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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 162 R.G., anno 2025, promossa con atto di citazione del 27 dicembre 2024
DA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Riolo Parte_1 C.F._1
- OPPONENTE -
CONTRO
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Panato Controparte_1 P.IVA_1
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27 dicembre 2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto in rinnovazione notificatogli a mezzo pec dall'avv. Marco Panato per conto di
[...] in data 10 dicembre 2024, unitamente alla sentenza n. 2362/2019 del 31 ottobre / 4 Controparte_1 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Verona l'aveva condannato al rilascio di un immobile sito in Verona occupato sine titulo. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la nullità del precetto, in quanto: i) la sentenza notificatagli contestualmente al precetto era stata sostituita da quella, recante il n.
76/2022, pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di impugnazione della sentenza di pagina 1 di 3 primo grado;
ii) la sentenza notificatagli era oltre tutto priva della quarta pagina;
iii) nel notificare il precetto, l'avv. Panato non aveva dato dimostrazione del proprio potere rappresentativo, in quanto nessuna procura era stata allegata alla pec né essa era menzionata nell'atto di precetto;
iv) in violazione dell'art. 3 bis della l. n. 53/94, nell'oggetto del messaggio pec non era stata riportata la dicitura
“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; v) il precetto era infine privo dell'indicazione
“giudice competente per l'esecuzione”.
Si è costituita che, nell'ammettere di aver erroneamente notificato insieme al Controparte_1 precetto la sentenza di primo grado in luogo di quella della Corte d'Appello, e che quest'ultima non era stata mai notificata alla controparte, ha fatto presente che, ricevuta l'opposizione, con pec del 31 dicembre 2024 aveva comunicato alla controparte la rinuncia al precetto, invitandola a non dar corso alla causa di opposizione.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c., con la memoria integrativa autorizzata il ha altresì eccepito la mancanza di una procura rilasciata per il Pt_1 presente giudizio da in favore dell'avv. Panato, in quanto la procura da Controparte_1 quest'ultimo prodotta con la comparsa di costituzione era stata rilasciata ad altri legali, ed ha conseguentemente richiesto la condanna dell'avv. Panato alla rifusione delle spese di lite e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – ovvero, in subordine la condanna a tali titoli di Tecniche Aziendali da sola o in via solidale con l'avv. Panato –.
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che in data 1° luglio 2025 l'avv. Panato ha depositato rituale procura conferitagli da Ne deriva la sanatoria del vizio rappresentato Controparte_1 dall'originaria mancanza di procura, atteso che tutta la giurisprudenza citata dal procuratore attoreo si riferisce a fattispecie cui era applicabile il vecchio testo dell'art. 182 c.p.c. – che, attualmente, fa espresso riferimento, oltre che alla nullità, anche alla “mancanza della procura al difensore”.
Nel merito, la rinuncia al precetto da parte della convenuta è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione;
essa, quindi, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che alla controparte sia preclusa l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass., 10 gennaio 2023, n. 351).
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, provvedendo alla regolamentazione delle spese di lite in base al principio della cd. soccombenza virtuale. pagina 2 di 3 A tal fine, è sufficiente evidenziare – in applicazione del principio della “ragione più liquida” – la fondatezza del primo motivo di opposizione proposto dal secondo un consolidato orientamento Pt_1 della giurisprudenza di legittimità, salvo i casi in cui l'appello sia definito in rito, la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado, non solo nel caso di riforma ma anche – come avvenuto nel caso di specie – in quello di conferma della sentenza impugnata (cfr. Cass., 19 febbraio 2028, n. 29021).
Non sussistono, infine, ragioni per operare una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, dal momento che, nel rinunciare al precetto, parte opposta non ha manifestato la disponibilità a sostenere le spese dell'atto di opposizione.
Spese che devono pertanto riconoscersi in favore dell'opponente applicando i parametri minimi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, trattandosi di opposizione che non presenta profili di difficoltà, con condanna al pagamento in favore dell'erario essendo l'opponente ammesso al gratuito patrocinio.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore nei confronti sia dell'avv. Panato che di rigetto che nel primo caso consegue Controparte_1 all'intervenuta sanatoria dell'originaria mancanza di procura e, nel secondo, al fatto che le condotte che l'attore vorrebbe censurate riguardano il solo avvocato e non anche la parte, né d'altra parte l'art. 96
c.p.c. ha la funzione “di monito per il futuro per maggiormente vigilare sull'operato dello stesso avvocato”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 162/2025 R.G. promossa da avverso Parte_1
definitivamente decidendo: Controparte_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Liquida le spese di lite in € 3.809,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, ed oltre al contributo unificato, e condanna al pagamento delle stesse in favore Controparte_1 dell'erario.
