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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Consigliere G.A. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 816/23, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Cerignola presso il suo studio;
Appellante -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Battiante ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- Appellato -
E
e CP_2 Controparte_3
– contumaci
Controparte_4
– contumace -
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 8.10.2024.
Oggetto: appello ex art. 316 bis c.c. avverso la sentenza n. 1236/2023 emessa in
Foggia in data 4/5/23. pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
10.10.2024.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
1236/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data 4/5/23 (n. 3774/2019 r.g.a.c.), con cui veniva rigettata l'opposizione al decreto n. 5289/19 del 6/5/19, emesso ai sensi dell'art. 316 bis c.c. nel procedimento n. 4020/18 r.g. e veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_1
All'uopo, esponeva:
- che, dalla relazione sentimentale con , era nata la figlia Controparte_4
(Foggia 23/2/2004), regolarmente riconosciuta dal padre e che, Persona_1 stante il disinteresse di quest'ultimo nei confronti della figlia, aveva proposto, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari, ricorso per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del CP_4
- che il Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato il decaduto dalla CP_4 potestà sulla figlia , precisando che non era venuto meno l'obbligo di Per_1 mantenimento, al quale il non aveva mai ottemperato;
CP_4
- che, in data 3/5/2017, aveva depositato presso il Tribunale di Foggia ricorso per il mantenimento della figlia naturale (nr. 3632/2017 R.G.) e il si era reso di CP_4 fatto irreperibile (la notifica del ricorso era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo sconosciuta la sua attuale dimora), rimanendo contumace nel relativo giudizio;
- che, con ordinanza n. 10876/2017 emessa il 25/10/2017, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “ … pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_4 mantenimento della figlia mediante il versamento in favore di , Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma di € 300,00, da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat e mediante la partecipazione, nella misura del
50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, così come individuate nel protocollo del 18/3/2016 sottoscritto dal Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia”;
- che, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto in data
26/2/2018, il padre continuava a rimanere inadempiente al mantenimento della propria figlia, rendendosi irreperibile;
pagina 2 di 8 - che, con ricorso ex art. 148, comma II, c.c., depositato il 29/5/2018 (R.G. n.
4020/2018), aveva adito il Tribunale di Foggia al fine di imporre – a seguito anche del decesso del nonno paterno - l'intervento economico della nonna Persona_2 paterna, ; Controparte_1
- che, in data 7/5/2019, il Tribunale di Foggia rigettava con decreto il ricorso proposto, motivando che “la condizione abitativa della ricorrente (vive in casa di proprietà del figlio , la sua complessiva capacità lavorativa, anche alla Persona_3 luce dell'età della donna (quarantanove anni) e delle pregresse e variegate esperienze nel mondo del lavoro, impongono di ritenerla presumibilmente in grado di procurarsi un proprio reddito, tale di consentirle di far fronte, seppur con difficoltà, al mantenimento della figlia minore”;
- che proponeva opposizione, evidenziando di aver sì lavorato in uno studio di commercialisti, ma che era stata licenziata nell'anno 2014 per esubero di personale;
nell'anno precedente (2018), aveva lavorato per soli venticinque giorni e beneficiato del reddito di inclusione di € 381,00; il titolo di studio da ragioniera non comportava automaticamente la percezione di uno stipendio;
pur menzionando la condizione abitativa, il giudice non aveva tenuto conto che l'abitazione in cui risiedeva era di proprietà del figlio, avuto da altra relazione;
la nonna paterna era proprietaria di un immobile di un certo valore e percepiva una pensione di oltre € 1.300,00;
- che, con sentenza depositata in data 4.5.2023, il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione al decreto n. 5289/2019 del 6/5/2019, emesso ai sensi dell'art. 316 bis c.c. e la condannava al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 2.540,00 per compenso, oltre accessori, compensando integralmente le spese di lite con gli ascendenti materni;
- che detta sentenza era erronea, posto che, pur avendo capacità lavorativa, era attualmente disoccupata e riceveva aiuto economico solo da parte dei propri familiari;
- che non percepiva da tempo alcun sussidio statale, in quanto il beneficio dei 318,00 euro aveva durata di diciotto mesi, oramai trascorsi;
- che la propria condizione abitativa era provvisoria, trattandosi di una abitazione di proprietà del figlio avuto da un'altra relazione, intenzionato a creare una propria famiglia e ad utilizzare quell'appartamento per il nucleo familiare;
- che la resistente, nonna paterna, era in possesso di importanti redditi pensionistici e di immobili di valore e non era nelle condizioni di mantenere economicamente la propria figlia, senza l'aiuto dei propri familiari;
pagina 3 di 8 tanto premesso, chiedeva di sentir revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto nr. 5289/19 R.G. 4020/2018 emesso dal Tribunale di Foggia per i motivi di cui in narrativa;
conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, condannando la sig.ra
, quale nonna paterna di , a versare ad essa Controparte_1 Persona_1 istante la somma di € 300,00 mensili, o quell'altra diversa ritenuta di giustizia, quale parziale contributo per il mantenimento della nipote, disposto direttamente dall'ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di ogni grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, avendo la riproposto le doglianze già sollevate in prime cure Pt_1 senza sostanzialmente proporre validi motivi di appello e senza rinnovare, in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure, le istanze istruttorie, non essendo affatto consentito il mero e generico richiamo nell'atto introduttivo d'appello.
