Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025 , nella causa iscritta al n. 3392 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.Maurizio Zeoli e Daniela Sarracino, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dei legali in Benevento alla Via Pirandello n.18,, come da mandato rilasciato su foglio separato e depositato unitamente al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui
Uffici, siti in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Benevento, Via Martiri di Ungheria nell'ufficio legale dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura generale alle liti;
CP_3
RESISTENTI
, nata a [...] il [...] CP_4
Controparte_5
Motivi della decisione
1.
Con ricorso depositato in data 1.9.2023 ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato, dell Controparte_1
Area terza, Fascia F2, CCNL Funzioni Centrali;
[...]
[...] sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria;
-di avere partecipato a tale selezione indicando tra i titolo di studio un MASTER IN
MARKETING PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE TERRITORIALE, realizzato nell'ambito della Misura III 4 “Formazione Superiore Universitaria”, della durata di mesi 14, con
1490 ore di formazione;
-che il titolo relativo al MASTER veniva positivamente valutato, con l'attribuzione di PUNTI 2;
- che in seguito a rettifica il titolo veniva scartato determinando l'esclusione in quanto collocato alla posizione 553 con punteggio di 41,94, posizione non utile alla attribuzione della progressione;
-che se la parte datoriale non avesse decurtato i due punti precedentemente attribuiti sarebbe stato collocato al posto n.75 con 43,94 punti, dopo il candidato collocato al n. 74 Persona_1
28/02/1977 con 43,96 punti e prima del candidato collocato al n. 75 26/12/1975 Persona_2 con 43,92 punti, ovvero in posizione utile al conseguimento della progressione.
-che il master ha tutti i caratteri richiesti dal bando.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto: “-previo rilevo di illegittimità/erroneità della graduatoria definitiva approvata con DD. Prot. 251832/RU del 12 maggio 2023 a conclusione della selezione indetta con DD n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 e di ogni altro atto presupposto/preordinato/conseguente/successivo/cognito e/o non cognito, relativo alla procedura selettiva esplicitata in premessa, nella parte in cui si attribuisce il punteggio complessivo di 41,94 al ricorrente e conseguente disapplicazione in parte qua degli atti e/o provvedimenti disponenti la medesima graduatoria, --accertare e dichiarare il diritto alla attribuzione di n.2 punti per il titolo costituito dal Master, come innanzi esplicitato e del punteggio complessivo di 43,94 nella graduatoria definitiva, --conseguentemente adottare ogni più opportuno provvedimento diretto alla rettifica della graduatoria finale secondo l'esito dell'accertamento compiuto;
--conseguentemente, ancora, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nella nuova fascia retributiva successiva a quella in godimento, ovvero nella fascia retributiva F3, con decorrenza giuridica ed economica
01.01.2022 ed adottare ogni più opportuno provvedimento diretto alla modifica dell'inquadramento secondo l'esito dell'accertamento compiuto;
-- conseguentemente ancora accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a ricevere gli emolumenti retributivi corrispondenti alle differenze retributive spettanti sin dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, comprensivo di 13ma mensilità, per un importo che, alla data del 31.08.2023, è pari ad Euro 4.012,79, come da conteggi dell'ente allegati al ricorso e sopra proposti o per il diverso importo risultante all'esito dell'istruttoria a svolgersi, oltre ai successivi emolumenti a maturare in corso di causa fino alla pronunzia della sentenza, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
nonché il diritto alla regolarizzazione contributiva, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria,ed a procedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale/assistenziale con condanna alversamento dei relativi contributi;
--in via di subordine e salvo gravame accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, alla liquidazione di somme pari alle differenze retributive tra la fascia retributiva F2 ove era ed è attualmente inquadrato e la fascia retributiva F3, come da chiesto accertamento;
- condannare in persona del Controparte_6 suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme tutte come da chiesto accertamento, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre per fattane anticipazione”.
Si è costituita l' con memoria depositata in data 15.2.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. CP_ Si è costituito l' chiedendo di dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico dell' con riserva dell' di determinarne l'esatto ammontare, oltre agli Controparte_1 CP_3 oneri accessori come per legge secondo il regime vigente in materia previdenziale.
, regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_4
La causa è stata decisa alla scadenza del termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
2.
Con DD n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 l' ha indetto una Controparte_1 procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale alla data del 1° gennaio 2022, finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sull'intero territorio nazionale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria.
Il Decreto prevedeva all'art. 3 let.B6 l'attribuzione di 2 punti per “corsi post lauream di perfezionamento/master, universitari di durata almeno annuale, o abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali”.
