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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
, nato a [...] il 24 maggio Parte_1
1966, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Natale, giusta procura in atti,
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ruggieri
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e svolgimento del processo.
Con atto di precetto notificato il 5 marzo 2022, Controparte_1
intimava a il pagamento di euro Parte_1
4.400,00, in forza dell'asserita mancata ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione n. 496/2012 del Tribunale di Agrigento con il seguente riparto: euro 800,00 per il mancato pagamento del mantenimento dei figli della coppia per le mensilità di luglio e ottobre 2021; euro 3.600,00 per il mancato pagamento del mantenimento della moglie, per le 3 annualità del 2019, 2020 e 2021 (36 mesi).
Avverso l'atto di precetto proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. notificando atto di Parte_1
citazione alla creditrice in data 23 marzo 2022 e costituendosi e iscrivendo a ruolo la causa in data 7 aprile 2022.
L'opponente rappresentava che era intercorso tra le parti un accordo per la riduzione del mantenimento, alla luce del fatto che egli aveva per un periodo tenuto presso di sé i figli, provvedendo direttamente al loro mantenimento.
In secondo luogo, l'opponente rappresentava che l'importo del mantenimento avrebbe dovuto essere erogato direttamente ai figli anziché alla madre.
Altresì, l'opponente affermava di aver pagato integralmente il mantenimento sia per la moglie sia per i figli, avuto riguardo alle mensilità del 2019 e per parte del 2020, di cui allegava i pagamenti.
Infine, l'opponente eccepiva la compensazione del credito, essendo lo stesso titolare di un “
contro
-credito” maturato nei confronti della moglie, derivato dall'avvenuto pagamento degli oneri condominiali relativi alla casa coniugale sita in Canicattì, in via E. Toti n. 131, Pal. A, assegnata alla stessa opposta.
Per tali motivi, l'opponente chiedeva in via preliminare di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
nel merito, di dichiarare inefficace il precetto e di accertare il credito vantato nei confronti dell'opposta, disponendo la compensazione con condanna dell'opposta al pagamento della differenza.
Si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_1
2 preliminare la tardività della costituzione dell'opponente, in quanto avvenuta oltre il decimo giorno dal perfezionamento della notifica dell'atto di citazione.
In secondo luogo, sempre in via preliminare, affermava la cessazione della materia del contendere o il difetto di interessie ad agire dell'opponente, in quanto era iniziata l'esecuzione, tramite pignoramento presso terzi, e l'opponente non aveva proposto opposizione in tale fase.
Nel merito, l'opposta contestava la fondatezza dell'opposizione, ritenendo che nessun accordo fosse mai intervenuto circa la riduzione dell'assegno di mantenimento o la corresponsione diretta nelle mani dei figli e che non vi fossero i presupposti per la compensazione chiesta da parte opponente, oltre al fatto che il
contro
-credito fatto valere era prescritto, essendo trascorso il termine quinquennale.
Pertanto, l'opposta chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata inammissibile o improcedibile l'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e/o costituzione dell'opponente o per carenza di interesse ad agire dell'opponente o per intervenuta cessazione della materia del contendere;
nel merito, chiedeva che fosse rigettata l'opposizione.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e veniva posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
31 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte opponente concludeva come da comparsa conclusionale agli atti.
2. Sulla tardiva costituzione in giudizio dell'opponente e dell'opposta e sulla corretta instaurazione della lite.
3 Preliminarmente, in merito all'eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo e alla tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, risulta che quest'ultimo si è costituito tardivamente nel giudizio mediante deposito e iscrizione a ruolo della causa oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, così come tardivamente si è costituita parte opposta.
La notifica dell'atto di citazione è avvenuta infatti in data 23 marzo 2022, mentre la corretta iscrizione a ruolo è avvenuta solamente in data 7 aprile 2022.
In relazione a ciò, l'opponente ha rappresentato la presenza di un
“errore imprevisto” del sistema, allegando la (terza) pec relativa all'esito dei controlli automatici.
Dalle allegazioni dell'opponente risulta che vi sono stati 2 tentativi di deposito e iscrizione a ruolo: uno in data 1° aprile
2022 e un altro in data 6 aprile 2022.
Orbene, al di là delle questioni relative al contenuto delle buste telematiche (oggetto di contestazione da parte dell'opposta), a fronte dell'errore nel deposito degli atti, asseritamente riferibile al sistema (e quindi non soggettivo) è necessario provvedere immediatamente al tentativo di nuovo deposito (cfr., sul punto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1042 del 16/01/2025 - Rv. 673655 – 01, in parte motiva – punto 8.1).
Nel caso di specie, a seguito del primo tentativo di deposito e iscrizione a ruolo non andato a buon fine in data 1° aprile 2022, il nuovo tentativo di deposito è avvenuto solamente in data 6 aprile
2022.
Ne deriva che il nuovo tentativo di deposito, che avrebbe dovuto essere curato al più il giorno successivo, è stato effettuato
4 tardivamente.
