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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 636/2024 R.G.A.C. promossa da Parte_1
(Avv. Floriano Garofalo) contro l (avv. Raffaele Esposito) avente ad oggetto: aggravamento
[...] CP_1 dei postumi conseguenti ad infortunio sul lavoro, osserva quanto segue:
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Con ricorso depositato il 2.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di lavorare dal 1990 come autista di autobus per trasporto locale (urbano ed extraurbano) e noleggio alle dipendenze della Società “Autoservizi
La Panoramica S.r.l.”, esponeva di aver subito un grave infortunio sul lavoro in data 02.10.2011, a seguito del quale riportava una “frattura scomposta calcaneare, sottoposta ad osteosintesi”, con conseguente riconoscimento, ad opera dell' resistente, di una menomazione della integrità psicofisica in misura del 7%; esponeva, altresì, che con CP_2 sentenza n. 256 del 9.11.2022 di questo Tribunale, in accoglimento della sua domanda di riconoscimento della natura professionale di ernia discale lombare, era stato dichiarato “che la parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 15% (di cui 8% per ernia discale)”, comprensiva dunque dei postumi per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 2.10.2011, riconosciuti dall' in misura del 7%. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente lamentava il mancato accoglimento dell'istanza di revisione per aggravamento dei postumi derivanti dal suddetto infortunio, presentata in data 15.03.2022 ed evasa dall' con conferma della CP_2 precedente valutazione del 7%. Ritenendo detti postumi valutabili in misura non inferiore al 10%, agiva in questa sede chiedendo di “- accertare la reale entità dei postumi a carattere permanente conseguenti all'infortunio subito dal ricorrente il 2.10.2011. - Condannare, pertanto, l' a corrispondere al ricorrente stesso la rendita per la CP_1 menomazione complessiva della integrità psicofisica di grado pari o superiore al 18% d'inabilità permanente – comprensiva dei postumi permanenti dell'8% derivanti dalla malattia professionale per “ernia discale”, riconosciuti con la citata sentenza del Tribunale di Chieti - od alla diversa misura che risulterà di giustizia, dalla data di maturazione del diritto e con gli interessi legali sui singoli ratei maturati e maturandi, ai sensi dell'art.442 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Floriano Garofalo, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, evidenziando uno stato dei CP_1 postumi immodificato rispetto al precedente accertamento ed eccependo l'inutilizzabilità di accertamenti strumentali effettuati oltre il decennio dall'infortunio.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medico legale, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
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La domanda proposta con il ricorso non può dirsi fondata su motivi tali da giustificarne l'accoglimento. CP_ Va in primo luogo evidenziata l'infondatezza dell'eccezione preliminare dell' fondata sull'art.13 del D.Lgs. n. 38/00, in quanto la norma in questione stabilisce come non possa tenersi conto dell'eventuale aggravamento verificatosi oltre il decorso di un decennio dalla data dell'infortunio nelle sole ipotesi in cui l'assicurato sia stato dichiarato “guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita”, condizione non sussistente nel caso di specie (in cui l' , con nota in data 23.04.2012, ha riconosciuto al ricorrente una menomazione dell'integrità CP_1 psico -fisica in misura del 7%, liquidandogli perciò il conseguente indennizzo in capitale).
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Nel merito, il C.T.U., dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria agli atti e sottoposto ad accurata visita il ricorrente, ha affermato che “… applicando i valori tabellari per le fratture del calcagno, si può dire che la valutazione del 7% concessa dall' sia stata tecnicamente riduttiva. Infatti la voce 296 riporta “Esiti CP_1 di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o sfumata ripercussione funzionale “fino a 8%” (…) l'aspetto anatomico e funzionale sono perfettamente coerenti con la voce tabellare;
la valutazione espressa è “fino a 8%”, con il ché il medico legale dovrà considerare se tutti gli spetti tabellari sono presenti ed in che misura. Nel nostro caso l'aspetto TAC ed RMN depongono per esiti visibili
(associata anche osteoporosi calcaneare - entesopatia dell'achilleo - ispessimento dell'inserzione calcaneare della fascia plantare); l'esame obiettivo evidenzia la discomia cutanea, bluastra, e l'ingrandimento perimetrico del piede, secondari a disturbo del circolo. Non v'è zoppia ma lo stazionamento prolungato in posizione eretta e la deambulazione dopo percorsi non molto impegnativi, determinano algia ed è evidente una limitazione dei movimenti di estensione dell'avampiede. Sono dunque presenti tutti gli elementi tabellari ai gradi massimi per cui appare congrua la valutazione massima dell'8%”. Tuttavia, sebbene il consulente abbia accertato che “A seguito della frattura scomposta calcaneare subita dal signor sono residuati postumi anatomo - funzionali a carico del piede sinistro permanenti e valutabili Pt_1 tabularmente nel 8% di danno biologico” e che, quindi, “La valutazione del 7% è stata riduttiva”, lo stesso CP_1 consulente ha concluso affermando: “Poiché il signor era già portatore di danno biologico secondario a Pt_1 rachipatia nella Misura del 8%, il pregiudizio complessivo dell'efficienza psico fisica per menomazioni coesistenti è pari al 15% (quindici%).” Orbene, è pacifico che con sentenza n. 256 del 9 novembre 2022 questo Tribunale abbia accertato che “parte ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura del 15% (di cui 8% per ernia discale)”. Pertanto, il grado di inabilità accertato dal C.T.U. corrisponde a quello già riconosciuto giudizialmente con la decisione richiamata.
Ritenuto che l'accertamento condotto dal consulente d'ufficio, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto alcuna idonea contestazione da parte ricorrente ed avendo il C.T.U. tenuto conto di quanto risultante dalla documentazione medica in atti e dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, come pure dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo, non resta che concludere per il rigetto della domanda proposta, essendo stata riscontrata una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente in misura corrispondente a quella già in godimento.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. e tenuto conto dell'accertamento dell'aggravamento dei postumi dell'infortunio e, tuttavia, della soccombenza dovuta al riconoscimento di postumi in misura non superiore a quello già indennizzato le spese della causa ben possono essere integralmente compensate tra CP_ le parti. La sostanziale fondatezza del grado dei postumi accertati dall' consente, infine, di porre definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa
Pag. 2 di 3 CP_ ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da contro l' con il ricorso Parte_1 del 2.07.2024; compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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