TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11044 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30061 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Maffey, come da procura alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Piazzale Clodio n. 61
- OPPONENTE - E
p.iva in persona dell'Amministratore pro tempore, tramite Controparte_1 P.IVA_1 la sua procuratrice speciale C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Conte, Via Antonio Bosio n. 28 in Roma
- OPPOSTA –
E unipersonale, codice fiscale n. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'Amministratore pro tempore, tramite la procuratrice speciale Controparte_2 CP_2
C.F./P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Conte, Via Antonio Bosio n. 28 in
Roma
- INTERVENUTA-
OGGETTO: Mutuo – Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti. Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 18.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 22.04.2021, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3092/2021 emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 05.02.2021 e pubblicato in data 09.02.2021 nella causa NRG
6248/2021 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di CP_1
€ 14.514,98, chiesti a solo titolo di capitale residuo, oltre alle spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento n.
13316056, stipulato dalla opponente con GO CA in data 07.09.2007.
La ricorrente aveva dedotto nel procedimento monitorio che il credito era stato ceduto da
GO CA a , da questa a AN IS e, infine, a che otteneva il CP_4 CP_1 decreto ingiuntivo oggi opposto.
Con la presente opposizione la lamentava: in via preliminare, la totale carenza di Pt_1 legittimazione attiva nel rapporto della e ora della , quale intervenuta per CP_1 CP_3 ulteriore cessione del credito, per mancanza, nella documentazione depositata dalla ricorrente, di prova della titolarità del credito;
in via subordinata: l'intervenuta prescrizione del credito e l'erogazione di somme maggiori rispetto a quelle di cui al saldo debitorio.
Resisteva in giudizio con comparsa del 06.12.2021 e con intervento ex art. 111 CP_1
c.p.c del 01.06.2022 la facendo proprie le difese del dante causa, di cui CP_3 chiedeva l'estromissione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice primo assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 27.12.2021, “ritenuto che la parte opposta non abbia fornito idonea prova della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'opponente in relazione alla pretesa creditoria per cui è causa, non essendovi riscontro della circostanza che il credito originariamente vantato da nei Parte_2 confronti della rientri tra quelli oggetto delle plurime cessioni intervenute, l'ultima Pt_1 delle quali in favore della ”, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione della CP_1 opposta e assegnava termine per avviare il procedimento di mediazione. (cfr. ordinanza
Dott. ssa Centofanti)
Il tentativo di mediazione del 22.01.2022 non andava a buon fine per mancata adesione della opponente.
Il medesimo giudice, istruita la causa in via documentale, la rinviava per precisazione delle conclusioni, stato in cui la causa perveniva a questo giudice che, spirati i termini per la redazione di conclusionali e repliche, la tratteneva in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza, della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della ragione più liquida, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che, imponendo un approccio operativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Va, inoltre, chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri allegatori e probatori.
Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
La posizione sostanziale di convenuto dell'opponente, dunque, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall'opposto in modo puntuale.
Premesso ciò, va, in primo luogo, esaminata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva da parte della ricorrente e, ad oggi, della intervenuta, sollevata dalla
Pt_1 Alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., grava su parte opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio, che è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'istante ha l'onere di allegare e di provare.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Anche in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È ciò nel rispetto della ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, per evitare l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria
Tanto premesso va osservato che è in atti il contratto di finanziamento tra GO CA e l'odierna opponetene ma manca la prova che detto contratto sia stato ceduto dalla GO alla e, conseguentemente, prova che quest'ultima poteva validamente cedere Controparte_5 la posizione debitoria ai successivi cessionari.
Inoltre, l'avviso di cessione dei crediti in blocco da GO CA SP a , prodotto CP_4 al doc. 4 del fascicolo monitorio e all'allegato 6 del fascicolo della opposta, come si legge nell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013, richiede, tra i requisiti che i crediti ceduti dovevano soddisfare per far parte di detta cessione in blocco che “… sia stata dichiarata da parte di GO CA S.p.A. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine”., relativo ali determinati requisiti, puntualmente elencati, tra cui
Dichiarazione non allegata in atti.
Mancando, per tale via, la prova che il credito in esame sia stato oggetto di cessione, va accolta l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente e per l'effetto dichiarato il difetto di legittimazione attiva sia della società ricorrente opposta sia della intervenuta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti.
In conclusione, l'opposizione promossa deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle vigenti, per le sole fasi del giudizio effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza disattesa o Parte_1 assorbita
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3092/2021, emesso dal
Tribunale di Roma in data 05.02.2021 e pubblicato in data 09.02.2021, nella causa recante
R.G. 6248/2021;
-condanna, in solido tra loro e unipersonale alla Controparte_1 Controparte_3 refusione, in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.700,00, per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali, da distrarsi in favore del legale della opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025.