Tuttavia, nonostante la costituzione tardiva tanto dell'opponente quanto dell'opposta, il processo deve comunque ritenersi correttamente instaurato.
Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che “Le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 3626 del 17/02/2014 - Rv. 629432 - 01).
Orbene, alla luce del principio enunciato dalla Cassazione, si ritiene che la tardiva iscrizione a ruolo e quindi la tardiva costituzione dell'attore, a cui è seguita la costituzione del convenuto con lo svolgimento di difese di merito, non impedisce la trattazione della controversia e l'eccezione sollevata dall'opposta deve dunque ritenersi superata.
3. Sulla persistenza dell'interesse ad agire dell'opponente.
Anche la questione relativa alla carenza di interesse ad agire o alla cessazione della materia del contendere è infondata.
Al riguardo si evidenzia che “… la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza
5 d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo” […] “si tratta di un principio che discende dalla stessa morfologia del processo esecutivo e dalle caratteristiche strutturali e funzionali degli incidenti di cognizione che vi si innestano: è evidente che, se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare, sic et simpliciter, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti”, ne “discenderebbe da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall'altro
l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria
(così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 31085 del 2023, cit.)” (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1042 del 16/01/2025 - Rv. 673655 – 01, in parte motiva - punto 9.1.1 e richiami ivi contenuti).
Nel caso di specie, applicando il principio appena enunciato, deve ritenersi che l'assegnazione delle somme avvenuta con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 5 agosto 2022 non abbia determinato la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell'interesse ad agire.
4. Sull'accordo relativo alla riduzione del mantenimento sulla sopravvenuta modifica delle condizioni della separazione.
Procedendo allo scrutinio del merito della controversia, avuto riguardo all'asserito accordo prospettato da parte opponente e
6 relativo alla riduzione del mantenimento (contestato da parte opposta), si osserva che la relativa allegazione attorea è rimasta solo labialmente affermata e sprovvista di adeguata prova.
Irrilevante sul punto l'intervenuta modifica delle condizioni di separazione.
Tale modifica è infatti intervenuta in forza della sentenza del gennaio 2025 del Tribunale di Agrigento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (allegata da parte opponente in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza del
22 gennaio 2025).
La statuizione di modifica non ha portata retroattiva e non fa venire meno la debenza dei crediti maturati anteriormente e oggetto del precetto, in quanto essi sono relativi agli anni 2019,
2020 e 2021 (come già prospettato nell'atto di precetto stesso).
5. Sull'avvenuto pagamento di una parte delle somme indicate nel precetto.
Quanto al pagamento integrale (affermato dall'opponente) delle mensilità del 2019 e di alcune del 2020, si osserva quanto segue.
Con l'atto di precetto de quo, ha chiesto il Controparte_1
pagamento di euro 100 a titolo di proprio mantenimento per gli ultimi 3 anni, ossia per il 2021, per il 2020 e per il 2019, ossia per n. 36 mensilità, tenuto conto che l'atto di precetto è del febbraio
2022.
Ciò posto, dai documenti prodotti dall'opponente è emersa la prova del pagamento di alcune mensilità del 2019.
In particolare, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2019 è stato pagato l'importo di euro 550,00 con vaglia postali (cfr. documenti allegati da parte
7 opponente – allegato n. 3).
Dai vaglia postali allegati si evince che la somma aggiuntiva di euro 50,00 è stata pagata per un abbonamento oltre il normale mantenimento corrisposto per i figli e per la moglie, in accordo a quanto statuito con la sentenza di separazione.
Pertanto, è dimostrato che l'opponente ha pagato il mantenimento di euro 100,00 mensili all'opposta per alcune delle
36 mensilitò oggetto di causa.
Almeno otto mensilità sono state pagate integralmente, essendo stato corrisposto l'importo di euro 550,00 euro: euro 400,00 per il mantenimento dei figli, euro 100,00 per il mantenimento della dell'opposta ed euro 50,00 per l'abbonamento (aggiuntivo) citato nei vaglia stessi.
Di conseguenza, la somma richiesta a titolo di mancato pagamento del mantenimento del coniuge per euro 3.600,00 (100 euro x 36 mesi), va ridimensionata in euro 2.800,00, essendo stati pagati integralmente 8 mesi (ossia 800,00 euro).
6. Sull'accertamento del credito vantato da Parte_1
nei confronti della moglie e sulla prescrizione parziale di
[...]
tale credito.
Quanto all'accertamento del credito eccepito dall'opponente in compensazione, si osserva che il
contro
-credito vantato da questi appare sufficientemente provato alla luce della dichiarazione scritta dell'amministratore di condominio allegata all'atto di citazione.
Tale dichiarazione sottoscritta dall'amministratore costituisce un documento proveniente dal terzo e, pertanto, un elemento indiziario valutabile dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
8 6650 del 09/03/2020 - Rv. 657468 - 01).
