Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Rossignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Regionale VE Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
o la declaratoria di nullità e/o inefficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2022 adottato dal ten. col. -OMISSIS- conseguente al provvedimento adottato in data 21.12.2021 dal ten. col. -OMISSIS- e così disporre la corresponsione di tutti gli stipendi e gli emolumenti nonché gli interessi dovuti per legge a far data dal 21.12.2021 sino al 14.02.2022.
per la condanna
del Comando Regionale VE Guardia di Finanza nella persona del legale rappresentante pro tempore, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze in via solidale tra loro, alla corresponsione di una somma di denaro che il giudice riterrà equa quale risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti dal -OMISSIS- a seguito delle continue vessazioni e umiliazioni subite nel corso dell'intera vicenda.
Il tutto previa, se del caso, sollevazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.l. 172/2021 con riferimento agli artt. 4, 32 e 36 Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, brigadiere in servizio presso la Guardia di Finanza Gruppo -OMISSIS-, ha impugnato l’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con conseguente perdita della retribuzione e di altro compenso o emolumento, adottato nei suoi confronti ex art. 4- ter , comma 3, del d.l. 1°aprile 2021, n. 44.
2. Avverso i suddetti atti, oltre a contestare la fondatezza scientifica e la ratio delle norme con le quali il legislatore ha imposto tale obbligo vaccinale, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) “ Sproporzione tra obbligo vaccinale e sanzione e conseguente evidente illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale posto a conditio sine qua non per l’accesso al lavoro ed allo stipendio in relazione ai diritti di eguaglianza, di uguaglianza nell’accesso al lavoro e di diritto al lavoro. ”.
Il ricorrente osserva che tra l’obbligo della vaccinazione e la sua correlata sanzione non vi è alcuna proporzionalità e come quest’ultima leda diritti costituzionalmente garantiti, ossia alla salute, all’accesso al lavoro e alla retribuzione (articoli 4, 32 e 36 della Costituzione), causando una discriminazione illogica tra cittadini e non perseguendo adeguatamente il fine di evitare la diffusione del contagio.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 e degli artt. 5,6 e 7 del Regolamento UE n. 953/2021, nonché dell’art. 9 comma 9 del D.L. 52/2021, convertto con Legge 87/2021; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del TFUE e dell’art. 21 della CEDU; violazione del principio europeo di proporzionalità e di equivalenza; erronea ed ingiustificata discriminazione dei lavoratori in possesso della certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.L. 52/2021”.
Il ricorrente evidenzia il contrasto della normativa interna con il citato regolamento Europeo che vieta espressamente la discriminazione della certificazione da tampone rapido antigenico rispetto a quella da vaccinazione (o da guarigione) perché essi sono scientificamente equivalenti ed impone quindi agli Stati membri di accettare alle stesse condizioni le diverse certificazioni. Inoltre, la normativa interna sarebbe in contrasto anche con l’articolo 3 della CEDU (in materia di rispetto del libero consenso nei trattamenti medici) condizionando indebitamente le libere scelte dei lavoratori.
3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, senza tuttavia articolare difese.
4. All’udienza straordinaria del 27 maggio 2025, svolta con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Le censure proposte, che possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse, riguardando, a ben vedere, la stessa questione giuridica, seppur sotto differenti profili: ossia l’estensione dell’obbligo vaccinale, prescritto dall’art. 4- ter del d.l. n. 44 del 2021, nonché la sua compatibilità con la disciplina costituzionale e sovranazionale.
Ai fini della decisione, il Collegio fa espresso rinvio, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, alla sentenza del TAR VE n. 5558/2025 che, su fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto che: “[…]la ratio delle norme relative all'obbligo vaccinale, la quale – come peraltro recentemente statuito dalla Corte Costituzionale – non è (solo) quella di prevenire il contagio nell’ambiente di lavoro e nei rapporti con il pubblico, bensì, più in generale, quella di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi, nell’ottica di massimizzare l’efficacia della strategia di contrasto dell’epidemia (cfr. Corte Cost., 5 ottobre 2023, n. 185; id., 9 ottobre 2023, n. 186).
