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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8326/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TITOLI DI
CREDITO, pendente
TRA
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1970, residente in [...], elettivamente domiciliata in Ercolano (NA), alla Via G. Semmola n. 127, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Vincenzo (C.F. , che la rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in calce all'atto di precetto;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(CE) il 10/04/1965, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in
Aversa (CE), alla Via Cilea n. 5;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
C. 1 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1 esponeva che: Parte_1
- con sentenza n. 554/09 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, notificata in forma esecutiva in data 06/02/2017, il convenuto veniva condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 4.500,00, oltre spese, IVA e CPA;
- i tentativi di recuperare tale somma non hanno avuto successo, per cui venivano notificati al due atti di precetto, che rimanevano CP inevasi, nonché un atto di pignoramento presso terzi;
- a luglio 2018, le parti tentavano di addivenire ad una conciliazione, ma la bozza di accordo inoltrata all'Avv. Pagano (difensore del non CP veniva mai firmata dalle parti, né veniva firmata digitalmente dal procuratore della Pt_1
- a seguito di notifica di atto di precetto ed iscrizione a ruolo della causa, il convenuto manifestava la volontà di versare le somme dovute, volontà che, ancora una volta, non si concretizzava;
- solo dopo aver ricevuto l'atto di pignoramento ed aver inviato una nuova proposta, il firmava l'atto di transazione e lo inviava a mezzo CP
PEC all'Avv. Giuliano;
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
a) “Nel merito, accertare e dichiarare che l'atto inviato all'avvocato Pagano, non era un atto transattivo, bensì un atto esplorativo, mai perfezionato;
b) In subordine dichiarare che l'atto inviato non si è perfezionato, per mancanza della sottoscrizione delle parti;
c) In subordine dichiarare che con l'invio della nuova proposta, inviata dal a CP
mezzo raccomandata, l'atto di transazione non si è perfezionato, ma ha dato vita ad una nuova proposta mai accettata.
d) Accertare e dichiarare che l'atto di transazione inviato non si è perfezionato in quanto non firmato dal (art. 1326 c.c. 2,3 comma) CP
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP antistatario”.
Con comparsa del 22/04/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio
, il quale eccepiva che: Controparte_1
- parte attrice proponeva di transigere la controversia con il pagamento di
€ 26.00,00, somma che doveva essere versata dopo la scarcerazione del detenuto dal 25/09/2017 al 31/01/2019, stante l'oggettiva CP impossibilità dello stesso a provvedere durante il regime di detenzione;
- nonostante gli accordi, durante il periodo di detenzione, il convenuto si vedeva notificare una serie di atti di precetto e successivo pignoramento, aventi ad oggetto le controversie per cui si era proceduto a transazione;
- la volontà del convenuto di adempiere agli impegni assunti veniva ribadita anche con raccomandata n. 15345936207.5 del 15/11/2018, con cui si rappresentava che tutte le somme sarebbero state integralmente corrisposte;
- in diritto, la domanda attorea è inammissibile per abuso del processo e per illegittima parcellizzazione del credito, oltre che per malafede e colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- va in ogni caso dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti un atto di transazione.
Ciò posto, chiedeva all'adito Giudice di dichiarare:
- “inammissibilità della domanda, per abuso del processo così come statuito dalla sentenza della Cassazione Civile Sez. III, 17/03/2021, n.7409.
- illegittima parcellizzazione del credito e mala fede e colpa grave ex art. 96 cpc.
- incompetenza per valore del giudice adito, in quanto il valore della causa è di 1.072,52 ed è pertanto competente per valore il Giudice di Pace di Napoli Nord.
- cessazione della materia del contendere essendo intervenuto tra le parti un atto di transazione.
- stante la pregiudizialità del presente procedimento con altri procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord ed al Tribunale di Napoli Nord – procedimento riguardante appunto il merito qui contestato – disporsi, se del caso, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa in attesa dell'esito dei predetti giudizi, anche al fine di evitare un contrasto di giudicati, salvo ed impregiudicato ogni diritto.
