Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 , recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402 .