Il ricorrente trasmetteva la domanda di partecipazione indicando tra i titoli un Parte_1
MASTER IN MARKETING PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE TERRITORIALE.
Con D.D. Prot. 632918/RU del 29 dicembre 2022 veniva approvata, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, la graduatoria generale di merito ed il ricorrente si posizionava al n.171 posto con punti 38,94.
Con successivo D.D. Prot.: 251832/RU del 12 maggio 2023, in seguito alle verifiche effettuate dall' , veniva decurtato al ricorrente il punteggio per il Master e si Controparte_1 posizionava alla posizione 553 con punteggio 41,94. In tal modo rimaneva escluso dalla progressione. La Commissione riteneva, in sostanza, che il MASTER in MARKETING prodotto dal ricorrente non potesse ricondursi alla tipologia “master universitari di durata almeno annuale” e neppure ad un “corso post lauream di perfezionamento”.
3.
L'odierno giudizio ha per oggetto la mancata attribuzione al ricorrente del punteggio per il
“Master in marketing per lo sviluppo e l'innovazione Territoriale” .
Come sopra chiarito, il bando prevedeva un punteggio aggiuntivo di 2 punti per corsi post lauream di perfezionamento/master, universitari di durata almeno annuale.
L' in sede giudiziale ha chiarito di non avere attribuito al alcun Controparte_1 Pt_2 punteggio in quanto, in sede di verifica delle dichiarazioni rese dai dipendenti partecipanti alle procedure selettive, aveva inoltrato in data 9.12.2023 ed in data 18.1.2024 richiesta di informazioni all' , in merito al titolo di studio dichiarato dal ricorrente e Parte_3
l' non trasmetteva alcun riscontro. Parte_3
In particolare, come risulta dalla nota trasmessa, l'Ente chiedeva all'associazione Tecla se il
Master posseduto dal ricorrente fosse annuale o meno e se fosse stato sostenuto un esame finale.
In tale sede parte ricorrente ha provato che di avere conseguito il 17.2.2025 il MASTER in
MARKETING rivolto ai laureati in discipline giuridiche, economiche, sociali e scientifiche frequentando un corso di 1940 ore per il periodo ottobre 2003 – dicembre 2004.
È evidente che il titolo è qualificabile come “master” e che ha avuto “ durata almeno annuale” (il corso è durato 14 mesi).
Non appare pertanto giustificata l'esclusione del punteggio per il master avendo il provato Pt_1 la durata annuale dello stesso.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha superato la successiva procedura selettiva di progressione orizzontale con decorrenza dal 1.1.2023 nella quale il titolo è stato valutato positivamente. Il nuovo bando , però, non richiedeva la durata annuale del corso .
Il ricorrente nelle note depositate il 19.3.2025 ha rappresentato di avere ottenuto il nuovo inquadramento dal 01.01.2023 e, pertanto, ha limitato la condanna alle sole differenze retributive per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 quantificandole in € 2.504,53. Al riguardo, questo
Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. sez. lav. n. 9285 del
101612003).Si è, altresì, precisato che "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. sent. n.
4051/11)”.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' CP_1
va condannata a riformulare la graduatoria definitiva della selezione indetta
[...] CP_1 con DD n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 ,attribuendo a il punteggio di Parte_1
43,94 punti. Conseguentemente, visto il posizionamento del ricorrente in graduatoria , l'
[...]
va condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti pari Controparte_1 ad €2.504,53 come da conteggi di parte ricorrente non contestati nonchè alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale dell'istante,.
5.
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nella Controparte_1 misura di cui al dispositivo con distrazione.
Le spese di lite, invece, meritano di essere compensate nei confronti del controinteressato evocato CP_ in giudizio nonché dell' estranei ai motivi del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto condanna l' a Controparte_1 riformulare la graduatoria definitiva della selezione indetta con DD n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 attribuendo a il punteggio complessivo di 43,94; Parte_1
2. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'inquadramento nella nuova fascia retributiva, con decorrenza giuridica ed economica 01.01.2022;
3. condanna l' al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
€2.504,53 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
4. condanna l' al versamento, in favore dell' , dei Controparte_1 CP_3 contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore,;
5. .condanna l' al pagamento delle spese di lite pari ad € Controparte_1
2.626,00 in favore di oltre C.U. €49,00 ,spese generali, iva e cpa con Parte_1 attribuzione;
6. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le altre parti in causa.
Benevento, 4.4.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari