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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione civile in persona della dott.ssa Monica Bighetti, in funzione di Giudice Unico, a seguito della discussione orale del 5 febbraio 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 678/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRI BEATRICE del Foro di Ferrara
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) C.F. C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._6 Parte_6
; (C.F. C.F._7 Parte_1
(C.F. C.F._8 Parte_7
); (C.F. ) C.F._9 Parte_8 C.F._10
(C.F. ) Parte_9 C.F._11 Parte_10
(C.F. ) (C.F. C.F._12 Controparte_2
C.F._13
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione immobili urbani 1 *****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora , nata a [...] l'[...] ha convenuto in Parte_1
giudizio, , , , Controparte_1 Parte_10 Parte_9 Controparte_2
, , , Parte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_3 Parte_2
, , chiedendo di accertare
[...] Parte_6 Parte_4 Parte_8
l'avvenuta usucapione da parte del fratello premorto di quote di Persona_1 due unità immobiliari, e quindi per l'accertamento della proprietà esclusiva dei predetti beni in capo ad essa, unica erede di . Persona_1
Ha premesso la ricorrente che la nonna materna nata il 16 novembre Persona_2
1892 e deceduta il 28 febbraio 1970 aveva lasciato come eredi 4 figli, a loro volta deceduti e numerosi nipoti e pronipoti, tutti convenuti nel processo secondo l'albero genealogico allegato (vedi doc.1).
Ha dedotto che la successione di non è stata formalizzata catastalmente, Persona_2
di talché la nonna materna risultava ancora proprietaria di 1/6 di un appartamento sito ad Ostellato, Piazza 4 novembre 1918 n.82 e di 1/3 di altro appartamento sito a
Ostellato in Piazza Gobetti n.26. La restante quota di detti immobili invece è intestata alla ricorrente, quale erede universale di , fratello nato il 23 Persona_1
dicembre 1948 e deceduto il 5 febbraio 2023, come da denuncia di successione. Gli immobili in questione erano stati utilizzati, ovviamente per l'intero, dal fratello
, il quale vi abitava con i genitori sin dal 1970 compiendosi così a Persona_1 suo favore l'usucapione.
I convenuti non si sono costituiti e sono stati quindi dichiarati contumaci.
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti depositati e con prova per interpello e testi la causa è stata discussa all'udienza del 5 febbraio 2025.
Dalla visura in atti risulta che classe 1892 è proprietaria per 1/3 Persona_2 dell'immobile sito censito al Comune di Ostellato foglio 5 numero 50 graffato 164 subalterno 1 categoria a/3 classe 2 consistenza 4,5 vani in via Piero Gobetti 26 piano
Terra-1 e che è proprietaria per i 2/3 del medesimo Parte_1
immobile.
2 Dalla visura risulta poi che classe 1892 è proprietaria per 1/6 Persona_2
dell'immobile censito al Comune di Ostellato foglio 5 mappale 56 sub 4 categoria A/5 classe 2, vani 4,0 in Piazza IV novembre 1918 piano terra.
La quota di 5/6 del medesimo immobile è di proprietà di Parte_1
per successione dal fratello . Persona_1
Il geometra nato il [...], coetaneo di , CP_3 Persona_1
conosce bene la situazione catastale per avere effettuato lavori e pratiche per la famiglia. Egli dichiara: “ Io ho sempre visto abitare Persona_1
nell'appartamento di via Gobetti. Preciso che in Piazza IV novembre vi era fino al
1996 un magazzino di servizio all'abitazione di via Gobetti. Tale magazzino era utilizzato da . Nel 1996 il magazzino è stato trasformato in un Persona_1
appartamento piccolo, ho diretto io i lavori che mi sono stati commissionati da
. Successivamente ha dato in affitto questo Persona_1 Persona_1
piccolo appartamento. Il ha pagato le spese di ristrutturazione e tutto Per_1 quanto a livello di tributi era di competenza dell'appartamento. Ciò anche per
l'appartamento di via Gobetti, di cui era comproprietario” .
Anche la teste riferisce che “ è la figlia di Testimone_1 Parte_1
mio cugino. è il fratello di . Persona_1 Parte_1 Per_1
con suo papà abitava ad Ostellato in via Gobetti 26. C'era un magazzino in
[...]
Piazza 4 novembre che era utilizzato da ed è stato trasformato da Persona_1
in un appartamento. ha sostenuto tutte le Persona_1 Persona_1 spese relative ai predetti immobili”. Anche il teste , figlio della Testimone_2
ricorrente, conferma nella sostanza le medesime circostanze.
Venendo ai presupposti della domanda, è noto che requisiti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso ad usucapionem ed il decorso del tempo. Il possesso deve essere cominciato in maniera né violenta né clandestina (nec vi nec clam: cfr. art. 1163 c.c.) ed inoltre deve essere continuo e non interrotto (cfr. artt. 1165 e ss.). Occorre inoltre che il possesso sia stato esercitato con la condotta e la disposizione d'animo tipica del proprietario (animus rem sibi habendi). Il tempo necessario per usucapire la proprietà dei beni immobili è stabilito dall'art. 1158 c.c. in vent'anni.
3 Nel caso di specie è stato dimostrato che ha posseduto gli Persona_1
immobili in questione, fin dalla morte della nonna (1970) e li ha utilizzati come propri, vivendo in uno e ristrutturando l'altro, pagandone interamente le spese, ed unendo il proprio possesso a quello della madre . CP_4
La mancata risposta all'interrogatorio formale degli eredi di Parte_11
e conferma che il possesso da parte del
[...] Parte_1 Parte_6
parente fu pacifico e indisturbato. per oltre venti anni, Persona_1
pubblicamente, pacificamente e senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi, ha sempre utilizzato gli immobili, praticamente esercitando il godimento degli stessi, dunque con una condotta assimilabile a quella di proprietario.
La domanda di acquisto per usucapione va quindi accolta.
ha quindi acquisito anche le ulteriori quote di immobile per Parte_1
via successoria, essendo erede universale di . Persona_1
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. l'attrice hanno diritto di procedere a proprie spese alla trascrizione della presente sentenza all'Agenzia del Territorio.
Quanto alle spese di lite, esse sono compensate, stante la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nata ad [...] l'8 aprile1947 Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) accerta e dichiara che, per effetto di intervenuta usucapione, Persona_1
nato ad [...] il [...] e deceduto a Ferrara il 5 febbraio 2023 ha acquistato la proprietà, in ragione di:
- 1/6 dell'immobile sito in Ostellato, Piazza IV novembre 1918 n.82 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Ostellato fg 5 mappale 56 sub 4 cat. A/5 classe 2, vani 4,0.
-1/3 dell'immobile sito in Ostellato via Piero Gobetti n.26, censito al Catasto
Fabbricati Comune di Ostellato foglio 5, mappale 50 graffato mappale 164 sub 1 cat.
A/3 classe 2, vani 4,5.
B) accerta e dichiara che è titolare quale erede universale di Parte_1
nato ad [...] il [...] e deceduto a Ferrara il 5 Persona_1
febbraio 2023 dell'intera proprietà dei predetti immobili. 4 C) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Ferrara di procedere alle conseguenti trascrizioni.
D) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 22 febbraio 2025
Il giudice Monica Bighetti
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