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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORICONI Parte_1 C.F._1
CINZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. TODINI Controparte_1 C.F._2
CRISTIAN
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli (n. 7.6.2020) e (n. 30.11.2022), chiedendo che i Per_1 Per_2 rapporti siano disciplinati come segue: “Disporre l'affidamento condiviso dei minori Persona_3 nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...]. - Disporre il collocamento Persona_4
stabile dei minori presso la madre, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé a settimane alterne, dal mercoledì, dalla uscita di scuola fino al venerdì mattina (due pernotti), quando li accompagnerà a scuola e la settimana successiva il lunedì dalla uscita di scuola riportandoli il martedì mattina a scuola e il venerdì dalla uscita di scuola riportandoli la domenica per l'ora di cena. Tutto ciò salvo diverso accordo dei genitori. Resta inteso che nei giorni di permanenza dei bambini con il padre, la madre potrà chiamarli o videochiamarli e parlare con loro e così potrà fare il padre quando i bambini staranno con la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati su tutte le questioni relative ai figli minori. Per quanto concerne le Festività
Natalizie e Pasquali, le parti si impegnano a concordare tra loro le modalità di frequentazione con i figli sempre facendo in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente con i minori il 24 e il 25 dicembre nonché il 31 dicembre e il 1gennaio di ogni anno. Lo stesso varrà per l'Epifania, la
Pasqua e la Pasquetta. - In ordine alle vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra giugno a settembre di ogni anno solare. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo, entro il mese di maggio di ciascun anno. - Disporre l'obbligo in capo al Signor del versamento del contributo di mantenimento Pt_1 per i figli nella misura di € 400,00 (200,00 ciascuno) mensili, fino alla fine del corrente anno scolastico ovvero al mese di giugno 2025 compreso, per poi versare € 500,00 (250,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, anche nell'eventualità che la Signora osse nel prosieguo onerata CP_1
dal pagamento di un canone di locazione. La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. - In ordine al piano di accantonamento e accumulo attivato per i minori presso le parti concordano, salvo diverso accordo nel prosieguo, che lo stesso venga Controparte_2 mantenuto e pagato mensilmente con quota parte dell'Assegno Unico percepito dal Signor Pt_1 con l'intesa che la differenza verrà tra le stesse parti ripartita nella misura del 50%
[...] ciascuna. - Disporre l'obbligo in capo al Signor di provvedere al versamento delle Parte_1 spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, secondo l'apposito protocollo del Tribunale di
Velletri del 30/03/2015, che le parti dichiarano di ben conoscere. - I bambini sono stati iscritti per il prossimo anno scolastico 2025/2026 presso l'istituto Rugantino 91, Scuola dell'infanzia, con sede in Roma, Via delle Rupicole, ma i genitori si riservano di valutare, prima dell'inizio, la possibilità di scegliere una scuola privata e, per gli anni successivi, l'iscrizione ad altro istituto anche in quartieri limitrofi a quello ove ha stabilito la propria residenza la madre oppure presso un istituto privato. I genitori concordano altresì sulla opportunità di aiutare la minore , attraverso apposito Per_1
percorso psicoterapeutico, con professionista da scegliere di comune accordo tra le parti, al fine di rendere meno gravoso l'approccio con la separazione dei propri genitori. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di reciproco rispetto tra loro e di serena ed equilibrata comunicazione, per il benessere psico-fisico dei figli. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono Le spese e gli onorari di lite sono compensati tra le parti.”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT RU RD SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1076/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORICONI Parte_1 C.F._1
CINZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. TODINI Controparte_1 C.F._2
CRISTIAN
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli (n. 7.6.2020) e (n. 30.11.2022), chiedendo che i Per_1 Per_2 rapporti siano disciplinati come segue: “Disporre l'affidamento condiviso dei minori Persona_3 nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...]. - Disporre il collocamento Persona_4
stabile dei minori presso la madre, con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé a settimane alterne, dal mercoledì, dalla uscita di scuola fino al venerdì mattina (due pernotti), quando li accompagnerà a scuola e la settimana successiva il lunedì dalla uscita di scuola riportandoli il martedì mattina a scuola e il venerdì dalla uscita di scuola riportandoli la domenica per l'ora di cena. Tutto ciò salvo diverso accordo dei genitori. Resta inteso che nei giorni di permanenza dei bambini con il padre, la madre potrà chiamarli o videochiamarli e parlare con loro e così potrà fare il padre quando i bambini staranno con la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati su tutte le questioni relative ai figli minori. Per quanto concerne le Festività
Natalizie e Pasquali, le parti si impegnano a concordare tra loro le modalità di frequentazione con i figli sempre facendo in modo che gli stessi possano trascorrere alternativamente con i minori il 24 e il 25 dicembre nonché il 31 dicembre e il 1gennaio di ogni anno. Lo stesso varrà per l'Epifania, la
Pasqua e la Pasquetta. - In ordine alle vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 giorni anche non consecutivi nel periodo compreso tra giugno a settembre di ogni anno solare. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo, entro il mese di maggio di ciascun anno. - Disporre l'obbligo in capo al Signor del versamento del contributo di mantenimento Pt_1 per i figli nella misura di € 400,00 (200,00 ciascuno) mensili, fino alla fine del corrente anno scolastico ovvero al mese di giugno 2025 compreso, per poi versare € 500,00 (250,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, anche nell'eventualità che la Signora osse nel prosieguo onerata CP_1
dal pagamento di un canone di locazione. La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. - In ordine al piano di accantonamento e accumulo attivato per i minori presso le parti concordano, salvo diverso accordo nel prosieguo, che lo stesso venga Controparte_2 mantenuto e pagato mensilmente con quota parte dell'Assegno Unico percepito dal Signor Pt_1 con l'intesa che la differenza verrà tra le stesse parti ripartita nella misura del 50%
[...] ciascuna. - Disporre l'obbligo in capo al Signor di provvedere al versamento delle Parte_1 spese straordinarie per i figli nella misura del 50%, secondo l'apposito protocollo del Tribunale di
Velletri del 30/03/2015, che le parti dichiarano di ben conoscere. - I bambini sono stati iscritti per il prossimo anno scolastico 2025/2026 presso l'istituto Rugantino 91, Scuola dell'infanzia, con sede in Roma, Via delle Rupicole, ma i genitori si riservano di valutare, prima dell'inizio, la possibilità di scegliere una scuola privata e, per gli anni successivi, l'iscrizione ad altro istituto anche in quartieri limitrofi a quello ove ha stabilito la propria residenza la madre oppure presso un istituto privato. I genitori concordano altresì sulla opportunità di aiutare la minore , attraverso apposito Per_1
percorso psicoterapeutico, con professionista da scegliere di comune accordo tra le parti, al fine di rendere meno gravoso l'approccio con la separazione dei propri genitori. I genitori si impegnano a mantenere un rapporto di reciproco rispetto tra loro e di serena ed equilibrata comunicazione, per il benessere psico-fisico dei figli. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono Le spese e gli onorari di lite sono compensati tra le parti.”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT RU RD SE