TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8267/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 8267/2016
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
) e Parte_4 C.F._4 Parte_5
con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI ESTERINI,
[...] C.F._5 elettivamente domiciliati in VIA ROMA 31, ACIREALE
contro
di VIA NAPOLI 5/9 in ACI CASTELLO Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. DARIO SANGUEDOLCE, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
GUSTAVO VAGLIASINDI 10, CATANIA
1
R.G.A.C. 8267/2016
e con l'intervento di
) e ) CP_2 C.F._6 Controparte_3 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. LORETTA RUSSO, elettivamente domiciliati in VIA CENTURIPE 1/C, CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza dell'8 novembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve accogliersi la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e – alla quale hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 aderito in via adesiva autonoma gli intervenuti e – per le ragioni e nei Controparte_3 CP_2 limiti di seguito illustrati.
Ai sensi dell'art. 69, co. I, 1) disp. att. c.c. (nella sua formulazione ratione temporis vigente), i valori proporzionali delle unità immobiliari di un condominio, come espressi nella tabella millesimale, possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di uno o più condomini, quando risulta che sono conseguenza di un errore - ciò che le parti attrici (con l'adesione dei suddetti intervenuti) hanno chiesto in questa sede citando il condominio di via Napoli 5/9 in Aci Castello – Controparte_1 frazione Cannizzaro onde ottenere la revisione delle tabelle a suo tempo approvate dalla competente assemblea in data 21 maggio 2012 (cfr. docc.
4-5 di parte attrice).
Da un punto di vista generale, esigenze di certezza dei diritti e degli obblighi dei condomini richiedono che la revisione delle tabelle millesimali avvenga solo in presenza di errori rilevanti, oggettivamente riscontrabili, e relativi ad elementi necessari per la valutazione dell'immobile, oppure a sopravvenute modifiche sulla consistenza reale che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori (Cass. 19797/2016).
Alla luce di tale condivisibile orientamento, dati gli errori denunziati da parte attrice a pagg.
3-5 della citazione, possono prendersi in considerazione, ai fini della chiesta revisione, soltanto quelli di cui al punto 1) del suddetto atto: infatti, al punto 2) - anche considerando quanto precisato in seno alle memorie di cui all'art. 183, co. VI, 1) c.p.c. - si allude a sopravvenute modifiche di alcune unità ancora incomplete all'epoca in cui furono redatte le tabelle, senza, però, specificarne la reale incidenza ai sensi dell'art. 69, co. I, 2) disp. att. c.c.; quanto, poi, ai presunti errori di cui ai punti 3), 4) e 5), essi palesemente fuoriescono dal novero di quelli contemplati al cit. art. 69, per cui è stato ritenuto che “la tabella che li esprime è soggetta a emenda solo in relazione a errori, di fatto e di diritto, attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari ovvero a
2 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8267/2016
circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori” (Cass. 19797/2016).
Al contrario, come già illustrato dal Tribunale nella precedente ordinanza del 20 marzo 2020 di cui in atti, l'errore di cui al punto 1) dell'atto di citazione, come precisato nell'anzidetta memoria di cui all'art. 183, co. VI, 1) c.p.c. – cioè, l'omessa ed impropria applicazione del coefficiente di prospetto o veduta e coefficiente di luminosità -, è idoneo ad incidere sul calcolo del valore delle singole unità immobiliari e, quindi, potenzialmente costituisce un errore rilevante ex art. 69, co, I, 1) c.p.c. che, come tale, giustifica la chiesta revisione delle tabelle.
Ora, dati i criteri preliminarmente predisposti nella consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. in data 17 novembre 2020 (che hanno riconosciuto la fondatezza delle Persona_1 doglianze di parte attrice come descritte nel precedente capoverso) ai fini della revisione delle tabelle millesimali del convenuto sulla base di quanto già rilevato dal Tribunale nella menzionata CP_1 ordinanza del 20 marzo 2020, il perito successivamente nominato dal Tribunale, geom. Per_2
, ha effettuato la revisione delle tabelle sulla scorta dei suddetti criteri (con indicazione dei
[...] volumi virtuali ed annessi calcoli, ed anche delle “[…] colonne per la ripartizione delle spese di manutenzione, ricostruzione e conservazione degli impianti idrici e per lo smaltimento delle acque reflue […]”, nonché con allegazione delle planimetrie delle singole unità immobiliari del plesso condominiale e di apposita relazione descrittiva) – il tutto, fornendo altresì adeguata ed esauriente risposta alle osservazioni dei consulenti di parte.
