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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 27.11.2023, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.3.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 7805 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te dott. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in calce al ricorso dall'Avv. Feliciano Palmieri e dall'avv.to Filomena Fasano, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla via Rocco Cocchia n.93;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
.salerno.it Email_3 CP_1
Ricorrente
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede in Roma alla via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Pasqualina Del Giudice, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teora (Av) al Corso Plebiscito, n. 71
1 PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente l'1.12.2022, la Parte_1
esponeva di essere accreditata presso la Regione e l'Asl e di ricevere da queste ultime la corresponsione delle rette per le prestazioni erogate;
che a causa dei ritardi dei rimborsi non aveva potuto versare tempestivamente i contributi previdenziali ed assistenziali con la conseguente creazione di debito previdenziale per il quale nel 2007 aveva presentato istanza all'Inps per l'ottenimento degli sgravi previsti dalla legge.
Assumeva che dopo 7 anni dalla presentazione della suddetta istanza, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro accertava il suo diritto con efficacia e decorrenza retroattiva, ed invitava l'Inps a sospendere le esecuzioni già intraprese;
che, tuttavia, l Controparte_3
perseverava nelle sue richieste costringendola ad intraprendere azione giudiziaria di accertamento del debito, asseritamente pari a circa 7 milioni, impugnando il quantum delle cartelle in esecuzione, giudizio pendente in appello a seguito di sentenza di rigetto di primo grado nonostante la sospensiva concessa.
Rappresentava che l'Agenzia delle Entrate intanto intraprendeva l'esecuzione della quale,
tuttavia, veniva a conoscenza soltanto in data 20.9.2022 grazie ad una comunicazione di fermo di un mandato di pagamento da parte dell'Asl. Evidenziava di aver presentato all' una nuova istanza di rateizzazione dapprima accolta, poi revocata Controparte_4
con la motivazione della scadenza dei piani, avvenuta, tuttavia, in un momento in cui era stata disposta la sospensione giudiziaria dei titoli esecutivi, così come veniva negata anche
2 la rateizzazione di ulteriori cartelle – già sospese dall'Inps, con piano decaduto e poi rinnovato con concessione del piano di rateizzazione n. 177839 presentato il 13.09.2016.
Eccepiva, quindi, l'illegittimità del provvedimento di diniego per mancanza di congrua motivazione e per violazione di legge, tra le altre dell'art. 2 co.11 del D.L. 338/89 e della L.
388/2000, che impongono all'esattore di concedere la rateizzazione in caso di mancato pagamento di crediti maturati nei confronti della P.A. dovuto a ritardi nella corresponsione delle rette da parte di altri enti, nel caso di specie Regione ed Asl. Per tali motivi la adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno affinché, Parte_1
previo ottenimento della sospensiva di ogni azione esecutiva intrapresa dall' CP_5
e dell'efficacia delle cartelle esecutive formanti oggetto di contenzioso (anche
[...]
al fine di poter ottenere il DURC per poter lavorare e pagare gli importi richiesti), accogliesse le seguenti richieste: <<1) Dichiarare la nullità del provvedimento di rigetto della
rateizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 legge 241/90; 2) Dichiarare la
nullità del provvedimento di rigetto della rateizzazione per violazione delle disposizioni di
legge sopra richiamate;
3) Conclamare che le difficoltà economiche della Parte_1
risiedono nella eccessiva tardività con la quale lo Stato e i suoi enti periferici,
[...]
Regione e ASL, pagano i corrispettivi delle prestazioni mediche effettuate dalla , Parte_1
per cui è DIRITTO della stessa usufruire della rateizzazione;
4) Conclamato il diritto alla
rateizzazione, condannare l'Agente Riscossione al risarcimento dei danni tutti patiti e CP_5
patendi dalla nonché applicare la normativa di legge in ordine alla Parte_1
responsabilità dei funzionari della P.A.; 5) Condannare l'Agente Riscossioni alle spese CP_2
e competenze di lite, con attribuzione ai difensori antistatari”.
2. A seguito della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate con memoria difensiva depositata in data 26.1.2023, con la quale contestava il ricorso inammissibile in quanto generico ed incompleto, improponibile ed infondato in fatto e diritto.
3 Deduceva che tutti i provvedimenti amministrativi che avevano portato al rigetto delle istanze di rateizzazioni avanzate dalla ricorrente erano stati emessi nella piena Parte_1
osservanza dell'art. 19 del DPR n.602/73 e pertanto, presentavano tutti gli elementi previsti dalla L. 241/90 nonché ricorrevano tutti i presupposti giustificativi dell'adozione di tali atti.