- Nel merito,
• Dichiarare, che nulla deve a , in forza del titolo Controparte_1 Parte_1 azionato in quanto il credito è estinto per intervenuta transazione
• per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto e della procedura esecutiva n.
5406.2018 stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
parimenti ed in conseguenza di ciò, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'avv. Parte_1 CP
con l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 5406/2018 R.G. ES. del
[...]
Tribunale di Napoli nord, condannare, ex art. 96 c.p.c., secondo comma,
[...]
, al risarcimento dei danni tutti subiti da , quantificati sin Parte_1 Controparte_1
d'ora in € 5.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, determinata anche in via equitativa, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito. In via subordinata, accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 CP
, per i motivi di cui in parte motiva, condannare al risarcimento
[...] Parte_1 in favore di di ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di Controparte_1 ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., attesa la natura documentale della controversia, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento della pretesa creditoria formulata dall'odierno convenuto.
Al riguardo, va anzitutto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale a
C. 4 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP mente del quale le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, parimenti esigibili, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché distinti, si iscrivono nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, relazione che può essere anche soltanto di mero fatto. Allo stesso tempo, tuttavia, al creditore è concessa la facoltà di promuovere distinti giudizi quando abbia però un interesse oggettivo (il cui accertamento compete al giudice di merito) ad esercitare l'azione solo per uno o per alcuni dei propri crediti.
Per la giurisprudenza di legittimità e di merito, dunque, il frazionamento delle pretese creditorie nelle ipotesi sopra contemplate configura un abuso dello strumento processuale sanzionato con l'inammissibilità delle domande successive alla prima (cfr., ex multis, Cass. n. 26493/23; Cass. n. 25480/23; Corte
d'Appello di Bologna n. 88/24; Trib. l'Aquila n. 604/23).
La ratio del divieto di frazionamento o parcellizzazione del credito in sede processuale è in primo luogo quella di evitare un aggravamento della posizione del debitore, che, in caso di moltiplicazione delle iniziative giudiziali preordinate al riconoscimento della sussistenza dei crediti vantati dal creditore-attore, verrebbe ad essere esposto, in ipotesi di accoglimento delle molteplici domande esercitate dal predetto creditore, ad una moltiplicazione delle spese legali conseguente all'avvio di più controversie in luogo di un unico procedimento giudiziario. In secondo luogo, poi, a quanto già evidenziato si somma l'esigenza di evitare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali e di scongiurare il rischio di giudicati contrastanti.
Le SS.UU. della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 26493/23, sono tornate di recente a pronunciarsi sull'argomento, specificando il significato da attribuire ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo” già precedentemente espressi dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n.
4090/17, secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto
C. 5 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Ebbene, la Cassazione ha precisato che il principio della proponibilità in separati giudizi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito è soggetto a due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano laddove i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”.
La prima ipotesi si configura nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti siano in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, perché hanno in comune le questioni relative all'esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all'efficacia del relativo titolo.
L'altra ipotesi si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul “medesimo fatto costitutivo”, dovendosi ritenere come tale non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del “medesimo diritto” di credito (per il quale il divieto di tutela giudiziale frazionata è stato già espressamente sancito dalle
SS.UU. con la sentenza n. 23726/07), ma come fatto - sia pur storicamente diverso ma - della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili.
Nelle situazioni adesso menzionate, il creditore che ha maturato pretese le quali
- ancorché tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine) - risultino tuttavia, oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali, a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi.
Quanto detto rileva nei casi in cui l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, si è detto, di pretese sì distinte sul piano giuridico, ma, in definitiva, concernenti pur sempre la stessa vicenda esistenziale e sostanziale, anche ove connotata da aspetti in parte dissimili, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite, incide negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione - che meglio può essere assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata - ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, impedendo la possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale in merito a vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, nonché scongiurando il potenziale rischio di giudicati tra loro contrastanti.