Esponeva che era mancata anzitutto la prova dell'inadempimento dell'obbligato principale ai propri doveri di legge, posto che il aveva Controparte_4 regolarmente prestato (e prestava) attività lavorativa stagionale presso il Lido Pinalba il Moro di Pescara, percependo uno stipendio medio mensile di circa €.1.500,00, come da visura dell' prodotta in prime cure;
inoltre, svolgeva lavori saltuari Parte_2
e/o temporanei, mentre, per il restante periodo dell'anno, godeva della indennità di disoccupazione, era proprietario dell'autovettura Opel MOKKA targata FF 158 HF, e risultava inoltre intestatario di un conto corrente bancario personale;
infine, era convivente della compagna e risultava domiciliato presso la di lei Controparte_5 abitazione, sita in Via Lazio n.60, Montesilvano (PE).
Nel merito, si richiamava alle argomentazioni svolte dal Tribunale, ritenendole immuni da vizi logici e giuridici.
Concludeva pertanto per il totale rigetto dell'appello poiché del tutto inammissibile oltre che infondato per le ragioni esposte in fatto e diritto.
Con ordinanza depositata in data 30.4.2024, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ascendenti materni , Controparte_6 CP_2
e dell'obbligato principale, .
[...] Controparte_4
All'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.10.2024 dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
pagina 4 di 8 A parere della Corte, l'appello non è fondato.
Va premesso che, secondo l'incontrastato orientamento della Suprema Corte (Cass.
3402/1995), l'obbligazione, posta dalla norma di cui all'art. 148 c.c. a carico degli ascendenti, ha un carattere meramente sussidiario rispetto a quella di entrambi i genitori di mantenere i propri figli, sicché sorge soltanto quando nessuno dei due genitori abbia mezzi economici a ciò sufficienti, indipendentemente dal fatto che l'altro genitore (ancorché si tratti proprio del loro discendente) possa o voglia dare il suo contributo come impostogli dalla legge.
Ed invero, l'espressione "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti... "(usata dal legislatore nella 2 parte del 1 comma dell'art. 148 per riconnettervi l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli), va intesa non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore e, nonostante ciò, in grado di mantenerli e, perciò stesso, ha il dovere, primario, di farlo.
Né può avere alcuna importanza che il genitore inadempiente sia proprio il figlio (o, comunque, il discendente) degli ascendenti escussi: questi ultimi, infatti, non sono affatto i fideiussori delle obbligazioni che con il matrimonio o con la filiazione i loro discendenti assumono.
E ciò perché la solidarietà familiare, nel nostro ordinamento, comporta solo l'obbligo del mantenimento o degli alimenti, ma non mai una responsabilità patrimoniale sussidiaria di carattere generale per i debiti dei propri discendenti.
L'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 148 c.c. deve essere, quindi, considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli.
Il che rafforza il convincimento che l'espressione legislativa "de qua" ("Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti...") debba essere intesa nel senso meno oneroso gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari.