Il GOT
AO Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30061 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Maffey, come da procura alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Piazzale Clodio n. 61
- OPPONENTE - E
p.iva in persona dell'Amministratore pro tempore, tramite Controparte_1 P.IVA_1 la sua procuratrice speciale C.F./P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elena Conte, Via Antonio Bosio n. 28 in Roma
- OPPOSTA –
E unipersonale, codice fiscale n. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'Amministratore pro tempore, tramite la procuratrice speciale Controparte_2 CP_2
C.F./P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena Conte, Via Antonio Bosio n. 28 in
Roma
- INTERVENUTA-
OGGETTO: Mutuo – Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti. Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo una precedente assegnazione in data 18.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 22.04.2021, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3092/2021 emesso dal Parte_1
Tribunale di Roma in data 05.02.2021 e pubblicato in data 09.02.2021 nella causa NRG
6248/2021 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di CP_1
€ 14.514,98, chiesti a solo titolo di capitale residuo, oltre alle spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento n.
13316056, stipulato dalla opponente con GO CA in data 07.09.2007.
La ricorrente aveva dedotto nel procedimento monitorio che il credito era stato ceduto da
GO CA a , da questa a AN IS e, infine, a che otteneva il CP_4 CP_1 decreto ingiuntivo oggi opposto.
Con la presente opposizione la lamentava: in via preliminare, la totale carenza di Pt_1 legittimazione attiva nel rapporto della e ora della , quale intervenuta per CP_1 CP_3 ulteriore cessione del credito, per mancanza, nella documentazione depositata dalla ricorrente, di prova della titolarità del credito;
in via subordinata: l'intervenuta prescrizione del credito e l'erogazione di somme maggiori rispetto a quelle di cui al saldo debitorio.
Resisteva in giudizio con comparsa del 06.12.2021 e con intervento ex art. 111 CP_1
c.p.c del 01.06.2022 la facendo proprie le difese del dante causa, di cui CP_3 chiedeva l'estromissione, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice primo assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 27.12.2021, “ritenuto che la parte opposta non abbia fornito idonea prova della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'opponente in relazione alla pretesa creditoria per cui è causa, non essendovi riscontro della circostanza che il credito originariamente vantato da nei Parte_2 confronti della rientri tra quelli oggetto delle plurime cessioni intervenute, l'ultima Pt_1 delle quali in favore della ”, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione della CP_1 opposta e assegnava termine per avviare il procedimento di mediazione. (cfr. ordinanza
Dott. ssa Centofanti)
Il tentativo di mediazione del 22.01.2022 non andava a buon fine per mancata adesione della opponente.
Il medesimo giudice, istruita la causa in via documentale, la rinviava per precisazione delle conclusioni, stato in cui la causa perveniva a questo giudice che, spirati i termini per la redazione di conclusionali e repliche, la tratteneva in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto
- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza, della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della ragione più liquida, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che, imponendo un approccio operativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Va, inoltre, chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri allegatori e probatori.
Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
La posizione sostanziale di convenuto dell'opponente, dunque, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall'opposto in modo puntuale.
Premesso ciò, va, in primo luogo, esaminata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva da parte della ricorrente e, ad oggi, della intervenuta, sollevata dalla
Pt_1 Alla luce dei principi generali sanciti dall'art. 2697 c.c., grava su parte opposta sostanzialmente attrice, l'onere di provare la sussistenza del credito e la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio, che è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'istante ha l'onere di allegare e di provare.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione stessa (cfr. Cass., 13.6.2019, n. 15884; v. anche Cass. 29.12.2017, n. 31118).
Anche in caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.
È ciò nel rispetto della ratio sottesa al richiamato orientamento, consistente nell'agevolare le operazioni di cartolarizzazione e di trasferimento del credito, per evitare l'elusione dell'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria
Tanto premesso va osservato che è in atti il contratto di finanziamento tra GO CA e l'odierna opponetene ma manca la prova che detto contratto sia stato ceduto dalla GO alla e, conseguentemente, prova che quest'ultima poteva validamente cedere Controparte_5 la posizione debitoria ai successivi cessionari.
Inoltre, l'avviso di cessione dei crediti in blocco da GO CA SP a , prodotto CP_4 al doc. 4 del fascicolo monitorio e all'allegato 6 del fascicolo della opposta, come si legge nell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 28.12.2013, richiede, tra i requisiti che i crediti ceduti dovevano soddisfare per far parte di detta cessione in blocco che “… sia stata dichiarata da parte di GO CA S.p.A. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine”., relativo ali determinati requisiti, puntualmente elencati, tra cui
Dichiarazione non allegata in atti.
Mancando, per tale via, la prova che il credito in esame sia stato oggetto di cessione, va accolta l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente e per l'effetto dichiarato il difetto di legittimazione attiva sia della società ricorrente opposta sia della intervenuta.
L'accoglimento di detta eccezione determina l'assorbimento degli ulteriori profili dedotti dalle parti.
In conclusione, l'opposizione promossa deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tabelle vigenti, per le sole fasi del giudizio effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza disattesa o Parte_1 assorbita
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3092/2021, emesso dal
Tribunale di Roma in data 05.02.2021 e pubblicato in data 09.02.2021, nella causa recante
R.G. 6248/2021;
-condanna, in solido tra loro e unipersonale alla Controparte_1 Controparte_3 refusione, in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_1 complessivi euro 1.700,00, per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali, da distrarsi in favore del legale della opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 21.07.2025.
Il GOT
AO Giardina