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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE ET HE de Courtelary Presidente
NA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 6793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Cristiano Pennacchia che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Benedetto Gargani che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 15511/2020 resa nel procedimento 9884/2017 – violazione concorrenza – contratti bancari
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, sezione specializzata imprese, in relazione a due contratti Controparte_1 di mutuo:
a) il primo, con garanzia ipotecaria, stipulato come consumatore il venticinque maggio
2007 (n.0819050714820) a rogito notaio rep.. 143684 Racc. 26950 per Per_1
l'importo di € 84.313,60;
b) il secondo, a seguito di accollo del venti gennaio 2015, stipulato originariamente da il sette luglio 2011 (n.0850061007654) a rogito Controparte_3 notaio rep. 18641 racc. 9309 per l'importo di € 160.000,00. Per_2
Affermava che i tassi di interessi corrispettivi e moratori applicati fossero usurari, indeterminati, in violazione dei doveri di trasparenza e del codice del consumo, con utilizzo di un parametro euribor oggetto di manipolazioni che avevano infranto le regole della concorrenza.
Chiedeva che fossero effettuati i ricalcoli delle somme dovute escludendo gli interessi con condanna di controparte alla restituzione di quanto già erogato indebitamente.
La convenuta si costituiva insieme a a mezzo del medesimo Controparte_2 difensore: rilevava di aver ceduto i crediti in blocco alla suddetta s.r.l. alle Controparte_1 date del trentuno ottobre 2012 e trenta aprile 2015 come pubblicato in GU.
Il riferimento era in particolare alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del sei novembre 2012, in relazione al mutuo n. 0819050714820 e alla Gazzetta n. 53 del nove maggio 2015 in relazione al mutuo n. 0850061007654; chiedeva che in relazione a detti eventi fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le domande di restituzione di somme erogate dopo le cessioni stesse.
Affermava poi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle richieste e domandava anche la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria.
Il Tribunale respingeva l'istanza di CTU avanzata da e con sentenza 15511 del Parte_1
2020 così statuiva :
2 “respinge le domande proposte dall'attore; condanna l'attore al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 12.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”. proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nei contratti di mutuo del 25.05.2007 a rogito per Notaio Per_1
Rep. 143684, Racc. 26950 e del 07.07.2011 a rogito per Notai Rep. 18641, Racc. Per_2
9309 e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità dei contratti per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) e delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui stessi per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.; accertare e dichiarare, in subordine, la nullità delle clausole contenute nei contratti di mutuo predetti, di determinazione del tasso di interesse ultralegale corrispettivo e di mora con riferimento al parametro Euribor per violazione degli artt. 1346, 1284 c.c. e 117 TUB e conseguentemente accertare la debenza del tasso legale secondo i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
accertare di conseguenza l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto degli importi effettivamente erogati, delle rate già corrisposte e dell'eliminazione del tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815 c.c., condannando la banca in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme indebitamente percette in dipendenza dei mutui impugnati. Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria. “
Si costituiva solo che concludeva chiedendo : Controparte_1
” dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di in quanto non costituita Controparte_2 nonostante la regolare notifica dell'atto di impugnazione.
*********
3 Primo motivo
Sull'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nei contratti di mutuo impugnati.
Viene censurata la sentenza laddove è stato ritenuto il difetto di allegazione da parte dell'attore riguardo alle modalità di computo dei tassi con le soglie di usura mentre in realtà era stata prodotta una perizia di parte in cui erano stati indicati gli interessi corrispettivi e di mora e i tassi soglia.
Si sostiene poi: “non poteva mettersi in dubbio che la sommatoria dell'interesse di mora alla rata intesa nella sua globalità, vale a dire comprensiva sia della quota capitale che di quella interessi, era prevista nelle clausole dei contratti impugnati” per cui il carattere additivo e non sostitutivo dell'interesse moratorio risulterebbe dallo stesso contratto.
Il motivo è infondato.