Precisava che il diniego espresso era stato legittimamente reso, atteso che le istanze di rateizzazione erano state presentate soltanto in data 7.10.2022, oltre il termine di decadenza disciplinato dall'art. 19 co.3 del DPR citato, peraltro in seguito alla sentenza n.
1237/2022 del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Parte_1
ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo con il conseguente venir meno della sospensione dell'esecutorietà delle cartelle di pagamento e degli avvisi di
Contr addebito già sospesi dal un data 25.07.2017 e dunque riscuotibili. Sottolineava che la normativa vigente non prevedeva alcuna notifica al contribuente da parte dell'Agenzia
dell'avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione che, quindi, aveva effetto automatico al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, e precisava che, in ogni caso,
prima di procedere in via esecutiva, in data 5.10.2022, l'ente aveva notificato l'avviso di intimazione n. 10020229006343567000 non opposto.
Concludeva chiedendo volersi: <
1. In via preliminare, per tutti i motivi anzidetti, rigettare la
richiesta di sospensione dell'esecutività delle cartelle /avvisi di addebito emessi
2. In via subordinata, e nel merito rigettare integralmente il ricorso, poiché inammissibile,
improponibile ed infondato in fatto ed in diritto>>.
Con vittoria di spese.
3. Disattesa l'istanza di sospensione formulata da parte attrice, con ordinanza del 12.4.2023
la causa veniva una prima volta calendarizzata per la discussione per l'udienza del
27.10.2023 e, poi, differita più volte stante le necessità di avere chiarimenti su alcuni elementi determinanti ai fini della decisione.
4 Veniva, infine, calendarizzata l'udienza di discussione del 28.1.2025, la quale veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio delle note scritte.
Le parti provvedevano, dunque, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nei propri atti di costituzione in giudizio.
All'esito della trattazione scritta, infine, la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante deposito telematico fuori udienza e comunicata alle parti a cura della Cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per motivi di seguito specificati.
2. Il ricorso pone in primo luogo un problema di esatta perimetrazione dell'azione e di precisa definizione dell'oggetto del presente giudizio.
In tal senso, dalla lettura e dalla esegesi del ricorso, deve ritenersi che parte ricorrente abbia formulato due distinte domande: - la prima volta ad ottenere la declaratoria di nullità o comunque di illegittimità “del provvedimento di rigetto della rateizzazione” da ella proposto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 603 del 1973; - la seconda finalizzata ad ottenere, una volta
“conclamato il diritto alla rateizzazione”, la condanna dell'Agente della Riscossione “al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla ” correlati a detto Parte_1
diniego asseritamente illecito.
Ebbene, specifico riferimento alla prima domanda, deve dirsi, invero, che la comprensione dell'oggetto della richiesta è stata resa non agevole dalla circostanza che parte attrice abbia omesso di segnalare che in effetti aveva presentato nelle date del 7, 8 e 10.10.2022 non una, bensì otto istanze di rateizzazione, obliterando anche l'indicazione analitica dei titoli esecutivi in relazione ai quali chiedeva la rateizzazione (e partitamente inseriti in ciascuna istanza), così affasciando in un'unica domanda le doglianze a ben vedere afferenti ad otto distinte richieste.
5 Nondimeno, dal complesso delle produzioni documentali delle parti, ed in particolare dai provvedimenti di rigetto resi dall' , prodotti in copia da Controparte_7
entrambe le parti, è stato possibile avere contezza della data delle istanze di rateizzazione e del numero dei titoli in esse ricompresi.
Di seguito, poi, detto ambito oggettivo è stato concordemente confermato dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
Di conseguenza, ai fini del presente giudizio va affermato che le istanze di rateizzazione oggetto della domanda di parte ricorrente sono soltanto quelle risultanti dai provvedimenti di rigetto allegati dalle parti alle rispettive produzioni e, parimenti, i titoli esecutivi interessati dalle istanze de quibus sono solo quelli analiticamente individuati nei provvedimenti di rigetto.
E, infatti, solo in tal modo è possibile definire il perimetro oggettivo della causa (altrimenti non chiaramente determinabile) e verificare la fondatezza delle richieste dell'attrice.
