti da specifiche allegazioni o mezzi istruttori idonei a confermarne la fondatezza, sicché si rivelano del tutto inidonei a scalfire la ricostruzione fattuale e giuridica già operata nella disamina dei motivi principali, e sono inammissibili nella misura in cui non sono contenuti nell'atto di appello. Conseguentemente, le eccezioni sollevate dall'appellato devono ritenersi assorbite dall'accertata infondatezza dell'appello.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ricorrendo alcuna ragione idonea a giustificarne la compensazione. La loro liquidazione ha luogo in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto che il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4 Controparte_1
e , avverso la sentenza nr. 1623/2024 resa dal Tribunale di Controparte_1 Parte_2
Salerno, pubblicata il 22/03/2024, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
I. Rigetta l'appello;
II. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della parte appellata in complessivi euro 10.060,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata dichiaratosi antistatario;
III. Dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/20023) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
pag. 16/17 IV. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 2 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 486/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 486/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1623/2024, pubblicata il 22/03/2024, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7938/2018 R.G.;
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
; , tutti rappresentati e difesi, Controparte_1 Parte_2 in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dagli avvocati Cristiano
OM e IN OM, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Potenza, al
Viale Marconi, numero civico 111/C;
-Appellanti–Opponenti
CONTRO
C.F.: ), già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmine Volpe, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in , Via M. Mascia numero civico 16; CP_3
-Appellato–Opposto
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 1623/2024 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 22/03/2024, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 7938/2018 R.G.
(opposizione a decreto ingiuntivo - mutuo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato, per l'appellato, presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 1623/2024 resa dal Tribunale di Salerno, che ha definito la causa iscritta al n. 7938/2018 R.G., con la quale così è stato deciso: “rigetta
l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo. 2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno. 3) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in complessivi euro 6. 023 (euro 1.772 per la fase di studio, euro 1.169 per la fase introduttiva, euro 3.082 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la la Controparte_4 [...]
nonché e , Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1685/2018 emesso in data
18/06/2020 dal Tribunale di Salerno, con il quale, accogliendo il ricorso presentato da veniva ingiunto agli opponenti, in via solidale, il pagamento della somma Controparte_2 di € 271.665,01, oltre interessi e spese monitorie, quale corrispettivo dell'inadempimento relativo a 22 rate del contratto di mutuo chirografario n. 1000167/7. Tale contratto, originariamente intestato ad AGEAS Salerno S.c.a.r.l., era stato successivamente accollato dalla con scrittura privata autenticata in data 25/01/2016. In punto Parte_1 Controparte_4 di fatto, gli opponenti rappresentavano: – che, con scrittura privata autenticata in data
25/01/2016, la si era obbligata in via cumulativa e liberatoria nei Controparte_4 confronti del debito contratto da Ageas S.c.a.r.l. mediante il suddetto contratto di finanziamento;
– che l'efficacia dell'accollo era subordinata all'adozione di apposita delibera da parte di (già ), avente ad oggetto l'erogazione parziale Controparte_2 Controparte_3 dell'importo di € 100.000,00; – che, in data 01/04/2016, veniva formalizzata l'erogazione della suddetta somma, decurtata di € 14.578,08 corrispondenti a 11 rate insolute, a seguito pag. 2/17 della sottoscrizione di un ulteriore contratto di mutuo chirografario dell'importo complessivo pari a € 255.250,00; – che la concessione del finanziamento era subordinata alla sottoscrizione di fideiussioni da parte della e;
– Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 che, nonostante l'operazione di accollo, provvedeva all'erogazione di soli € Controparte_2
84.421,00 rispetto al finanziamento convenuto, ammontante formalmente a € 255.250,00.
Sul piano giuridico, gli opponenti eccepivano:
– la carenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo prodotto da Controparte_2 non risultava sottoscritto da Ageas S.c.a.r.l.; – l'indeterminatezza e l'illiquidità del credito azionato, discendenti dalla divergenza tra gli importi indicati nella scrittura privata di cessione del contratto e quelli dedotti in sede monitoria;
– la nullità ovvero l'annullabilità dell'accollo, per violazione del termine essenziale di 30 giorni previsto per l'erogazione della somma di €
100.000,00, di fatto concessa solo in parte (€ 84.421,00); – la nullità delle fideiussioni sottoscritte, in quanto riferite ad un contratto di finanziamento privo di validità;
– la nullità del contratto di mutuo del 1° aprile 2016 per parziale erogazione della somma mutuata (€ 100.000,00 su € 255.250,00); – il danno patrimoniale subito dalla Controparte_4
derivante dalla mancata realizzazione dell'allaccio degli impianti eolici, quantificato in
[...]
