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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3379/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3379/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Giuliano
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Lucia CP_1 C.F._2
Scorpo
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/10/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Floridia il 29/08/1977 (atto n. 69, parte CP_1
II, serie A, anno 1977), nel corso del quale non è stata generata prole - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito e di stabilire la non debenza, da parte di alcuno dei coniugi, di assegno di mantenimento.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda CP_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi, né a quella relativa al mantenimento.
In vista dell'udienza del 27/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti depositavano ricorso congiunto per la separazione, in seno al quale ribadivano le conclusioni già esplicitate in ricorso e in comparsa responsiva. In particolare, chiedevano al Tribunale la rimessione della causa in decisione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, chiedendo sin d'ora al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Siracusa l'annotazione dell'emananda sentenza di omologazione della presente separazione consensuale nei Pubblici Registri degli atti di matrimonio procedendo a tutte le incombenze di legge;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3379/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio civile a Flordia il 29/08/1977 (Atto n. 69, parte
II, anno 1977); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Flordia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9.6.25
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3379/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Giuliano
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Lucia CP_1 C.F._2
Scorpo
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/10/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Floridia il 29/08/1977 (atto n. 69, parte CP_1
II, serie A, anno 1977), nel corso del quale non è stata generata prole - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito e di stabilire la non debenza, da parte di alcuno dei coniugi, di assegno di mantenimento.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda CP_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi, né a quella relativa al mantenimento.
In vista dell'udienza del 27/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti depositavano ricorso congiunto per la separazione, in seno al quale ribadivano le conclusioni già esplicitate in ricorso e in comparsa responsiva. In particolare, chiedevano al Tribunale la rimessione della causa in decisione alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, chiedendo sin d'ora al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Siracusa l'annotazione dell'emananda sentenza di omologazione della presente separazione consensuale nei Pubblici Registri degli atti di matrimonio procedendo a tutte le incombenze di legge;
2) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3379/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio civile a Flordia il 29/08/1977 (Atto n. 69, parte
II, anno 1977); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Flordia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9.6.25
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3