Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Improcedibile
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02928/2026REG.PROV.COLL.
N. 06344/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6344 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta,-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere RO NR IC, udita per l’appellante l’avvocata Patricia Fischioni, per delega dell’avvocato Giuseppe Gitto, e viste le conclusioni scritte del Ministero dell’economia e delle finanze;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio-OMISSIS- la quale ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato, già in servizio presso la Guardia di Finanza e poi posto in congedo assoluto e transitato nei ruoli civili, e per l’effetto ne ha dichiarato il diritto alla “monetizzazione” del congedo non fruito, nei termini di cui in motivazione, individuando nel Corpo la struttura tenuta a liquidare la somma spettante a questo titolo.
2. Nel secondo grado di giudizio si è costituito l’interessato, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza n. 3491 del 31 agosto 2023 il collegio ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado avanzata con il gravame.
4. Con memoria depositata il 12 gennaio 2026 l’appellato ha insistito per il rigetto dell’impugnazione.
5. Con la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa, depositata il 13 febbraio 2026, il Ministero ha rappresentato che l’appellato ha fruito del periodo feriale richiesto presso l’amministrazione dove presta attualmente servizio, ritenendo per questo cessata la materia del contendere.
6. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
7. Diversamente da quanto prospettato dal Ministero, il collegio ritiene che, poiché il ricorso di primo grado era stato proposto per ottenere l’annullamento del diniego della “monetizzazione” dei giorni di licenza ordinaria non fruiti e la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva, il sopravvenuto effettivo godimento delle ferie – circostanza non contestata dall’appellato – non comporti tanto la cessazione della materia del contendere, non avendo la parte ottenuto in via stragiudiziale quanto perseguito in via giudiziale, quanto piuttosto il venir meno dell’interesse del privato a una pronuncia favorevole: dato che l’indennità è – appunto – sostitutiva delle ferie non godute, la fruizione di queste ultime priva il dipendente dell’interesse a chiedere al giudice la prima.
8. La carenza dell’interesse all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato e a una pronuncia sulle domande proposte in primo grado, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’originario ricorso di primo grado e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
9. La circostanza che l’esito del giudizio sia dipeso da una sopravvenienza giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, fermo restando che il privato è da ritenersi soccombente, ai fini del pagamento del contributo unificato, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
RO NR IC, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NR IC | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.