TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5734/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHINI SIMONE UGO, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FRANCIOLI DONELLA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 11/03/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore ed hanno quindi precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito al marito della separazione;
2) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza materna;
3) contributo paterno al mantenimento dei due figli in € 500,00 + 200,00
mensili (in cui i € 200,00 mensili rappresentano la forfettizzazione dei costi delle sedute dallo psicologo del figlio ), rivalutabili annualmente base CP_2
all'indice Istat, con decorrenza dal corrente mese di marzo 2025, oltre a 50%
delle spese straordinarie ulteriori, che la ricorrente si impegna a ricominciare a comunicare e documentare mensilmente alla controparte, anche al fine di esercitare congiuntamente il potere di decidere ciascuna spesa, come da
Protocollo Tribunale di Verona;
4) nessun assegno di mantenimento dal marito alla moglie, in considerazione della piena capacità lavorativa della moglie stessa;
5) assegnazione della casa coniugale in via Montessori Dr. Napoleone n. 4,
con arredi e corredi, alla moglie per continuare ad abitarla con i figli;
pagina 2 di 5 Per_ 6) visite paterne come da conclusioni della CTU del Dr. dep. 19/01/24,
con l'intesa che quando la bambina viene riaccompagnata a scuola provenendo dalla casa paterna, è il padre a decidere chi la accompagna a scuola, sotto la sua responsabilità;
7) apertura di un procedimento di vigilanza innanzi al giudice tutelare articolo
337 cod.civ.;
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 2224 del 17/11/21, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi
( e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
dato atto che, all'udienza del 11/03/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate nei termini di cui in epigrafe;
ritenuto che le condizioni di separazione di cui al richiamato accordo possano essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono alla figlia minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno pagina 3 di 5 morale e materiale da parte di entrambi i genitori e considerato, altresì, che risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
osservato che non occorre alcuna statuizione sulle ulteriori domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia;
ritenuto che, nel preminente interesse della prole, debba aprirsi in via officiosa un procedimento ex art. 337 c.p.c. di vigilanza innanzi al G.T per il monitoraggio del rispetto delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse espressamente richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'apertura del procedimento ex art. 337 cod.civ.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/03/25
pagina 4 di 5 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHINI SIMONE UGO, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FRANCIOLI DONELLA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 5 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 11/03/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore ed hanno quindi precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1) rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito al marito della separazione;
2) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la residenza materna;
3) contributo paterno al mantenimento dei due figli in € 500,00 + 200,00
mensili (in cui i € 200,00 mensili rappresentano la forfettizzazione dei costi delle sedute dallo psicologo del figlio ), rivalutabili annualmente base CP_2
all'indice Istat, con decorrenza dal corrente mese di marzo 2025, oltre a 50%
delle spese straordinarie ulteriori, che la ricorrente si impegna a ricominciare a comunicare e documentare mensilmente alla controparte, anche al fine di esercitare congiuntamente il potere di decidere ciascuna spesa, come da
Protocollo Tribunale di Verona;
4) nessun assegno di mantenimento dal marito alla moglie, in considerazione della piena capacità lavorativa della moglie stessa;
5) assegnazione della casa coniugale in via Montessori Dr. Napoleone n. 4,
con arredi e corredi, alla moglie per continuare ad abitarla con i figli;
pagina 2 di 5 Per_ 6) visite paterne come da conclusioni della CTU del Dr. dep. 19/01/24,
con l'intesa che quando la bambina viene riaccompagnata a scuola provenendo dalla casa paterna, è il padre a decidere chi la accompagna a scuola, sotto la sua responsabilità;
7) apertura di un procedimento di vigilanza innanzi al giudice tutelare articolo
337 cod.civ.;
8) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 2224 del 17/11/21, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi
( e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande delle parti;
dato atto che, all'udienza del 11/03/25, le parti hanno dato atto di avere accettato la proposta conciliativa del giudice relatore e chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate nei termini di cui in epigrafe;
ritenuto che le condizioni di separazione di cui al richiamato accordo possano essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime, tenuto conto che garantiscono alla figlia minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno pagina 3 di 5 morale e materiale da parte di entrambi i genitori e considerato, altresì, che risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
osservato che non occorre alcuna statuizione sulle ulteriori domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia;
ritenuto che, nel preminente interesse della prole, debba aprirsi in via officiosa un procedimento ex art. 337 c.p.c. di vigilanza innanzi al G.T per il monitoraggio del rispetto delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come dalle stesse espressamente richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti:
1) dispone conformemente alle condizioni di separazione di cui alle conclusioni concordi integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone l'apertura di un procedimento ex art. 337 cod.civ. innanzi al giudice tutelare;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'apertura del procedimento ex art. 337 cod.civ.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14/03/25
pagina 4 di 5 Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 5 di 5