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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3426/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Torre del Greco (NA) il 2 gennaio 1991; rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Vincetti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, via Gramsci n. 24
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] OP C.F._2
Somma (NA) il 7 maggio 1993; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Geminio C. Ruffini e Nino G. Ruffini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Via P.
Borsellino n. 22
- convenuto - con l'intervento del
1 di 14 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che la S.V. Ill.ma, disposta la comparizione personale dei coniugi innanzi a sé, e previ gli incombenti di legge, voglia dichiarare la separazione personale dei suddetti coniugi alle seguenti condizioni:
• I coniugi potranno vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove più giudicherà opportuno.
• La IG.ra rimarrà unica intestataria del contratto di Parte_1 locazione e continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente alla IA;
pertanto la casa resterà assegnata a lei con tutti i Per_1 mobili che l'arredano; il IG. asporterà i soli effetti personali CP_1 non ancora prelevati.
• Il padre contribuirà al mantenimento della IA versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno mensile di €
400,00 con rivalutazione ISTAT, nonché € 300,00 mensili con rivalutazione ISTAT come contributo al mantenimento della moglie disoccupata, fino a che la stessa non individui un nuovo posto di lavoro.
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra . Parte_1
• Spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale da dividere al 50% tra i genitori.
• Considerato che la IA è ancora allattata dalla madre dovranno prevedersi visite concordate con il padre per due ore nei pomeriggi del martedì e giovedì e due domeniche e sabato pomeriggi al mese
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
2 di 14 Per PARTE CONVENUTA:
Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia
l‟Ill.mo Tribunale adito:
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e OP
, unitesi in matrimonio a Correggio (RE) in Parte_1 data 10 settembre 2022;
AFFIDARE la IA in via condivisa ai genitori Persona_2 CP_1
e con residenza preferenziale presso
[...] Parte_1 la madre, determinando modalità di visita che consentano al padre di vedere e tenere progressivamente con se la IA;
DETERMINARE in €. 150,00 il contributo al mantenimento che CP_1
dovrà pagare entro il gg. 15 di ogni mese, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie secondo le modalità stabilite dal Protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia;
RESPINGERE ogni diversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti con vittoria di tutte le spese di lite.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024
[...]
chiedeva la separazione personale da , Parte_1 OP
l'affidamento condiviso della loro IA (nata il 21 ottobre Per_1
2023), il collocamento della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina dei rapporti con il padre, un contributo al mantenimento della IA in misura pari ad € 400,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico, nonché un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. in misura pari ad € 300,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data OP
13 gennaio 2025, e, pur associandosi alle domande di separazione, di affidamento condiviso della minore e di paritaria suddivisione delle
3 di 14 spese straordinarie, offriva di contribuire al solo mantenimento della IA in misura pari ad € 150,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 15 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 13 febbraio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Correggio (RE) in data 10 settembre 2022.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
4 di 14 Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno una IA, , che oggi ha 14 mesi. Per_1
2.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola,
5 di 14 derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non vi è controversia tra le parti sull'affidamento condiviso della minore e sul suo collocamento prevalente presso la madre, sicché, in assenza di ragioni ostative, può senz'altro disporsi in conformità a tali domande congiunte.
Quanto alla casa coniugale, l'attrice ne ha chiesto l'assegnazione, mentre il convenuto, se n'è già pacificamente allontanato da tempo e non ha chiesto a sua volta che gli venga assegnata, ha dedotto che la moglie vivrebbe di fatto presso la di lei madre e che, pertanto, dovrebbe verificarsi se «il mantenimento della casa coniugale sia o meno necessaria».
Nonostante la abbia riconosciuto di non dormire più Parte_1 presso quell'abitazione e la pacifica cessazione del pagamento del relativo canone di locazione da parte di entrambi i coniugi (cfr. verbale d'udienza del 13 febbraio 2024), non può allo stato dirsi che l'allontanamento della donna sia definitivo, avuto riguardo sia alla richiesta di assegnazione spiegata da quest'ultima, genitore collocatario della minore, sia del breve tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio, sicché la casa coniugale, in assenza di un contrario interesse da parte del che non ne è proprietario CP_1 né ha chiesto di farvi rientro, dev'essere assegnata alla . Parte_1
In assenza di una diversa regolamentazione del diritto di visita proposta dal convenuto nonché di rilievi critici mossi da quest'ultimo alle indicazioni offerte dall'attrice, il padre potrà incontrare la IA minore secondo la calendarizzazione suggerita dalla madre, la Per_1 quale – da un lato – assicura la presenza e vicinanza, materiale e fisica, costante e durevole, della figura materna, necessaria per il soddisfacimento delle esigenze primarie e più elementari di vita della bambina, ancora in tenera età, e – dall'altro lato – l'interesse di quest'ultima a conservare e costruire, nei primi anni di vita, un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore.