€ 426.418,00, da compensarsi con quanto effettivamente ricevuto a titolo di mutuo (€
84.421,00), con conseguente richiesta di condanna della al pagamento di € Controparte_2
341.997,00 a titolo risarcitorio. Concludevano, dunque, chiedendo: i) in via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa Ageas S.c.a.r.l. e ii) in via principale, Pt_3
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
iii) in via riconvenzionale, la condanna della al risarcimento dei danni patiti, nella misura di € Controparte_2
341.997,00.
costituitasi con comparsa in data 22/05/2020, contestava integralmente le Controparte_2 domande attoree sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il giudice: – rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;
– disponeva il tentativo di mediazione ex lege, conclusosi con esito negativo;
– assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; – ritenuta superflua l'istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/11/2023, successivamente sostituita da termine per il deposito di note conclusionali ex art. 127-ter pag. 3/17 c.p.c.. Con provvedimento del 13/12/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza nr. 1623/2024, che ha definito la causa iscritta al n. 7938/2018 R.G., il
Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandone l'esecutorietà. Ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti. Infine, ha condannato questi ultimi al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi € 6.023,00, così ripartiti: € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva e € 3.082,00 per la fase decisionale, oltre IVA e
CPA come per legge.
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio, previa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, quanto segue: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di SALERNO n. 1623/2024 dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del diritto di credito. In via riconvenzionale - Dato atto dei danni effettivamente prodotti dalla condannare la stessa al pagamento dei danni prodotti a titolo di CP_5 perdita degli incentivi, in favore della società appellante, oltre interessi come per legge. - Con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari. in via istruttoria, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, riportate nella memoria ex art. 183 cpc secondo termine, depositata in atti e nello specifico: - Ordinarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.210 cpc, alla Banca ricorrente di produrre in atti la deliberazione del 23/12/2013 con cui il CREDITO SALERNITANO ha concesso il mutuo chirografario alla AGEAS, con tutta la documentazione di supporto ed autorizzativa che ha giustificato la erogazione del finanziamento di euro 155.250,00, ivi comprese le fatture quietanzate dai fornitori . - Ammettere Interrogatorio formale del dott. amministratore Controparte_6 delegato e legale rappresentante p.t. della (già , e la prova CP_2 Controparte_3 per testi , su tutti i capitoli contenuti nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., del 19.04.2021, che abbiansi di seguito, per integralmente trascritti”. Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
Con atto di appello regolarmente proposto, la società nonché i Controparte_4 fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. 1623/2024 resa dal Tribunale di Salerno, sezione pag. 4/17 civile, deducendone la riforma in via integrale, eccezion fatta per i soli capi eventualmente non impugnati.
In via preliminare, gli appellanti hanno dichiarato di voler riproporre integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate in primo grado, con espresso rinvio per relationem agli atti difensivi ivi depositati, che si intendono integralmente trascritti, anche al fine di evitare inutili ripetizioni. La sentenza è stata impugnata “nella quasi totalità” per erronea valutazione in fatto e in diritto delle risultanze istruttorie e documentali, con particolare riguardo alla natura del contratto di mutuo sotteso al rapporto azionato in sede monitoria, al contenuto dell'atto di accollo intervenuto tra AGEAS e Controparte_4
e alla corretta qualificazione giuridica dell'ulteriore contratto di finanziamento
[...] stipulato tra l'istituto di credito e l'opponente, con la ripartizione, per quanto attiene ai motivi, in una “parte rescindente” ed una “parte rescissoria”.
Sul riconoscimento del credito residuo (pagina 6 della sentenza impugnata) -
Gli appellanti hanno censurato la parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto “vi fosse prova adeguata del credito richiesto”, sulla base dell'affermazione secondo cui, in esecuzione del contratto di mutuo di € 155.250,00 stipulato da AGEAS, sarebbero state pagate solo quattro rate (gennaio-aprile 2015), con un residuo debito al 26.01.2016 pari a € 150.012,69. A loro dire, tale ricostruzione sarebbe frutto di una valutazione solo formale e aritmetica, omettendosi ogni considerazione sulla natura condizionata del contratto e sulla necessità di verificare l'effettiva causa concreta del finanziamento.
