TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 49/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni rel./est. giudice dr. Luigi Pagliuca giudice nel procedimento n. 49/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
C.F: ), assistito dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Massella
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra- indebitato C.F: ). Parte_1 C.F._2
…oooOooo… letto il ricorso proposto da er l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio
- e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Brenzone sul Garda (VR), via Pasola n. 36;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2
CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII);
considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale
(sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del
Gestore della Crisi nominato dall'OCC Avv. Silvia Fiorio, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, poiché già sottoposto a fallimento, quale titolare di ditta individuale;
considerato al riguardo che il combinato disposto degli artt. 268 comma 1 e art. 2 comma 1 lett c) CCII consente l'accesso alla liquidazione controllata a tutti i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale e quindi anche ai debitori non più assoggettabili per ragioni di decadenza (art. 33 CCII) o perché già sottoposti a tale procedura (purché chiusa);
considerato, d'altra parte, che non è di ostacolo il fatto che la ditta di cui era titolare il debitore sia stata cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento, poiché l'art. 33, comma 1-bis, CCII consente l'accesso alla procedura su istanza del debitore anche in tali ipotesi;
considerato, inoltre, che non è di ostacolo il fatto che l'indebitamento del ricorrente sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel fallimento o nella liquidazione giudiziale;
considerato, anzi, che proprio in questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità, poiché può consentire al debitore di conseguire l'esdebitazione non conseguita in esito alla procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto per mancanza dell'iniziativa del debitore o (nel caso di procedure fallimentari precedenti l'entrata in vigore del CCII) per mancanza del requisito oggettivo;
considerato, peraltro, che anche nell'ipotesi in cui l'esdebitazione non fosse stata conseguita in esito alla procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale per mancanza del requisito soggettivo, non vi sarebbero comunque preclusioni all'apertura della liquidazione controllata, poiché quel requisito soggettivo è richiesto anche nella liquidazione controllata (persino in termini più gravosi, in quanto occorre accertare anche l'assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII), fermo restando che l'impossibilità di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata non è, di per sé, causa ostativa alla sua apertura (ed infatti, la prescrizione di contenuto della relazione dell'OCC prevista dall'art. 269, comma 2, CCII è finalizzata solo a consentire un accesso consapevole alla procedura da parte del debitore, in mancanza di ulteriori previsioni che ricolleghino al contenuto della relazione un'efficacia condizionante l'apertura della procedura;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2,
c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti per un importo di € 753.833, non è proprietario di beni e percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente di € 1.500;
ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (o alla cessione del V dello stipendio);
considerato, infatti, che: -) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
-) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; -) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
-) ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si
è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori (ossia gli artt. 150 e 151 CCII);
ritenuto che analoghe considerazioni valgano anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, atteso che: -) per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
-) se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, come determinate con separato decreto del giudice delegato;
ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente (ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro unitamente al provvedimento del giudice delegato);
considerato che l'emissione di tale ordine invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito
(e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale
Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuta l'opportunità di evidenziare al Liquidatore che, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato all'OCC dovrà essere Parte_2 liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice;
conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Il tutto con Parte_2 la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore C.F.: ); Parte_1 C.F._1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA Liquidatore l'Avv. Silvia Fiorio;
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
5) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;
6) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
7) DISPONE che il datore di lavoro del ricorrente, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento, unitamente al decreto del giudice delgato sarà comunicato al datore di lavoro;
8) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il
Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il
Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del
Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui prenderà definitiva posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276
CCII; solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025.
Il giudice relatore La presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni rel./est. giudice dr. Luigi Pagliuca giudice nel procedimento n. 49/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
C.F: ), assistito dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Massella
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra- indebitato C.F: ). Parte_1 C.F._2
…oooOooo… letto il ricorso proposto da er l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio
- e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Brenzone sul Garda (VR), via Pasola n. 36;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2
CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII);
considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale
(sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del
Gestore della Crisi nominato dall'OCC Avv. Silvia Fiorio, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, poiché già sottoposto a fallimento, quale titolare di ditta individuale;
considerato al riguardo che il combinato disposto degli artt. 268 comma 1 e art. 2 comma 1 lett c) CCII consente l'accesso alla liquidazione controllata a tutti i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale e quindi anche ai debitori non più assoggettabili per ragioni di decadenza (art. 33 CCII) o perché già sottoposti a tale procedura (purché chiusa);
considerato, d'altra parte, che non è di ostacolo il fatto che la ditta di cui era titolare il debitore sia stata cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento, poiché l'art. 33, comma 1-bis, CCII consente l'accesso alla procedura su istanza del debitore anche in tali ipotesi;
considerato, inoltre, che non è di ostacolo il fatto che l'indebitamento del ricorrente sia composto prevalentemente da debiti non soddisfatti nel fallimento o nella liquidazione giudiziale;
considerato, anzi, che proprio in questa prospettiva la liquidazione controllata rivela la sua utilità, poiché può consentire al debitore di conseguire l'esdebitazione non conseguita in esito alla procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, nell'ipotesi in cui ciò non sia avvenuto per mancanza dell'iniziativa del debitore o (nel caso di procedure fallimentari precedenti l'entrata in vigore del CCII) per mancanza del requisito oggettivo;
considerato, peraltro, che anche nell'ipotesi in cui l'esdebitazione non fosse stata conseguita in esito alla procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale per mancanza del requisito soggettivo, non vi sarebbero comunque preclusioni all'apertura della liquidazione controllata, poiché quel requisito soggettivo è richiesto anche nella liquidazione controllata (persino in termini più gravosi, in quanto occorre accertare anche l'assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII), fermo restando che l'impossibilità di ottenere l'esdebitazione al termine della procedura di liquidazione controllata non è, di per sé, causa ostativa alla sua apertura (ed infatti, la prescrizione di contenuto della relazione dell'OCC prevista dall'art. 269, comma 2, CCII è finalizzata solo a consentire un accesso consapevole alla procedura da parte del debitore, in mancanza di ulteriori previsioni che ricolleghino al contenuto della relazione un'efficacia condizionante l'apertura della procedura;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2,
c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti per un importo di € 753.833, non è proprietario di beni e percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente di € 1.500;
ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (o alla cessione del V dello stipendio);
considerato, infatti, che: -) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
-) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; -) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
-) ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si
è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori (ossia gli artt. 150 e 151 CCII);
ritenuto che analoghe considerazioni valgano anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, atteso che: -) per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
-) se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, come determinate con separato decreto del giudice delegato;
ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente (ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro unitamente al provvedimento del giudice delegato);
considerato che l'emissione di tale ordine invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione, non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito
(e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale
Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuta l'opportunità di evidenziare al Liquidatore che, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato all'OCC dovrà essere Parte_2 liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice;
conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Il tutto con Parte_2 la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore C.F.: ); Parte_1 C.F._1
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA Liquidatore l'Avv. Silvia Fiorio;
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
5) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;
6) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
7) DISPONE che il datore di lavoro del ricorrente, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento, unitamente al decreto del giudice delgato sarà comunicato al datore di lavoro;
8) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il
Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il
Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del
Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui prenderà definitiva posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni.
Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276
CCII; solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025.
Il giudice relatore La presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio