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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1798/2018 trattenuta in decisione all'udienza del
24/09/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
AMMINISTRATORE P.T. (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CHIAPPETTA FRANCESCO P.IVA_1
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 difeso/a dall'avv. IAPICCA MICHELE
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 440/18.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.9.24, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio proponeva opposizione al Parte_3
decreto ingiuntivo n. 1495/18 RGAC, n. 440/18 DING, emesso dal Tribunale di Paola il 24/10/18 e notificato il 5/11/18 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7965,00 (oltre interessi e spese legali) pari al corrispettivo vantato dall'ex amministratore per la gestione condominiale anno 2016 (€ 3095,00), oltre al rimborso delle spese da questi anticipate nell'interesse esclusivo del condominio (€ 4.600,00) e non rimborsate, oltre spese e compensi.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità del ricorso monitorio per carenza della prova del credito, in quanto la avrebbe chiesto l'emissione dell'ingiunzione sulla scorta di fatture CP_1 che, nella fase di opposizione, non bastano per assolvere l'onere probatorio;
l'inesattezza delle somme vantate a titolo di compensi, in quanto l'opposto ex amministratore condominiale, avrebbe domandato il pagamento di una somma che l'assemblea, durante la seduta del 13/8/16 ha 'autonomamente ed unilateralmente' ridotto rispetto all'originario preventivo approvato nonché in quanto la avrebbe in ogni caso avanzato richiesta di pagamento non per gli 8 Controparte_1 mesi effettivi di amministrazione, ma per tutti i 12 mesi;
l'inesistenza delle somme vantate a titolo di anticipazione ed esborsi, in quanto le dette anticipazioni non sarebbero state ratificate ed autorizzate dall'assemblea;
l'errore di calcolo delle somme nel richiesto decreto, in quanto il Giudice del monitorio, a fronte di una richiesta formulata dalla di € 7495,00 emetteva erroneamente ingiunzione Controparte_1 per l'importo superiore di € 7965,00.
Si costituiva in giudizio l'opposta che concordava nell'errore materiale dell'importo ingiunto e nel merito instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, Il tutto con vittoria di spese competenze di lite.
Quindi la causa, concessa con ordinanza del 18.6.2019 la parziale provvisoria esecuzione del decreto impugnato relativamente ai soli compensi, espletato interrogatorio formale ed ammessa prova testi sulle conclusioni formulate all'udienza del 24.9.24 e concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., era riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che per come eccepito dall'opponente e non contestato dall'opposto per mero errore materiale veniva ingiunto l'importo di € 7.965,00 in luogo di quello di cui al ricorso introduttivo di € 7.495,00; dunque il Decreto ingiuntivo n. 440/18 DING, emesso dal
Tribunale di Paola il 24/10/18 deve essere revocato.
Occorre inoltre dare atto che con ordinanza del 18.6.2019 veniva concessa la parziale provvisoria esecuzione del Decreto relativa all'importo di € 3.095,00 e che nelle more del giudizio l'opponente provvedeva al pagamento rateale della somma di cui alla provvisoria esecuzione;
pertanto per tale parte della domanda, siccome estinta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Occorre altresì considerare che - come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055).
Ciò posto va rilevato che la restante parte della domanda afferisce alla restituzione della somma di €
4.600,00 quali spese sostenute dall'amministratore; in via generale atteso che il ricorrente in monitorio agisce per ottenere la ripetizione di un indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. opera il normale principio dell'onere della prova a carico di parte attrice/ricorrente nel monitorio, la quale, pertanto, è tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il successivo venir meno di questa (cfr, fa le tante, Cass. 2000, n. 9604).
Nello specifico, l'amministratore di condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per conto del condominio, purché queste siano state effettuate nell'ambito delle proprie attribuzioni e debitamente approvate dall'assemblea condominiale. Questo principio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre tra l'amministratore e i condomini, come stabilito dall'articolo 1720 del Codice civile, il quale prevede che il mandante (in questo caso, i condomini) deve rimborsare il mandatario (l'amministratore) per le spese anticipate nell'interesse del condominio (Appello Torino, n. 414/2023; Appello Napoli, n. 3076/2022; Cass. N.
5062/2020; Appello di Napoli, n. 1535/2024,).
Tuttavia, il diritto al rimborso non è automatico. È necessario che l'amministratore fornisca la prova degli esborsi effettuati e che tali spese siano state approvate dall'assemblea condominiale attraverso il conto consuntivo. In assenza di una delibera assembleare che approvi le spese, il professionista non può esigere il rimborso, poiché il credito non può considerarsi liquido né esigibile senza il preventivo controllo dell'assemblea (Appello Torino, n. 414/2023; Appello
Napoli n. 3076/2022; Cass. Civ., N. 5062/2020; Cass. N. 3859/2020).
Inoltre, l'amministratore non ha un generale potere di spesa, salvo nei casi di lavori urgenti previsti dagli articoli 1130 e 1135 del Codice civile. In tali situazioni, egli può procedere senza preventiva autorizzazione, ma deve comunque rendicontare le spese all'assemblea per ottenere il rimborso (Appello Torino, n. 414/2023; Appello Napoli n. 3076/2022; Cass. N. 5062/2020).
