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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice VA ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3282/2024 promossa da:
, nata a [...] – Provincia federata Parte_1 di Rio Negro) l'11.09.1981, residente in [...](Argentina – Provincia federata di Rio Negro), 95 bis 1181; , nato a Parte_2
General Roca (Argentina – Provincia federata di Rio Negro) il 12.09.2003, residente in
General Roca (Argentina – Provincia federata di Rio Negro), AN SE LE 1181;
, nato a [...] – Controparte_1
Provincia federata di Rio Negro) il 21.09.2006, residente in [...](Argentina
– Provincia federata di Rio Negro), AN SÉ LE 1181;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Omar Vanin del Foro di
DO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1 studio legale sito in DO, Via Armistizio n. 13, giusta procura notarile tradotta e legalizzata in foglio separato e allegato al presente atto
-ricorrenti- contro
1 (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(conosciuto anche come nato a [...], Persona_1 Persona_2 comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 29.03.1922 (cfr. doc. in atti n. 2) il quale, in data 19.03.1947, si era unito in matrimonio in Italia, a Cannitello (RC), con la connazionale (cfr. doc. in atti n. 3). Successivamente la coppia Persona_3 era emigrata in Argentina dando alla luce il figlio , nato il [...] Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 4).
L'avo italiano, una volta emigrato in Argentina, non aveva mai ottenuto la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 9).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_4
- dall'unione tra e era nata in data [...] Persona_4 Persona_5
l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5); Parte_1
- quest'ultima, in data 06.03.2009, si era unita in matrimonio con Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione erano nati gli odierni ricorrenti
[...]
in data 12.09.2003 (cfr. cfr. doc. in atti n. 7) e Parte_2
in data 21.09.2006 (cfr. doc. in atti n. 8). Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per
2 l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 03.07.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_2 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di aver utilmente presentato l'istanza di cittadinanza e di aver coltivato in sede amministrativa la loro pretesa, argomentando che “Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducono di aver effettuato un tentativo di prenotazione sei anni fa. Tale tentativo, tuttavia, non è idoneo a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”; ne consegue che l'interesse ad agire vantato da parte ricorrente “si basa su una presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante CP_2 causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Inoltre, rimetteva al Tribunale l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 31.07.2025, il giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza, fissata per il giorno 18.09.2025.
3 In data 12.08.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando la comparsa avversaria;
chiedeva, pertanto, la decisione della causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
La causa veniva assegnata a sentenza, in modalità cartolare, il 18 settembre 2025.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_2
4 e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza degli odierni ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema
5 adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di essere stati impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato Generale d'Italia a Bahia Blanca, in Argentina, equiparando l'impossibilità di inserirsi nelle liste consolari per il riconoscimento della cittadinanza ad una sostanziale impossibilità oggettiva di ottenere il proprio diritto per la via amministrativa ordinaria con consequenziale effetto di sostanziale diniego del loro diritto.
A supporto della tesi difensiva hanno prodotto unicamente degli screenshot di accesso sul portale telematico consolare-servizio Prenot@mi della suddetta rappresentanza consolare (un solo accesso per ognuno di loro) dai quali, tuttavia, non si evince l'impossibilità a presentare la domanda in via amministrativa: le tre schermate prodotte in giudizio raffigurano, infatti, la pagina Prenot@mi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale afferente al Consolato Generale d'Italia a Bahia
Blanca con il nome dei ricorrenti e la data di accesso (18.12.2024) senza altra specificazione, non essendo indicato il servizio per il quale gli stessi stavano effettuando l'accesso né tantomeno l'impossibilità di effettuare la prenotazione, né la lunghezza dei tempi di attesa.
Con deposito del 02.05.2025 la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al portale di prenotazione dell'Autorità consolare anzidetta (un accesso per ogni ricorrente effettuato in data 30.04.205): anche tali schermate, tuttavia, non sono idonee a dimostrare l'impossibilità di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa.
6 Sulla scorta della documentazione prodotta deve, pertanto, ritenersi che i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato di aver coltivato la loro richiesta in via amministrativa, sicché non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza presso la competente autorità consolare, presupposto questo imprescindibile per poter ritenere indispensabile la proposizione di un'azione giudiziaria.