Di tali esigenze si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite già con la sentenza n. 12310/15. Tale pronuncia ha ribadito l'esigenza “di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti)”, e, quindi, di evitare che, una volta proposta una domanda dinanzi ad un giudice, sia poi proposta una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente, oltre che sui princìpi già enunciati, anche sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice.
In ordine alle conseguenze di tale condotta processuale, anche di recente, con
C. 7 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP le sentenze nn. 17019/18 e 22503/16, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che, in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda - e solo quella - è inammissibile. Infatti, ove la parcellizzazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, è evidente che l'azione avviata per seconda non può essere proposta, non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non data dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 17019/18)
A riguardo, deve ancora evidenziarsi come la proposizione di anche soltanto due giudizi aventi ad oggetto un unico rapporto obbligatorio integri un abusivo frazionamento del credito sanzionabile con l'inammissibilità della seconda domanda. In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Corte di Appello di Napoli n.
267/19) ha affermato: “non è affatto vero che la sentenza a Sezioni Unite del 2007 ha inteso sanzionare solo le ipotesi estreme di strumentale moltiplicazione delle azioni monitorie riferite ad un unico rapporto di debito/credito; di contro, l'abuso sussiste già in caso di duplicazione delle domande, cioè della presentazione di (soltanto) due domande (come avvenuto nella specie); in tali termini è tutta la giurisprudenza anche successiva, della Suprema Corte.
Inoltre, come visto poco supra, la sentenza del 2007 indica compiutamente le norme poste a fondamento della individuazione di tale ipotesi di abuso del diritto (art. 2 e 111 Cost., artt.
1175 e 1375 c.c.)”.
Tanto premesso in punto di diritto, venendo dunque al caso di specie, è la stessa parte attrice ad ammettere, in sede di deposito delle memorie conclusionali, che
“la sig.ra ha iniziato solo 5 giudizi per recuperare le spese di altrettante sentenze penali Pt_1 di condanna dell'avv. (cfr. p. 2 della memoria di replica attorea). CP
Orbene, come si evince anche dal tenore delle sentenze civili intervenute nelle more del presente giudizio e versate in atti dalle parti, le conclusioni rassegnate dall'odierna attrice negli altri giudizi instaurati dinanzi a Questo Tribunale (cfr. sentenze rese nei giudizi iscritti ai nn. di R.G. 8327/20, 8374/20 e 8372/20) appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle formulate anche in questa sede.
Più precisamente, infatti, la chiedeva in tutti i giudizi adesso menzionati Pt_1 di accertare che l'atto inviato via PEC dal difensore dell'attrice all'Avv. Pagano
VERDE GIUSEPPINA C. PIROLOZZI 8 CP
N.R.G. 8326/2020 - G.M. TT. GI AP non costituisse un atto transattivo, ma soltanto esplorativo, e che, in ogni caso, mai si fosse perfezionato alcun accordo transattivo tra le parti.
A ben vedere, dunque, pur essendo state formulate distinte domande processuali sulla scorta di diverse sentenze penali pronunciate tra le parti, tutti i giudizi sono stati instaurati esclusivamente allo scopo di chiedere un accertamento negativo circa l'efficacia del medesimo atto transattivo, avente ad oggetto, appunto, tutte le somme complessivamente dovute dal a CP titolo di spese di lite in forza delle predette pronunce penali.
In altri termini, in ognuno dei procedimenti azionati dall'attrice il giudice è stato chiamato ad esaminare la stessa vicenda, in relazione a rapporti giuridici che, pur trovando la propria fonte in sentenze penali diverse, sono da ritenersi tra loro analoghi, dovendo essere valutati esclusivamente in quanto oggetto del medesimo atto transattivo. Ne consegue che lo scrutinio dei richiamati rapporti giuridici richiedeva l'espletamento di identica attività istruttoria e l'analisi delle medesime questioni di fatto, rientrando evidentemente nello stesso ambito oggettivo ai fini di un possibile giudicato.