Ciò posto, alla luce di tali considerazioni, dalle evidenze documentali in atti – analiticamente indicato dall'opposta nelle comparse conclusionali e di replica – rivestono i caratteri sopra indicati, effettiva corresponsione, interesse del , approvazione assembleare, le seguenti spese: n. Parte_1
3 documenti da € 600,00 cadauno percepiti dal sig. per l'esecuzione dei lavori di Parte_4 pulitura autoclave e aspirazione pozzo esistente, autorizzate dall'assemblea a pag. 4 del verbale assembleare del 18/8/15 e pag. 3 del verbale 13/8/16; n. 2 documenti di € 250,00 cadauno, percepite dal Geom per lavori di pulitura anello di chiusura di impianto idrico condominiale, Parte_2 autorizzati dall'assemblea nei verbali del 18/8/15 e del 13/8/16; n. 2 ricevute di € 50,00 cad. percepite dalla titolare della Sala Caffè Arcobaleno di Scalea per fitto sala durante le riunioni del
2/5/15 e del 18/8/15, circostanza evincibile dall'intestazione dei verbali assembleari e quindi implicitamente approvata;
pagamento della spesa di € 150 relativa al pagamento dei lavori di sistemazione armature illuminazione condominiale, pagate al sig. , autorizzata Controparte_3 dall'assemblea nel verbale del 13/8/16.
La sommatoria di tutte queste spese corrispondenti come detto ai sopra indicati requisiti – in particolare va sottolineata l'approvazione assembleare - consente la giustificazione della somma di
€ 2.550,00 su € 4600,00 richiesti in rimborso.
Pertanto l'opponente deve essere condannata la pagamento in favore dell'opposta di detta somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dovendo essere poste a carico dell'opponente comunque soccombente sebbene compensate nella misura di 1/3 attesa la rideterminazione dell'importo della voce rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 440/18, emesso dal
Tribunale di Paola il 24/10/18, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 440/18 DING, emesso dal Tribunale di Paola il 24/10/18;
2) CONFERMA integralmente l'ordinanza emessa il 18.6.2019;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di €
2.550,00;
4) CONDANNA l'opponente al pagamento, a vantaggio della società opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.971,00 per compenso, così ridotti di 1/3,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Paola, 15.1.2024
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1798/2018 trattenuta in decisione all'udienza del
24/09/2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
AMMINISTRATORE P.T. (C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CHIAPPETTA FRANCESCO P.IVA_1
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 difeso/a dall'avv. IAPICCA MICHELE
Convenuto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 440/18.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.9.24, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il condominio proponeva opposizione al Parte_3
decreto ingiuntivo n. 1495/18 RGAC, n. 440/18 DING, emesso dal Tribunale di Paola il 24/10/18 e notificato il 5/11/18 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7965,00 (oltre interessi e spese legali) pari al corrispettivo vantato dall'ex amministratore per la gestione condominiale anno 2016 (€ 3095,00), oltre al rimborso delle spese da questi anticipate nell'interesse esclusivo del condominio (€ 4.600,00) e non rimborsate, oltre spese e compensi.
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità del ricorso monitorio per carenza della prova del credito, in quanto la avrebbe chiesto l'emissione dell'ingiunzione sulla scorta di fatture CP_1 che, nella fase di opposizione, non bastano per assolvere l'onere probatorio;
l'inesattezza delle somme vantate a titolo di compensi, in quanto l'opposto ex amministratore condominiale, avrebbe domandato il pagamento di una somma che l'assemblea, durante la seduta del 13/8/16 ha 'autonomamente ed unilateralmente' ridotto rispetto all'originario preventivo approvato nonché in quanto la avrebbe in ogni caso avanzato richiesta di pagamento non per gli 8 Controparte_1 mesi effettivi di amministrazione, ma per tutti i 12 mesi;
l'inesistenza delle somme vantate a titolo di anticipazione ed esborsi, in quanto le dette anticipazioni non sarebbero state ratificate ed autorizzate dall'assemblea;
l'errore di calcolo delle somme nel richiesto decreto, in quanto il Giudice del monitorio, a fronte di una richiesta formulata dalla di € 7495,00 emetteva erroneamente ingiunzione Controparte_1 per l'importo superiore di € 7965,00.
Si costituiva in giudizio l'opposta che concordava nell'errore materiale dell'importo ingiunto e nel merito instava per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, Il tutto con vittoria di spese competenze di lite.
Quindi la causa, concessa con ordinanza del 18.6.2019 la parziale provvisoria esecuzione del decreto impugnato relativamente ai soli compensi, espletato interrogatorio formale ed ammessa prova testi sulle conclusioni formulate all'udienza del 24.9.24 e concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., era riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre rilevare che per come eccepito dall'opponente e non contestato dall'opposto per mero errore materiale veniva ingiunto l'importo di € 7.965,00 in luogo di quello di cui al ricorso introduttivo di € 7.495,00; dunque il Decreto ingiuntivo n. 440/18 DING, emesso dal
Tribunale di Paola il 24/10/18 deve essere revocato.
