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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/07/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 8.30 chiamato il procedimento iscritto al n. 9104/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
è presente l'avv. PIAZZA PIETRO PAOLO in sostituzione dell'avv. MARIA PIA
PAGANO per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che conclude come in CP_2
atti
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.10
*********************
Successivamente, alle ore 17.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, procede alla lettura della sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.
Il Giudice
Claudia Gentile
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 9104/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MARIA PIA PAGANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in ALIA (PA) C.da Chianchitelle s.n., n.49, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_2
Roma ed elettivamente in Palermo, presso la sede dell'avvocatura dell'ente sita in Via
Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
All'udienza del 18 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara non dovuta da la somma di euro 4.615,14 Parte_1
per il periodo da agosto 2023 a giugno 2024.
❖ Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro CP_2
886,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione
2 in favore dell'avv. Maria Pia Pagano dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale impugnando il provvedimento datato 21 maggio 2024 con cui gli veniva contestata l'indebita erogazione sulla prestazione n. 044-550007181139 INVCIV della somma di euro 4.615,14 per il periodo da agosto 2023 a giugno 2024 per effetto della mancata conferma dei requisiti sanitari in esito al verbale del 15.05.2024 (a seguito di domanda di aggravamento presentata il 12.7.2023).
A sostegno del ricorso deduceva che detto importo era irripetibile in quanto, da un lato, l'erogazione risultante non dovuta non era a sé addebitabile e, dall'altro, il comportamento dell'ente previdenziale (che non aveva disposto l'immediata revoca del beneficio) gli aveva ingenerato un legittimo affidamento.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso di cui CP_2
cointestava la fondatezza rappresentando che “[..]ricorrente, in forza della sentenza del
14.04.2022, emessa dal Tribunale di Palermo-Giudice del Lavoro, nel contenzioso RG
2605/21, era stato riconosciuto invalido totale, a decorrere dal novembre 2019 (in all.).
Nella qualità di invalido totale, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 152/2020, il ricorrente, a decorrere dal luglio 2020, maturava altresì il diritto a percepire l'incremento al milione di cui all'art. 38 l.n.448 del 2001. Con elaborazione del 26 aprile 2022, l' , sulla scorta dell'accertamento sanitario CP_1
statuito dalla predetta sentenza, provvedeva a liquidare la pensione di invalidità, con decorrenza novembre 2019, maggiorata dell'incremento al milione, a decorrere dal luglio 2020. Ne scaturiva un credito di euro di 8.671,59, che veniva corrisposto col cedolino di giugno 2022 (in all. TE08 a credito e cedolino di giugno 2022). In data
12/07/2023, il medesimo ricorrente presentava una domanda di aggravamento (in all.), per la quale veniva invitato a visita nel maggio 2024. In quell'occasione, specificamente
a seguito della visita tenutasi il giorno 15/05/2024, il competente Centro Medico Legale redigeva il verbale sanitario N. 3930968909244, con cui riconosceva l'istante soggetto
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2
e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale: 80 %”, indicando come data di
3 decorrenza il 12/7/2023 [..] In quanto invalido parziale, e non più totale, accertato come tale a far data dal 12/7/2023, il ricorrente perdeva il diritto alla maggiorazione. Con ricostituzione centralizzata del maggio 2024, gli Uffici competenti, prendendo atto di quanto sanitariamente documentato, contestavano l'indebita percezione della maggiorazione sociale, c.d. incremento al milione, nel periodo compreso tra agosto
2023- mese successivo a quello dell'accertamento sanitario- e giugno 2024 (in all. TE08
a debito). La nota di contestazione del debito risulta tempestivamente notificata, così come tempestivamente notificati risultano l'esito della visita medica e il correlativo verbale sanitario (in all.). [..]”.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, è evidente che il thema decidendum attiene alla legittimità o meno dell'azione di recupero della maggiorazione sociale erogata dall' per i mesi da agosto 2023 a giugno 2024 asseritamente non CP_2
spettante e, quindi, la qualificabilità di tale tipologia di indebito.
Con particolare riferimento alla maggiorazione sociale la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915 ha ritenuto che la stessa debba qualificarsi come prestazione assistenziale in quanto «non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale», trattandosi di «misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive» e mira a integrare la pensioni erogate con importo inferiore alla somma del trattamento minimo.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei erogati a titolo di maggiorazione sociale trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Non può, comunque, non menzionarsi un orientamento della giurisprudenza di legittimità che, invece, in ordine natura giuridica della maggiorazione sociale differenzia
4 la qualificabilità di prestazione come assistenziale o pensionistica a seconda della prestazione cui accede (cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 847 del 9 gennaio
2024:«In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede»).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, avendo la prestazione principale natura assistenziale, l'indebito contestato ha anch'esso natura assistenziale.
E' ormai granitico l'orientamento del Suprema Corte secondo cui «In tema
d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile» con la conseguenza che le somme indebitamente erogate sono ripetibili solo a partire dal momento in cui venga comunicato il provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti che avevano in precedenza legittimato l'erogazione del beneficio.
Ciò premesso, nel caso oggetto di scrutinio, l'indebito è irripetibile.
Sulla scorta della documentazione versata in atti emerge, infatti, che:
- l'indebito scaturisce dal mancato riconoscimento (80%) - in sede di visita di revisione del 15.5.2024 - del requisito sanitario in capo al ricorrente (100%), presupposto legittimante l'erogazione della maggiorazione sociale;
- il ricorrente già titolare di pensione di inabilità, a seguito di domanda di aggravamento del 12 luglio 2023 (finalizzata ad ottenere il riconoscimento dello status di persona con disabilità grave ex art 3 comma 3 L.104/92 e dell'indennità di accompagnamento), è stato sottoposto a visita dalla Commissione medica integrata solamente nella seduta del 15 maggio 2024;
- detto verbale risulta comunicato alla parte ricorrente con raccomandata AR n°
66495755462-0 per compiuta giacenza in data 1 luglio 2024, tornata al mittente il 4 luglio 2024, con avvio di deposito rilasciato il 31 maggio 2024 (cfr. ricevuta di ritorno allegata nel fascicolo ). CP_2
5 Orbene, com'è ben noto, la compiuta giacenza, nel caso di raccomandate (come nel caso in esame), si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza del deposito presso l'Ufficio Postale.
E' di palmare evidenza, dunque, che l : CP_2
- da un lato non poteva comunque procedere retroattivamente al recupero delle suddette somme per il periodo antecedente all'accertamento espletato (da agosto
2023 a maggio 2024), anche se la decorrenza della nuova situazione di invalidità era fissata al 12 luglio 2023, non potendosi condividere la difesa dell'ente previdenziale secondo cui la buona fede del sarebbe esclusa sia per la semplice Parte_1 presentazione di una domanda di aggravamento sia per l'ipotetica previsione dell'esito della visita;
- dall'altro, non poteva neppure procedere al recupero della mensilità di giugno 2024
(erogata successivamente all'espletamento della visita medica) in quanto la comunicazione dell'esito di quest'ultima è successiva all'erogazione beneficio.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo
(applicando le tariffe minime e in relazione all'attività effettivamente espletata), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 18 luglio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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