Sulla qualificazione dell'atto del 1.4.2016 (pagina 7) - Gli appellanti hanno criticato la qualificazione dell'ulteriore contratto di finanziamento stipulato in pari data come mero “atto ricognitivo”. A loro dire, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che tale contratto recherebbe caratteristiche del tutto autonome, idonee a configurare un nuovo contratto di finanziamento per € 255.250,00, stipulato da in proprio, Controparte_4 senza alcun collegamento espresso con il contratto precedente o con l'accollo.
Sul rigetto della domanda risarcitoria (pagina 9) - Gli appellanti hanno impugnato il capo motivazionale in cui il Tribunale ha ritenuto la domanda di risarcimento “genericamente formulata”, assumendo che essa fosse invece specificamente dedotta, dettagliata e documentata, con indicazione puntuale della somma di € 411.840,00 quale danno pag. 5/17 patrimoniale subito a causa della mancata erogazione delle somme residue, necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico.
PARTE RESCISSORIA
Sulla nullità del mutuo stipulato da AGEAS - Gli appellanti hanno dedotto che il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la natura condizionata e vincolata del finanziamento concesso ad AGEAS per € 155.250,00, destinato – secondo la loro prospettazione – alla realizzazione di due turbine eoliche. In particolare, hanno sostenuto che all'interno dell'allegato B del contratto originario sarebbe stata pattuita l'erogazione delle somme a fronte di regolari S.A.L. vistati dal Direttore dei lavori, con ciò determinando l'inserimento della destinazione nella causa stessa del contratto.
Inoltre, secondo gli appellanti, la discrepanza tra l'importo del finanziamento erogato e quello risultante dal contratto di cessione (per € 414.000,00, da erogarsi in più tranches e con concorso di due istituti di credito), sarebbe rilevante per ritenere non vincolante e non perfezionato l'accollo. A sostegno di ciò, è stata richiamata anche la circostanza che la residua somma di € 259.000,00, da destinarsi al completamento dell'impianto, non sarebbe mai stata messa a disposizione della società appellante, frustrando l'aspettativa alla base dell'assunzione dell'obbligazione.
Sulla natura del contratto del 1.4.2016 come autonomo mutuo condizionato - Con riferimento al secondo contratto, gli appellanti hanno sostenuto che esso non avrebbe natura ricognitiva, ma costituirebbe un nuovo mutuo condizionato, con destinazione vincolata alla prosecuzione dell'investimento e con erogazione subordinata a specifici adempimenti tecnico-amministrativi. L'avvenuto versamento della sola somma di € 100.000,00, a fronte dell'importo complessivo, confermerebbe – secondo la prospettazione attorea – la mancanza della disponibilità effettiva delle somme, e dunque la non perfezione del contratto. È stato anche dedotto che, in base a orientamento giurisprudenziale costante, la traditio simulata o solo formalmente attestata mediante costituzione di deposito indisponibile presso la banca, non renderebbe esigibile la prestazione da parte del mutuatario, con conseguente inidoneità del contratto a costituire titolo esecutivo. La condotta della banca, in tal senso, sarebbe stata ritenuta contraria ai principi di buona fede e correttezza precontrattuale ex art. 1337 c.c.
Sulla quantificazione e fondatezza del danno richiesto - Gli appellanti hanno contestato che la domanda risarcitoria fosse generica, richiamando invece le deduzioni svolte nell'atto pag. 6/17 di opposizione, nonché la memoria ex art. 183, comma 6, secondo termine, e le note conclusive, dove sarebbe stato esplicitato in modo analitico il pregiudizio subito, quantificato in € 411.840,00, quale mancato utile e perdita degli incentivi correlati all'inoperatività dell'impianto. A detta degli appellanti, tale danno sarebbe conseguenza diretta e immediata della mancata erogazione del mutuo residuo, e dunque della inadempienza dell'istituto mutuante.