Gli ascendenti hanno dunque il diritto di considerarsi indifferenti al regolamento dei rapporti interni tra il loro discendente e il suo coniuge.
pagina 5 di 8 La giurisprudenza della Suprema Corte, nell'interpretare questa norma (o, in precedenza, il disposto dell'art. 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ha - da tempo e costantemente - ritenuto che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cass.
13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).
Dunque, per poter ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti
(posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti"), non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi (e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1), e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Ora, a prescindere dalla prova, ritenuta non raggiunta dal Tribunale, che la Parte_1
non abbia, da sola, i mezzi sufficienti per il sostentamento della figlia, quel che
[...]
è mancato nel giudizio di primo grado e nel presente grado di appello è la prova che la abbia compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il Pt_1 mantenimento da parte del padre di;
ed invero, premesso che è andata a buon Per_1 fine la notifica eseguita in Montesilvano (PE) alla via Lazio n. 60, va detto che la controparte ha prodotto in giudizio documentazione da cui risulta che il CP_4 dotato di generica capacità lavorativa, aveva lavorato presso il Lido Pinalba il Moro di
Pescara, percependo uno stipendio di € 1.500,00; che risultava intestatario di pagina 6 di 8 un'autovettura (che ha poi trasferito alla sua nuova convivente, presso il cui domicilio vive), aveva svolto lavori saltuari ed era titolare di conto corrente.
Era quindi obbligo della , prima ancora di sollecitare l'adempimento Pt_1 dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere ad agire in giudizio nei confronti dell'ex compagno, perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento della figlia, nel caso in cui questi avesse avuto una qualche disponibilità economica, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine.
Ora, non risulta agli atti un precetto, né una dichiarazione negativa del terzo pignorato, pur essendo il titolare di conto corrente, né altro procedimento CP_4 dal quale arguire che la abbia tentato, senza successo, di mettere in Pt_1 esecuzione il proprio titolo nei confronti del padre della figlia , ormai Per_1 maggiorenne.
Pur volendo aderire all'orientamento - pure sostenuto - secondo cui “l'inadempimento protratto, nonostante capacità lavorativa, equivale a realizzare quella situazione di
«incapacità», che, sia pure «volontaria» è del tutto equiparabile a quella oggettiva” (v.
Trib. Roma 7.4.2004), deve rilevarsi che, nella specie, è mancata proprio la prova di quell'inadempimento protratto da parte della appellante, posto che non è stato prodotto alcunchè in ordine all'impossibilità di aver in alcun modo tentato di realizzare il suo diritto ad ottenere il necessario contributo al mantenimento ovvero di avere, quantomeno, tentato di mettere in esecuzione il titolo di cui è in possesso.
Ne deriva che, pur volendo ritenere che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che la , da sola, potesse far fronte alle esigenze di mantenimento della figlia in Pt_1 quanto disoccupata, residente in un'abitazione con comodato precario, priva attualmente di sussidi e/o di provvidenze statali, e totalmente impossidente, resta il fatto che non è stata fornita la dimostrazione di aver esperito inutilmente procedura esecutiva (non è stato invero prodotto l'asserito precetto notificato in data 26.2.2018 né in primo grado né in grado di appello) nei confronti di un soggetto che non solo è dotato di capacità lavorativa, ma che risulta aver lavorato, sia pure con lavori saltuari e stagionali e che, quindi, si è posto volontariamente nella condizione di inadempimento, più che nella condizione oggettiva di impossibilità di farvi fronte con i propri mezzi.
Ne deriva che, per quanto detto, la sentenza impugnata va confermata, in quanto conforme a diritto.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo (valore causa compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00 in base all'art. 13, co. 1, c.p.c., parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , , e Parte_3 Controparte_4 CP_2 Controparte_6
avverso la sentenza n. n. 1236/2023 emessa in Foggia in data 4/5/23, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore dell'appellata , che liquida nella complessiva somma di € Parte_3
2.906,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 30.12.2024
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Consigliere G.A. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 816/23, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grieco ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Cerignola presso il suo studio;
Appellante -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Battiante ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- Appellato -
E
e CP_2 Controparte_3
– contumaci
Controparte_4
– contumace -
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 8.10.2024.