In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, dunque, deve ritenersi acclarata l'esistenza di un abusivo frazionamento della domanda giudiziale, sicché occorre indagare se nel caso de quo vi sia un interesse del creditore che giustifichi la presentazione separata e distinta di più domande.
In proposito, tuttavia, la difesa attorea si è limitata laconicamente a sostenere, come già anticipato, di aver intentato “solo” 5 giudizi per recuperare le spese di altrettante sentenze penali di condanna, senza spiegare le ragioni per le quali in ognuno dei giudizi sia stata formulata la medesima domanda di accertamento dell'inefficacia della stessa transazione. Nel contestare l'eccezione sollevata dal difatti, la ha soltanto fatto riferimento, in via generica, ad CP Pt_1 ulteriori presunti abusi riscontrabili nella condotta processuale ed extraprocessuale della controparte, omettendo tuttavia di fornire ragioni giustificative circa la scelta di azionare giudizi distinti aventi ad oggetto la medesima domanda.
VERDE C. 9 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 8 G.M TT GI AP In conclusione, nulla avendo l'attrice dimostrato - e, in effetti, neppure dedotto
- in merito alla sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di azioni separate, così come richiesto dalla citata giurisprudenza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
2. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della decisione in rito e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8326/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TITOLI DI CREDITO, pendente tra e Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. dichiara inammissibile la domanda attorea;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. PIROLOZZI PIETRO 10 Parte_1
N R G G.M. TT. GI AP 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Parte_2
N R G G M TT GI AP
6 Parte_2
N R G G M TT GI AP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8326/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TITOLI DI
CREDITO, pendente
TRA
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1970, residente in [...], elettivamente domiciliata in Ercolano (NA), alla Via G. Semmola n. 127, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Vincenzo (C.F. , che la rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in calce all'atto di precetto;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(CE) il 10/04/1965, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in
Aversa (CE), alla Via Cilea n. 5;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
C. 1 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Controparte_1 esponeva che: Parte_1
- con sentenza n. 554/09 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. distaccata di Aversa, notificata in forma esecutiva in data 06/02/2017, il convenuto veniva condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 4.500,00, oltre spese, IVA e CPA;
- i tentativi di recuperare tale somma non hanno avuto successo, per cui venivano notificati al due atti di precetto, che rimanevano CP inevasi, nonché un atto di pignoramento presso terzi;
- a luglio 2018, le parti tentavano di addivenire ad una conciliazione, ma la bozza di accordo inoltrata all'Avv. Pagano (difensore del non CP veniva mai firmata dalle parti, né veniva firmata digitalmente dal procuratore della Pt_1
- a seguito di notifica di atto di precetto ed iscrizione a ruolo della causa, il convenuto manifestava la volontà di versare le somme dovute, volontà che, ancora una volta, non si concretizzava;
- solo dopo aver ricevuto l'atto di pignoramento ed aver inviato una nuova proposta, il firmava l'atto di transazione e lo inviava a mezzo CP
PEC all'Avv. Giuliano;
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di:
a) “Nel merito, accertare e dichiarare che l'atto inviato all'avvocato Pagano, non era un atto transattivo, bensì un atto esplorativo, mai perfezionato;
b) In subordine dichiarare che l'atto inviato non si è perfezionato, per mancanza della sottoscrizione delle parti;
c) In subordine dichiarare che con l'invio della nuova proposta, inviata dal a CP
mezzo raccomandata, l'atto di transazione non si è perfezionato, ma ha dato vita ad una nuova proposta mai accettata.
d) Accertare e dichiarare che l'atto di transazione inviato non si è perfezionato in quanto non firmato dal (art. 1326 c.c. 2,3 comma) CP
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP antistatario”.