D’altra parte, deve ritenersi che la disciplina dettata dal d.l. n. 44 del 2021, in quanto lex specialis, prevalga sulla disciplina prevista dal Codice dell’ordinamento militare, atteso che con lo strumento della decretazione d’urgenza sono state introdotte previsioni derogatorie con finalità specifiche ed eccezionali, relative al contenimento della pandemia da Covid-19, con efficacia limitata nel tempo, quale espressione della consapevole scelta operata dal legislatore nazionale.
Con specifico riguardo alle pretese di natura economica avanzate dal ricorrente si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha chiarito che la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, con la conseguenza che la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L’effetto stabilito dalle norme di riferimento, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica, pertanto, la mancata erogazione di ogni forma retributiva, ivi compreso l'assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
In specie, la Consulta ha ritenuto non comparabile la posizione del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare. Se, in quest’ultimo caso, il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile.
Sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2023, ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
8. Sul piano della compatibilità costituzionale dell’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione, deve rilevarsi come le contestazioni avanzate nel ricorso abbiano trovato analitica confutazione nella sentenza n. 14 del 2023 della Corte Costituzionale, i cui principi (pur riferiti all’obbligo vaccinale del personale sanitario) assumono valenza generale (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 17 aprile 2023, n. 240; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 27 febbraio 2023, n. 73).
Ne consegue che le eccezioni di incostituzionalità sollevate con riguardo all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 non superano il vaglio di “non manifesta infondatezza” richiesto ai fini della loro rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell’art. 23 della l. 11 marzo 195, n. 87.
Con la succitata pronuncia è stato in particolare chiarito che, considerato l’ineliminabile (almeno allo stato) rischio di eventi avversi, comune a tutti i vaccini, la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitare in maniera non irragionevole (sentenza n. 118 del 1996). A tal proposito, il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto titolo per l’indennizzo, legislativamente riconosciuto.
La Consulta, inoltre, ha puntualizzato che la scelta del legislatore in merito all’imposizione dell’obbligo vaccinale è fondata sui dati scientifici forniti dalle autorità di settore – non sostituibili con i dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che hanno attestato la piena efficacia del vaccino e l’idoneità dell’obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus.
Quanto poi alla proporzionalità della misura, la Corte Costituzionale ha evidenziato che la conseguenza individuata dal legislatore per il mancato adempimento dell’obbligo – sospensione dall’attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell’inadempimento dell’obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica – appare funzionale allo scopo perseguito e non eccessiva in termini di sacrificio per il destinatario, giacché non determina conseguenze irreversibili.
8.1. Con la successiva sentenza n. 15 del 2023, la Corte Costituzionale ha ribadito che la previsione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 – anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) – non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Invero il generalizzato obbligo vaccinale ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio appare applicabile anche ai lavoratori del comparto della sicurezza – non ha quindi ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. Del resto, la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti unicamente sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
8.3. Con la più recente sentenza n. 185 del 2023, la Consulta ha rimarcato che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata.
Proprio la scelta per categorie predeterminate di lavoratori ha rappresentato una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell’obbligo vaccinale. Trattasi di una scelta non irragionevolmente mossa dall’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa. Non è secondario, poi, che l’individuazione direttamente per legge dei destinatari dell’obbligo vaccinale sia coerente con l’esigenza – che trae origine dall’art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell’interesse della comunità”.
2. Dalle considerazioni sopra esposte deriva la manifesta infondatezza delle contestazioni rivolte dal ricorrente alla disciplina nazionale, che deve ritenersi costituzionalmente legittima (come più volte affermato dalla Consulta), nonché ragionevolmente indirizzata al raggiungimento dello scopo pubblico del contenimento della diffusione del virus. In tale logica, l’individuazione delle certificazioni necessarie per la prosecuzione dello svolgimento dell’attività lavorativa è stata effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e non hanno comportato, all’evidenza, alcun effetto ingiustificatamente discriminatorio, dovendosi ritenere ragionevole il trattamento differenziato riconosciuto ai lavoratori a seconda della certificazione di cui erano titolari.
Per le ragioni esposte devono essere rigettate la domanda di annullamento e le correlate istanza risarcitoria.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.