Nella comparsa conclusionale, gli Appellanti hanno anche sostenuto: che le fideiussioni prestate debbano considerarsi nulle in quanto riferite a contratti di mutuo illegittimi e sproporzionate rispetto all'effettivo importo erogato;
che l'istituto di credito avrebbe posto in essere un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 1337 c.c., ingenerando nella società appellante una concreta aspettativa di definitiva conclusione dell'originario contratto di mutuo per l'intero importo deliberato;
che sussisterebbero i presupposti per la compensazione giudiziale tra la somma effettivamente erogata (euro 84.421,00) e i danni subiti dalla società appellante (euro 426.418,00), con conseguente credito residuo di euro
341.997,00 a favore della stessa;
che l'operato di avrebbe configurato CP_2 violazione sistematica delle norme di trasparenza bancaria previste dal Testo Unico Bancario, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l'appellato- opposto, istando affinché il “Giudice adito voglia dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate le avverse domande di nullità, risoluzione e risarcimento e conseguentemente la stessa eccezione di compensazione e, pertanto, rigettare l'appello con conferma della sentenza appellata e conferma del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In via subordinata, si domanda in ogni caso di condannare parte opponente al versamento in favore dell'opposta dell'importo di cui all'ingiunzione, ovvero di quello minore che risultasse dovuto, anche solo a titolo di indebito ed anche in eventuale ipotesi di accoglimento delle domande costitutive di parte opponente. Reiterate le richieste istruttorie e di accertamenti tecnici e contabili. Con vittoria delle spese di lite ed attribuzione”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato-opposto.
L'appellato ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità di talune doglianze sollevate in sede di gravame, ritenendole domande nuove non dedotte nel giudizio di primo grado. In particolare, la contestazione circa la legittimità della prima erogazione del mutuo in favore di pag. 7/17 AGEAS s.r.l. – ritenuta in violazione di presunti vincoli derivanti da un mutuo di scopo – che sarebbe stata proposta per la prima volta in appello, e, dunque, inammissibile.
Nel merito, l'appellato ha contestato che il contratto di finanziamento potesse qualificarsi come mutuo condizionato o di scopo, rilevando che non emergerebbe alcun obbligo vincolante in capo al mutuatario a destinare le somme a una finalità specifica nell'interesse del mutuante. La clausola relativa agli stati di avanzamento lavori sarebbe stata priva di forza cogente, trattandosi di una semplice facoltà della banca, e non di una condizione essenziale per l'erogazione. Inoltre, né gli atti, né la prassi tra le parti, avrebbero previsto un meccanismo di controllo dell'effettiva realizzazione delle opere finanziate.
Quanto al profilo dell'erogazione tardiva della somma di € 100.000,00 – subordinata nel contratto di accollo all'efficacia dello stesso – l'appellato ha escluso che il termine di 30 giorni potesse qualificarsi come essenziale, invocando giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola “entro e non oltre” non è di per sé sufficiente a conferire essenzialità al termine, in mancanza di ulteriori elementi testuali o comportamentali. In ogni caso, l'accettazione senza riserve della somma successivamente erogata e l'ulteriore sottoscrizione dell'atto ricognitivo del 1.4.2016, da parte dell'accollante, costituirebbero condotta concludente idonea a integrare una rinuncia tacita al diritto di far valere l'inadempimento temporale.
Sotto il profilo causale, l'appellato ha ribadito che il rapporto obbligatorio fosse riconducibile ad un unico contratto di mutuo chirografario, individuato con il numero 1000167/7, originariamente stipulato con AGEAS s.r.l. e successivamente oggetto di accollo da parte dell'attuale appellante. I diversi atti successivamente sottoscritti – inclusa la scrittura del
1.4.2016 e il piano di ammortamento allegato – non costituirebbero autonomi contratti, bensì atti ricognitivi od integrativi del rapporto originario. Indici convergenti a supporto di tale ricostruzione sarebbero rappresentati dalla coincidenza del tasso di interesse, dalla decorrenza uniforme delle rate, dal richiamo costante al medesimo numero di contratto e dalla dichiarazione di piena consapevolezza delle condizioni contrattuali resa dall'accollante nel testo del negozio.
In riferimento al quantum, l'appellato ha precisato che la somma erogata in data 1.4.2016, pari a € 84.421,00, corrisponderebbe alla differenza tra l'importo nominale di € 100.000,00 e le rate scadute e non onorate alla data dell'erogazione, come previsto nel medesimo atto di accollo e nei suoi allegati.
pag. 8/17 In relazione alla domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale, l'appellato ne ha dedotto sia l'inammissibilità, in quanto proposta in appello per la prima volta, sia l'infondatezza nel merito. A suo dire, l'appellante non avrebbe allegato in modo puntuale la condotta lesiva della banca, né indicato il danno conseguente né provato il nesso eziologico tra presunto inadempimento e pregiudizio. In difetto di allegazione e prova del danno-conseguenza, la richiesta risarcitoria non potrebbe trovare accoglimento, atteso che l'ordinamento non ammetterebbe un danno in re ipsa né una funzione sanzionatoria del risarcimento in assenza dei presupposti previsti ex lege.