Verona, lì 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa portante il n. 162 R.G., anno 2025, promossa con atto di citazione del 27 dicembre 2024
DA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Riolo Parte_1 C.F._1
- OPPONENTE -
CONTRO
P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Panato Controparte_1 P.IVA_1
- OPPOSTA -
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27 dicembre 2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto in rinnovazione notificatogli a mezzo pec dall'avv. Marco Panato per conto di
[...] in data 10 dicembre 2024, unitamente alla sentenza n. 2362/2019 del 31 ottobre / 4 Controparte_1 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Verona l'aveva condannato al rilascio di un immobile sito in Verona occupato sine titulo. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la nullità del precetto, in quanto: i) la sentenza notificatagli contestualmente al precetto era stata sostituita da quella, recante il n.
76/2022, pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia a seguito di impugnazione della sentenza di pagina 1 di 3 primo grado;
ii) la sentenza notificatagli era oltre tutto priva della quarta pagina;
iii) nel notificare il precetto, l'avv. Panato non aveva dato dimostrazione del proprio potere rappresentativo, in quanto nessuna procura era stata allegata alla pec né essa era menzionata nell'atto di precetto;
iv) in violazione dell'art. 3 bis della l. n. 53/94, nell'oggetto del messaggio pec non era stata riportata la dicitura
“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; v) il precetto era infine privo dell'indicazione
“giudice competente per l'esecuzione”.
Si è costituita che, nell'ammettere di aver erroneamente notificato insieme al Controparte_1 precetto la sentenza di primo grado in luogo di quella della Corte d'Appello, e che quest'ultima non era stata mai notificata alla controparte, ha fatto presente che, ricevuta l'opposizione, con pec del 31 dicembre 2024 aveva comunicato alla controparte la rinuncia al precetto, invitandola a non dar corso alla causa di opposizione.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c., con la memoria integrativa autorizzata il ha altresì eccepito la mancanza di una procura rilasciata per il Pt_1 presente giudizio da in favore dell'avv. Panato, in quanto la procura da Controparte_1 quest'ultimo prodotta con la comparsa di costituzione era stata rilasciata ad altri legali, ed ha conseguentemente richiesto la condanna dell'avv. Panato alla rifusione delle spese di lite e per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. – ovvero, in subordine la condanna a tali titoli di Tecniche Aziendali da sola o in via solidale con l'avv. Panato –.
Tanto premesso, va innanzitutto osservato che in data 1° luglio 2025 l'avv. Panato ha depositato rituale procura conferitagli da Ne deriva la sanatoria del vizio rappresentato Controparte_1 dall'originaria mancanza di procura, atteso che tutta la giurisprudenza citata dal procuratore attoreo si riferisce a fattispecie cui era applicabile il vecchio testo dell'art. 182 c.p.c. – che, attualmente, fa espresso riferimento, oltre che alla nullità, anche alla “mancanza della procura al difensore”.
Nel merito, la rinuncia al precetto da parte della convenuta è intervenuta successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione;
essa, quindi, non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che alla controparte sia preclusa l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (cfr. in questo senso, da ultimo, Cass., 10 gennaio 2023, n. 351).
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, provvedendo alla regolamentazione delle spese di lite in base al principio della cd. soccombenza virtuale. pagina 2 di 3 A tal fine, è sufficiente evidenziare – in applicazione del principio della “ragione più liquida” – la fondatezza del primo motivo di opposizione proposto dal secondo un consolidato orientamento Pt_1 della giurisprudenza di legittimità, salvo i casi in cui l'appello sia definito in rito, la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado, non solo nel caso di riforma ma anche – come avvenuto nel caso di specie – in quello di conferma della sentenza impugnata (cfr. Cass., 19 febbraio 2028, n. 29021).
Non sussistono, infine, ragioni per operare una compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite, dal momento che, nel rinunciare al precetto, parte opposta non ha manifestato la disponibilità a sostenere le spese dell'atto di opposizione.
Spese che devono pertanto riconoscersi in favore dell'opponente applicando i parametri minimi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità, trattandosi di opposizione che non presenta profili di difficoltà, con condanna al pagamento in favore dell'erario essendo l'opponente ammesso al gratuito patrocinio.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore nei confronti sia dell'avv. Panato che di rigetto che nel primo caso consegue Controparte_1 all'intervenuta sanatoria dell'originaria mancanza di procura e, nel secondo, al fatto che le condotte che l'attore vorrebbe censurate riguardano il solo avvocato e non anche la parte, né d'altra parte l'art. 96
c.p.c. ha la funzione “di monito per il futuro per maggiormente vigilare sull'operato dello stesso avvocato”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 162/2025 R.G. promossa da avverso Parte_1
definitivamente decidendo: Controparte_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Liquida le spese di lite in € 3.809,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, ed oltre al contributo unificato, e condanna al pagamento delle stesse in favore Controparte_1 dell'erario.
Verona, lì 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio pagina 3 di 3