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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/02/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3856/2023 promossa da: on il patrocinio Parte_1 dell'avv. FONTANESI MATTIA elettivamente domiciliato in Paolo Borsellino 2 42124 Reggio Emilia presso il difensore avv. FONTANESI MATTIA
APPELLANTE contro
Controparte_1
Controparte_2
Parte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 642/2023 del Giudice di Pace di Reggio Emilia pubblicata in data 10 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda che Parte_1
pagina 1 di 4 (d'ora in avanti ) aveva proposto nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
e Tale domanda aveva ad Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 oggetto il risarcimento del danno patito da in conseguenza del sinistro occorso in data Parte_3
15/4/2021 in Reggio Emilia imputabile, nella prospettazione dell'attore, all'esclusiva responsabilità di che, alla guida del ciclomotore targato X8WRJM di proprietà di CP_3 Controparte_1 aveva urtato la vettura Fiat Panda targata EP615HM condotta e di proprietà della sig. Pt_3 assicurata per la RCA con
[...]
, cessionario del credito da risarcimento del danno al veicolo vantato dalla Controparte_4 sig. ha censurato la sentenza di primo grado che, pur riconoscendo la responsabilità esclusiva Pt_3 nella causazione del sinistro in capo al motociclista aveva, in violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 115 c.p.c., riconosciuto all'attore a titolo di oneri, spese e costi sostenuti per la riparazione del veicolo incidentato, la minor somma di € 1.484,49 in luogo di quella richiesta pari a € 2.108,25, arbitrariamente rideterminando le ore di lavorazione esposte nelle fatture dell' Parte_1 ed espungendo il costo dello stemma posteriore.
[...]
Ha pertanto domandato, in parziale riforma della impugnata sentenza, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento della somma di € 2.108,25 oltre interessi.
e già contumaci in Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 primo grado, non si sono costituiti nel presente giudizio di appello pur ritualmente notificati, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In prima udienza la causa, istruita mediante la documentazione versata in atti, è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro la dinamica dello stesso è ricostruibile nei termini già evidenziati dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione sul punto. Dal rapporto della Polizia
Stradale emerge che alla guida dell'autovettura Panda, immessasi nella rotatoria tra via Parte_3
Amendola e via Curie in Reggio Emilia, è stata urtata dal ciclomotore condotto dal sig. Pt_2 proveniente da Rubiera ed entrato nella rotatoria con direzione centro città; i danni riportatati dai mezzi risultavano localizzati “nella parte laterale posteriore sinistra con incisioni ed abrasioni nella carrozzeria” per la Panda e nella “parte anteriore con paraurti rotto e cofano motorie piegato” relativamente al ciclomotore. Il sinistro, non rilevato nell'immediatezza del fatto, è stato denunciato il giorno seguente dalla sig. nei termini sopra indicati, e il sig. successivamente Pt_3 Pt_2 ritracciato dagli Agenti della Polizia Stradale, come riportato dal Prontuario di intervento “in maniera confusa, dapprima minimizzava l'accaduto e poi riferiva il sinistro nelle stesse modalità raccontate pagina 2 di 4 dalla (doc. 2 fascicolo primo grado). Sussiste pertanto responsabilità esclusiva di Pt_3 CP_3
medio tempore deceduto, nella causazione del sinistro sicché gli eredi del medesimo, e
[...] Pt_2
nonché quale proprietaria del veicolo e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro.
Essi consistono nel danneggiamento della parte laterale posteriore sinistra del veicolo Panda di proprietà di come emerge chiaramente dal Prontuario di intervento e dalle fotografie Parte_3 in atti (doc. 2 e 3 fascicolo primo grado).
Venendo quindi alla liquidazione del danno, non può innanzitutto condividersi la tesi dell'appellante volta a censurare la sentenza appellata per violazione dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di norma che non trova applicazione nel caso in esame stante la contumacia delle controparti (“Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” Cass. Sez. 3 -, ord. n. 14372 del 24/5/2023).
Grava quindi sull'attore l'onere della prova in ordine non solo all'an ma anche al quantum della propria pretesa. Orbene, alla luce della documentazione in atti tale prova deve ritenersi raggiunta, potendo il danno patito essere quantificato nella misura indicata nel dettagliato preventivo redatto per la riparazione del mezzo e relativa fattura n. 271 del 9/6/2021, pari a € 2.108,25 (doc. 4 fascicolo primo grado).
Si osserva che pur non potendo il preventivo di spesa, in quanto documento redatto in assenza di contraddittorio, costituire di per sé solo prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, esso può tuttavia assumere valenza probatoria valutato unitamente ad ulteriori elementi. Nel caso in esame emerge innanzitutto dalle fotografie in atti la prova dell'effettiva riparazione dei danni subiti dal veicolo. Inoltre, i costi dettagliatamente esposti nei documenti in atti, valutati con riguardo ai danni alla carrozzeria dell'autovettura emergenti dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale e dalla documentazione fotografica appaiono congrui per quanto riguarda i prezzi dei ricambi necessari per la sostituzione del paraurti posteriore del veicolo, della mondatura del suddetto, della sostituzione del fanale retronebbia, del passaruota posteriore, dello stemma posteriore, della staffa laterale paraurti posteriore, trattandosi di parti danneggiate o inequivocabilmente connesse a quelle danneggiate a causa dell'urto.