Pur essendo stata prodotta la perizia di parte sopra indicata si deve rilevare quanto segue.
Nei contratti impugnati, come correttamente indicato dall'appellata, non era in alcun modo prevista alcuna sommatoria tra interesse di mora e rata di ammortamento comprensiva degli interessi corrispettivi.
Nel primo contratto infatti era indicato “ il tasso corrispettivo fisso mensile di 0,4625%, il
TAN DEL 5,55% e il tasso di mora da considerare pari al TAN per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE pro tempore vigente durante la mora, pari al
4,75% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina
ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 3,75 punti percentuali annui e isc del 5,788%. “ .
Si tratta poi, come risulta anche dal testo del contratto, di due criteri di calcolo autonomi;
non è stato poi allegato e tantomeno provato che il mutuatario fosse in mora e che soprattutto la mutuante o la cessionaria avessero richiesto un interesse di mora in aggiunta alla rata di ammortamento comprensiva degli interessi corrispettivi;
costituisce poi un dato pacifico e risultante dagli atti il fatto che gli interessi moratori e corrispettivi pattuiti, considerati singolarmente, fossero inferiori al tasso soglia ( 8,58%).
4 Altrettanto vale per il secondo mutuo laddove, in base all'art. 2, era stabilito che gli interessi corrispettivi fossero pari a una quota fissa nominale annua del 2,40%, ( margine di intermediazione della banca ) oltre a una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese
(base 360), pari all'1,319% alla data di sottoscrizione del contratto;
il TAN era pari al 3,719% alla data di sottoscrizione e il TAEG/ISC al 4,19%.
Il tasso di mora era fissato nella misura del tasso nominale annuo per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, pro tempore vigente durante la mora, pari al
2,00% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina
ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 punti percentuali annui.
Era previsto un compenso per estinzione anticipata dell'1%.
Anche in questo caso è pacifico e risultante dagli atti che detti importi pattuiti, considerati singolarmente senza sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, fossero inferiori al tasso soglia ( 7,9875%).
A ciò si aggiunge un altro rilievo, ad abundantiam, ossia il fatto che la mera previsione di tassi moratori usurari non comporta la gratuità del mutuo ma unicamente la riduzione al tasso dei corrispettivi in caso di mora ( cfr. Cass. 19597/2020 ) per cui la domanda dell'appellante di restituzione degli importi medio tempore versati secondo l'ammortamento ordinario in ogni caso non avrebbe potuto essere accolta.
*********
Secondo motivo
Ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché riferita al tasso EURIBOR – Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omessa motivazione e violazione dell'art. 111 Cost.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato sia ritenendo che la clausola con cui il tasso di interesse era riferito all'EURIBOR fosse determinata o comunque determinabile sia affermando la mancata violazione della normativa in materia di concorrenza.
Il motivo è infondato.
Come indicato condivisibilmente in motivazione da Cass. 711 del 2025 richiamando giurisprudenza precedente:
“…..Nei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento
5 contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456).”
Nell'ipotesi considerata dalla suddetta sentenza peraltro non era stata indicata la base temporale di riferimento ( annua, trimestrale… ) per cui la clausola è stata ritenuta nulla sotto questo profilo.
Nella presente fattispecie invece, come sopra indicato menzionando la clausola determinativa degli interessi, è stato compiuto un riferimento ad elementi estrinseci facilmente individuabili.
Per il primo mutuo è stato infatti stabilito per il tasso corrispettivo una misura fissa mentre per il tasso moratorio sono stati indicati il dato temporale e le fonti da cui trarre l'informazione ossia “ TAN per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE pro tempore vigente durante la mora, pari al 4,75% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 3,75 punti percentuali annui e isc del 5,788%. “ .