6 di 14 Pertanto, il potrà fare visita alla IA presso l'abitazione CP_1 materna per due ore nei pomeriggi di martedì e giovedì ed in tutti i fine settimana nella giornata di sabato o di domenica.
2.2. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
7 di 14 Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, la madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Seppure concordi nel ripartire a metà le spese straordinarie, la madre ha chiesto un contributo al mantenimento della minore in misura pari ad € 400,00 al mese, mentre il padre ha offerto di versare la minor somma di € 150,00 al mese.
Occorre, dunque, procedere alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Anzitutto, deve darsi atto che il convenuto ha aderito alla richiesta dall'attrice di attribuzione integrale a sé dell'assegno unico, che dall'esame degli estratti conto in atti risulta essere pari ad €
299,10 al mese (cfr. pagina 8 della comparsa costitutiva: «il IG.
è disponibile a che l'assegno unico di competenza OP della famiglia [...] sia lasciato a disposizione per intero a
[...]
»). Parte_1
, di anni 34, è parrucchiera;
ha lavorato Parte_1 prima in proprio e poi come dipendente presso “Flair Parrucchieri” all'interno del centro commerciale “I Petali” di Reggio Emilia, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di € 1.500,00 circa al mese (art. 115 c.p.c.).
8 di 14 In particolare, dalla Certificazione Unica 2024 in atti (cfr. doc. 3 dell'attrice) risulta avere percepito una retribuzione netta pari ad €
17.900,00 circa nel 2023, corrispondente ad € 1.490,00 circa al mese.
Attualmente risulta disoccupata, e, stando alle sue dichiarazioni, percepisce la NASpI, pari ad € 900,00 circa al mese (cfr. verbale d'udienza del 13 febbraio 2025), sicché deve presumersi che abbia perduto involontariamente il lavoro, senza che, tuttavia, sia stato dedotto né tantomeno documentato nulla di preciso sul punto e neppure impugnato il presumibile licenziamento, avvenuto per ragioni ignote e significativamente appena terminato il periodo di comporto
(a tal proposito, si noti che dagli estratti conto sub doc. 4 dell'attrice risulta che la stessa ha percepito lo stipendio fino al mese di agosto
2024).
Due sono i casi: o la donna è stata licenziata in modo effettivamente ingiustificato, e allora era suo onere impugnare il licenziamento;
o il rapporto lavorativo si è interrotto in accordo col datore di lavoro, che ha formalmente preso tale decisione per consentire all'ex dipendente di percepire la NASpI.
In entrambi, tuttavia, tenuto conto che la mancata ripresa dell'attività lavorativa svolta a tempo indeterminato dopo il termine del periodo di maternità è dovuta ad una libera scelta della donna, quest'ultima deve considerarsi percettrice di un reddito figurativo di €
1.500,00 circa al mese.
È assegnataria della casa coniugale, ma, pacificamente, nessuno dei coniugi sta più pagando il relativo canone di locazione pari ad €
400,00 al mese, oltre ad € 150,00 per spese condominiali.
È gravata da un finanziamento contratto, pacificamente, in occasione della celebrazione del matrimonio, di importo pari ad €
10.000,00 (cfr. estratto conto sub doc. 4 dell'attrice in cui vi è evidenza dell'accredito di tale somma in data 2 dicembre 2022) e con
9 di 14 rata che dall'esame degli estratti conto in atti risulta essere pari ad €
213,24 al mese.
Di contro, , di anni 31, è operaio presso OP CP_2
e risulta percepire una retribuzione netta pari ad € 20.100,00
[...] circa nel 2023, corrispondente ad € 1.675,00 al mese (cfr.
Certificazione Unica 2024 sub doc. 12 del convenuto).
