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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2722/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto cessazione del contratto di locazione alla scadenza e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Andrea Benvenuto, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Riccio, elettivamen- Controparte_1
te domiciliata come in atti;
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu-
1 dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, la società ricorrente conveniva in giudizio la sig.ra al fine di ottenere la condanna Controparte_1
della medesima al rilascio di un fondo sito in San Marzano sul Sarno, sostenen- do che la resistente occupava senza titolo il cespite in oggetto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale con- testava integralmente la pretesa, deducendo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice ordinario, ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza esclusiva della Sezione Specializzata Agraria, essendo inerente ad un contratto di affitto di fondo rustico regolato dalla L. 203/1982.
All'udienza del 17/01/2025 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza funzionale.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 4/06/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
Tanto premesso, la causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito a favore delle Controparte_2
ai sensi della L. 2 marzo 1963 n. 320 e del D.lgs. 150/2011, art. 11,
[...]
sollevata dalla convenuta.
È opportuno preliminarmente precisare che l'art. 11 del d.lgs. 150/2011, comma
1 statuisce che “Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente arti-colo” e il comma 2, “Sono competenti le sezioni specializzate agra-rie di cui alla legge 2 marzo 1963, n.
320.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle difese svolte emerge che l'immobile oggetto di causa è stato detenuto dalla resistente in forza di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 15 dicembre 2008, registrato
2 presso l'Agenzia delle Entrate, con scadenza al 15 dicembre 2023, e contenente clausole tipiche della disciplina agraria, ivi compreso il godimento di annesso fabbricato rurale.
La resistente ha eccepito che il contratto è soggetto alla L. 203/1982, e che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 D.lgs. 150/2011 non ri- sulta esperito. Inoltre, ha invocato la competenza funzionale inderogabile della
Sezione Specializzata Agraria.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la competenza del- le Sezioni agrarie ricorra ogniqualvolta venga dedotta, anche solo in via di ecce- zione o riconvenzionale, l'esistenza di un rapporto agrario (Cass. civ., sez. un.,
n. 1935/2009; Cass. n. 27990/2019).
Nel caso de quo, l'accertamento della natura agricola del fondo e del contratto appare essenziale per la decisione, rendendo operativa la previsione dell'art. 11
D.lgs. 150/2011, che attribuisce la competenza alla Sezione Specializzata Agra- ria.
L'eccezione è stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta, in conformità a quanto disposto dall'art. 38 c.p.c.
Pertanto, in presenza dei predetti presupposti, va dichiarata l'incompetenza fun- zionale del Tribunale ordinario in favore della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Nocera Inferiore.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, sussistono gravi ragioni per la condanna alle spese in capo alla parte ricorrente, che ha dato luogo all'instaurazione di un giudizio avanti a un giudice funzionalmente incompetente, aggravando l'attività processuale ed esponendo la controparte, peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a oneri difensivi non necessari.
Tenuto conto che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
3 Nocera Inferiore n. 21 dell'11/12/2024, le spese legali devono essere rifuse all'Erario. Il relativo compenso professionale verrà liquidato con separato decreto, previa istanza del difensore nei modi di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Dichiara la propria incompetenza funzionale a conoscere della presente controversia per essere la stessa devoluta alla Sezione Specializzata
Agraria del medesimo Tribunale;
termini di legge per riassunzione;
b) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, che saranno liquidate, previa istanza del difensore nei modi di legge, con separato decreto ai sensi degli artt. 82 ss. d.P.R. 115/2002.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2722/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto cessazione del contratto di locazione alla scadenza e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Andrea Benvenuto, elettiva- mente domiciliata come in atti;
- RICORRENTE -
, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Riccio, elettivamen- Controparte_1
te domiciliata come in atti;
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu-
1 dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, la società ricorrente conveniva in giudizio la sig.ra al fine di ottenere la condanna Controparte_1
della medesima al rilascio di un fondo sito in San Marzano sul Sarno, sostenen- do che la resistente occupava senza titolo il cespite in oggetto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale con- testava integralmente la pretesa, deducendo preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice ordinario, ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza esclusiva della Sezione Specializzata Agraria, essendo inerente ad un contratto di affitto di fondo rustico regolato dalla L. 203/1982.
All'udienza del 17/01/2025 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza funzionale.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 4/06/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
Tanto premesso, la causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito a favore delle Controparte_2
ai sensi della L. 2 marzo 1963 n. 320 e del D.lgs. 150/2011, art. 11,
[...]
sollevata dalla convenuta.
È opportuno preliminarmente precisare che l'art. 11 del d.lgs. 150/2011, comma
1 statuisce che “Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente arti-colo” e il comma 2, “Sono competenti le sezioni specializzate agra-rie di cui alla legge 2 marzo 1963, n.
320.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle difese svolte emerge che l'immobile oggetto di causa è stato detenuto dalla resistente in forza di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 15 dicembre 2008, registrato
2 presso l'Agenzia delle Entrate, con scadenza al 15 dicembre 2023, e contenente clausole tipiche della disciplina agraria, ivi compreso il godimento di annesso fabbricato rurale.
La resistente ha eccepito che il contratto è soggetto alla L. 203/1982, e che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 D.lgs. 150/2011 non ri- sulta esperito. Inoltre, ha invocato la competenza funzionale inderogabile della
Sezione Specializzata Agraria.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la competenza del- le Sezioni agrarie ricorra ogniqualvolta venga dedotta, anche solo in via di ecce- zione o riconvenzionale, l'esistenza di un rapporto agrario (Cass. civ., sez. un.,
n. 1935/2009; Cass. n. 27990/2019).
Nel caso de quo, l'accertamento della natura agricola del fondo e del contratto appare essenziale per la decisione, rendendo operativa la previsione dell'art. 11
D.lgs. 150/2011, che attribuisce la competenza alla Sezione Specializzata Agra- ria.
L'eccezione è stata tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta, in conformità a quanto disposto dall'art. 38 c.p.c.
Pertanto, in presenza dei predetti presupposti, va dichiarata l'incompetenza fun- zionale del Tribunale ordinario in favore della Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Nocera Inferiore.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, sussistono gravi ragioni per la condanna alle spese in capo alla parte ricorrente, che ha dato luogo all'instaurazione di un giudizio avanti a un giudice funzionalmente incompetente, aggravando l'attività processuale ed esponendo la controparte, peraltro ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a oneri difensivi non necessari.
Tenuto conto che la sig.ra è stata ammessa al patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
3 Nocera Inferiore n. 21 dell'11/12/2024, le spese legali devono essere rifuse all'Erario. Il relativo compenso professionale verrà liquidato con separato decreto, previa istanza del difensore nei modi di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Dichiara la propria incompetenza funzionale a conoscere della presente controversia per essere la stessa devoluta alla Sezione Specializzata
Agraria del medesimo Tribunale;
termini di legge per riassunzione;
b) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, che saranno liquidate, previa istanza del difensore nei modi di legge, con separato decreto ai sensi degli artt. 82 ss. d.P.R. 115/2002.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/06/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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