Infine, l'appellato ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie formulate in appello, reputandole irrilevanti e generiche rispetto ai motivi dedotti, e ha resistito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa anche la solidità patrimoniale della parte creditrice.
Nella comparsa conclusionale, l'Appellato ha ulteriormente eccepito e contestato le domande formulate dagli Appellanti, chiedendone il rigetto in toto.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con ordinanza del 02.10.2024, il Collegio ha disposto l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 1623/2024 del Tribunale di Salerno. Con provvedimento del
03.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 06.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn.
1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 16.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 06.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore nr. cronol. 2513/2025 del 13/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nr. 1623/2024, che ha definito la causa iscritta al n. 7938/2018 R.G., con cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandone l'esecutorietà, respingendo la domanda pag. 9/17 riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti e condannando questi ultimi al pagamento delle spese di lite, istando per la riforma integrale del pronunciamento.
L'impugnazione proposta non risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Primo motivo di appello: nullità del mutuo per carenza di causa concreta - Il motivo di gravame, con il quale parte appellante sostiene la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa concreta e per asserita natura condizionata del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., in quanto proposto per la prima volta in grado di appello. Il divieto di domande nuove in appello, previsto dalla norma citata, impedisce l'introduzione in secondo grado di questioni non dedotte nel giudizio di primo grado, né riconducibili a mere difese o eccezioni rilevabili d'ufficio. La contestazione della validità del contratto di mutuo – basata sull'allegazione di una causa condizionata e, quindi, inesistente – costituisce non una mera eccezione, bensì un motivo di nullità dedotto in via principale, e come tale si configura quale domanda nuova. Il divieto di domande nuove in appello, previsto dalla norma citata, preclude l'introduzione, nel secondo grado del giudizio, di questioni non ritualmente dedotte nel giudizio di primo grado, né qualificabili come mere difese o eccezioni rilevabili d'ufficio. La contestazione della validità del contratto di mutuo – fondata sull'allegazione della mancanza di causa concreta e sulla natura condizionata dell'erogazione – non costituisce una mera eccezione in senso tecnico, ma configura una vera e propria domanda di accertamento della nullità contrattuale,
e dunque un autonomo thema decidendum, che comporta una modificazione sostanziale della materia del contendere. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra domanda nuova e, pertanto, è inammissibile in appello, la deduzione di una causa di nullità del contratto basata su presupposti di fatto e giuridici non allegati in primo grado, dovendosi distinguere tra nuove mere difese – che possono essere ammesse – e nuove domande che modificano il contenuto sostanziale della pretesa, anche se formalmente ricollegate alla stessa causa petendi. Non ricorrono, nel caso di specie, le condizioni derogatorie previste dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che ammettono la produzione di nuove prove ovvero la deduzione di nuove eccezioni solo quando i nuovi mezzi di prova siano ritenuti indispensabili dal giudice ai fini della decisione, oppure la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile. Nel caso in esame, la deduzione della pretesa nullità del pag. 10/17 contratto risulta fondata su fatti e documenti pienamente conoscibili sin dal primo grado e, dunque, non può ritenersi né indispensabile né frutto di una sopravvenienza processuale imprevedibile o incolpevole. In mancanza delle condizioni derogatorie di legge, il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.
2. Motivo inerente alla pretesa inesistenza di un unico contratto di mutuo - Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta l'esistenza di un unico rapporto contrattuale e deduce la pretesa invalidità per mancanza di coerenza tra le diverse erogazioni, è infondato, sia in fatto che in diritto.