Dopo la separazione di fatto, avvenuta nell'agosto 2024, si è trasferito a casa della di lui madre e, dunque, non sostiene spese per alloggio.
È anch'esso gravato da un finanziamento contratto nel giugno
2024 – e dunque in costanza di matrimonio – per l'acquisto di una nuova e più spaziosa autovettura, con rata mensile di € 287,21 (cfr. doc. 4 del convenuto).
Non possono invece essere valorizzati gli ulteriori esborsi – ossia la rata di € 64,50 al mese per il rimborso di un altro finanziamento contratto nel novembre 2024 per asserita mancanza di liquidità, la somma di € 75,00 al mese per il rimborso della carta di credito e la somma di € 17,20 al mese per l'assicurazione sulla vita –, trattandosi di debiti contratti dopo l'interruzione di fatto della convivenza matrimoniale e comunque privi di causale o superflui.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, alle presumibili esigenze della bambina in relazione all'età
(14 mesi), all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della nonché ai tempi pressoché esclusivi di permanenza della Parte_1 minore presso la madre, si stima equo e congruo stabilire in € 200,00 al mese il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario della IA.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda.
3. La domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta da è infondata. Parte_1
10 di 14 A riguardo, giova premettere che, come noto, il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., presuppone:
a) la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
b) la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
c) una disparità economica tra le parti.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. 2445/2015).
Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione.
E ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (ex plurimis, Cass. 5605/2020, Cass. 16809/2019, Cass.
12196/2017).
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il
11 di 14 matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass.
2626/2006).
Difatti, lo scopo dell'assegno è quello di garantire il tenore di vita mantenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio.
Il richiedente l'assegno ha quindi l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda.
Nel caso di specie, chiede un assegno di Parte_1 mantenimento di € 300,00 al mese sul presupposto del proprio stato di disoccupazione, al riconoscimento del quale, invece, l'altro coniuge si oppone.
La , donna in giovane età e non affetta da patologie né Parte_1 da invalidità, dispone di una capacità lavorativa e di una consolidata esperienza professionale che ben potrebbe mettere a frutto, non essendo la condizione di madre di un bambino, seppure ancora in tenera età, di per sé ostativa allo svolgimento di un lavoro, che, peraltro, aveva in forma stabile ed al quale ha rinunciato in concomitanza con la fine della convivenza matrimoniale e proprio al termine del periodo di comporto.
Pertanto, non solo i coniugi, durante la vita matrimoniale, percepivano redditi lavorativi pressoché analoghi, con conseguente insussistenza di differenza reddituale tra le parti, ma neppure è stata fornita alcuna prova sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (durato, peraltro, meno di due anni), sicché l'attuale – peraltro volontario – stato di disoccupazione della , che, Parte_1 nonostante gli impegni connessi alla maternità ed all'accudimento
12 di 14 della bambina, non ha alcun concreto impedimento al collocamento nel mondo del lavoro, non è di per sé sufficiente a fondare la statuizione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 156 c.c.
4. L'esito della lite, caratterizzato dall'accordo intercorso tra le parti su alcune domande e dalla soccombenza di entrambe sulla determinazione dell'assegno per il mantenimento della IA, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, dovendo la restante frazione (pari a ½) essere posta a carico dell'attrice, che si è vista rigettare la domanda ex art. 156 c.c. e, dunque, va considerata prevalentemente soccombente.
Le spese vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) e introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. né scritti conclusivi e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio a Correggio (RE) in data 10 settembre 2022 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2022 parte 2 serie C numero 73;
13 di 14
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della IA minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Reggio Emilia, Via F. Filzi n. 7;
5. dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere la IA minore il presso OP Per_1 CP_1
l'abitazione materna per due ore nei pomeriggi di martedì e giovedì nonché in tutti i fine settimana nella giornata di sabato o di domenica;
6. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
7. pone a carico di l'obbligo di versare a OP
, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 IA , con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € Per_1
200,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. rigetta la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. proposta da;
Parte_1
9. compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la restante metà, che liquida in € 2.179,00 per compenso,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3426/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Torre del Greco (NA) il 2 gennaio 1991; rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Vincetti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, via Gramsci n. 24
- attrice - contro
, C.F. nato a [...] OP C.F._2
Somma (NA) il 7 maggio 1993; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Geminio C. Ruffini e Nino G. Ruffini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Emilia, Via P.