Oggetto: appello ex art. 316 bis c.c. avverso la sentenza n. 1236/2023 emessa in
Foggia in data 4/5/23. pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
10.10.2024.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
1236/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data 4/5/23 (n. 3774/2019 r.g.a.c.), con cui veniva rigettata l'opposizione al decreto n. 5289/19 del 6/5/19, emesso ai sensi dell'art. 316 bis c.c. nel procedimento n. 4020/18 r.g. e veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore di . Controparte_1
All'uopo, esponeva:
- che, dalla relazione sentimentale con , era nata la figlia Controparte_4
(Foggia 23/2/2004), regolarmente riconosciuta dal padre e che, Persona_1 stante il disinteresse di quest'ultimo nei confronti della figlia, aveva proposto, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bari, ricorso per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del CP_4
- che il Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato il decaduto dalla CP_4 potestà sulla figlia , precisando che non era venuto meno l'obbligo di Per_1 mantenimento, al quale il non aveva mai ottemperato;
CP_4
- che, in data 3/5/2017, aveva depositato presso il Tribunale di Foggia ricorso per il mantenimento della figlia naturale (nr. 3632/2017 R.G.) e il si era reso di CP_4 fatto irreperibile (la notifica del ricorso era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. essendo sconosciuta la sua attuale dimora), rimanendo contumace nel relativo giudizio;
- che, con ordinanza n. 10876/2017 emessa il 25/10/2017, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “ … pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_4 mantenimento della figlia mediante il versamento in favore di , Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma di € 300,00, da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat e mediante la partecipazione, nella misura del
50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, così come individuate nel protocollo del 18/3/2016 sottoscritto dal Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia”;
- che, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto in data
26/2/2018, il padre continuava a rimanere inadempiente al mantenimento della propria figlia, rendendosi irreperibile;
pagina 2 di 8 - che, con ricorso ex art. 148, comma II, c.c., depositato il 29/5/2018 (R.G. n.
4020/2018), aveva adito il Tribunale di Foggia al fine di imporre – a seguito anche del decesso del nonno paterno - l'intervento economico della nonna Persona_2 paterna, ; Controparte_1
- che, in data 7/5/2019, il Tribunale di Foggia rigettava con decreto il ricorso proposto, motivando che “la condizione abitativa della ricorrente (vive in casa di proprietà del figlio , la sua complessiva capacità lavorativa, anche alla Persona_3 luce dell'età della donna (quarantanove anni) e delle pregresse e variegate esperienze nel mondo del lavoro, impongono di ritenerla presumibilmente in grado di procurarsi un proprio reddito, tale di consentirle di far fronte, seppur con difficoltà, al mantenimento della figlia minore”;
- che proponeva opposizione, evidenziando di aver sì lavorato in uno studio di commercialisti, ma che era stata licenziata nell'anno 2014 per esubero di personale;
nell'anno precedente (2018), aveva lavorato per soli venticinque giorni e beneficiato del reddito di inclusione di € 381,00; il titolo di studio da ragioniera non comportava automaticamente la percezione di uno stipendio;
pur menzionando la condizione abitativa, il giudice non aveva tenuto conto che l'abitazione in cui risiedeva era di proprietà del figlio, avuto da altra relazione;
la nonna paterna era proprietaria di un immobile di un certo valore e percepiva una pensione di oltre € 1.300,00;
- che, con sentenza depositata in data 4.5.2023, il Tribunale di Foggia rigettava l'opposizione al decreto n. 5289/2019 del 6/5/2019, emesso ai sensi dell'art. 316 bis c.c. e la condannava al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 2.540,00 per compenso, oltre accessori, compensando integralmente le spese di lite con gli ascendenti materni;
- che detta sentenza era erronea, posto che, pur avendo capacità lavorativa, era attualmente disoccupata e riceveva aiuto economico solo da parte dei propri familiari;
- che non percepiva da tempo alcun sussidio statale, in quanto il beneficio dei 318,00 euro aveva durata di diciotto mesi, oramai trascorsi;
- che la propria condizione abitativa era provvisoria, trattandosi di una abitazione di proprietà del figlio avuto da un'altra relazione, intenzionato a creare una propria famiglia e ad utilizzare quell'appartamento per il nucleo familiare;
- che la resistente, nonna paterna, era in possesso di importanti redditi pensionistici e di immobili di valore e non era nelle condizioni di mantenere economicamente la propria figlia, senza l'aiuto dei propri familiari;
pagina 3 di 8 tanto premesso, chiedeva di sentir revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto nr. 5289/19 R.G. 4020/2018 emesso dal Tribunale di Foggia per i motivi di cui in narrativa;
conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, condannando la sig.ra
, quale nonna paterna di , a versare ad essa Controparte_1 Persona_1 istante la somma di € 300,00 mensili, o quell'altra diversa ritenuta di giustizia, quale parziale contributo per il mantenimento della nipote, disposto direttamente dall'ente previdenziale erogante il trattamento pensionistico, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di ogni grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva , che resisteva all'appello evidenziando l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, avendo la riproposto le doglianze già sollevate in prime cure Pt_1 senza sostanzialmente proporre validi motivi di appello e senza rinnovare, in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure, le istanze istruttorie, non essendo affatto consentito il mero e generico richiamo nell'atto introduttivo d'appello.