In particolare, il perito d'ufficio ha redatto “[…] dieci tabelle millesimali inerenti i singoli corpi scala del foglio 11 part .940 (Palazzina “A” – “B” – “C” – “D”) oltre ad un piano cantinato di collocazione di garage – box (indicato come “S1 part 940”), del foglio 11 part. 841 e del foglio 11 part 886 del Comune di Aci Castello, per le tre palazzine (palazzine denominate “E” - “F” - “G”, oltre a una quarta scala denominata “S1 part 841”), le unità immobiliari (del foglio 11 part 886 per garage – box al piano interrato per una unica tabella (extra comparto). Nel dettaglio, le tabelle predisposte per i singoli corpi scala così composte:
• la tabella n° 1 per la ripartizione delle spese generali di ogni singolo fabbricato o corpo scala, prima elencati;
• la tabella n° 2 per la ripartizione della prima metà delle spese di pulizia, manutenzione e ricostruzione della scala in proporzione al valore millesimale delle singole unità immobiliare, sia rispetto al piano, di ogni singolo fabbricato o corpo scala, prima elencati;
• la tabella n° 3 per la ripartizione della seconda metà delle spese di pulizia, manutenzione e ricostruzione della scala in relazione all'altezza dal suolo, di ogni singolo fabbricato o corpo scala, prima elencati;
• la tabella n° 4 per la ripartizione delle spese di pulizia, manutenzione e ricostruzione dell'androne di accesso in proporzione al valore millesimale delle singole unità immobiliare, di ogni singolo fabbricato o corpo scala, prima elencati;
• la tabella n° 5 per la ripartizione delle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'impianto di scarico delle acque nere in proporzione al valore millesimale delle singole
3 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8267/2016
unità immobiliare, di ogni singolo fabbricato o corpo scala, prima elencati;
• la tabella n° 6 per la ripartizione delle spese di pulizia e manutenzione e ricostruzione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile in proporzione al valore millesimale delle singole unità immobiliare, di ogni singolo fabbricato o corpo scala, prima elencati;
• la tabella n° 7 per le spese di manutenzione e conservazione e delle pulizie delle corsie di manovra e accesso del piano cantinato di ubicazione dei garage o box o cantine o corpo scala, prima elencati della .940; CP_4
• la tabella n° 8 per le spese di manutenzione e conservazione dei piazzali esterni per parcheggio e manovra e per le corsie comuni pedonali e veicolari e di tutte le parti comuni a tutti i condomini. partendo dai valori della prima tabelle (spese generali) di ogni singola unità immobiliare e rapportandola con i volumi in generali di tutte le unità immobiliari;
• la tabella n° 9 per la verifica dei millesimi delle spese generali del super condominio in generale, partendo dai valori dai volumi di ogni singola unità immobiliare e rapportandola con
i volumi in generali di tutte le unità immobiliari, per le spese di manutenzione e conservazione dei piazzali esterni per parcheggio e manovra, per le corsie comuni pedonali e veicolari e di tutte le parti comuni a tutti i condomini, e per tutte le spese non incluse nelle precedenti tabelle
[…]” (cfr. pagg.
8-9 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 agosto 2024).
Pertanto, alla luce degli esiti dell'istruttoria processuale, in accoglimento della domanda proposta dagli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e dagli intervenienti in via adesiva autonoma Parte_4 Parte_5
e deve dichiararsi che le tabelle millesimali approvate dall'assemblea Controparte_3 CP_2 del condominio di via Napoli 5/9 in Aci Castello – frazione Cannizzaro in data 21 Controparte_1 maggio 2012 contengono gli errori meglio descritti nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17 novembre 2020 e, per l'effetto, disporsi la revisione delle suddette tabelle secondo i criteri e le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 agosto 2024, e la conseguente adozione, da parte del convenuto, delle tabelle di cui agli allegati alla CP_1 consulenza da ultimo menzionata.
III
Le spese di lite e di mediazione tra i condomini attori ed il condominio convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Anche le spese processuali tra i condomini intervenienti e la parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al precedente capoverso.
La soccombenza regola infine anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
4 Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8267/2016
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara che le tabelle millesimali approvate dall'assemblea del condominio Controparte_1 di via Napoli 5/9 in Aci Castello – frazione Cannizzaro in data 21 maggio 2012 contengono gli errori meglio descritti nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17 novembre 2020 e, per l'effetto, dispone la revisione delle suddette tabelle secondo i criteri e le indicazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 agosto 2024, e la conseguente adozione, da parte del convenuto, delle tabelle di cui agli allegati alla consulenza CP_1 tecnica d'ufficio depositata in data 14 agosto 2024;
2. condanna il condominio di via Napoli 5/9 in Aci Castello – frazione Controparte_1
Cannizzaro a rimborsare ad , Parte_1 Parte_2 [...]
, e le spese di lite e di Parte_3 Parte_4 Parte_5 mediazione, che si liquidano in € 132,70 per anticipazioni, € 2.836,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
3. condanna il condominio di via Napoli 5/9 in Aci Castello – frazione Controparte_1
Cannizzaro a rimborsare a e le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 CP_2
€ 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del condominio di via Napoli 5/9 in Aci Castello – frazione Cannizzaro. Controparte_1
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
5