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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5035/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata l'[...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa – anche disgiuntamente - dall'avv.
Antonio Langher e dall'avv. Alessandro Munafò, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. (come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80 e succ. modif.) dalla dott.ssa Daniela Caterina Carmela
Di Paola, funzionario del , in servizio presso Controparte_1 [...]
. Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2024 premetteva di essere una Parte_1 insegnante della scuola secondaria di primo grado attualmente in servizio presso I.C. “Villa
Lina Ritiro” di in virtù di contratto a tempo indeterminato e di aver svolto altresì CP_2
l'attività di docente nei seguenti anni scolastici: nell'anno scolastico 2018/2019, dal 24.9.2018 al 30.6.2019 presso l'Istituto Comprensivo “SMS Manzoni” di Villorba;
nell'anno scolastico
2019/2020, dal 16.9.2019 al 30.6.2020 presso Istituto Comprensivo Casier SMS “A. Vivaldi”; nell'anno scolastico 2020/2021, dal 21.9.2020 al 31.8.2021 presso Istituto Comprensivo SMS
“M. Polo” di Silea.
Lamentava di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Rilevava che, con diffida inviata via pec in data 20.5.2024, invitava il resistente a CP_1 provvedere a corrispondere il beneficio economico della c.d. carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, in misura pari ad €. 500,00 in ragione di ogni anno scolastico.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta del Docente” di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 o altro strumento equivalente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, condannare il alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale Controparte_1 di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, instando per la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1 depositata in data 27.12.2024, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2935 c.c. in relazione agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Nel merito, proponeva in via conciliativa alla controparte di rinunciare all'azione intrapresa, a fronte
2 dell'accredito sulla carta docente delle sole somme relative agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023, 2023/2024, con integrale compensazione delle spese di lite. Per il caso di mancata adesione alla proposta conciliativa e di parziale accoglimento della domanda attorea, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza.
3. All'udienza del 7.1.2025, in esito alla discussione orale, parte ricorrente rinunciava alla domanda in relazione all'anno scolastico 2018/2019 e non aderiva alla proposta conciliativa formulata dall'Amministrazione resistente, limitata al solo anno scolastico 2020/2021; la causa veniva quindi decisa.
4. Delimitato l'oggetto del contendere agli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al
3 comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_3 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui
4 all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015
5 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”.
Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/2021, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre
6 ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del CP_1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
7 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno (2019/2020) ovvero 31 agosto (a.s. 2020/2021), svolgendo attività di docenza, in via continuativa e non saltuaria.
5.- Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021.
Il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta Docente non può dichiararsi prescritto – così disattendendo la relativa eccezione formulata dall'Amministrazione resistente - per la prima annualità reclamata (2019/2020), non essendo decorso il termine quinquennale dalla data di maturazione del diritto stesso, ovvero dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, in considerazione dell'atto interruttivo di cui alla diffida inviata a mezzo pec in data 20.5.2024.
Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le annualità 2019/2020 e 2020/2021.
L'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto (pari a € 1.000,00), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
8 6. La domanda va dunque in accolta e il va Controparte_1 condannato a costituire in favore di la Carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c.
121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari avv. Antonio Langher e avv. Alessandro Munafò, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 28.9.2024 nei confronti del , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di a beneficiare della Parte_1
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, a costituire detta Carta Controparte_1 CP_4 in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicato per l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese giudiziali Controparte_1 in favore di , che liquida – già ridotte - in € 49,00 per contributo unificato Parte_1 ed in € 320,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv. Antonio Langher
e avv. Alessandro Munafò.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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