Con comparsa del 22/04/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio
, il quale eccepiva che: Controparte_1
- parte attrice proponeva di transigere la controversia con il pagamento di
€ 26.00,00, somma che doveva essere versata dopo la scarcerazione del detenuto dal 25/09/2017 al 31/01/2019, stante l'oggettiva CP impossibilità dello stesso a provvedere durante il regime di detenzione;
- nonostante gli accordi, durante il periodo di detenzione, il convenuto si vedeva notificare una serie di atti di precetto e successivo pignoramento, aventi ad oggetto le controversie per cui si era proceduto a transazione;
- la volontà del convenuto di adempiere agli impegni assunti veniva ribadita anche con raccomandata n. 15345936207.5 del 15/11/2018, con cui si rappresentava che tutte le somme sarebbero state integralmente corrisposte;
- in diritto, la domanda attorea è inammissibile per abuso del processo e per illegittima parcellizzazione del credito, oltre che per malafede e colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- va in ogni caso dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti un atto di transazione.
Ciò posto, chiedeva all'adito Giudice di dichiarare:
- “inammissibilità della domanda, per abuso del processo così come statuito dalla sentenza della Cassazione Civile Sez. III, 17/03/2021, n.7409.
- illegittima parcellizzazione del credito e mala fede e colpa grave ex art. 96 cpc.
- incompetenza per valore del giudice adito, in quanto il valore della causa è di 1.072,52 ed è pertanto competente per valore il Giudice di Pace di Napoli Nord.
- cessazione della materia del contendere essendo intervenuto tra le parti un atto di transazione.
- stante la pregiudizialità del presente procedimento con altri procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord ed al Tribunale di Napoli Nord – procedimento riguardante appunto il merito qui contestato – disporsi, se del caso, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa in attesa dell'esito dei predetti giudizi, anche al fine di evitare un contrasto di giudicati, salvo ed impregiudicato ogni diritto.
- Nel merito,
• Dichiarare, che nulla deve a , in forza del titolo Controparte_1 Parte_1 azionato in quanto il credito è estinto per intervenuta transazione
• per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto e della procedura esecutiva n.
5406.2018 stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
parimenti ed in conseguenza di ciò, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'avv. Parte_1 CP
con l'instaurazione del procedimento esecutivo n. 5406/2018 R.G. ES. del
[...]
Tribunale di Napoli nord, condannare, ex art. 96 c.p.c., secondo comma,
[...]
, al risarcimento dei danni tutti subiti da , quantificati sin Parte_1 Controparte_1
d'ora in € 5.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa, determinata anche in via equitativa, il tutto nei limiti della competenza del giudice adito. In via subordinata, accertata e dichiarata la mala fede e/o colpa grave della nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 CP
, per i motivi di cui in parte motiva, condannare al risarcimento
[...] Parte_1 in favore di di ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di Controparte_1 ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., attesa la natura documentale della controversia, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento della pretesa creditoria formulata dall'odierno convenuto.
Al riguardo, va anzitutto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale a
C. 4 Parte_1 Controparte_1
N R G G.M TT GI AP mente del quale le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, parimenti esigibili, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché distinti, si iscrivono nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, relazione che può essere anche soltanto di mero fatto. Allo stesso tempo, tuttavia, al creditore è concessa la facoltà di promuovere distinti giudizi quando abbia però un interesse oggettivo (il cui accertamento compete al giudice di merito) ad esercitare l'azione solo per uno o per alcuni dei propri crediti.
Per la giurisprudenza di legittimità e di merito, dunque, il frazionamento delle pretese creditorie nelle ipotesi sopra contemplate configura un abuso dello strumento processuale sanzionato con l'inammissibilità delle domande successive alla prima (cfr., ex multis, Cass. n. 26493/23; Cass. n. 25480/23; Corte
d'Appello di Bologna n. 88/24; Trib. l'Aquila n. 604/23).
