TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/09/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1854/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1854/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: reddito: euro 20.537,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: reddito: euro 54.846,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Cristina Sarto presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto IR (RO) il 26-9-2009 (anno 2009, Numero 25, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio AN il 30-11-2011.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi tra la sig.ra Parte_1
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
IR (RO) Via del Ginepro n. 8, e il sig. (C.F. Parte_2
nato a [...] e residente a [...]
Ginepro n. 8;
2) I coniugi vivranno separati.
3) Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori, con convivenza prevalente presso la madre, la quale sarà assegnataria della casa coniugale.
4) Quanto al diritto di visita, si preveda che il figlio trascorra del tempo variabile durante la settimana e due fine settimana al mese con ciascuno dei genitori. Quando il figlio sarà con ciascun genitore durante il fine settimana, dormirà presso il genitore medesimo la notte del sabato e della domenica. I coniugi concorderanno il diritto di visita, in modo che entrambi i genitori possano disporre di almeno un fine settimana al mese libero. Nel caso in cui entrambi i coniugi dovessero contemporaneamente avere comprovati impegni inderogabili durante la settimana o un fine settimana, il costo del servizio di baby-sitting dovrà essere diviso a metà. Il figlio trascorrerà almeno 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore durante le vacanze estive. Il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con i genitori. E così i giorni di Santo Stefano e del Lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni anche il Capodanno. Trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali con il padre e metà con la madre, secondo gli accordi che verranno presi di anno in anno. I genitori rispettivamente si impegnano a far svolgere i compiti scolastici, quando trascorreranno con il figlio il pomeriggio. 5) Il padre verserà: Parte_2
• € 1.000,00 a titolo di mantenimento del figlio AN, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie Si elencano per completezza tutte le spese considerate come straordinarie. Spese straordinarie per le quali non è richiesta la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese straordinarie per le quali è richiesta la preventiva concertazione: A) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
2 servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro di entrambi i genitori;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
C) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
E) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta, avanzata dall'altro genitore (a mezzo sms, email, fax, pec, What's up ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha effettuato la spesa sarà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
• Il marito verserà € 1.000,00 al mese a titolo di mantenimento Parte_3 alla moglie . Parte_1
I versamenti andranno effettuati entro il giorno 24 di ogni mese sul conto corrente intestato ad , acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Parte_1 utilizzando il seguente IBAN [...]. Inoltre, il signor si impegna ad effettuare i seguenti versamenti: Parte_2
- canoni mensili delle utenze TIM, SKY, DAZN, allo stesso intestati, almeno fino alla permanenza nella casa coniugale;
- manutenzione del giardino della casa coniugale, fino alla permanenza della moglie e del figlio;
- assicurazione e bollo auto della vettura di proprietà di;
Parte_1
- assicurazione dell'abitazione familiare (furto, incendio, eventi naturali, danni a terzi;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manutenzione dell'abitazione familiare. Il signor si impegna a partire dal Natale 2025 sino al Natale 2035 Parte_2 compreso, a versare € 5.000,00 sul conto corrente di , a titolo di Parte_1 contributo ulteriore al mantenimento del figlio AN. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 23 dicembre. Poiché è intenzione dei coniugi addivenire alla vendita della casa familiare, il signor si impegna sin d'ora e irrevocabilmente ad attribuire alla moglie il 60% Parte_2 del ricavato dalla vendita. 6) Il figlio continuerà ad avere con i nonni materni e paterni rapporti significativi e assidue frequentazioni, senza mai che questi si sostituiscano ai genitori, bensì
3 fornendo sostegno materiale e morale agli stessi nella gestione ordinaria del minore e nel percorso di crescita dello stesso.
7) Il padre e la madre si impegnano reciprocamente a far svolgere al figlio, quando in loro custodia, i compiti scolastici assegnati a casa.
8) I genitori si prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente per motivi di lavoro e/o turismo.
9) Nulla è dovuto da nei confronti di a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento.
10) Le parti danno atto che le questioni economiche sono state risolte e che, pertanto, le medesime nulla hanno a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o causa.
11) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il giorno 28.08.2025 e, contestualmente, CHIEDONO
- la pronuncia della separazione personale dei coniugi tra la sig.ra e Parte_1 il sig. , sposati con matrimonio concordatario celebrato a Porto Parte_2
IR (RO) il 26.09.2009, alle condizioni sopra riportate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio AN, minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1854/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto IR (RO) il 26-9,- Parte_2
2009 e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto IR (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 28 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di AN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di AN -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1854/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: reddito: euro 20.537,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: reddito: euro 54.846,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Cristina Sarto presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto IR (RO) il 26-9-2009 (anno 2009, Numero 25, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio AN il 30-11-2011.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi tra la sig.ra Parte_1
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
IR (RO) Via del Ginepro n. 8, e il sig. (C.F. Parte_2
nato a [...] e residente a [...]