Per il secondo mutuo il tasso dei corrispettivi indica espressamente i dati numerici e la base temporale ( 2,40% oltre a una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese -base 360-, pari all'1,319% alla data di sottoscrizione del contratto ); altrettanto specifico in termini di determinatezza e determinabilità è il criterio di calcolo degli interessi moratori ( tasso nominale annuo per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, pro tempore vigente durante la mora, pari al 2,00% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 punti percentuali annui ).
In sede di atto introduttivo, senza che sia stato ripetuto nella memoria conclusionale,
l'appellante sostiene poi la violazione del codice del consumo.
La Corte rileva come per il secondo mutuo il richiamo sia inconferente perché il contratto è stato stipulato da una società commerciale ( ) per necessità aziendali. CP_2
A prescindere da ciò comunque per entrambi i mutui , laddove si ritenessero le clausole nulle, si avrebbero conseguenze sull'intero negozio solo se risultasse un conseguente 6 squilibrio degli obblighi contrattuali a detrimento del mutuatario;
ciò nel caso di specie non si è verificato attesa la correttezza e la determinabilità delle clausole determinative degli interessi.
Come indicato condivisibilmente a tale proposito da Cass. 30556/2023 “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore)”.
Per quanto riguarda l'asserita violazione delle regole della concorrenza si rileva quanto segue:
a) l'accordo ( che non riguardava banche italiane ) volto alla manipolazione dei tassi e oggetto delle pronunce della Commissione Europea del quattro dicembre 2013 e del sette dicembre 2016 riguardava solo il periodo tra il ventinove settembre 2005 e il trenta maggio 2008 e il mercato dei prodotti derivati;
b) nel caso di specie si tratta non di contratti derivati ma di mutui ipotecari garantiti anche da fideiussioni;
c) il secondo contratto poi è al di fuori di detto arco temporale e l'appellante non ha allegato e tantomeno provato l'incidenza dell'accordo manipolativo anche successivamente a quello rilevato dalla Commissione o la sussistenza di altro accordo manipolativo;
d) il primo contratto è comunque al di fuori dell'accordo manipolativo in quanto prevede un tasso corrispettivo in misura fissa e un moratorio legato non all'euribor ( ossia a un tasso interbancario ) ma al tasso, determinato solo dalla BCE, di rifinanziamento marginale.
Il motivo è pertanto anche sotto questo profilo infondato.
7 ******
Terzo motivo
Mancata ammissione ctu
Il motivo è assorbito dal rigetto delle altre doglianze che rendono superflua l'indagine peritale.
********
Quarto motivo
Omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle ipoteche iscritte per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.
L'appellante sostiene che a tale proposito non solo vi sarebbe omissione di pronuncia rispetto a una domanda espressamente proposta ma comunque sussisterebbe la violazione dell'art. 2809 comma 1 c.c. ( “l'ipoteca deve essere iscritta …..per una somma determinata in danaro” ). sotto due profili:
1) in quanto dalla nullità delle clausole determinative degli interessi deriverebbe la nullità delle ipoteche iscritte e della relativa nota di iscrizione ( art. 2809 c.c. );
2) in quanto comunque il parametro Euribor renderebbe indeterminato, indeterminabile, generico e non attendibile l'importo indicato in sede di nota di iscrizione.
Il primo profilo è infondato poiché, come rilevato in sede di esame delle precedenti doglianze, non vi è alcuna nullità delle condizioni contrattuali relative ai tassi.
Il secondo profilo è parimenti infondato sia in quanto il parametro è determinato e determinabile sulla base di quanto già rilevato nella presente sentenza sia in quanto comunque ciò che rileva ai fini della specificità per l'iscrizione è unicamente l'indicazione di una somma certa che costituisce il limite della garanzia ipotecaria.
Come infatti indicato da Cass. 18325 del 2014 “La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito”.
Nel caso di specie è indicata la somma di € 169.627,20 per il mutuo del 2007.
8 Per il mutuo del 2011 si rileva poi come l'ipoteca non sia stata iscritta su beni dell'appellante per cui sotto questo profilo si ravvisa un difetto di interesse alla doglianza e comunque anche in questo caso è stato indicato l'importo in € 320.000,00 di cui €160.000,00 per capitale ed
€ 160.000,00 per interessi accessori e spese.