In primo luogo, la documentazione in atti dimostra in modo inequivoco la unitarietà del rapporto di finanziamento. Il mutuo deliberato il 23.12.2013 da Controparte_7 per un importo complessivo di € 310.500,00 è stato oggetto di erogazione parziale in favore della originaria beneficiaria (AGEAS Srl), per poi proseguire con l'erogazione in favore dell'appellante, in qualità di accollante subentrata nel debito. Le erogazioni sono state effettuate nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, identificato con il numero
1000167/7, come si evince dalla delibera bancaria, dagli atti ricognitivi sottoscritti dall'accollante, dal piano di ammortamento, dal numero di rapporto costantemente riportato nei documenti, nonché dalla coincidenza di tassi, scadenze e modalità di rimborso. È principio consolidato in giurisprudenza che la circostanza che un mutuo venga erogato in più tranche, anche in favore di diversi soggetti in tempi distinti, non comporti di per sé la pluralità di rapporti negoziali, ove le erogazioni siano riconducibili ad un unico titolo contrattuale deliberato e identificabile nella sua struttura causale. La contestazione circa la mancanza di sottoscrizione per ogni singola erogazione, è irrilevante: nel contratto di mutuo bancario, la delibera unilaterale e il perfezionamento per effetti reali con la dazione costituiscono validi strumenti di manifestazione della volontà negoziale, cui può far seguito la ricognizione mediante sottoscrizione del piano di ammortamento. L'assunto secondo cui si tratterebbe di mutui diversi è, dunque, smentito dalla coerenza sistematica e dalla prassi bancaria, che legittima l'erogazione in tranches secondo criteri di opportunità tecnica e contrattuale, senza che ciò intacchi la validità o la causa del contratto. Nel caso di specie, dalla disamina del contratto del 1.4.2016 emerge che: il contratto non introduce una nuova obbligazione di mutuo in senso tecnico, ma si riferisce a un pregresso rapporto obbligatorio (tale rapporto trova fondamento: nel contratto di mutuo originario stipulato con AGEAS Salerno;
nel pag. 11/17 contratto di accollo stipulato da il 26.01.2016, nel quale quest'ultima Controparte_4 si impegnava a subentrare nel debito residuo); il contratto in esame menziona esplicitamente il residuo del debito accollato e la somma di euro 100.000 già oggetto di impegno nell'allegato
A del contratto di accollo. Tali elementi inducono a qualificare l'atto del 1.4.2016 come una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Pertanto, la qualifica attribuita dal giudice di primo grado appare corretta e in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che assegna prevalenza alla sostanza economico-giuridica del negozio rispetto al suo nomen iuris, ed, anche in tal caso, non è ammissibile, sulla base di quanto già esposto sub punto 1., la pretesa nullità del contratto di mutuo per carenza di causa concreta e per asserita natura condizionata del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (SAL).
3. Motivo inerente al preteso carattere non essenziale del termine di 30 giorni e comportamento concludente -Sulla violazione degli obblighi di buona fede - Il motivo
è parimenti infondato, poiché si fonda sulla pretesa violazione di un termine che non ha natura essenziale.
L'appellante assume che la clausola contenuta nell'allegato “A” del contratto di accollo, ove si prevede che l'erogazione “dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni”, integri un termine essenziale ex art. 1457 c.c., la cui inosservanza determinerebbe l'automatica risoluzione del contratto, con conseguente esonero dall'obbligo restitutorio e diritto al risarcimento. Tale tesi è contraddetta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'essenzialità del termine per l'adempimento non può essere desunta automaticamente dall'uso dell'espressione 'entro e non oltre', ma deve risultare da una valutazione complessiva della volontà delle parti e della natura dell'interesse perseguito. Nel caso di specie, la CP_3 ha erogato la somma il 01.04.2016, a distanza di pochi giorni dalla scadenza formale del termine. L'appellante ha ricevuto e trattenuto la somma senza formulare alcuna contestazione o riserva, sottoscrivendo anche l'atto ricognitivo: tale comportamento vale quale rinuncia tacita all'essenzialità del termine, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., e, come tale, preclude la possibilità di invocarne la violazione a posteriori. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine è essenziale solo ove la parte che vi ha interesse abbia dichiarato la propria volontà risolutiva, anche per facta concludentia, in modo tempestivo, e non può ricavarsi tale effetto dalla sola scadenza del termine, specie se il creditore ha poi accettato l'adempimento tardivo. Nella fattispecie, l'erogazione della somma è avvenuta, ed è stata pag. 12/17 utilizzata per saldare rate insolute: la differenza tra quanto pattuito (€ 100.000,00) e quanto incassato (€ 84.421,00) è spiegata dalla compensazione per rate pregresse scadute e interessi, in conformità alla clausola contrattuale. Nessun inadempimento può, quindi, essere imputato alla banca, né l'istituto di credito ha posto in essere un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 1337 c.c.. Il giudice di prime cure ha motivato puntualmente, sia sotto il profilo della natura non essenziale del termine, sia sotto il profilo del comportamento successivo della parte (accettazione tacita del versamento tardivo), pervenendo a una valutazione giuridicamente corretta e coerente. La pretesa inefficacia dell'atto, dedotta in ragione del ritardo nell'erogazione delle somme pattuite, risulta infondata in diritto, in quanto il comportamento successivo degli opponenti, i quali hanno ricevuto e trattenuto le somme senza sollevare eccezioni né riserve, si pone in evidente contrasto con la contestazione successivamente formulata. Ne deriva l'inammissibilità della censura per violazione del principio di coerenza e correttezza nei rapporti negoziali (protestatio contra factum proprium), secondo i canoni di buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c.c.).
