Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS PI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EP CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 128 del 4.7.2024 avente ad oggetto “approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, con cui è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 8 (otto) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”;
- della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 19 del 24.1.2025 avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, con cui è stata approvata, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 4.7.2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 7 (sette) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, l’assegnazione con l’approvato allegato B) delle relative risorse finanziarie al settore n. 2 e con l’approvato allegato C) delle relative risorse umane sempre al settore n. 2;
- della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 20 del 28.1.2025 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.1.2025. Errata corrige”, con cui, nel procedere a parziale rettifica di quanto disposto con deliberazione di giunta n. 19 del 24.1.2025 modificando l’assegnazione delle risorse umane alla nuova struttura come previsto dall’ allegato A) approvato unitamente alla stessa deliberazione, ha confermato integralmente quanto previsto nella citata deliberazione n. 19/2025, ivi compresa l’inclusione della “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”;
- del decreto sindacale n. 3 del 3.2.2025, nella parte in cui il sindaco del comune di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dott.ssa EP CI anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 17 marzo2025:
- della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 128 del 4.7.2024 avente ad oggetto “approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, con cui è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 8 (otto) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”;
- della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 19 del 24.1.2025 avente ad oggetto “Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, con cui è stata approvata, a parziale modifica di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 4.7.2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di 7 (sette) settori nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, l’assegnazione con l’approvato allegato B) delle relative risorse finanziarie al settore n. 2 e con l’approvato allegato C) delle relative risorse umane sempre al settore n. 2,
- della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 20 del 28.1.2025 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.1.2025. Errata corrige”, con cui, nel procedere a parziale rettifica di quanto disposto con deliberazione di giunta n. 19 del 24.1.2025 modificando l’assegnazione delle risorse umane alla nuova struttura come previsto dall’ allegato A) approvato unitamente alla stessa deliberazione, ha confermato integralmente quanto previsto nella citata deliberazione n. 19/2025, ivi compresa l’inclusione della “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”;
- del decreto sindacale n. 3 del 3.2.2025, nella parte in cui il sindaco del comune di Formia Gianluca Taddeo, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dott.ssa EP CI anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Formia e di EP CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa ES AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2025 e depositato il successivo 28 febbraio, la sig.ra OS PI ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
1) della deliberazione di giunta comunale del comune di Formia n. 128 del 4 luglio 2024 avente ad oggetto l’approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente, con cui è stata approvata la struttura organizzativa dell’ente con la previsione di otto settori, nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive”;
2) della deliberazione di Giunta comunale del comune di Formia n. 19 del 24 gennaio 2025 avente ad oggetto l’“Articolazione struttura organizzativa dell’ente. Approvazione modifica e determinazioni attuative”, con cui è stata approvata, a parziale modifica di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 2024, la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la previsione di sette settori, nella parte in cui è stata inclusa la “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, l’assegnazione con l’approvato allegato B) delle relative risorse finanziarie al settore n. 2 e con l’approvato allegato C) delle relative risorse umane sempre al settore n. 2;
3) della deliberazione della Giunta comunale del comune di Formia n. 20 del 28 gennaio 2025 avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24.1.2025. Errata corrige”, con cui, nel procedere a parziale rettifica di quanto disposto con deliberazione di giunta n. 19 del 24.1.2025 modificando l’assegnazione delle risorse umane alla nuova struttura come previsto dall’ allegato A) approvato unitamente alla stessa deliberazione, ha confermato integralmente quanto previsto nella citata deliberazione n. 19/2025, ivi compresa l’inclusione della “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”;
4) del decreto sindacale n. 3 del 3 febbraio 2025, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Formia, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dott.ssa EP CI anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”.
2. La ricorrente espone in fatto che, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato n. 105 del 1° maggio 1998 le veniva conferito l’incarico di Dirigente-Comandante della Polizia Municipale, conseguente all’esito favorevole del relativo concorso pubblico.