La ratio del divieto di frazionamento o parcellizzazione del credito in sede processuale è in primo luogo quella di evitare un aggravamento della posizione del debitore, che, in caso di moltiplicazione delle iniziative giudiziali preordinate al riconoscimento della sussistenza dei crediti vantati dal creditore-attore, verrebbe ad essere esposto, in ipotesi di accoglimento delle molteplici domande esercitate dal predetto creditore, ad una moltiplicazione delle spese legali conseguente all'avvio di più controversie in luogo di un unico procedimento giudiziario. In secondo luogo, poi, a quanto già evidenziato si somma l'esigenza di evitare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali e di scongiurare il rischio di giudicati contrastanti.
Le SS.UU. della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 26493/23, sono tornate di recente a pronunciarsi sull'argomento, specificando il significato da attribuire ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo” già precedentemente espressi dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n.
4090/17, secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto
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N R G G.M TT GI AP tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Ebbene, la Cassazione ha precisato che il principio della proponibilità in separati giudizi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito è soggetto a due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano laddove i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”.
La prima ipotesi si configura nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti siano in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, perché hanno in comune le questioni relative all'esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all'efficacia del relativo titolo.
L'altra ipotesi si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul “medesimo fatto costitutivo”, dovendosi ritenere come tale non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del “medesimo diritto” di credito (per il quale il divieto di tutela giudiziale frazionata è stato già espressamente sancito dalle
SS.UU. con la sentenza n. 23726/07), ma come fatto - sia pur storicamente diverso ma - della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili.
Nelle situazioni adesso menzionate, il creditore che ha maturato pretese le quali
- ancorché tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine) - risultino tuttavia, oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi, non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali, a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi.
Quanto detto rileva nei casi in cui l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, si è detto, di pretese sì distinte sul piano giuridico, ma, in definitiva, concernenti pur sempre la stessa vicenda esistenziale e sostanziale, anche ove connotata da aspetti in parte dissimili, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite, incide negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione - che meglio può essere assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata - ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, impedendo la possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale in merito a vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, nonché scongiurando il potenziale rischio di giudicati tra loro contrastanti.
Di tali esigenze si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite già con la sentenza n. 12310/15. Tale pronuncia ha ribadito l'esigenza “di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti)”, e, quindi, di evitare che, una volta proposta una domanda dinanzi ad un giudice, sia poi proposta una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente, oltre che sui princìpi già enunciati, anche sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice.
In ordine alle conseguenze di tale condotta processuale, anche di recente, con
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N R G G.M TT GI AP le sentenze nn. 17019/18 e 22503/16, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito che, in caso di abuso da frazionamento del credito, la domanda proposta per seconda - e solo quella - è inammissibile. Infatti, ove la parcellizzazione dell'unitaria azione configuri una condotta processualmente abusiva, è evidente che l'azione avviata per seconda non può essere proposta, non già per effetto di un inesistente giudicato, bensì perché essa non data dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 17019/18)
A riguardo, deve ancora evidenziarsi come la proposizione di anche soltanto due giudizi aventi ad oggetto un unico rapporto obbligatorio integri un abusivo frazionamento del credito sanzionabile con l'inammissibilità della seconda domanda. In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Corte di Appello di Napoli n.
267/19) ha affermato: “non è affatto vero che la sentenza a Sezioni Unite del 2007 ha inteso sanzionare solo le ipotesi estreme di strumentale moltiplicazione delle azioni monitorie riferite ad un unico rapporto di debito/credito; di contro, l'abuso sussiste già in caso di duplicazione delle domande, cioè della presentazione di (soltanto) due domande (come avvenuto nella specie); in tali termini è tutta la giurisprudenza anche successiva, della Suprema Corte.
Inoltre, come visto poco supra, la sentenza del 2007 indica compiutamente le norme poste a fondamento della individuazione di tale ipotesi di abuso del diritto (art. 2 e 111 Cost., artt.