Borsellino n. 22
- convenuto - con l'intervento del
1 di 14 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che la S.V. Ill.ma, disposta la comparizione personale dei coniugi innanzi a sé, e previ gli incombenti di legge, voglia dichiarare la separazione personale dei suddetti coniugi alle seguenti condizioni:
• I coniugi potranno vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove più giudicherà opportuno.
• La IG.ra rimarrà unica intestataria del contratto di Parte_1 locazione e continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente alla IA;
pertanto la casa resterà assegnata a lei con tutti i Per_1 mobili che l'arredano; il IG. asporterà i soli effetti personali CP_1 non ancora prelevati.
• Il padre contribuirà al mantenimento della IA versando alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno mensile di €
400,00 con rivalutazione ISTAT, nonché € 300,00 mensili con rivalutazione ISTAT come contributo al mantenimento della moglie disoccupata, fino a che la stessa non individui un nuovo posto di lavoro.
• L'assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra . Parte_1
• Spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale da dividere al 50% tra i genitori.
• Considerato che la IA è ancora allattata dalla madre dovranno prevedersi visite concordate con il padre per due ore nei pomeriggi del martedì e giovedì e due domeniche e sabato pomeriggi al mese
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura.
2 di 14 Per PARTE CONVENUTA:
Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia
l‟Ill.mo Tribunale adito:
PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e OP
, unitesi in matrimonio a Correggio (RE) in Parte_1 data 10 settembre 2022;
AFFIDARE la IA in via condivisa ai genitori Persona_2 CP_1
e con residenza preferenziale presso
[...] Parte_1 la madre, determinando modalità di visita che consentano al padre di vedere e tenere progressivamente con se la IA;
DETERMINARE in €. 150,00 il contributo al mantenimento che CP_1
dovrà pagare entro il gg. 15 di ogni mese, oltre al 50% delle
[...] spese straordinarie secondo le modalità stabilite dal Protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia;
RESPINGERE ogni diversa domanda e pretesa siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula, per i motivi meglio esposti in atti con vittoria di tutte le spese di lite.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024
[...]
chiedeva la separazione personale da , Parte_1 OP
l'affidamento condiviso della loro IA (nata il 21 ottobre Per_1
2023), il collocamento della stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina dei rapporti con il padre, un contributo al mantenimento della IA in misura pari ad € 400,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico, nonché un assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. in misura pari ad € 300,00 al mese.
2. si costituiva con comparsa depositata in data OP
13 gennaio 2025, e, pur associandosi alle domande di separazione, di affidamento condiviso della minore e di paritaria suddivisione delle
3 di 14 spese straordinarie, offriva di contribuire al solo mantenimento della IA in misura pari ad € 150,00 al mese.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 15 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 13 febbraio 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Correggio (RE) in data 10 settembre 2022.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
4 di 14 Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno una IA, , che oggi ha 14 mesi. Per_1
2.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola,
5 di 14 derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Non vi è controversia tra le parti sull'affidamento condiviso della minore e sul suo collocamento prevalente presso la madre, sicché, in assenza di ragioni ostative, può senz'altro disporsi in conformità a tali domande congiunte.
Quanto alla casa coniugale, l'attrice ne ha chiesto l'assegnazione, mentre il convenuto, se n'è già pacificamente allontanato da tempo e non ha chiesto a sua volta che gli venga assegnata, ha dedotto che la moglie vivrebbe di fatto presso la di lei madre e che, pertanto, dovrebbe verificarsi se «il mantenimento della casa coniugale sia o meno necessaria».
Nonostante la abbia riconosciuto di non dormire più Parte_1 presso quell'abitazione e la pacifica cessazione del pagamento del relativo canone di locazione da parte di entrambi i coniugi (cfr. verbale d'udienza del 13 febbraio 2024), non può allo stato dirsi che l'allontanamento della donna sia definitivo, avuto riguardo sia alla richiesta di assegnazione spiegata da quest'ultima, genitore collocatario della minore, sia del breve tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio, sicché la casa coniugale, in assenza di un contrario interesse da parte del che non ne è proprietario CP_1 né ha chiesto di farvi rientro, dev'essere assegnata alla . Parte_1
In assenza di una diversa regolamentazione del diritto di visita proposta dal convenuto nonché di rilievi critici mossi da quest'ultimo alle indicazioni offerte dall'attrice, il padre potrà incontrare la IA minore secondo la calendarizzazione suggerita dalla madre, la Per_1 quale – da un lato – assicura la presenza e vicinanza, materiale e fisica, costante e durevole, della figura materna, necessaria per il soddisfacimento delle esigenze primarie e più elementari di vita della bambina, ancora in tenera età, e – dall'altro lato – l'interesse di quest'ultima a conservare e costruire, nei primi anni di vita, un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore.