Questa dichiarazione è stata contestata solo genericamente dall'opposta in relazione alla sua attendibilità (cfr. pag. 3 e 4 della comparsa), in quanto la stessa opposta non avrebbe ricevuto una risposta da parte dell'amministratore di condominio, ma non sono sorte contestazioni relative alla provenienza di tale documento o alla veridicità della sottoscrizione da parte dell'amministratore di condominio.
Peraltro, parte opposta non ha contestato mai che l'opponente abbia pagato tali importi né che tali oneri condominiali fossero riferibili alla casa familiare.
Inoltre, dalla sentenza di separazione emerge chiaramente che la casa familiare (in comproprietà) è stata assegnata in via esclusiva alla moglie, in quanto collocataria dei figli.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, il credito di euro
10.339,72, maturato per gli oneri condominiali della casa familiare, anticipati da dal 2013 al 2021, Parte_1
può dirsi accertato nei confronti dell'opposta , Controparte_1
trattandosi peraltro di credito sorto successivamente (almeno quello dal 2013 al 2021) alla sentenza di separazione n. 496/2012 del Tribunale di Agrigento, che costituisce il titolo fondante il credito dell'opposta.
Tuttavia, parte del credito vantato dall'opponente nei confronti dell'opposta è prescritto, ai sensi dell'art. 2948 c.c., trattandosi di oneri condominiali, dovuti anno per anno e prescrivibili nel termine di cinque anni.
Al riguardo, risulta prescritta la porzione di credito riguardante il solo anno 2013 pari ad euro 125,82.
9 Infatti, in virtù dell'art. 1242 c.c., la prescrizione opera solamente se il relativo termine è maturato prima della coesistenza dei due crediti, stabilendosi una prevalenza della compensazione (sia legale sia convenzionale) sulla prescrizione.
Orbene, appare evidente che l'unico credito prescritto è quello per l'anno 2013, in quanto già per i crediti del 2014 (e degli anni successivi) veniva ad esistenza nel 2019 il
contro
-credito vantato dalla moglie, avendosi così la coesistenza dei crediti entro il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, considerata la prescrizione del credito del 2013, risulta che è debitrice della somma di euro 10.213,90 nei Controparte_1
confronti di Parte_1
7. Sulla compensazione e sulla domanda di condanna al pagamento della differenza.
Relativamente alla compensazione eccepita dall'opponente alla correlativa domanda di condanna alla corresponsione del credito eccedente, giova in primis rammentare che “Ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda è ammissibile […]”(cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003 - Rv. 565364 - 01).
Ora, nel caso in esame, accertata l'entità dei crediti corrispettivi, la compensazione può essere disposta solo in parte, dovendosi evidenziare che il credito “compensabile” è solo quello per mantenimento del coniuge (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9686 del
26/05/2020 - Rv. 657716 - 01), ma non quello per il mantenimento
10 dei figli (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016 - Rv.
640399 - 01).
Da quanto contenuto nell'atto di precetto (cfr. pag. 1), si evince che il credito vantato da in parte è relativo al Controparte_1
proprio mantenimento, ossia euro 3.600,00 (100 euro x 36 mesi) - poi ridimensionato ad euro 2.800,00 in base a quanto statuito al punto 5 - e in parte è relativo al mantenimento dei figli, ossia euro
800,00 per le mensilità di luglio e ottobre 2021.
Pertanto, va disposta la compensazione solo in relazione ad euro
2.800,00, in quanto trattasi di credito inerente al mantenimento del coniuge, residuando un credito a favore di Parte_1
per euro 7.413,90 (10.213,90 – 2.800,00), al cui pagamento
[...]
deve essere condannata. Controparte_1
8. Riduzione del precetto.
Alla luce dei superiori motivi, il precetto deve essere parzialmente annullato: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida
l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese […]” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 - Rv. 659767 – 01).
Applicando il principio di diritto sopra richiamato al caso di specie, dovrà dunque essere procedersi all'annullamento parziale dell'opposto precetto per l'importo eccedente la somma di euro
800,00 dovuta dall'opponente all'opposta a titolo di mantenimento per i figli
9. Sulle spese di lite.
Atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione e tenuto conto
11 del complessivo andamento del giudizio, si reputano esservi ragioni tali per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accerta che il credito vantato da Parte_1
nei confronti di per il pagamento di oneri Controparte_1
condominiali relativi alla casa coniugale sita in Canicattì, in via E. Toti n. 131, Pal. A, ammonta ad euro 10.213,90;
2) accerta che il credito vantato da nei Controparte_1
confronti di a titolo di Parte_1
mantenimento coniugale ammonta ad euro 2.800,00;
3) dispone la compensazione fra le superiori somme;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della differenza tra rispettivi Parte_1
crediti compensabili, pari ad euro 7.413,90;
5) annulla parzialmente l'atto di precetto notificato il 5 marzo
2022 da a per la Controparte_1 Parte_1
somma eccedente euro 800,00;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Caltanissetta, 14 giugno 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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