Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Colosimo.
Visto, Il guardasigilli: Facta.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Colosimo.
Visto, Il guardasigilli: Facta.