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Decreto 12 aprile 2025
Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2063.2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Sezione seconda civile Prima unità operativa
Il giudice designato, dott. Giulio Fortunato, letto il ricorso che precede depositato nell'interesse di con sede legale in Parte_1
Milano, al Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, Codice Fiscale, Registro delle Imprese e Partita Iva n. , iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3; P.IVA_1 ritenuta, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., la propria competenza;
considerato che
il credito di cui al ricorso è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta idonea [fatture – estratto autenticato con attestazione di regolare tenuta – condizioni generali di contratto – atti di cessione – convenzione Consip – ordini di acquisto]; richiamata Cass. n. 20140 del 2024;
ritenuto che
non sussistono le condizioni previste dall'art. 642, comma primo e secondo, c.p.c.; rammentato, in relazione alla provvisoria esecutività facoltativa, che, in ogni caso, al giudice adito spetta un ampio margine di valutazione, che gli consente di rifiutare comunque la concessione del beneficio, allorché sussistano validi motivi per ritenere inopportuno che il ricorrente dia corso all'esecuzione prima della scadenza del termine per l'opposizione, motivi che, nel caso di specie, possono scaturire dalla prevalenza del potenziale pregiudizio che l'ingiunto potrebbe risentire dall'immediata esecuzione forzata della condanna rispetto a quello che il ricorrente assume di poter subire a causa del ritardo nell'attuazione della condanna;
osservato che viene in rilievo una “transazione commerciale” rilevante ai sensi dell'art. 231 del 2002; osservato che le spese notarili sono state indicate in termini di esborso all'interno della nota spese e che, pertanto, l'importo ad esse corrispondente va detratto dalla somma oggetto d'ingiunzione di pagamento;
P. Q. M
. letti gli artt. 633 e 641 c.p.c.;
I N G I U N G E all' , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1
, alla Via Nizza n. 146, il pagamento, in favore della ricorrente, entro il termine di giorni CP_1 quaranta dalla notificazione del ricorso e del presente decreto: A) della somma di euro 517.890,19 (di cui € 112.810,90 a titolo di sorta capitale residua, € 371.079,29 a titolo di interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231 del 2002 maturati dalla data di scadenza delle fatture all'effettivo soddisfo ovvero al 10.03.2025 per le fatture insolute;
€ 34.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231 de 2002), oltre interessi: 1) al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti sulla sorta capitale residua dall'11 marzo 2025 sino al saldo;
2) al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, decorrenti dal 17 marzo 2025; 3) al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., sulla somma dovuta a titolo di risarcimento ex art. 6 cit. decorrenti dal 17 marzo 2025 sino al saldo;
B) delle spese che liquida in euro 687,82 per esborsi ed euro 2.197,00 per competenze della difesa, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. sull'imponibile e c.p.a. come per legge.
Avverte la parte ingiunta che, nello stesso termine di giorni quaranta dinanzi indicato, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione entro il termine predetto, il decreto diverrà esecutivo e si procederà a esecuzione forzata. Salerno, lì 12 aprile 2025
Il giudice designato dott. Giulio Fortunato