3. Così delineato l'ambito del giudizio, è utile rammentare, in punto di diritto, che l'art. 19 del
D.P.R. n. 602/73, nella versione attualmente vigente, prevede, nelle parti di interesse, che:
<
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione
del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in
ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere
concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà
(…)
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche
non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente
6 riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale
della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione,
il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano
concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo
di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro
numero, fino a un massimo di settantadue.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al
debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione
del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza>>.
Occorre, altresì, segnalare che sino alle modifiche apportate con l'articolo 15-bis, comma 1,
lettera b), numero 1), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 15 luglio 2022, n. 91, le rate al cui mancato pagamento conseguiva la decadenza erano cinque anziché otto.
L'art. 15 bis cit. al comma 2 ha, poi, anche previsto che: <
2. Fermo restando quanto
previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai
provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>.
3.1. Orbene, nel caso di specie i provvedimenti reiettivi delle istanze di rateizzazione presentate dalla risultano legittimi con riferimento a tutti i Parte_1
titoli ricompresi nei provvedimenti di rigetto impugnati.
E, invero, con riguardo ai provvedimenti reiettivi nn. 270206, 270210, 270212, 270214 e
270216, nonché in quelli richiamati nel provvedimento reiettivo n. 270204 afferenti ai piani di rateizzazione n. 117484, n. 117483 e n. 117481, con esclusione della sola cartella n.
7 40020140001926216 (per le ragioni che saranno esposte in prosieguo), va dato atto, in primo luogo, che l ha documentato l'inserimento dei titoli Controparte_7
oggetto delle istanze de quibus in precedenti piani di rateizzazione tutti decaduti ben prima della sospensione giudiziale dei titoli disposta con decreto del tribunale di Salerno del
25.7.2017.
In relazione ai piani di rateizzazione n. 117484 (rigetto n. 270204), n. 117483 (rigetti nn.
270206, 270210 e 270204) e n. 117481 (rigetti n. 270204, n. 270216 e n. 270214), infatti,
l'Agente della riscossione ha dato atto che vi era stato il pagamento soltanto di poche rate iniziali e, specificamente, ha attestato che: in relazione al piano n. 117481 del 21.3.2014
sono state pagate solo n. 7 rate su n. 107; in relazione al piano n. 117483 del 21.3.2014
sono state pagate solo n. 13 rate su n. 114; in relazione al piano n. 117484 del 21.3.2014
sono state pagate solo n. 9 rate su n. 113.
In relazione, poi, al rigetto n. 270212, l'unica cartella in detta istanza inserita, la n.
10020090078966104, faceva parte del piano di maggiore rateazione n. 179755 del
4.10.2016, che l'Agente della riscossione ha dato atto essere decaduto a maggio 2017 per il mancato pagamento di 8 rate non consecutive.
Dunque per tutti i piani di rateizzazione suddetti vi è stato il mancato pagamento di molto più di cinque rate prima della sospensione giudiziale dell'esecutività dei titoli in parola – cioè
di un numero di rate rilevante ai fini della decadenza dalla rateizzazione applicando il comma
3 dell'art. 19 cit. nella versione all'epoca vigente – sicché certamente si è maturata la decadenza automatica dai piani di rateizzazione in questione, con la conseguente impossibilità per la ricorrente di richiedere nuovamente la dilazione ex art. 19 Parte_1
cit. per tutti i titoli ricompresi nei piani di rateizzazione decaduti.
Né la attrice, per parte sua, ha dato dimostrazione precisa e convincente Parte_1
dell'insussistenza delle suddette decadenze dalle rateizzazioni.
Parte ricorrente, difatti, ha prodotto una serie di quietanze di molteplici pagamenti eseguiti
8 nel mese di luglio del 2017, attinenti in parte alle cartelle oggetto delle odierne istanze di rateizzazione, ma non ha affatto dimostrato che si trattasse di pagamenti realmente correlati ai piani di rateizzazione in precedenza menzionati. Al contrario, può affermarsi con sicurezza che non si trattasse del pagamento delle rate dovute in base a detti piani di rateizzazione in quanto gli importi pagati a luglio 2017 e quelli delle rate previste dai succitati precedenti piani di rateizzazione non coincidono in alcun modo, né quanto ad entità
pecuniaria né quanto a date di scadenza. Ne consegue che si tratta, con tutta evidenza,
semplicemente di pagamenti parziali degli importi iscritti a ruolo con le cartelle esattoriali e gli AVA a cui si riferiscono i pagamenti, i quali, come tali, non valgono a sanare il mancato pagamento delle rate dei piani di rateizzazione in precedenza omesse, né valgono ad evitare la già intervenuta decadenza. E tantomeno può inferirsi da tali frammentari pagamenti la perdurante vigenza dei piani di rateizzazione in cui sono ricomprese le cartelle a cui si riferiscono i versamenti in questione.