Il Comune di Formia, con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 28.4.1997, aveva infatti approvato il “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale”, con il quale era stato istituito, ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge n. 65/86 e in attuazione della legge regionale n. 20/90, il Corpo di Polizia Municipale, attribuendo a quest’ultimo le “funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale” (art. 2), le “funzioni di Polizia Giudiziaria” (art. 3), le “funzioni di Polizia Stradale” (art. 4) e le “funzioni di Pubblica Sicurezza” (art. 5).
Il Corpo di Polizia Municipale, così come istituito col predetto regolamento, è stato dunque comandato dalla ricorrente, a decorrere dall’ 1° maggio 1998 con la qualifica di “Dirigente – Comandante P.M.”, per circa venticinque anni.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 4 luglio 2024 il comune di Formia approvava il nuovo assetto organizzativo dell’ente, prevedendo 8 (otto) settori, includendo la “Polizia Locale” nel settore n. 3 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive” e stabilendo espressamente che la deliberata modifica all’organigramma dell’Ente avrebbe avuto decorrenza dalla data di conferimento degli incarichi dirigenziali dei settori nella stessa definiti.
La deliberazione di G.C. n. 128/2024 è stata poi modificata con la deliberazione di giunta comunale n. 19 del 24 gennaio 2025, che ha ulteriormente modificato la struttura organizzativa dell’ente con la previsione, in luogo degli originari otto settori, di sette settori, includendo la “Polizia Locale” nel settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, assegnando con l’approvato allegato B) le relative risorse finanziarie al settore n. 2 e con l’approvato allegato C) le relative risorse umane sempre al settore n. 2.
A tale delibera è seguita poi la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 28 gennaio 2025 con cui sono state ulteriormente modificate le assegnazioni delle risorse umane alla nuova struttura, prevedendo espressamente che le deliberate modifiche all’organigramma dell’ente avrebbero avuto decorrenza dalla data di conferimento degli incarichi dirigenziali dei settori nella stessa definiti.
Le deliberazioni di G.C. n. 128 del 4.7.2024, n. 19 del 24.1.2025 e n. 20 del 28.1.2025 hanno avuto quindi attuazione con i decreti sindacali di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, tra i quali vi è il decreto sindacale n. 3 del 3 febbraio 2025, con cui il sindaco del comune di Formia, nell’attribuire l’incarico dirigenziale del settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”, ha conferito alla dott.ssa EP CI anche l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”.
3. Avverso i gravati atti, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Illegittimità delle deliberazioni di Giunta comunale n. 128 del 4 luglio 2024, n. 19 del 24.1.2025 e n. 20 del 28.1.2025 in parte de qua per: violazione degli artt. 8 e seguenti del regolamento del Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 28.4.1997 e violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 65 del 7.3.1986 e degli artt. 3, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale Lazio n. 1 del 13.1.2005 – Eccesso di potere per erroneità ed inesistenza dei presupposti – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Vizio del procedimento.
Secondo parte ricorrente con gli atti deliberativi impugnati l’amministrazione comunale non avrebbe garantito la piena autonomia del Corpo di Polizia Municipale di Formia, trasformato in una struttura intermedia di una struttura burocratico-amministrativa più ampia e avente competenze incompatibili con quelle della Polizia Municipale.
II. Illegittimità delle deliberazioni di Giunta comunale n. 128 del 4.7.2024, n. 19 del 24.1.2025 e n. 20 del 28.1.2025 in parte de qua per: violazione dell’art. 14 della l. reg. Lazio n. 1 del 13.1.2005 e dell’art. 1 comma 221 della legge n. 208 del 28.12.2015 in relazione e violazione degli artt. 12 e seguenti e degli allegati A) e B) del regolamento del Corpo di Polizia Municipale del comune di Formia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 28.4.1997 –Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche – Sviamento di potere.
Tale modifica organizzativa ha comportato, secondo parte ricorrente illegittimamente, che il Comandante della Polizia Locale possa essere, come poi è stato, un dirigente amministrativo e non esclusivamente un “Dirigente – Comandante di P.M”.
