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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa NA CI Giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 228/2025 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MIRTO Parte_1
CATERINA per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
MM AN per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10/02/2025.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 23 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto.
1 R.G.N. 228/2025
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, così come ribadite nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 23.9.2025, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], che omologa alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso congiunto iscritto in data 10/02/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato l'11/08/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
MUSSOMELI al n. 18 - P. II – serie A – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
NA CI GI IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. GI IN Presidente dott.ssa NA CI Giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 228/2025 del registro generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. MIRTO Parte_1
CATERINA per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
MM AN per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 10/02/2025.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 23 settembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto.
1 R.G.N. 228/2025
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, così come ribadite nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del 23.9.2025, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], che omologa alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso congiunto iscritto in data 10/02/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato l'11/08/2018 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
MUSSOMELI al n. 18 - P. II – serie A – Anno 2018).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 5 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
NA CI GI IN
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