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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2024 R.G.V.G, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Buttiglieri
E DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Francesca Cocca.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano:
- di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 13 ottobre 2012, trascritto nel registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2012, parte II, serie A, n. 250; Per_
- che dal matrimonio erano nati due figli, il 30/3/2013 e il 14/12/2018; Per_1 - che, per incompatibilità di carattere, era venuta meno tra loro l'affectio coniugalis, per cui nel 2022 avevano promosso dinanzi a questo Tribunale procedimento per separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 3 gennaio 2023 (pubblicato il 4 gennaio 2023);
-che dall'epoca della separazione avevano vissuto separati, senza più riconciliarsi;
-che avevano risolto tra loro ogni questione economica;
-che era pendente un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni che li riguardava
(n. 47/2023 R.G).
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza era sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con ordinanza del 10 gennaio 2025 il tribunale rinviava la trattazione all'udienza del giorno 11 marzo 2025, disponendo la comparizione personale delle parti.
Alla suddetta udienza, dinanzi al relatore, le predette riferivano del rasserenamento dei loro rapporti, della collaborazione nella gestione dei figli e del collocamento di questi ultimi presso la madre;
il curatore speciale nominato dal Tribunale per i Minorenni, intervenuto, confermava la pendenza del relativo procedimento, evidenziando come nell'ambito di esso il
PMM avesse chiesto la sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre, presso la quale, su autorizzazione provvisoria, i minori avevano fatto rientro;
quindi, il presidente esperiva, con esito negativo, il tentativo di conciliazione e poneva la causa in decisione, con riserva di riferire al collegio. Quest'ultimo riteneva necessario un ulteriore rinvio, per acquisire gli atti del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, che venivano depositati dal P.M.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 17 giugno 2025, le parti insistevano nella domanda congiunta;
il curatore speciale, invece, chiedeva acquisirsi una relazione aggiornata dei servizi sociali per valutare le attuali dinamiche dei rapporti familiari (v. memoria depositata il 4 giugno 2025). Il PM nulla opponeva.
Preliminarmente, va richiamato il contenuto dell'accordo di cui al ricorso, del quale le parti hanno chiesto l'omologazione. Con esso, riguardo ai due figli minori, è stato previsto quanto segue: affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella sua abitazione sita a San Cataldo in Viale della Rinascita n. 4/L; regime di visita del padre nei confronti dei figli secondo l'accordo tra le parti, in modo da tenere conto degli impegni lavorativi della madre e delle esigenze dei figli, con previsione di un regime dettagliato in caso di eventuale disaccordo (v. punto 4 del ricorso); obbligo del di versare alla Pt_1 un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi euro 300,00, Pt_2 da ripartire tra i predetti in parti uguali, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nel loro interesse ed oltre al pagamento del canone di locazione della casa di abitazione dei predetti e della (euro 350 mensili); ripartizione tra le parti al cinquanta per cento dell'AUU Pt_2 per i figli.
Premesso quanto sopra, osserva il collegio che dagli atti prodotti dal PM si evince:
- che, con decreto del 17/5/2023, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha convalidato il provvedimento emesso dalla pubblica autorità (Carabinieri della Tenenza di San
Cataldo) ai sensi dell'art. 403 c.c, di allontanamento dei due figli minori dalla madre, per condotte della stessa gravemente pregiudizievoli nei confronti dei figli, con affidamento al padre ed adozione di misure di protezione ex art. 473 bis.69 c.p.c, tra le quali la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, con divieto di avvicinamento ai minori per la durata di mesi tre e con contestuale nomina di un curatore speciale;
-che tutti i provvedimenti adottati in sede di convalida sono stati confermati dallo stesso
Tribunale con successivo provvedimento collegiale del 26 maggio 2023;
-che, nel corso del procedimento, su parere favorevole del curatore speciale, con decreto in data 8 settembre 2023, il Tribunale per i Minorenni ha autorizzato il graduale rientro dei minori presso la casa materna, mantenendo il monitoraggio dei servizi sociali e del consultorio familiare.
Avverso il suddetto decreto è stato proposto reclamo da parte della rigettato dalla Pt_2
Corte di Appello di Caltanissetta con decreto del 6/12/2023 (pubblicato il 24/12/2023). In motivazione, i giudici della Corte hanno dato atto del disagio vissuto dai minori, del fatto che i predetti trascorrevano gran parte della giornata presso la nonna materna e della opportunità di un progressivo riavvicinamento alla figura materna, il cui monitoraggio ritenevano ancora necessario, in uno alla verifica del percorso di apertura al dialogo tra i genitori e dell'acquisizione del ruolo genitoriale da parte dei predetti;
-che il suddetto procedimento è tuttora pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
Come sopra rilevato, nell'ambito del presente giudizio il curatore speciale ha da ultimo chiesto, a tutela del preminente interesse dei minori, l'acquisizione di una relazione aggiornata dei servizi sociali.
Ritiene il tribunale, sulla base degli elementi acquisiti attraverso la compiuta istruttoria, che l'accordo, nei termini in cui è stato formulato dalle parti, con collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, non sia rispondente all'interesse di questi ultimi, non essendo stato ancora portato a termine il percorso intrapreso dalla predetta dopo gli avvenimenti che hanno condotto all'adozione nei suoi confronti della grave misura della sospensione dalla responsabilità genitoriale ed essendo necessarie ulteriori indagini, incompatibili con la natura del presente procedimento.
Ad un diverso giudizio non può pervenirsi per il fatto che il Tribunale per i Minorenni ha autorizzato il rientro temporaneo dei minori a casa della madre e del fatto, dichiarato dalle parti in udienza, che i rapporti tra loro si sono rasserenati.
Per le ragioni esposte, la domanda allo stato non può essere accolta.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, rigetta allo stato la domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto