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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/10/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LL SC Presidente/Relatore dott. Riccardo Sabato Giudice dott. Giuseppe Izzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa tra :
(C.F elettivamente domiciliata in Lauria alla Piazza Parte_1 C.F._1
San Giacomo, 17 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Leonasi che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Montesano sulla CP_1 C.F._2
RC alla Via Dante Alighieri presso lo Studio dell'Avv. Renivaldo Lagreca che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole in data 14.6.2025
Oggetto: separazione consensuale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025 i ricorrenti esponevano che:
-i Signori e hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 08/09/2007 in Lauria, Pt_1 CP_1
atto trascritto nello stesso Comune anno 2007 n. 36, Parte II – Serie A. Regime patrimoniale originariamente prescelto: comunione dei beni;
-che con atto 13/10/2010 per Notar di Roma, i coniugi hanno scelto il regime della Per_1
separazione, per come risulta regolarmente annotato a margine dell'atto di Matrimonio;
-che dall'unione è nato il figlio (n. 03/04/2009 in Lagonegro – C.F. Persona_2
) che frequenta attualmente il II° anno del Liceo Classico in Lauria, I. I. S. C.F._3
“ ”; Persona_3
-che dopo una iniziale fase di armonia la coppia ha registrato una crescente intollerabilità caratteriale addivenendo, così, alla decisone di separarsi.
Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentati e difesi, hanno chiesto di omologare con
Sentenza la separazione di essi coniugi.
Le parti hanno stabilito le seguente condizioni:
a) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma Persona_2
con abitazione principale presso la casa coniugale con la madre in Lauria alla II° Trav. Via Prov.le
Melara n° 11 interno 2 piano 2;
b) La casa familiare anzidetta viene assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi ivi Parte_1 contenuti;
ad eccezione dell'arredo della stanza “studio” che il Sig. preleverà entro gg. 90 CP_1
dalla sottoscrizione del presente atto, così come i suoi (del beni ed effetti personali saranno CP_1
asportati al massimo entro lo stesso termine che precede;
c) La istante pur non essendo al momento economicamente indipendente si impegna Parte_1
a incrementare e regolarizzare la propria attività lavorativa occasionale ovvero a trovare altro impiego dipendente rinunciando così a richiesta di contributo al mantenimento per sé.
d) Il padre si obbliga ed impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) mensili entro il giorno 10 di ciascun mese a decorrere dal mese coincidente con il deposito del presente ricorso. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Il versamento avverrà a mezzo bonifico sul seguente IBAN della
Sig.ra [...]. Pt_1
e) Le c.d. spese straordinarie (extra assegno) graveranno nella misura del 50% fra i genitori: ciò,
secondo il seguente dettaglio (per come elaborato riferendosi alle correnti linee guida licenziate dal
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia), e precisamente:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIO, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso struttura pubblica che privata,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizi baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO:
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate dal genitore anticipatario, ai fini del rimborso della quota gravante sull'altro obbligato.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
f) L'assegno Unico (così attualmente denominato il sussidio e salva futura denominazione) sarà
corrisposto al genitore “collocatario” del figlio (ovvero alla istante ) e rappresenterà una voce Pt_1
aggiuntiva all'assegno di contributo al mantenimento paterno. Il sig. si dichiara, a tal fine, CP_1
disponibile a sottoscrivere dichiarazioni, rinunce et similia presso enti previdenziali e di assistenza dietro semplice sollecito del coniuge beneficiario al solo fine del perseguimento della ante scritta volontà.
g) Quanto alla Polizza Vita descritta in premessa le parti convengono che ne sarà chiesto il riscatto
/ rimborso al massimo entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. Il capitale ricevuto sarà
equamente diviso in parti uguali fra essi coniugi. h) L'autovettura Ford Fiesta – già in uso alla istante – sarà trasferita nella titolarità di Pt_1
intestazione alla medesima a proprie cure e spese: ciò entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. Con contestuale impegno a curare la manutenzione e i costi meccanici e fiscali (bollo,
assicurazione, revisione ecc) gravanti sulla stessa.
i) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei Persona_2
suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali;
mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente laresponsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sè.
j) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e permanenza con il figlio –fatto salvo ogni più
dettagliato aspetto di cui all'allegato PIANO GENITORIALE –
k) L'autovettura Ford Fiesta resterà in uso alla Sig.ra la quale, col consenso del coniuge Pt_1
intestatario, trasferirà in capo a sé la intestazione al massimo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e curando a proprie spese da quel momento gli oneri manutentivi e fiscali (BO e
Assicurazione). Inoltre la Signora si impegna a rimborsare il Signor del rimanente rateo Pt_1 CP_1
della spesa annuale per il BO 2025, già sostenuta integralmente dallo stesso,per l'importo che risulterà alla data del cambio di proprietà.
l) I genitori si impegnano a far mantenere costanti e cordiali contatti di con i Persona_2
membri delle rispettive famiglie di origine.
m) I coniugi prestano autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM,
il quale in data 14.6.2025 ha espresso parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
All'udienza tenuta in modalità cartolare, stante la richiesta delle parti, le stesse hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lauria (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69
del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Le parti hanno chiesto all'esito del passaggio in giudicato, anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così
provvede:
-Pronuncia la separazione consensuale dei ricorrenti i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lauria (PZ) il 8.9.2007 (atto n. 36, p. II, Serie A, anno 2007 del Comune di Lauria); -Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per gli adempimenti di competenza;
-Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del
Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
- Riserva la decisione sulle spese al definitivo .
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente/Relatore
LL SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LL SC Presidente/Relatore dott. Riccardo Sabato Giudice dott. Giuseppe Izzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 456/2025 promossa tra :
(C.F elettivamente domiciliata in Lauria alla Piazza Parte_1 C.F._1
San Giacomo, 17 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Leonasi che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Montesano sulla CP_1 C.F._2
RC alla Via Dante Alighieri presso lo Studio dell'Avv. Renivaldo Lagreca che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole in data 14.6.2025
Oggetto: separazione consensuale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025 i ricorrenti esponevano che:
-i Signori e hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 08/09/2007 in Lauria, Pt_1 CP_1
atto trascritto nello stesso Comune anno 2007 n. 36, Parte II – Serie A. Regime patrimoniale originariamente prescelto: comunione dei beni;
-che con atto 13/10/2010 per Notar di Roma, i coniugi hanno scelto il regime della Per_1
separazione, per come risulta regolarmente annotato a margine dell'atto di Matrimonio;
-che dall'unione è nato il figlio (n. 03/04/2009 in Lagonegro – C.F. Persona_2
) che frequenta attualmente il II° anno del Liceo Classico in Lauria, I. I. S. C.F._3
“ ”; Persona_3
-che dopo una iniziale fase di armonia la coppia ha registrato una crescente intollerabilità caratteriale addivenendo, così, alla decisone di separarsi.
Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentati e difesi, hanno chiesto di omologare con
Sentenza la separazione di essi coniugi.
Le parti hanno stabilito le seguente condizioni:
a) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma Persona_2
con abitazione principale presso la casa coniugale con la madre in Lauria alla II° Trav. Via Prov.le
Melara n° 11 interno 2 piano 2;
b) La casa familiare anzidetta viene assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi ivi Parte_1 contenuti;
ad eccezione dell'arredo della stanza “studio” che il Sig. preleverà entro gg. 90 CP_1
dalla sottoscrizione del presente atto, così come i suoi (del beni ed effetti personali saranno CP_1
asportati al massimo entro lo stesso termine che precede;
c) La istante pur non essendo al momento economicamente indipendente si impegna Parte_1
a incrementare e regolarizzare la propria attività lavorativa occasionale ovvero a trovare altro impiego dipendente rinunciando così a richiesta di contributo al mantenimento per sé.
d) Il padre si obbliga ed impegna a contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) mensili entro il giorno 10 di ciascun mese a decorrere dal mese coincidente con il deposito del presente ricorso. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Il versamento avverrà a mezzo bonifico sul seguente IBAN della
Sig.ra [...]. Pt_1
e) Le c.d. spese straordinarie (extra assegno) graveranno nella misura del 50% fra i genitori: ciò,
secondo il seguente dettaglio (per come elaborato riferendosi alle correnti linee guida licenziate dal
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia), e precisamente:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche gli antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIO, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso struttura pubblica che privata,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizi baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina,
motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimento, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO:
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate dal genitore anticipatario, ai fini del rimborso della quota gravante sull'altro obbligato.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
f) L'assegno Unico (così attualmente denominato il sussidio e salva futura denominazione) sarà
corrisposto al genitore “collocatario” del figlio (ovvero alla istante ) e rappresenterà una voce Pt_1
aggiuntiva all'assegno di contributo al mantenimento paterno. Il sig. si dichiara, a tal fine, CP_1
disponibile a sottoscrivere dichiarazioni, rinunce et similia presso enti previdenziali e di assistenza dietro semplice sollecito del coniuge beneficiario al solo fine del perseguimento della ante scritta volontà.
g) Quanto alla Polizza Vita descritta in premessa le parti convengono che ne sarà chiesto il riscatto
/ rimborso al massimo entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. Il capitale ricevuto sarà
equamente diviso in parti uguali fra essi coniugi. h) L'autovettura Ford Fiesta – già in uso alla istante – sarà trasferita nella titolarità di Pt_1
intestazione alla medesima a proprie cure e spese: ciò entro 90 gg. dalla sottoscrizione del presente atto. Con contestuale impegno a curare la manutenzione e i costi meccanici e fiscali (bollo,
assicurazione, revisione ecc) gravanti sulla stessa.
i) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei Persona_2
suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali;
mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente laresponsabilità relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sè.
j) Il padre potrà esercitare il diritto di visita e permanenza con il figlio –fatto salvo ogni più
dettagliato aspetto di cui all'allegato PIANO GENITORIALE –
k) L'autovettura Ford Fiesta resterà in uso alla Sig.ra la quale, col consenso del coniuge Pt_1
intestatario, trasferirà in capo a sé la intestazione al massimo entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e curando a proprie spese da quel momento gli oneri manutentivi e fiscali (BO e
Assicurazione). Inoltre la Signora si impegna a rimborsare il Signor del rimanente rateo Pt_1 CP_1
della spesa annuale per il BO 2025, già sostenuta integralmente dallo stesso,per l'importo che risulterà alla data del cambio di proprietà.
l) I genitori si impegnano a far mantenere costanti e cordiali contatti di con i Persona_2
membri delle rispettive famiglie di origine.
m) I coniugi prestano autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM,
il quale in data 14.6.2025 ha espresso parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
All'udienza tenuta in modalità cartolare, stante la richiesta delle parti, le stesse hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lauria (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69
del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Le parti hanno chiesto all'esito del passaggio in giudicato, anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così
provvede:
-Pronuncia la separazione consensuale dei ricorrenti i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Lauria (PZ) il 8.9.2007 (atto n. 36, p. II, Serie A, anno 2007 del Comune di Lauria); -Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
-Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per gli adempimenti di competenza;
-Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del
Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
- Riserva la decisione sulle spese al definitivo .
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente/Relatore
LL SC