********
Quinto motivo
Ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alle spese di giudizio liquidandole nella considerevole somma di Euro 12.000,00 oltre accessori.
Si afferma che lo scaglione relativo a causa indeterminabile adottato dal Tribunale sarebbe errato e comunque non adeguato all'importo anche per assenza di istruttoria e per la semplicità delle questioni trattate.
Il motivo è infondato.
In realtà è stato lo stesso attore a dichiarare in sede di iscrizione a ruolo che la causa era di valore indeterminabile e comunque, a prescindere da detta considerazione, per il mutuo del
2007 era stato richiesto lo storno di addebiti per circa € 35.000,00 e per quello del 2011 per circa € 16.000,00 con un valore totale di € 51.000,00 oltre accessori.
Ebbene, anche considerando applicabile lo scaglione di riferimento relativo a detto importo non vi è stato sforamento dei limiti tariffari e comunque non è vero che non vi è stata istruttoria perché tale è la produzione documentale;
non è vero poi che si sia trattato di questioni di bassa complessità poiché sono stati esaminati due mutui e perché le valutazioni degli istituti trattati erano articolate e di non semplice soluzione.
********
Le spese di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta, non essendo stati prodotti documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di istruttoria in primo grado.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
9 Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte dichiara la contumacia di respinge l'appello e per l'effetto Controparte_2 conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TU NE ET HE de Courtelary
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE ET HE de Courtelary Presidente
NA TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 6793 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Cristiano Pennacchia che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Benedetto Gargani che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese n. 15511/2020 resa nel procedimento 9884/2017 – violazione concorrenza – contratti bancari
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a Ruolo conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1 di Roma, sezione specializzata imprese, in relazione a due contratti Controparte_1 di mutuo:
a) il primo, con garanzia ipotecaria, stipulato come consumatore il venticinque maggio
2007 (n.0819050714820) a rogito notaio rep.. 143684 Racc. 26950 per Per_1
l'importo di € 84.313,60;
b) il secondo, a seguito di accollo del venti gennaio 2015, stipulato originariamente da il sette luglio 2011 (n.0850061007654) a rogito Controparte_3 notaio rep. 18641 racc. 9309 per l'importo di € 160.000,00. Per_2
Affermava che i tassi di interessi corrispettivi e moratori applicati fossero usurari, indeterminati, in violazione dei doveri di trasparenza e del codice del consumo, con utilizzo di un parametro euribor oggetto di manipolazioni che avevano infranto le regole della concorrenza.
Chiedeva che fossero effettuati i ricalcoli delle somme dovute escludendo gli interessi con condanna di controparte alla restituzione di quanto già erogato indebitamente.
La convenuta si costituiva insieme a a mezzo del medesimo Controparte_2 difensore: rilevava di aver ceduto i crediti in blocco alla suddetta s.r.l. alle Controparte_1 date del trentuno ottobre 2012 e trenta aprile 2015 come pubblicato in GU.
Il riferimento era in particolare alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del sei novembre 2012, in relazione al mutuo n. 0819050714820 e alla Gazzetta n. 53 del nove maggio 2015 in relazione al mutuo n. 0850061007654; chiedeva che in relazione a detti eventi fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le domande di restituzione di somme erogate dopo le cessioni stesse.
Affermava poi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle richieste e domandava anche la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria.