Esponeva che era mancata anzitutto la prova dell'inadempimento dell'obbligato principale ai propri doveri di legge, posto che il aveva Controparte_4 regolarmente prestato (e prestava) attività lavorativa stagionale presso il Lido Pinalba il Moro di Pescara, percependo uno stipendio medio mensile di circa €.1.500,00, come da visura dell' prodotta in prime cure;
inoltre, svolgeva lavori saltuari Parte_2
e/o temporanei, mentre, per il restante periodo dell'anno, godeva della indennità di disoccupazione, era proprietario dell'autovettura Opel MOKKA targata FF 158 HF, e risultava inoltre intestatario di un conto corrente bancario personale;
infine, era convivente della compagna e risultava domiciliato presso la di lei Controparte_5 abitazione, sita in Via Lazio n.60, Montesilvano (PE).
Nel merito, si richiamava alle argomentazioni svolte dal Tribunale, ritenendole immuni da vizi logici e giuridici.
Concludeva pertanto per il totale rigetto dell'appello poiché del tutto inammissibile oltre che infondato per le ragioni esposte in fatto e diritto.
Con ordinanza depositata in data 30.4.2024, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ascendenti materni , Controparte_6 CP_2
e dell'obbligato principale, .
[...] Controparte_4
All'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.10.2024 dove veniva riservata per la decisione.
Diritto.
pagina 4 di 8 A parere della Corte, l'appello non è fondato.
Va premesso che, secondo l'incontrastato orientamento della Suprema Corte (Cass.
3402/1995), l'obbligazione, posta dalla norma di cui all'art. 148 c.c. a carico degli ascendenti, ha un carattere meramente sussidiario rispetto a quella di entrambi i genitori di mantenere i propri figli, sicché sorge soltanto quando nessuno dei due genitori abbia mezzi economici a ciò sufficienti, indipendentemente dal fatto che l'altro genitore (ancorché si tratti proprio del loro discendente) possa o voglia dare il suo contributo come impostogli dalla legge.
Ed invero, l'espressione "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti... "(usata dal legislatore nella 2 parte del 1 comma dell'art. 148 per riconnettervi l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli), va intesa non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore e, nonostante ciò, in grado di mantenerli e, perciò stesso, ha il dovere, primario, di farlo.
Né può avere alcuna importanza che il genitore inadempiente sia proprio il figlio (o, comunque, il discendente) degli ascendenti escussi: questi ultimi, infatti, non sono affatto i fideiussori delle obbligazioni che con il matrimonio o con la filiazione i loro discendenti assumono.
E ciò perché la solidarietà familiare, nel nostro ordinamento, comporta solo l'obbligo del mantenimento o degli alimenti, ma non mai una responsabilità patrimoniale sussidiaria di carattere generale per i debiti dei propri discendenti.
L'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'art. 148 c.c. deve essere, quindi, considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli.
Il che rafforza il convincimento che l'espressione legislativa "de qua" ("Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti...") debba essere intesa nel senso meno oneroso gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari.