III. Illegittimità in parte de qua del decreto sindacale n. 3 del 3.2.2025 per illegittimità derivata.
4. Si è costituita in giudizio la controinteressata EP CI eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto oggetto dell’impugnativa sarebbero, da un lato, atti di macro-organizzazione (ovvero le delibere di Giunta comunale n. 128 del 4 luglio 2024, n. 19 del 24 gennaio 2025 e n. 20 del 28 gennaio 2025), dall’altro, la delibera sindacale n. 3 del 3 febbraio 2025 avente ad oggetto un incarico dirigenziale.
Sempre secondo la controinteressata, la ricorrente sarebbe altresì priva dell’interesse e della legittimazione a ricorrere.
Il ricorso, poi, sarebbe ad ogni modo infondato nel merito.
5. Si è costituito il Comune di Formia sollevando, anch’esso le medesime eccezioni in rito, dedotte dalla controinteressata, eccependo:
- la carenza di interesse della ricorrente perché le gravate delibere sono atti di macro-organizzazione che non incidono direttamente sull’incarico ricoperto dalla stessa;
- la tardività del gravame rispetto alla delibera della Giunta Comunale del 4 luglio 2024, n. 128;
- il difetto di giurisdizione dell’adito giudice essendo già stata declinata la giurisdizione nella fattispecie analoga decisa con sentenza n. 120 /2024 ed essendo stato adito il Tribunale ordinario di Cassino in funzione del giudice del lavoro sulle medesime delibere con ricorso della stessa ricorrente.
L’amministrazione contesta, poi, la fondatezza delle pretese anche nel merito.
6. Con motivi aggiunti del 17 marzo 2025 la ricorrente ha dedotto un ulteriore motivo di illegittimità del decreto sindacale n. 3 del 3 febbraio 2025 per violazione dell’art. 12, comma 2, lett. c), della legge regionale Lazio n. 1 del 13.1.2005; eccesso di potere per erroneità ed inesistenza dei presupposti, in quanto la dott.ssa CI, alla quale è stato conferito l’incarico di dirigente della “Polizia Locale”, difetterebbe dello status di appartenente ai corpi e ai servizi di polizia locale.
7. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata disposta la fissazione della trattazione del merito all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.
8. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sia dalla controinteressata che dal Comune di Formia.
Questo collegio ritiene l’eccezione priva di pregio.
Giova, innanzitutto, precisare che il richiamo operato dalle controparti al precedente di questa sezione, ovvero alla sentenza n. 120/2024, è inconferente.
Nella fattispecie scrutinata con la sopra citata sentenza, la dott.ssa PI aveva impugnato i soli atti di macro-organizzazione adottati nel 2022 da lei ritenuti lesivi perché, sostanzialmente, venivano a svuotare le funzioni inerenti all’incarico di dirigente della Polizia Municipale che lei in quel momento svolgeva.
La posizione giuridica soggettiva che si assumeva lesa era, quindi, quella del diritto a svolgere con pienezza le funzioni proprie del ruolo rivestito quale dirigente del Corpo della Polizia Municipale, la cui cognizione, dunque, correttamente è stata ritenuta spettare al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Nel caso di specie si è al cospetto di un diverso quadro giuridico e fattuale.
La ricorrente impugna oggi, col presente gravame, gli atti di macro -organizzazione adottati dall’ente comunale nel corso del 2024 e del 2025 con i quali è stata sostanzialmente modificata la struttura dell’ente, accorpando il settore della Polizia locale con i settori degli Affari legali, del SUAP, delle Attività produttive, Servizi sociali, Sport e Agricoltura ed affidando l’incarico di dirigente del nuovo settore n. 2, così originato, alla dott.ssa CI.
La ricorrente contesta, quindi, il conferimento del nuovo incarico dirigenziale, comprensivo di quello di dirigente della Polizia locale da lei prima ricoperto, impugnando congiuntamente l’affidamento del nuovo incarico con gli atti di macro-organizzazione che hanno originato il nuovo settore n. 2 entro il quale la Polizia locale è stata accorpata con altri settori amministrativi dell’ente.