Occorre inoltre dare atto che con ordinanza del 18.6.2019 veniva concessa la parziale provvisoria esecuzione del Decreto relativa all'importo di € 3.095,00 e che nelle more del giudizio l'opponente provvedeva al pagamento rateale della somma di cui alla provvisoria esecuzione;
pertanto per tale parte della domanda, siccome estinta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Occorre altresì considerare che - come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore - avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione - la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, ex multis, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio
1999, n. 5055).
Ciò posto va rilevato che la restante parte della domanda afferisce alla restituzione della somma di €
4.600,00 quali spese sostenute dall'amministratore; in via generale atteso che il ricorrente in monitorio agisce per ottenere la ripetizione di un indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. opera il normale principio dell'onere della prova a carico di parte attrice/ricorrente nel monitorio, la quale, pertanto, è tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il successivo venir meno di questa (cfr, fa le tante, Cass. 2000, n. 9604).
Nello specifico, l'amministratore di condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per conto del condominio, purché queste siano state effettuate nell'ambito delle proprie attribuzioni e debitamente approvate dall'assemblea condominiale. Questo principio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre tra l'amministratore e i condomini, come stabilito dall'articolo 1720 del Codice civile, il quale prevede che il mandante (in questo caso, i condomini) deve rimborsare il mandatario (l'amministratore) per le spese anticipate nell'interesse del condominio (Appello Torino, n. 414/2023; Appello Napoli, n. 3076/2022; Cass. N.
5062/2020; Appello di Napoli, n. 1535/2024,).
Tuttavia, il diritto al rimborso non è automatico. È necessario che l'amministratore fornisca la prova degli esborsi effettuati e che tali spese siano state approvate dall'assemblea condominiale attraverso il conto consuntivo. In assenza di una delibera assembleare che approvi le spese, il professionista non può esigere il rimborso, poiché il credito non può considerarsi liquido né esigibile senza il preventivo controllo dell'assemblea (Appello Torino, n. 414/2023; Appello
Napoli n. 3076/2022; Cass. Civ., N. 5062/2020; Cass. N. 3859/2020).
Inoltre, l'amministratore non ha un generale potere di spesa, salvo nei casi di lavori urgenti previsti dagli articoli 1130 e 1135 del Codice civile. In tali situazioni, egli può procedere senza preventiva autorizzazione, ma deve comunque rendicontare le spese all'assemblea per ottenere il rimborso (Appello Torino, n. 414/2023; Appello Napoli n. 3076/2022; Cass. N. 5062/2020).
Ciò posto, alla luce di tali considerazioni, dalle evidenze documentali in atti – analiticamente indicato dall'opposta nelle comparse conclusionali e di replica – rivestono i caratteri sopra indicati, effettiva corresponsione, interesse del , approvazione assembleare, le seguenti spese: n. Parte_1
3 documenti da € 600,00 cadauno percepiti dal sig. per l'esecuzione dei lavori di Parte_4 pulitura autoclave e aspirazione pozzo esistente, autorizzate dall'assemblea a pag. 4 del verbale assembleare del 18/8/15 e pag. 3 del verbale 13/8/16; n. 2 documenti di € 250,00 cadauno, percepite dal Geom per lavori di pulitura anello di chiusura di impianto idrico condominiale, Parte_2 autorizzati dall'assemblea nei verbali del 18/8/15 e del 13/8/16; n. 2 ricevute di € 50,00 cad. percepite dalla titolare della Sala Caffè Arcobaleno di Scalea per fitto sala durante le riunioni del
2/5/15 e del 18/8/15, circostanza evincibile dall'intestazione dei verbali assembleari e quindi implicitamente approvata;
pagamento della spesa di € 150 relativa al pagamento dei lavori di sistemazione armature illuminazione condominiale, pagate al sig. , autorizzata Controparte_3 dall'assemblea nel verbale del 13/8/16.
La sommatoria di tutte queste spese corrispondenti come detto ai sopra indicati requisiti – in particolare va sottolineata l'approvazione assembleare - consente la giustificazione della somma di
€ 2.550,00 su € 4600,00 richiesti in rimborso.
Pertanto l'opponente deve essere condannata la pagamento in favore dell'opposta di detta somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, dovendo essere poste a carico dell'opponente comunque soccombente sebbene compensate nella misura di 1/3 attesa la rideterminazione dell'importo della voce rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 440/18, emesso dal
Tribunale di Paola il 24/10/18, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 440/18 DING, emesso dal Tribunale di Paola il 24/10/18;
2) CONFERMA integralmente l'ordinanza emessa il 18.6.2019;
3) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di €
2.550,00;
4) CONDANNA l'opponente al pagamento, a vantaggio della società opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 3.971,00 per compenso, così ridotti di 1/3,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Paola, 15.1.2024
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli