Articolo 2 della Legge 23 marzo 1919, n. 417
Articolo 1
Versione
23 aprile 1919
Art. 2.


Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo.

Visto, Il guardasigilli: Facta.

Entrata in vigore il 23 aprile 1919