1175 e 1375 c.c.)”.
Tanto premesso in punto di diritto, venendo dunque al caso di specie, è la stessa parte attrice ad ammettere, in sede di deposito delle memorie conclusionali, che
“la sig.ra ha iniziato solo 5 giudizi per recuperare le spese di altrettante sentenze penali Pt_1 di condanna dell'avv. (cfr. p. 2 della memoria di replica attorea). CP
Orbene, come si evince anche dal tenore delle sentenze civili intervenute nelle more del presente giudizio e versate in atti dalle parti, le conclusioni rassegnate dall'odierna attrice negli altri giudizi instaurati dinanzi a Questo Tribunale (cfr. sentenze rese nei giudizi iscritti ai nn. di R.G. 8327/20, 8374/20 e 8372/20) appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle formulate anche in questa sede.
Più precisamente, infatti, la chiedeva in tutti i giudizi adesso menzionati Pt_1 di accertare che l'atto inviato via PEC dal difensore dell'attrice all'Avv. Pagano
VERDE GIUSEPPINA C. PIROLOZZI 8 CP
N.R.G. 8326/2020 - G.M. TT. GI AP non costituisse un atto transattivo, ma soltanto esplorativo, e che, in ogni caso, mai si fosse perfezionato alcun accordo transattivo tra le parti.
A ben vedere, dunque, pur essendo state formulate distinte domande processuali sulla scorta di diverse sentenze penali pronunciate tra le parti, tutti i giudizi sono stati instaurati esclusivamente allo scopo di chiedere un accertamento negativo circa l'efficacia del medesimo atto transattivo, avente ad oggetto, appunto, tutte le somme complessivamente dovute dal a CP titolo di spese di lite in forza delle predette pronunce penali.
In altri termini, in ognuno dei procedimenti azionati dall'attrice il giudice è stato chiamato ad esaminare la stessa vicenda, in relazione a rapporti giuridici che, pur trovando la propria fonte in sentenze penali diverse, sono da ritenersi tra loro analoghi, dovendo essere valutati esclusivamente in quanto oggetto del medesimo atto transattivo. Ne consegue che lo scrutinio dei richiamati rapporti giuridici richiedeva l'espletamento di identica attività istruttoria e l'analisi delle medesime questioni di fatto, rientrando evidentemente nello stesso ambito oggettivo ai fini di un possibile giudicato.
In applicazione dei citati principi giurisprudenziali, dunque, deve ritenersi acclarata l'esistenza di un abusivo frazionamento della domanda giudiziale, sicché occorre indagare se nel caso de quo vi sia un interesse del creditore che giustifichi la presentazione separata e distinta di più domande.
In proposito, tuttavia, la difesa attorea si è limitata laconicamente a sostenere, come già anticipato, di aver intentato “solo” 5 giudizi per recuperare le spese di altrettante sentenze penali di condanna, senza spiegare le ragioni per le quali in ognuno dei giudizi sia stata formulata la medesima domanda di accertamento dell'inefficacia della stessa transazione. Nel contestare l'eccezione sollevata dal difatti, la ha soltanto fatto riferimento, in via generica, ad CP Pt_1 ulteriori presunti abusi riscontrabili nella condotta processuale ed extraprocessuale della controparte, omettendo tuttavia di fornire ragioni giustificative circa la scelta di azionare giudizi distinti aventi ad oggetto la medesima domanda.
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N.R.G. 8 G.M TT GI AP In conclusione, nulla avendo l'attrice dimostrato - e, in effetti, neppure dedotto
- in merito alla sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di azioni separate, così come richiesto dalla citata giurisprudenza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
2. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della decisione in rito e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 8326/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto TITOLI DI CREDITO, pendente tra e Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. dichiara inammissibile la domanda attorea;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. PIROLOZZI PIETRO 10 Parte_1
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