6 di 14 Pertanto, il potrà fare visita alla IA presso l'abitazione CP_1 materna per due ore nei pomeriggi di martedì e giovedì ed in tutti i fine settimana nella giornata di sabato o di domenica.
2.2. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
7 di 14 Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, la madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Seppure concordi nel ripartire a metà le spese straordinarie, la madre ha chiesto un contributo al mantenimento della minore in misura pari ad € 400,00 al mese, mentre il padre ha offerto di versare la minor somma di € 150,00 al mese.
Occorre, dunque, procedere alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Anzitutto, deve darsi atto che il convenuto ha aderito alla richiesta dall'attrice di attribuzione integrale a sé dell'assegno unico, che dall'esame degli estratti conto in atti risulta essere pari ad €
299,10 al mese (cfr. pagina 8 della comparsa costitutiva: «il IG.
è disponibile a che l'assegno unico di competenza OP della famiglia [...] sia lasciato a disposizione per intero a
[...]
»). Parte_1
, di anni 34, è parrucchiera;
ha lavorato Parte_1 prima in proprio e poi come dipendente presso “Flair Parrucchieri” all'interno del centro commerciale “I Petali” di Reggio Emilia, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di € 1.500,00 circa al mese (art. 115 c.p.c.).
8 di 14 In particolare, dalla Certificazione Unica 2024 in atti (cfr. doc. 3 dell'attrice) risulta avere percepito una retribuzione netta pari ad €
17.900,00 circa nel 2023, corrispondente ad € 1.490,00 circa al mese.
Attualmente risulta disoccupata, e, stando alle sue dichiarazioni, percepisce la NASpI, pari ad € 900,00 circa al mese (cfr. verbale d'udienza del 13 febbraio 2025), sicché deve presumersi che abbia perduto involontariamente il lavoro, senza che, tuttavia, sia stato dedotto né tantomeno documentato nulla di preciso sul punto e neppure impugnato il presumibile licenziamento, avvenuto per ragioni ignote e significativamente appena terminato il periodo di comporto
(a tal proposito, si noti che dagli estratti conto sub doc. 4 dell'attrice risulta che la stessa ha percepito lo stipendio fino al mese di agosto
2024).
Due sono i casi: o la donna è stata licenziata in modo effettivamente ingiustificato, e allora era suo onere impugnare il licenziamento;
o il rapporto lavorativo si è interrotto in accordo col datore di lavoro, che ha formalmente preso tale decisione per consentire all'ex dipendente di percepire la NASpI.
In entrambi, tuttavia, tenuto conto che la mancata ripresa dell'attività lavorativa svolta a tempo indeterminato dopo il termine del periodo di maternità è dovuta ad una libera scelta della donna, quest'ultima deve considerarsi percettrice di un reddito figurativo di €
1.500,00 circa al mese.
È assegnataria della casa coniugale, ma, pacificamente, nessuno dei coniugi sta più pagando il relativo canone di locazione pari ad €
400,00 al mese, oltre ad € 150,00 per spese condominiali.
È gravata da un finanziamento contratto, pacificamente, in occasione della celebrazione del matrimonio, di importo pari ad €
10.000,00 (cfr. estratto conto sub doc. 4 dell'attrice in cui vi è evidenza dell'accredito di tale somma in data 2 dicembre 2022) e con
9 di 14 rata che dall'esame degli estratti conto in atti risulta essere pari ad €
213,24 al mese.
Di contro, , di anni 31, è operaio presso OP CP_2
e risulta percepire una retribuzione netta pari ad € 20.100,00
[...] circa nel 2023, corrispondente ad € 1.675,00 al mese (cfr.
Certificazione Unica 2024 sub doc. 12 del convenuto).