Ginepro n. 8;
2) I coniugi vivranno separati.
3) Il figlio verrà affidato a entrambi i genitori, con convivenza prevalente presso la madre, la quale sarà assegnataria della casa coniugale.
4) Quanto al diritto di visita, si preveda che il figlio trascorra del tempo variabile durante la settimana e due fine settimana al mese con ciascuno dei genitori. Quando il figlio sarà con ciascun genitore durante il fine settimana, dormirà presso il genitore medesimo la notte del sabato e della domenica. I coniugi concorderanno il diritto di visita, in modo che entrambi i genitori possano disporre di almeno un fine settimana al mese libero. Nel caso in cui entrambi i coniugi dovessero contemporaneamente avere comprovati impegni inderogabili durante la settimana o un fine settimana, il costo del servizio di baby-sitting dovrà essere diviso a metà. Il figlio trascorrerà almeno 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore durante le vacanze estive. Il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con i genitori. E così i giorni di Santo Stefano e del Lunedì dell'Angelo. Ad anni alterni anche il Capodanno. Trascorrerà metà delle vacanze natalizie e pasquali con il padre e metà con la madre, secondo gli accordi che verranno presi di anno in anno. I genitori rispettivamente si impegnano a far svolgere i compiti scolastici, quando trascorreranno con il figlio il pomeriggio. 5) Il padre verserà: Parte_2
• € 1.000,00 a titolo di mantenimento del figlio AN, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie Si elencano per completezza tutte le spese considerate come straordinarie. Spese straordinarie per le quali non è richiesta la preventiva concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese straordinarie per le quali è richiesta la preventiva concertazione: A) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
2 servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro di entrambi i genitori;
viaggi studio e d'istruzione; soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
C) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
E) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta, avanzata dall'altro genitore (a mezzo sms, email, fax, pec, What's up ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso al genitore che ha effettuato la spesa sarà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
• Il marito verserà € 1.000,00 al mese a titolo di mantenimento Parte_3 alla moglie . Parte_1
I versamenti andranno effettuati entro il giorno 24 di ogni mese sul conto corrente intestato ad , acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, Parte_1 utilizzando il seguente IBAN [...]. Inoltre, il signor si impegna ad effettuare i seguenti versamenti: Parte_2
- canoni mensili delle utenze TIM, SKY, DAZN, allo stesso intestati, almeno fino alla permanenza nella casa coniugale;
- manutenzione del giardino della casa coniugale, fino alla permanenza della moglie e del figlio;
- assicurazione e bollo auto della vettura di proprietà di;
Parte_1
- assicurazione dell'abitazione familiare (furto, incendio, eventi naturali, danni a terzi;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di manutenzione dell'abitazione familiare. Il signor si impegna a partire dal Natale 2025 sino al Natale 2035 Parte_2 compreso, a versare € 5.000,00 sul conto corrente di , a titolo di Parte_1 contributo ulteriore al mantenimento del figlio AN. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno 23 dicembre. Poiché è intenzione dei coniugi addivenire alla vendita della casa familiare, il signor si impegna sin d'ora e irrevocabilmente ad attribuire alla moglie il 60% Parte_2 del ricavato dalla vendita. 6) Il figlio continuerà ad avere con i nonni materni e paterni rapporti significativi e assidue frequentazioni, senza mai che questi si sostituiscano ai genitori, bensì
3 fornendo sostegno materiale e morale agli stessi nella gestione ordinaria del minore e nel percorso di crescita dello stesso.
7) Il padre e la madre si impegnano reciprocamente a far svolgere al figlio, quando in loro custodia, i compiti scolastici assegnati a casa.
8) I genitori si prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente per motivi di lavoro e/o turismo.
9) Nulla è dovuto da nei confronti di a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento.
10) Le parti danno atto che le questioni economiche sono state risolte e che, pertanto, le medesime nulla hanno a pretendere reciprocamente per alcuna ragione o causa.
11) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il giorno 28.08.2025 e, contestualmente, CHIEDONO
- la pronuncia della separazione personale dei coniugi tra la sig.ra e Parte_1 il sig. , sposati con matrimonio concordatario celebrato a Porto Parte_2
IR (RO) il 26.09.2009, alle condizioni sopra riportate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio AN, minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1854/ 2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Porto IR (RO) il 26-9,- Parte_2
2009 e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto IR (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 28 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di AN
5