Ebbene, on riguardo alla specifica fattispecie oggetto del presente gravame, plurime sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione Civile affermano che “ spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione di un provvedimento di revoca di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicchè non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario (cfr. SU n. 4881/2017, n. 11387/2016, n. 6040/2019) in quanto assume un peso decisivo l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione. Nella specie la ricorrente insiste, tra l'altro, proprio ad essere riassegnata a quell'ufficio e con i medesimi compiti, ribadendo l'illegittima soppressione dell'Avvocatura dell'Ateneo ” (così, ex multis , Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 4 marzo 2020, n. 6076)
La stessa giurisprudenza amministrativa concordemente afferma come, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti gli atti di organizzazione esecutiva assunti con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, rientrano invece nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, assunto come non conforme a legge, che si sia estrinsecato nell’adozione degli atti di macro-organizzazione presupposti ( ex plurimis , Cons. Stato, V, 26 aprile 2022, n. 3204; Tar Latina, I, 5 giugno 2024, n. 149).
Tanto premesso, dalla lettura del ricorso e dei motivi aggiunti si evince che le doglianze di parte ricorrente si incentrano essenzialmente sul lamentato scorretto esercizio del potere di macro-organizzazione dell’ente locale, nella parte in cui, accorpando il corpo di polizia locale entro un nuovo settore comprensivo di altri servizi, consente che il suo comando, in violazione della legge applicabile, possa essere attribuito ad un dirigente amministrativo unitamente alla direzione degli altri servizi amministrativi, sicché sulla presente controversia sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.
2. Anche le eccezioni di tardività del gravame, rispetto alla delibera n. 128 del 4 luglio 2024, nonché di difetto di interesse e di legittimazione al ricorso, rispetto agli atti di marco – organizzazione impugnati, sono destituite di ogni fondamento sulla base del fondamentale principio secondo cui la lesività degli atti di macro- organizzazione illegittimi necessariamente si manifesta solo al momento dell’adozione del successivo provvedimento attuativo (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 8 luglio 2025, n. 5909) che, nel caso di specie è stato il provvedimento di conferimento del nuovo incarico alla dott.ssa CI, a sua volta lesivo dell’interesse della ricorrente a continuare a ricoprire l’incarico di comandante della Polizia municipale di cui è stata titolare sin dal 1998, in luogo di quello da ultimo conferito con decreto n. 2 del 3 febbraio 2025.
Ed è quindi solo rispetto a tale ultimo atto che deve essere valutata la tempestività del gravame.
3. Le eccezioni in rito devono, dunque, essere respinte.
4. Nel merito, il ricorso è fondato.
4.1. I motivi spiegati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti che, per ragioni di economia processuale, possono essere congiuntamente trattati, sono meritevoli di accoglimento.
La legge regionale Lazio 13 gennaio 2005, n. 1, dettante le “Norme in materia di polizia locale”, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 7 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, statuisce all’art. 12, comma 1, che “ Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti ”.
In ossequio al suddetto disposto legislativo, il Comune di Formia ha istituito il Corpo di polizia locale con deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 28 aprile 1997 con cui è stato approvato il relativo Regolamento, tutt’ora in vigore.
Con le gravate delibere n. 128/2024, n. 19 e 20 del 2025, nel modificare la struttura organizzativa dell’ente prevedendo l’accorpamento della Polizia locale in un unico settore (l’attuale settore n. 2 “Polizia Locale, Affari Legali, SUAP commercio, Attività produttive, Servizi Sociali, Sport e Agricoltura”) la Giunta comunale del Comune di Formia ha inciso sulla conformazione del Corpo della polizia locale in violazione del Regolamento comunale, che nel 1997 lo ha istituito come corpo autonomo, nonché della legge quadro in materia n. 65 del 1986 e della l. reg. Lazio n. 1 del 2005.