Si ribadisce, infatti, che chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato di esperire la via amministrativa in tempi recenti, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato argentino, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano, infatti, allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dimostrando come gli stessi fossero superiori ai 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, l'omessa prova del previo corretto espletamento della procedura amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono corrispondere
7 al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e CP_2 rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_2 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.10.25
La giudice
VA ES
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice VA ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3282/2024 promossa da:
, nata a [...] – Provincia federata Parte_1 di Rio Negro) l'11.09.1981, residente in [...](Argentina – Provincia federata di Rio Negro), 95 bis 1181; , nato a Parte_2
General Roca (Argentina – Provincia federata di Rio Negro) il 12.09.2003, residente in
General Roca (Argentina – Provincia federata di Rio Negro), AN SE LE 1181;
, nato a [...] – Controparte_1
Provincia federata di Rio Negro) il 21.09.2006, residente in [...](Argentina
– Provincia federata di Rio Negro), AN SÉ LE 1181;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Omar Vanin del Foro di
DO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1 studio legale sito in DO, Via Armistizio n. 13, giusta procura notarile tradotta e legalizzata in foglio separato e allegato al presente atto
-ricorrenti- contro
1 (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
(conosciuto anche come nato a [...], Persona_1 Persona_2 comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 29.03.1922 (cfr. doc. in atti n. 2) il quale, in data 19.03.1947, si era unito in matrimonio in Italia, a Cannitello (RC), con la connazionale (cfr. doc. in atti n. 3). Successivamente la coppia Persona_3 era emigrata in Argentina dando alla luce il figlio , nato il [...] Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 4).
L'avo italiano, una volta emigrato in Argentina, non aveva mai ottenuto la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(cfr. doc. in atti n. 9).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_4
- dall'unione tra e era nata in data [...] Persona_4 Persona_5
l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5); Parte_1
- quest'ultima, in data 06.03.2009, si era unita in matrimonio con Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro unione erano nati gli odierni ricorrenti
[...]
in data 12.09.2003 (cfr. cfr. doc. in atti n. 7) e Parte_2
in data 21.09.2006 (cfr. doc. in atti n. 8). Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per
2 l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 03.07.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_2 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di aver utilmente presentato l'istanza di cittadinanza e di aver coltivato in sede amministrativa la loro pretesa, argomentando che “Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, i ricorrenti deducono di aver effettuato un tentativo di prenotazione sei anni fa. Tale tentativo, tuttavia, non è idoneo a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”; ne consegue che l'interesse ad agire vantato da parte ricorrente “si basa su una presunta inerzia dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale”.
In tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il dante CP_2 causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis. Inoltre, rimetteva al Tribunale l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 31.07.2025, il giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza, fissata per il giorno 18.09.2025.
3 In data 12.08.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, impugnando e contestando la comparsa avversaria;
chiedeva, pertanto, la decisione della causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
La causa veniva assegnata a sentenza, in modalità cartolare, il 18 settembre 2025.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_2
4 e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza degli odierni ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema
5 adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di essere stati impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato Generale d'Italia a Bahia Blanca, in Argentina, equiparando l'impossibilità di inserirsi nelle liste consolari per il riconoscimento della cittadinanza ad una sostanziale impossibilità oggettiva di ottenere il proprio diritto per la via amministrativa ordinaria con consequenziale effetto di sostanziale diniego del loro diritto.
A supporto della tesi difensiva hanno prodotto unicamente degli screenshot di accesso sul portale telematico consolare-servizio Prenot@mi della suddetta rappresentanza consolare (un solo accesso per ognuno di loro) dai quali, tuttavia, non si evince l'impossibilità a presentare la domanda in via amministrativa: le tre schermate prodotte in giudizio raffigurano, infatti, la pagina Prenot@mi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale afferente al Consolato Generale d'Italia a Bahia
Blanca con il nome dei ricorrenti e la data di accesso (18.12.2024) senza altra specificazione, non essendo indicato il servizio per il quale gli stessi stavano effettuando l'accesso né tantomeno l'impossibilità di effettuare la prenotazione, né la lunghezza dei tempi di attesa.
Con deposito del 02.05.2025 la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al portale di prenotazione dell'Autorità consolare anzidetta (un accesso per ogni ricorrente effettuato in data 30.04.205): anche tali schermate, tuttavia, non sono idonee a dimostrare l'impossibilità di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in via amministrativa.
6 Sulla scorta della documentazione prodotta deve, pertanto, ritenersi che i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato di aver coltivato la loro richiesta in via amministrativa, sicché non vi è prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda di cittadinanza presso la competente autorità consolare, presupposto questo imprescindibile per poter ritenere indispensabile la proposizione di un'azione giudiziaria.
Si ribadisce, infatti, che chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito, non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato di esperire la via amministrativa in tempi recenti, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta da parte ricorrente per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza, da parte del consolato argentino, sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata. Difettano, infatti, allegazioni di parte a comprova dei suddetti convincimenti. Al riguardo, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa esperiti in un lasso di tempo irragionevole e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dimostrando come gli stessi fossero superiori ai 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, l'omessa prova del previo corretto espletamento della procedura amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono corrispondere
7 al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e CP_2 rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_2 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in €
1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17.10.25
La giudice
VA ES
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