Il Tribunale respingeva l'istanza di CTU avanzata da e con sentenza 15511 del Parte_1
2020 così statuiva :
2 “respinge le domande proposte dall'attore; condanna l'attore al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 12.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”. proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nei contratti di mutuo del 25.05.2007 a rogito per Notaio Per_1
Rep. 143684, Racc. 26950 e del 07.07.2011 a rogito per Notai Rep. 18641, Racc. Per_2
9309 e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità dei contratti per causa illecita (art. 1343 c.c.) e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) e delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui stessi per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.; accertare e dichiarare, in subordine, la nullità delle clausole contenute nei contratti di mutuo predetti, di determinazione del tasso di interesse ultralegale corrispettivo e di mora con riferimento al parametro Euribor per violazione degli artt. 1346, 1284 c.c. e 117 TUB e conseguentemente accertare la debenza del tasso legale secondo i criteri sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
accertare di conseguenza l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto degli importi effettivamente erogati, delle rate già corrisposte e dell'eliminazione del tasso degli interessi in applicazione dell'art. 1815 c.c., condannando la banca in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme indebitamente percette in dipendenza dei mutui impugnati. Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria. “
Si costituiva solo che concludeva chiedendo : Controparte_1
” dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di in quanto non costituita Controparte_2 nonostante la regolare notifica dell'atto di impugnazione.
*********
3 Primo motivo
Sull'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute nei contratti di mutuo impugnati.
Viene censurata la sentenza laddove è stato ritenuto il difetto di allegazione da parte dell'attore riguardo alle modalità di computo dei tassi con le soglie di usura mentre in realtà era stata prodotta una perizia di parte in cui erano stati indicati gli interessi corrispettivi e di mora e i tassi soglia.
Si sostiene poi: “non poteva mettersi in dubbio che la sommatoria dell'interesse di mora alla rata intesa nella sua globalità, vale a dire comprensiva sia della quota capitale che di quella interessi, era prevista nelle clausole dei contratti impugnati” per cui il carattere additivo e non sostitutivo dell'interesse moratorio risulterebbe dallo stesso contratto.
Il motivo è infondato.
Pur essendo stata prodotta la perizia di parte sopra indicata si deve rilevare quanto segue.
Nei contratti impugnati, come correttamente indicato dall'appellata, non era in alcun modo prevista alcuna sommatoria tra interesse di mora e rata di ammortamento comprensiva degli interessi corrispettivi.
Nel primo contratto infatti era indicato “ il tasso corrispettivo fisso mensile di 0,4625%, il
TAN DEL 5,55% e il tasso di mora da considerare pari al TAN per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE pro tempore vigente durante la mora, pari al
4,75% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina
ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 3,75 punti percentuali annui e isc del 5,788%. “ .
Si tratta poi, come risulta anche dal testo del contratto, di due criteri di calcolo autonomi;
non è stato poi allegato e tantomeno provato che il mutuatario fosse in mora e che soprattutto la mutuante o la cessionaria avessero richiesto un interesse di mora in aggiunta alla rata di ammortamento comprensiva degli interessi corrispettivi;
costituisce poi un dato pacifico e risultante dagli atti il fatto che gli interessi moratori e corrispettivi pattuiti, considerati singolarmente, fossero inferiori al tasso soglia ( 8,58%).
4 Altrettanto vale per il secondo mutuo laddove, in base all'art. 2, era stabilito che gli interessi corrispettivi fossero pari a una quota fissa nominale annua del 2,40%, ( margine di intermediazione della banca ) oltre a una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese
(base 360), pari all'1,319% alla data di sottoscrizione del contratto;
il TAN era pari al 3,719% alla data di sottoscrizione e il TAEG/ISC al 4,19%.
Il tasso di mora era fissato nella misura del tasso nominale annuo per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, pro tempore vigente durante la mora, pari al
2,00% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina
ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 punti percentuali annui.
Era previsto un compenso per estinzione anticipata dell'1%.
Anche in questo caso è pacifico e risultante dagli atti che detti importi pattuiti, considerati singolarmente senza sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, fossero inferiori al tasso soglia ( 7,9875%).