Altresì privi di censure di incongruità appaiono i costi esposti con riguardo alle ore di lavorazione nel numero di 39 per l'effettuazione dei lavori di riparazione sopra dettagliatamente indicati, alla luce dei danni manifestamente non lievi riportati dal veicolo e dalle numerose parti dell'autovettura oggetto di sostituzione ad opera dell' non apparendo condivisibile la valutazione Parte_1
pagina 3 di 4 operata sul punto il giudice di primo grado, che - peraltro erroneamente interpretando il preventivo, in cui è esposto un costo orario di manodopera di € 31,41 per 39 ore - ha ritenuto congrue 20 ore di lavorazione. E ciò sul presupposto, che qui va disatteso alla luce della richiamata documentazione fotografica in atti, della sussistenza di “danni non ingenti e della limitata porzione interessata dalla carrozzeria”.
In conclusione, l'appello merita accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, i convenuti in solido tra loro devono essere condannati a pagare all'appellante a titolo di risarcimento del danno a seguito del sinistro per cui è causa la somma di € 2.108,25 (iva inclusa) oltre interessi nella misura legale dal 31/8/2022 (doc. 6 e ss fascicolo primo grado) al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, all'esito del quale la pretesa creditoria dell'appellante
è stata riconosciuta fondata, le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al d.m. 55/2014, vanno poste a carico di Controparte_1
e in solido tra loro.
[...] Parte_2 Parte_2 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
e in solido tra loro al pagamento in
[...] Parte_2 Parte_2 Controparte_2 favore di la somma di € 2.108,25, Parte_1 oltre interessi nella misura legale dal 31/8/2022 al saldo;
2. Condanna e in Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 solido tra loro al pagamento a favore di Parte_1 ella somma di € 123,10 per anticipazioni, € 900,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e c.p.a., a titolo di rimborso delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, nonché della somma di € 860,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e c.p.a., a titolo di rimborso delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Reggio nell'Emilia, 20 febbraio 2024 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3856/2023 promossa da: on il patrocinio Parte_1 dell'avv. FONTANESI MATTIA elettivamente domiciliato in Paolo Borsellino 2 42124 Reggio Emilia presso il difensore avv. FONTANESI MATTIA
APPELLANTE contro
Controparte_1
Controparte_2
Parte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 642/2023 del Giudice di Pace di Reggio Emilia pubblicata in data 10 maggio 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda che Parte_1
pagina 1 di 4 (d'ora in avanti ) aveva proposto nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
e Tale domanda aveva ad Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 oggetto il risarcimento del danno patito da in conseguenza del sinistro occorso in data Parte_3
15/4/2021 in Reggio Emilia imputabile, nella prospettazione dell'attore, all'esclusiva responsabilità di che, alla guida del ciclomotore targato X8WRJM di proprietà di CP_3 Controparte_1 aveva urtato la vettura Fiat Panda targata EP615HM condotta e di proprietà della sig. Pt_3 assicurata per la RCA con
[...]
, cessionario del credito da risarcimento del danno al veicolo vantato dalla Controparte_4 sig. ha censurato la sentenza di primo grado che, pur riconoscendo la responsabilità esclusiva Pt_3 nella causazione del sinistro in capo al motociclista aveva, in violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 115 c.p.c., riconosciuto all'attore a titolo di oneri, spese e costi sostenuti per la riparazione del veicolo incidentato, la minor somma di € 1.484,49 in luogo di quella richiesta pari a € 2.108,25, arbitrariamente rideterminando le ore di lavorazione esposte nelle fatture dell' Parte_1 ed espungendo il costo dello stemma posteriore.
[...]
Ha pertanto domandato, in parziale riforma della impugnata sentenza, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento della somma di € 2.108,25 oltre interessi.
e già contumaci in Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 primo grado, non si sono costituiti nel presente giudizio di appello pur ritualmente notificati, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In prima udienza la causa, istruita mediante la documentazione versata in atti, è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato.
Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro la dinamica dello stesso è ricostruibile nei termini già evidenziati dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione sul punto. Dal rapporto della Polizia
Stradale emerge che alla guida dell'autovettura Panda, immessasi nella rotatoria tra via Parte_3
Amendola e via Curie in Reggio Emilia, è stata urtata dal ciclomotore condotto dal sig. Pt_2 proveniente da Rubiera ed entrato nella rotatoria con direzione centro città; i danni riportatati dai mezzi risultavano localizzati “nella parte laterale posteriore sinistra con incisioni ed abrasioni nella carrozzeria” per la Panda e nella “parte anteriore con paraurti rotto e cofano motorie piegato” relativamente al ciclomotore. Il sinistro, non rilevato nell'immediatezza del fatto, è stato denunciato il giorno seguente dalla sig. nei termini sopra indicati, e il sig. successivamente Pt_3 Pt_2 ritracciato dagli Agenti della Polizia Stradale, come riportato dal Prontuario di intervento “in maniera confusa, dapprima minimizzava l'accaduto e poi riferiva il sinistro nelle stesse modalità raccontate pagina 2 di 4 dalla (doc. 2 fascicolo primo grado). Sussiste pertanto responsabilità esclusiva di Pt_3 CP_3
medio tempore deceduto, nella causazione del sinistro sicché gli eredi del medesimo, e
[...] Pt_2
nonché quale proprietaria del veicolo e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro.
Essi consistono nel danneggiamento della parte laterale posteriore sinistra del veicolo Panda di proprietà di come emerge chiaramente dal Prontuario di intervento e dalle fotografie Parte_3 in atti (doc. 2 e 3 fascicolo primo grado).
Venendo quindi alla liquidazione del danno, non può innanzitutto condividersi la tesi dell'appellante volta a censurare la sentenza appellata per violazione dell'art. 115 c.p.c., trattandosi di norma che non trova applicazione nel caso in esame stante la contumacia delle controparti (“Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” Cass. Sez. 3 -, ord. n. 14372 del 24/5/2023).
Grava quindi sull'attore l'onere della prova in ordine non solo all'an ma anche al quantum della propria pretesa. Orbene, alla luce della documentazione in atti tale prova deve ritenersi raggiunta, potendo il danno patito essere quantificato nella misura indicata nel dettagliato preventivo redatto per la riparazione del mezzo e relativa fattura n. 271 del 9/6/2021, pari a € 2.108,25 (doc. 4 fascicolo primo grado).
Si osserva che pur non potendo il preventivo di spesa, in quanto documento redatto in assenza di contraddittorio, costituire di per sé solo prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, esso può tuttavia assumere valenza probatoria valutato unitamente ad ulteriori elementi. Nel caso in esame emerge innanzitutto dalle fotografie in atti la prova dell'effettiva riparazione dei danni subiti dal veicolo. Inoltre, i costi dettagliatamente esposti nei documenti in atti, valutati con riguardo ai danni alla carrozzeria dell'autovettura emergenti dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale e dalla documentazione fotografica appaiono congrui per quanto riguarda i prezzi dei ricambi necessari per la sostituzione del paraurti posteriore del veicolo, della mondatura del suddetto, della sostituzione del fanale retronebbia, del passaruota posteriore, dello stemma posteriore, della staffa laterale paraurti posteriore, trattandosi di parti danneggiate o inequivocabilmente connesse a quelle danneggiate a causa dell'urto.
Altresì privi di censure di incongruità appaiono i costi esposti con riguardo alle ore di lavorazione nel numero di 39 per l'effettuazione dei lavori di riparazione sopra dettagliatamente indicati, alla luce dei danni manifestamente non lievi riportati dal veicolo e dalle numerose parti dell'autovettura oggetto di sostituzione ad opera dell' non apparendo condivisibile la valutazione Parte_1
pagina 3 di 4 operata sul punto il giudice di primo grado, che - peraltro erroneamente interpretando il preventivo, in cui è esposto un costo orario di manodopera di € 31,41 per 39 ore - ha ritenuto congrue 20 ore di lavorazione. E ciò sul presupposto, che qui va disatteso alla luce della richiamata documentazione fotografica in atti, della sussistenza di “danni non ingenti e della limitata porzione interessata dalla carrozzeria”.
In conclusione, l'appello merita accoglimento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, i convenuti in solido tra loro devono essere condannati a pagare all'appellante a titolo di risarcimento del danno a seguito del sinistro per cui è causa la somma di € 2.108,25 (iva inclusa) oltre interessi nella misura legale dal 31/8/2022 (doc. 6 e ss fascicolo primo grado) al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, all'esito del quale la pretesa creditoria dell'appellante
è stata riconosciuta fondata, le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al d.m. 55/2014, vanno poste a carico di Controparte_1
e in solido tra loro.
[...] Parte_2 Parte_2 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_1
e in solido tra loro al pagamento in
[...] Parte_2 Parte_2 Controparte_2 favore di la somma di € 2.108,25, Parte_1 oltre interessi nella misura legale dal 31/8/2022 al saldo;
2. Condanna e in Controparte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_2 solido tra loro al pagamento a favore di Parte_1 ella somma di € 123,10 per anticipazioni, € 900,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e c.p.a., a titolo di rimborso delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, nonché della somma di € 860,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e c.p.a., a titolo di rimborso delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio.
Reggio nell'Emilia, 20 febbraio 2024 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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