TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8043/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8043 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore, rappresentata,
[...] Controparte_1 difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli;
Appellante E
(C.F. , rappresentato e difeso, nel corso del Controparte_2 C.F._1 primo grado di giudizio, dall'Avv. Cosimo Mancino;
Appellato contumace
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 224/2021 (RG n. 793/2020), pubblicata in data 15.03.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace l'intimazione di pagamento n. 10020199011894211000 e, per essa, la cartella di pagamento n. 10020120005983483000, relativa al ruolo n. 6960/2011 per Tasse automobilistiche regionali a anno 2007, deducendone l'omessa notifica e domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 224/2021, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo, con condanna della convenuta alla refusione delle spese Controparte_3 di lite.
1.1 Con atto di citazione in appello notificato in data 15.10.2021, l' proponeva il presente Pt_1 mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernevano: la nullità dell'atto di citazione in primo grado per mancata notifica verso l'ente impositore;
la rituale notifica della cartella di pagamento opposta e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, con conseguenziale infondatezza della relativa eccezione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore. Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata, vinte le spese di doppio grado di giudizio.
2. Di contro, non compariva per il presente grado di giudizio l'appellato, per quanto regolarmente evocato alla lite presso il difensore in primo grado. 3. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, è stata depositata in data 15.03.2021, e successivamente non notificata, sicché si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, conseguenzialmente dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). L'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 14.10.2021, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi contestare l'incoata esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 14.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 15.09.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 4. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, nulla deve disporsi attesa la mancata costituzione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. Nulla in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 21.10.25 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8043 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del dr. nella qualità di Procuratore, rappresentata,
[...] Controparte_1 difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli;
Appellante E
(C.F. , rappresentato e difeso, nel corso del Controparte_2 C.F._1 primo grado di giudizio, dall'Avv. Cosimo Mancino;
Appellato contumace
Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 224/2021 (RG n. 793/2020), pubblicata in data 15.03.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace l'intimazione di pagamento n. 10020199011894211000 e, per essa, la cartella di pagamento n. 10020120005983483000, relativa al ruolo n. 6960/2011 per Tasse automobilistiche regionali a anno 2007, deducendone l'omessa notifica e domandando l'accertamento negativo del credito, per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 224/2021, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea per essere prescritto il credito in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo, con condanna della convenuta alla refusione delle spese Controparte_3 di lite.
1.1 Con atto di citazione in appello notificato in data 15.10.2021, l' proponeva il presente Pt_1 mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernevano: la nullità dell'atto di citazione in primo grado per mancata notifica verso l'ente impositore;
la rituale notifica della cartella di pagamento opposta e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, con conseguenziale infondatezza della relativa eccezione;
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore. Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata, vinte le spese di doppio grado di giudizio.
2. Di contro, non compariva per il presente grado di giudizio l'appellato, per quanto regolarmente evocato alla lite presso il difensore in primo grado. 3. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, è stata depositata in data 15.03.2021, e successivamente non notificata, sicché si deve assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, conseguenzialmente dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). L'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 14.10.2021, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi contestare l'incoata esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 14.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 15.09.2021, quale termine Pt_1 ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 4. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, nulla deve disporsi attesa la mancata costituzione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
3. Nulla in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 21.10.25 Il Giudice Alessia Pecoraro