4. Domanda riconvenzionale risarcitoria – Il motivo di appello, concernente la pretesa responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca per l'erogazione asseritamente tardiva o incompleta, con richiesta di risarcimento del danno, è infondato sia in fatto che in diritto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata, in quanto la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata in primo grado può essere riproposta in appello anche senza il vincolo di subordinazione, a condizione che sia la medesima domanda già ritualmente introdotta in primo grado (medesimi petitum e causa petendi), e non venga modificata nei suoi presupposti fattuali o giuridici. In questo caso, la riformulazione non integra una domanda nuova ex art. 345, comma 1, c.p.c., ma una diversa modulazione delle conclusioni già avanzate, pienamente ammessa in appello ai sensi degli articoli 346 e 329 c.p.c..
Nel merito, sotto il profilo fattuale, l'opponente ha lamentato un preteso inadempimento della banca agli obblighi derivanti dai contratti di mutuo e di accollo, sostenendo che l'istituto non avrebbe erogato le somme previste, cagionando così l'impossibilità di ultimare l'impianto eolico, con conseguente perdita degli incentivi economici. Tuttavia, come già accertato dal giudice di prime cure nel rigetto della domanda principale di opposizione, la pretesa pag. 13/17 dell'istituto di credito risulta fondata sulla base della documentazione prodotta (contratti, accollo, estratto conto, piano di ammortamento). È stato infatti verificato che: il contratto di mutuo originario è stato validamente stipulato;
la società opponente ha assunto volontariamente l'impegno a rimborsarne il residuo debito tramite accollo;
la condizione sospensiva prevista nell'allegato A del contratto di accollo si è avverata, con l'erogazione effettiva della somma di € 100.000,00, seppur oltre i 30 giorni;
la società opponente ha tacitamente accettato l'erogazione tardiva, senza attivarsi né sollevare eccezioni, con conseguente rinuncia implicita all'asserita essenzialità del termine (art. 1457 c.c.), configurando un comportamento incoerente ai sensi del principio di protestatio contra factum proprium. In tal senso, viene meno il presupposto centrale su cui si fonda la domanda risarcitoria, ovvero l'asserita illegittimità della condotta bancaria e l'inadempimento dell'obbligazione di finanziamento.
Sotto il profilo giuridico, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda risarcitoria avente ad oggetto danni conseguenti alla dedotta insussistenza del credito azionato o all'inadempimento del creditore è meramente consequenziale alla fondatezza della domanda principale di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne consegue che il rigetto della domanda principale determina il rigetto per carenza dei presupposti fattuali della connessa domanda di risarcimento dei danni. Nel caso di specie,
l'accertata validità ed efficacia del contratto di mutuo e dell'accollo, nonché la dimostrata esigibilità del credito azionato dalla banca, escludono l'illegittimità della condotta dell'istituto e l'esistenza di un danno risarcibile. Inoltre, deve evidenziarsi che la domanda risarcitoria è stata formulata in modo generico e privo di un adeguato supporto probatorio: l'opponente ha allegato un danno da mancata percezione di incentivi pubblici, senza tuttavia comprovare:
l'effettiva titolarità o assegnazione di tali incentivi;
il nesso causale tra l'omessa (o ritardata) erogazione della somma da parte della banca e la perdita dell'incentivo; la concreta entità e liquidità del danno subito. In particolare, non è stato provato che l'erogazione avvenuta il
01.04.2016 fosse tardiva rispetto a un termine essenziale;
non è stato dimostrato che l'erogazione parziale (€ 84.421,00) costituisse una violazione del contratto, essendo, invece, conseguenza della compensazione con rate arretrate;
non è stata allegata alcuna specifica voce di danno patrimoniale o extra-patrimoniale, né fornito principio di prova del nesso causale.