Ne deriva, in definitiva, che legittimamente l ha disatteso Controparte_8
le istanze di rateizzazione in precedenza richiamate.
Va soltanto soggiunto, in ultima analisi, che le istanze di rateizzazione di cui si discute sono state formulate esclusivamente ai sensi del succitato art. 19 del D.P.R. n. 602/73, sicché, al fine di stabilire se i dinieghi dell' sono stati legittimi, occorre aver Controparte_5
riguardo soltanto a detta norma, mentre non possono essere richiamate ipotesi di sospensione della riscossione che non attengono alla fase della concessione della rateizzazione e che non risultano congruenti con l'oggetto del presente giudizio (in precedenza delimitato).
3.2. Discorso analogo va fatto per le istanze di rateizzazione di cui ai provvedimenti di rigetto n. 270218 e n. 270219 nonché per l'AVA n. 40020140001926216 di cui al provvedimento reiettivo n. 270204.
In relazione a tutti i titoli oggetto di detti provvedimenti di rigetto la stessa
[...]
[..
[...] ha dato atto che si trattava di AVA ricompresi nel piano di maggiore Controparte_9
rateazione n. 177991 del 2.9.2016, che prevedeva 72 rate mensili con scadenza il 20 di ogni mese, con decorrenza della prima rata il 20.10.2016. In relazione al suddetto piano l
[...]
ha, altresì, attestato che la ricorrente aveva pagato 6 rate sino a marzo Controparte_5
2017.
I titoli in oggetto, poi, sono stati tutti oggetto di sospensione con provvedimento del Tribunale
di Salerno del 25.7.2017 reso nel giudizio RG 5024/2017 e sono rimasti certamente privi di efficacia esecutiva, con la conseguente sospensione anche dell'obbligo di pagamento delle rate del piano di rateizzazione n. 177991, sino alla data della sentenza che, nel definire il giudizio suddetto in primo grado, ha rigettato la domanda di parte ricorrente, cioé sino alla data di pubblicazione della sentenza n. 1237/2022 del 5.7.2022.
Di conseguenza, prima della sospensione vi era stato l'omesso pagamento di 4 rate,
segnatamente quelle di aprile, maggio, giugno e luglio 2017 (essendo la scadenza della rata previso il 20 di ciascun mese), e dopo la conclusione del giudizio con sentenza – che automaticamente ed implicitamente, con il rigetto della domanda iniziale, ha comportato anche la revoca della sospensione dei titoli disposta con decreto inaudita altera parte
all'inizio della causa – sono scadute, prima della proposizione delle nuove richieste di rateizzazione (presentate rispettivamente l'8.10.2022 ed il 10.10.2022), le rate di agosto e settembre 2022, sicché in totale le rate scadute relativamente al piano di rateizzazione in cui sono ricompresi gli AVA di cui si tratta sono sei.
Ebbene, al caso di specie, facendo applicazione del richiamato dettato del comma 2 dell'art. 15 bis del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio
2022, n. 91, trattandosi di provvedimento di accoglimento della rateazione emesso con riferimento ad una richiesta presentate assai prima della data di entrata in vigore della legge in parola, il numero di rate che determinavano la decadenza era pari a cinque.
Per l'effetto, all'atto della proposizione delle nuove istanze di rateizzazione di cui si discute
10 in questa sede vi era già stata anche la decadenza dal precedente piano n. 177991 e, di conseguenza, la ricorrente, ai sensi dell'art. 19 comma 3, cit. in precedenza Parte_1
testualmente riportato, non aveva diritto all'ottenimento della nuova rateizzazione.
4. Passando, in ultimo, alla domanda risarcitoria, è appena il caso di evidenziare come la legittimità dell'operato dell' precluda la configurabilità di Controparte_7
un qualsivoglia danno.
5. L'estrema complessità della situazione debitoria della ricorrente e la Parte_1
situazione di incertezza determinata dalla mancanza nella sentenza che ha definito il giudizio n. 5024/17 RG di un esplicito provvedimento di revoca della sospensione dei titoli opposti, costituiscono eccezionali motivi che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 7805 del ruolo generale dell'anno 2022, promosso da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t. così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 27.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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