Gli ascendenti hanno dunque il diritto di considerarsi indifferenti al regolamento dei rapporti interni tra il loro discendente e il suo coniuge.
pagina 5 di 8 La giurisprudenza della Suprema Corte, nell'interpretare questa norma (o, in precedenza, il disposto dell'art. 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ha - da tempo e costantemente - ritenuto che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cass.
13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).
Dunque, per poter ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti
(posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti"), non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi (e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1), e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Ora, a prescindere dalla prova, ritenuta non raggiunta dal Tribunale, che la Parte_1
non abbia, da sola, i mezzi sufficienti per il sostentamento della figlia, quel che
[...]
è mancato nel giudizio di primo grado e nel presente grado di appello è la prova che la abbia compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il Pt_1 mantenimento da parte del padre di;
ed invero, premesso che è andata a buon Per_1 fine la notifica eseguita in Montesilvano (PE) alla via Lazio n. 60, va detto che la controparte ha prodotto in giudizio documentazione da cui risulta che il CP_4 dotato di generica capacità lavorativa, aveva lavorato presso il Lido Pinalba il Moro di
Pescara, percependo uno stipendio di € 1.500,00; che risultava intestatario di pagina 6 di 8 un'autovettura (che ha poi trasferito alla sua nuova convivente, presso il cui domicilio vive), aveva svolto lavori saltuari ed era titolare di conto corrente.
Era quindi obbligo della , prima ancora di sollecitare l'adempimento Pt_1 dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere ad agire in giudizio nei confronti dell'ex compagno, perché facesse fronte ai propri obblighi di mantenimento della figlia, nel caso in cui questi avesse avuto una qualche disponibilità economica, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine.
Ora, non risulta agli atti un precetto, né una dichiarazione negativa del terzo pignorato, pur essendo il titolare di conto corrente, né altro procedimento CP_4 dal quale arguire che la abbia tentato, senza successo, di mettere in Pt_1 esecuzione il proprio titolo nei confronti del padre della figlia , ormai Per_1 maggiorenne.
Pur volendo aderire all'orientamento - pure sostenuto - secondo cui “l'inadempimento protratto, nonostante capacità lavorativa, equivale a realizzare quella situazione di
«incapacità», che, sia pure «volontaria» è del tutto equiparabile a quella oggettiva” (v.
Trib. Roma 7.4.2004), deve rilevarsi che, nella specie, è mancata proprio la prova di quell'inadempimento protratto da parte della appellante, posto che non è stato prodotto alcunchè in ordine all'impossibilità di aver in alcun modo tentato di realizzare il suo diritto ad ottenere il necessario contributo al mantenimento ovvero di avere, quantomeno, tentato di mettere in esecuzione il titolo di cui è in possesso.
Ne deriva che, pur volendo ritenere che il primo Giudice abbia errato nel ritenere che la , da sola, potesse far fronte alle esigenze di mantenimento della figlia in Pt_1 quanto disoccupata, residente in un'abitazione con comodato precario, priva attualmente di sussidi e/o di provvidenze statali, e totalmente impossidente, resta il fatto che non è stata fornita la dimostrazione di aver esperito inutilmente procedura esecutiva (non è stato invero prodotto l'asserito precetto notificato in data 26.2.2018 né in primo grado né in grado di appello) nei confronti di un soggetto che non solo è dotato di capacità lavorativa, ma che risulta aver lavorato, sia pure con lavori saltuari e stagionali e che, quindi, si è posto volontariamente nella condizione di inadempimento, più che nella condizione oggettiva di impossibilità di farvi fronte con i propri mezzi.
Ne deriva che, per quanto detto, la sentenza impugnata va confermata, in quanto conforme a diritto.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo (valore causa compreso tra € 5.200 ed € 26.000,00 in base all'art. 13, co. 1, c.p.c., parametri minimi data la non complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , , e Parte_3 Controparte_4 CP_2 Controparte_6
avverso la sentenza n. n. 1236/2023 emessa in Foggia in data 4/5/23, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore dell'appellata , che liquida nella complessiva somma di € Parte_3
2.906,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 30.12.2024
Il Giudice rel
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
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