A ciò si aggiunge un altro rilievo, ad abundantiam, ossia il fatto che la mera previsione di tassi moratori usurari non comporta la gratuità del mutuo ma unicamente la riduzione al tasso dei corrispettivi in caso di mora ( cfr. Cass. 19597/2020 ) per cui la domanda dell'appellante di restituzione degli importi medio tempore versati secondo l'ammortamento ordinario in ogni caso non avrebbe potuto essere accolta.
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Secondo motivo
Ingiustizia della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché riferita al tasso EURIBOR – Omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. - Omessa motivazione e violazione dell'art. 111 Cost.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato sia ritenendo che la clausola con cui il tasso di interesse era riferito all'EURIBOR fosse determinata o comunque determinabile sia affermando la mancata violazione della normativa in materia di concorrenza.
Il motivo è infondato.
Come indicato condivisibilmente in motivazione da Cass. 711 del 2025 richiamando giurisprudenza precedente:
“…..Nei contratti bancari, l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e 7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento
5 contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v. Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456).”
Nell'ipotesi considerata dalla suddetta sentenza peraltro non era stata indicata la base temporale di riferimento ( annua, trimestrale… ) per cui la clausola è stata ritenuta nulla sotto questo profilo.
Nella presente fattispecie invece, come sopra indicato menzionando la clausola determinativa degli interessi, è stato compiuto un riferimento ad elementi estrinseci facilmente individuabili.
Per il primo mutuo è stato infatti stabilito per il tasso corrispettivo una misura fissa mentre per il tasso moratorio sono stati indicati il dato temporale e le fonti da cui trarre l'informazione ossia “ TAN per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE pro tempore vigente durante la mora, pari al 4,75% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 3,75 punti percentuali annui e isc del 5,788%. “ .
Per il secondo mutuo il tasso dei corrispettivi indica espressamente i dati numerici e la base temporale ( 2,40% oltre a una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese -base 360-, pari all'1,319% alla data di sottoscrizione del contratto ); altrettanto specifico in termini di determinatezza e determinabilità è il criterio di calcolo degli interessi moratori ( tasso nominale annuo per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla BCE, pro tempore vigente durante la mora, pari al 2,00% alla data di sottoscrizione, pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 punti percentuali annui ).
In sede di atto introduttivo, senza che sia stato ripetuto nella memoria conclusionale,
l'appellante sostiene poi la violazione del codice del consumo.
La Corte rileva come per il secondo mutuo il richiamo sia inconferente perché il contratto è stato stipulato da una società commerciale ( ) per necessità aziendali. CP_2
A prescindere da ciò comunque per entrambi i mutui , laddove si ritenessero le clausole nulle, si avrebbero conseguenze sull'intero negozio solo se risultasse un conseguente 6 squilibrio degli obblighi contrattuali a detrimento del mutuatario;
ciò nel caso di specie non si è verificato attesa la correttezza e la determinabilità delle clausole determinative degli interessi.
Come indicato condivisibilmente a tale proposito da Cass. 30556/2023 “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi. (Nella specie, con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso d'interesse indicizzato al rapporto di cambio franco svizzero/euro, la S.C. ha rigettato il ricorso contro una sentenza della corte di appello che aveva ritenuto chiara e comprensibile la clausola di indicizzazione, giudicandola peraltro non abusiva, in quanto la gravosità dell'obbligazione dei mutuatari non derivava da uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ma da un imprevedibile andamento del tasso di cambio franco svizzero/euro sfavorevole al consumatore)”.
Per quanto riguarda l'asserita violazione delle regole della concorrenza si rileva quanto segue:
a) l'accordo ( che non riguardava banche italiane ) volto alla manipolazione dei tassi e oggetto delle pronunce della Commissione Europea del quattro dicembre 2013 e del sette dicembre 2016 riguardava solo il periodo tra il ventinove settembre 2005 e il trenta maggio 2008 e il mercato dei prodotti derivati;
b) nel caso di specie si tratta non di contratti derivati ma di mutui ipotecari garantiti anche da fideiussioni;
c) il secondo contratto poi è al di fuori di detto arco temporale e l'appellante non ha allegato e tantomeno provato l'incidenza dell'accordo manipolativo anche successivamente a quello rilevato dalla Commissione o la sussistenza di altro accordo manipolativo;
d) il primo contratto è comunque al di fuori dell'accordo manipolativo in quanto prevede un tasso corrispettivo in misura fissa e un moratorio legato non all'euribor ( ossia a un tasso interbancario ) ma al tasso, determinato solo dalla BCE, di rifinanziamento marginale.