In assenza di tali elementi, la pretesa risarcitoria risulta priva di fondamento giuridico e pag. 14/17 contraria al consolidato orientamento secondo cui la responsabilità contrattuale presuppone l'allegazione e la prova dell'inadempimento, del danno e del nesso causale, non essendo sufficiente la mera enunciazione del danno evento. La dedotta perdita di utilità del finanziamento, in mancanza di prova concreta, non supera il vaglio del requisito dell'attualità
e serietà del pregiudizio. Anche sotto questo ulteriore profilo, la domanda risulta carente dei requisiti richiesti dagli artt. 2043 e 2697 c.c., in quanto il fatto illecito lamentato non è stato dimostrato, né sussiste il nesso causale né tantomeno è stata fornita una prova seria e circostanziata del danno. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, la domanda di risarcimento danni – che è stata già rigettata dal giudice di primo grado, con motivazione condivisibile, e non trova, in appello, alcuna valida integrazione o allegazione probatoria -deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che generica e priva del necessario supporto probatorio.
5. Reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado -
La parte appellante ha reiterato in questa sede le medesime istanze istruttorie già proposte nel giudizio di primo grado, ove erano state oggetto di rigetto o di mancata ammissione. Esse devono ritenersi infondate in quanto irrilevanti e superflue rispetto alla decisione, alla luce del materiale documentale già acquisito, della natura negoziale della controversia e dell'esaustività degli atti contrattuali prodotti. Le questioni oggetto di prova, infatti, risultano pienamente ricostruibili aliunde e non richiedono ulteriori approfondimenti istruttori. Ne consegue il rigetto della reiterazione delle richieste istruttorie, in quanto inidonee a incidere sul quadro probatorio e decisionale già delineato. Il Collegio, infatti, all'esito del riesame degli atti e delle risultanze istruttorie, condivide integralmente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, sia quanto all'apprezzamento del materiale probatorio. In particolare, le prove acquisite risultano analizzate in modo completo, logico e coerente nella sentenza impugnata, che ne ha dato corretta interpretazione alla luce dei principi che regolano il libero convincimento ex art. 116 c.p.c.. Le doglianze dell'appellante si risolvono, per lo più, in una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori, senza tuttavia evidenziare alcuna lacuna, illogicità manifesta o travisamento probatorio idoneo a scalfire la motivazione della decisione impugnata. La Corte ritiene pertanto di dover confermare, anche sotto il profilo probatorio, le valutazioni espresse dal primo giudice, reputandole corrette, esaustive e immuni da vizi logici o giuridici.
pag. 15/17 I motivi ulteriori dedotti dagli appellanti sono assorbiti, in quanto fondati su presupposti logici e giuridici già integralmente disattesi con il rigetto dei motivi principali di gravame. Una loro trattazione autonoma risulterebbe meramente reiterativa, priva di autonoma incidenza argomentativa e non apporterebbe alcun elemento nuovo, utile o rilevante ai fini del decidere.
Inoltre, detti motivi difettano di un adeguato corredo probatorio, risultando assertivi e non sorretti da specifiche allegazioni o mezzi istruttori idonei a confermarne la fondatezza, sicché si rivelano del tutto inidonei a scalfire la ricostruzione fattuale e giuridica già operata nella disamina dei motivi principali, e sono inammissibili nella misura in cui non sono contenuti nell'atto di appello. Conseguentemente, le eccezioni sollevate dall'appellato devono ritenersi assorbite dall'accertata infondatezza dell'appello.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non ricorrendo alcuna ragione idonea a giustificarne la compensazione. La loro liquidazione ha luogo in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
n. 147/2022, tenuto conto che il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_4 Controparte_1
e , avverso la sentenza nr. 1623/2024 resa dal Tribunale di Controparte_1 Parte_2
Salerno, pubblicata il 22/03/2024, ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
I. Rigetta l'appello;
II. Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della parte appellata in complessivi euro 10.060,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata dichiaratosi antistatario;
III. Dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/20023) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
pag. 16/17 IV. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 2 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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