Come già concordemente affermato in giurisprudenza, infatti, “con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, V, 4 settembre 2000 n. 4663).
Anche la L.R. n. 58 del 1987 all'art. 6 non lascia spazio a difficoltà interpretative, poiché la medesima stabilisce al comma primo che "Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini", configurando perciò anch'essa il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale, lasciando diverse possibilità solamente per i consorzi di Comuni.
L'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E' sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della L. n. 65 del 1986).
La legge statale sopra richiamata - L. n. 65 del 1986 - prevede inoltre uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della L. n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, mentre la legge piemontese - L.R. n. 58 del 1987 - stabilisce l'obbligo di una precisa subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo - art. 8 - una professionalità del tutto speciale rispetto a qualsiasi altro dipendente comunale - art. 9 - l'obbligo di frequenza di corsi ai fini degli avanzamenti in carriera - art. 14 - la distinzione per gradi e l'obbligo di una divisa - art. 17.
Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, V. n. 4663/00 cit.)” (così Cons. St., V, 27 agosto 2012, n. 4605; in tal senso anche Tar Calabria, Reggio Calabria, 11 luglio 2022, n. 479; Tar Campania, Napoli, 21 maggio 2019, n. 2668).
Poiché nel Comune di Formia la Polizia locale è stata eretta a corpo autonomo con proprio Regolamento tutt’ora vigente, le gravate delibere organizzative che ne hanno previsto il suo inserimento entro il più ampio settore organizzativo comprendente una pluralità di diversi settori amministrativi (il servizio legale, il servizio del commercio, i servizi sociali, lo sport e l’agricoltura) si palesano illegittime perché adottate in violazione delle disposizioni legislative nazionali e regionali sopra richiamate, come attuate nel Regolamento del Corpo della Polizia locale del 1997, attualmente vigente.
4.2. Dall’illegittimità delle delibere n. 128/2024, n. 19/2025 e n. 20/2025 discende, per invalidità derivata, l’illegittimità del decreto sindacale n. 3 del 3 febbraio 2025 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale, per l’intero settore n. 2, alla dott.ssa CI, nella parte in cui nel medesimo settore risulta esservi ricompreso anche il comando del Corpo della polizia municipale.
D’altra parte, la funzione di Comandante della Polizia Municipale può essere assunta, in base a quanto previsto dall’art. 14 della l. r. Lazio n. 1/2005 e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con delibera di consiglio comunale n. 30 del 1997, soltanto da personale dei ruoli della stessa polizia locale.
L’art. 14 cit., stabilisce infatti, al comma 2, l’articolazione del personale in (a) ufficiali, (b) sottoufficiali e (c) agenti, così come il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, prevede all’articolo 12 che il dirigente deve fregiarsi dei distintivi di grado indicati nell’ allegato B) con “stellette a sei punte e bordate di rosso” e, all’allegato A, che il dirigente del Corpo deve essere un “Comandante 1^ qualifica dirigenziale”, e ciò a comprava dell’autonomia del Corpo della polizia locale rispetto agli altri settori amministrativi dell’ente così come a tutt’oggi regolamentato dall’ente comunale stesso.
L’art. 12, comma 2, lett. c), della l. r. Lazio n. 1/2005 prevede poi espressamente, come evidenziato nei motivi aggiunti, il “ conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale ”.
Il conferimento di un incarico dirigenziale per il corpo della polizia locale non in via esclusiva a chi possiede lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale si pone in aperto contrasto con il disposto normativo sopra citato.
5. Il ricorso, principale e per motivi aggiunti, per tutto quanto esposto deve essere accolto con conseguentemente annullamento di tutti i gravati atti nella parte in cui hanno previsto l’accorpamento del Corpo della polizia locale al settore n. 2 del nuovo assetto organizzativo dell’ente.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Formia, come in dispositivo liquidate, mentre sono compensate nei confronti della controinteressata CI.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto annulla i gravati atti ai sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.000 (euro tremila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente
ES AN, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AN | AT SC |
IL SEGRETARIO