Il motivo è pertanto anche sotto questo profilo infondato.
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Terzo motivo
Mancata ammissione ctu
Il motivo è assorbito dal rigetto delle altre doglianze che rendono superflua l'indagine peritale.
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Quarto motivo
Omessa pronuncia sulla domanda di nullità delle ipoteche iscritte per violazione del principio di specialità ipotecaria ex art. 2809 c.c.
L'appellante sostiene che a tale proposito non solo vi sarebbe omissione di pronuncia rispetto a una domanda espressamente proposta ma comunque sussisterebbe la violazione dell'art. 2809 comma 1 c.c. ( “l'ipoteca deve essere iscritta …..per una somma determinata in danaro” ). sotto due profili:
1) in quanto dalla nullità delle clausole determinative degli interessi deriverebbe la nullità delle ipoteche iscritte e della relativa nota di iscrizione ( art. 2809 c.c. );
2) in quanto comunque il parametro Euribor renderebbe indeterminato, indeterminabile, generico e non attendibile l'importo indicato in sede di nota di iscrizione.
Il primo profilo è infondato poiché, come rilevato in sede di esame delle precedenti doglianze, non vi è alcuna nullità delle condizioni contrattuali relative ai tassi.
Il secondo profilo è parimenti infondato sia in quanto il parametro è determinato e determinabile sulla base di quanto già rilevato nella presente sentenza sia in quanto comunque ciò che rileva ai fini della specificità per l'iscrizione è unicamente l'indicazione di una somma certa che costituisce il limite della garanzia ipotecaria.
Come infatti indicato da Cass. 18325 del 2014 “La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito”.
Nel caso di specie è indicata la somma di € 169.627,20 per il mutuo del 2007.
8 Per il mutuo del 2011 si rileva poi come l'ipoteca non sia stata iscritta su beni dell'appellante per cui sotto questo profilo si ravvisa un difetto di interesse alla doglianza e comunque anche in questo caso è stato indicato l'importo in € 320.000,00 di cui €160.000,00 per capitale ed
€ 160.000,00 per interessi accessori e spese.
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Quinto motivo
Ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alle spese di giudizio liquidandole nella considerevole somma di Euro 12.000,00 oltre accessori.
Si afferma che lo scaglione relativo a causa indeterminabile adottato dal Tribunale sarebbe errato e comunque non adeguato all'importo anche per assenza di istruttoria e per la semplicità delle questioni trattate.
Il motivo è infondato.
In realtà è stato lo stesso attore a dichiarare in sede di iscrizione a ruolo che la causa era di valore indeterminabile e comunque, a prescindere da detta considerazione, per il mutuo del
2007 era stato richiesto lo storno di addebiti per circa € 35.000,00 e per quello del 2011 per circa € 16.000,00 con un valore totale di € 51.000,00 oltre accessori.
Ebbene, anche considerando applicabile lo scaglione di riferimento relativo a detto importo non vi è stato sforamento dei limiti tariffari e comunque non è vero che non vi è stata istruttoria perché tale è la produzione documentale;
non è vero poi che si sia trattato di questioni di bassa complessità poiché sono stati esaminati due mutui e perché le valutazioni degli istituti trattati erano articolate e di non semplice soluzione.
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Le spese di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta, non essendo stati prodotti documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di istruttoria in primo grado.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
9 Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte dichiara la contumacia di respinge l'appello e per l'effetto Controparte_2 conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA TU NE ET HE de Courtelary
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