Dopo la separazione di fatto, avvenuta nell'agosto 2024, si è trasferito a casa della di lui madre e, dunque, non sostiene spese per alloggio.
È anch'esso gravato da un finanziamento contratto nel giugno
2024 – e dunque in costanza di matrimonio – per l'acquisto di una nuova e più spaziosa autovettura, con rata mensile di € 287,21 (cfr. doc. 4 del convenuto).
Non possono invece essere valorizzati gli ulteriori esborsi – ossia la rata di € 64,50 al mese per il rimborso di un altro finanziamento contratto nel novembre 2024 per asserita mancanza di liquidità, la somma di € 75,00 al mese per il rimborso della carta di credito e la somma di € 17,20 al mese per l'assicurazione sulla vita –, trattandosi di debiti contratti dopo l'interruzione di fatto della convivenza matrimoniale e comunque privi di causale o superflui.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, alle presumibili esigenze della bambina in relazione all'età
(14 mesi), all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della nonché ai tempi pressoché esclusivi di permanenza della Parte_1 minore presso la madre, si stima equo e congruo stabilire in € 200,00 al mese il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario della IA.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda.
3. La domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta da è infondata. Parte_1
10 di 14 A riguardo, giova premettere che, come noto, il diritto all'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., presuppone:
a) la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
b) la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
c) una disparità economica tra le parti.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. 2445/2015).
Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione.
E ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (ex plurimis, Cass. 5605/2020, Cass. 16809/2019, Cass.
12196/2017).
Ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il
11 di 14 matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto, durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass.
2626/2006).
Difatti, lo scopo dell'assegno è quello di garantire il tenore di vita mantenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio.
Il richiedente l'assegno ha quindi l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda.
Nel caso di specie, chiede un assegno di Parte_1 mantenimento di € 300,00 al mese sul presupposto del proprio stato di disoccupazione, al riconoscimento del quale, invece, l'altro coniuge si oppone.
La , donna in giovane età e non affetta da patologie né Parte_1 da invalidità, dispone di una capacità lavorativa e di una consolidata esperienza professionale che ben potrebbe mettere a frutto, non essendo la condizione di madre di un bambino, seppure ancora in tenera età, di per sé ostativa allo svolgimento di un lavoro, che, peraltro, aveva in forma stabile ed al quale ha rinunciato in concomitanza con la fine della convivenza matrimoniale e proprio al termine del periodo di comporto.
Pertanto, non solo i coniugi, durante la vita matrimoniale, percepivano redditi lavorativi pressoché analoghi, con conseguente insussistenza di differenza reddituale tra le parti, ma neppure è stata fornita alcuna prova sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (durato, peraltro, meno di due anni), sicché l'attuale – peraltro volontario – stato di disoccupazione della , che, Parte_1 nonostante gli impegni connessi alla maternità ed all'accudimento
12 di 14 della bambina, non ha alcun concreto impedimento al collocamento nel mondo del lavoro, non è di per sé sufficiente a fondare la statuizione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Ne consegue il rigetto della domanda ex art. 156 c.c.
4. L'esito della lite, caratterizzato dall'accordo intercorso tra le parti su alcune domande e dalla soccombenza di entrambe sulla determinazione dell'assegno per il mantenimento della IA, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, dovendo la restante frazione (pari a ½) essere posta a carico dell'attrice, che si è vista rigettare la domanda ex art. 156 c.c. e, dunque, va considerata prevalentemente soccombente.
Le spese vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00) e introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. né scritti conclusivi e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e
[...] [...]
, nata a [...] il [...], unitisi Parte_1 in matrimonio a Correggio (RE) in data 10 settembre 2022 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
2022 parte 2 serie C numero 73;
13 di 14
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento condiviso della IA minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Reggio Emilia, Via F. Filzi n. 7;
5. dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre possa vedere la IA minore il presso OP Per_1 CP_1
l'abitazione materna per due ore nei pomeriggi di martedì e giovedì nonché in tutti i fine settimana nella giornata di sabato o di domenica;
6. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
7. pone a carico di l'obbligo di versare a OP
, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 IA , con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € Per_1
200,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. rigetta la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156
c.c. proposta da;
Parte_1
9. compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
la restante metà, che liquida in € 2.179,00 per compenso,
[...] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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