Articolo 1 della Legge 1 giugno 1966, n. 327
Articolo 2
Versione
5 giugno 1966
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.
Entrata in vigore il 5 giugno 1966
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente