Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.r.g. 30250/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 38279/19 del
Giudice di Pace di Napoli emessa in controversia relativa al riconoscimento di compensi per l'appaltatore e vertente tra
l'Avv. in proprio e quale amministratore pro Parte_1 tempore del Condominio Corso Amedeo di Savoia n.224 - fabbricato C
– Napoli, procuratore di sé stesso
Appellante
e titolare dell'omonima ditta individuale, E_ rappresentato e difeso dall'Avv. UA Di Francia
Appellato
PA
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) Accogliere l'appello proposto, e per effetto, accogliere l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo
8774/2012;
2) in subordine, accertato che la somma di euro 3809,60 è stata versata alla ditta Monaco per il pagamento dei lavori ai balconi di proprietà di condannare la PA
3) Condannare la ditta al pagamento delle spese e CP_1 competenze difensive, con gli accessori (spese generali, deposito forense ed i.v.a.) del doppio grado di giudizio in favore dell'avv. Parte_1
Per l'appellato : E_
1) rigettare l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto al giudice di pace di ingiungere a E_ di pagare la somma di euro 3696,33 quale PA corrispettivo dei lavori eseguiti ai balconi di sua proprietà.
Il giudice di pace ha accolto l'istanza emettendo il decreto ingiuntivo n. 8774/2012.
si è opposto all'ingiunzione sostenendo: che i PA lavori ai balconi dell'immobile di sua proprietà erano stati eseguiti in concomitanza con i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale, anche questi affidati alla ditta;
che aveva pagato il corrispettivo dei lavori CP_1 eseguiti ai balconi di sua proprietà; che aveva versato gli importi dovuti alla ditta all'amministratore del CP_1 condominio, l'Avv. . Parte_1
Alla luce di tali deduzioni, il ha chiesto: di annullare CP_2
e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare che nulla doveva alla ditta;
in subordine di accertare che CP_1 aveva pagato in buona fede quanto dovuto all'Avv. e che Pt_1 pertanto il debito nei confronti della ditta si era estinto CP_1 ex art. 1189 c.c.; di condannare l'Avv. a tenerlo indenne Pt_1 di qualsiasi richiesta della ditta Monaco.
Nel giudizio di opposizione è intervenuto l'Avv. che ha Pt_1 confermato la ricezione delle somme da parte del ed ha CP_2 affermato che aveva versato le somme ricevute alla ditta Monaco. ha resistito all'opposizione. E_
Il giudice di pace ha respinto l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 8774/2012, ha accertato l'obbligo di di pagare la somma ingiunta alla ditta PA [...]
, ha condannato e l'Avv. CP_1 PA Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio della ditta
[...]
, ha accolto la domanda di garanzia spiegata da CP_1 CP_2
nei confronti dell'Avv. ha condannato l'Avv.
[...] Pt_1
al pagamento delle spese del giudizio di Pt_1 CP_2
.
[...]
L'Avv. ha impugnato la sentenza del giudice di prime Parte_1 denunciando che il giudice di prime cure aveva ignorato: il collegamento tra il contratto del condominio e quelli dei condomini;
l'unicità della direzione dei lavori;
la contabilizzazione unitaria dei lavori condominiali e dei lavori alle unità private;
la comunicazione del 16/19.7.2008 con la quale aveva informato la ditta Monaco che avrebbe incassato anche le somme dovute dai condomini per i lavori privati;
la quietanza dell'8.4.2009 in cui la ditta monaco affermava di avere ricevuto un acconto per i lavori di ristrutturazione dei balconi da parte dell'amministratore; la deposizione del teste CO UA che aveva confermato l'esecuzione del pagamento dei lavori privati tramite l'amministratore.
Ha aggiunto che la rilettura degli elementi acquisti era imposta dagli esiti dei giudizi penali con i quali era stato assolto dal reato di appropriazione indebita e era stato E_ condannato per calunnia.
Ha evidenziato che dovevano ritenersi integrati i presupposti per ritenere liberato dall'obbligo del pagamento del PA corrispettivo nei confronti della ditta Monaco ex art. 1189 c.c. e per affermare che la ditta Monaco aveva ricevuto il pagamento come dimostrato dalle quietanze che aveva rilasciato. ha chiesto di respingere l'appello ponendo in E_ risalto: che oltre ai lavori condominiali gli erano stati commissionati lavori ai balconi delle unità immobiliari dei condomini;
che quanto ai balconi doveva distinguersi tra gli interventi ai “cielini”, che erano stati richiesti da tutti i condomini, e quelli alla pavimentazione, che erano stati commissionati solo da alcuni condomini;
che le quietanze prodotte dall'Avv. erano riferite ai lavori ai cielini;
che nel Pt_1 contratto stipulato con il era stato previsto che il CP_2 pagamento doveva essere eseguito con assegno non trasferibile intestato alla ditta;
che la scrittura del 2.7.2008, documento che dimostrava la legittimazione dell'Avv. ad incassare i Pt_1 pagamenti in virtù di un accordo con il , era stata CP_1 dichiarata falsa;
che le quietanze depositate dall'Avv. Pt_1 facendo riferimento a volte ai balconi ed altre ai cielini, non consentivano di individuare con chiarezza l'imputazione del pagamento.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto dall'Avv. è Pt_1 fondato.
Dagli elementi acquisiti al giudizio emerge che PA ha versato alla ditta Monaco il corrispettivo per i lavori eseguiti ai balconi relativi all'immobile di sua proprietà.
Il ha pagato le somme dovute alla ditta Monaco nelle mani CP_2 dell'amministratore del condominio, l'Avv. il quale Parte_1 ha incassato dai condomini anche gli importi da questi dovuti all'appaltatore per i lavori alle unità immobiliari provate.
L'Avv. ha versato le somme relative ai lavori eseguiti ai Pt_1 balconi dei condomini che gli erano state consegnate dai condomini a . E_
Il pagamento dell'Avv. al si ricava dalle ricevute Pt_1 CP_1 depositate dall'Avv. . Pt_1
La deduzione del , che ha sostenuto che il riferimento CP_1 presente nelle ricevute ai balconi non era idoneo a dimostrare in maniera chiara che i pagamenti erano riferiti ai lavori commissionati individualmente dai condomini piuttosto che agli interventi ai cielini la cui esecuzione gli era stata affidata unitamente ai lavori condominiali, non tiene conto che il costo di questi ultimi interventi era pari ad euro 29249,80 mentre dalle ricevute prodotte dall'Avv. emergono pagamenti per euro Pt_1
49540,00.
Il maggiore importo versato alla ditta Monaco si spiega solo ammettendo che l'Avv. ha versato al anche gli Pt_1 CP_1 importi dovuti dai condomini, e tra questi anche dal per CP_2
i lavori ai balconi di loro proprietà affidati alla ditta Monaco con separati contratti di appalto.
Tale conclusione trova supporto nella comunicazione del 2.7.2008 a firma dell'Avv. e del direttore dei lavori con la quale Pt_1
è stato informato, tra l'altro, che una serie di E_ condomini, compreso avrebbe pagato le somme PA dovute per i lavori ai balconi(tutti i lavori ai balconi posto che nella missiva sono menzionati i balconi ed i cielini) nelle mani dell'amministratore.
La comunicazione risulta ricevuta dal ed ogni questione CP_1 relativa alla sua genuinità deve ritenersi superata a seguito della sentenza n. 3658/2023 della Corte di Appello di Napoli con la quale sono state respinte le querele di falco proposte rispetto alle scritture del 2.7.2008 e dell'8.4.2009.
Il primo documento, la scrittura del 2.7.2008, è idoneo a superare la previsione di cui all'art. 10 del contratto di appalto concluso tra il e la ditta Monaco, disposizione che prevedeva che CP_2
i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati con assegni non trasferibili intestati all'appaltante.
L'intenzione dei condomini di pagare i lavori privati tramite l'amministratore risulta anche dalla raccomandata del 17.07.2008 inviata al . CP_1 Alla raccomandata non è seguita nessuna risposta da parte del
. CP_1
Dopo la raccomandata sono intervenuti i pagamenti da parte dell'AVV. ed i pagamenti, come detto, sono confermati Pt_1 dalle quietanze rilasciate dal CP_1
Alla luce degli elementi indicati, deve pertanto affermarsi che il pagamento eseguito dal nelle mani dell'Avv. ha CP_2 Pt_1 avuto effetti liberatori ex art. 1189 c.c..
Il successivo pagamento eseguito dall'Avv. a Pt_1 [...]
ha soddisfatto il credito che il secondo vantava nei CP_1 confronti di . PA
Quanto ritenuto è in linea con quanto statuito nella pronuncia n.
26330/16 del giudice di pace che ha accolto l'opposizione proposta da un'altra condomina del Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal per il
[...] CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione ai lavori ai balconi.
Nella sentenza il giudice di pace ha accertato: che l'opponente aveva pagato l'importo dei lavori ai balconi all'amministratore del condominio, l'Avv. ; che l'Avv. aveva Pt_1 Pt_1 comunicato al la volontà dei condomini di versare a lui gli CP_1 importi dovuti al;
che l'Avv. aveva versato le CP_1 Pt_1 somme incassate dai condomini al;
che il aveva CP_1 CP_1 accettato i pagamenti eseguiti dall'Avv. per conto dei Pt_1 condomini;
che l'Avv. avevano versato al tutte le Pt_1 CP_1 somme dovute dai condomini per i lavori eseguiti ai balconi.
L'appello proposto dal avverso la sentenza del giudice di CP_1 pace è stato respinto dal Tribunale(sent. 149/2019).
Il ricorso per AS proposto avverso la pronuncia del
Tribunale è stato respinto con l'ordinanza n. 4842/2021.
Sulle circostanze di fatto poste dal giudice di pace a fondamento della sua decisione si è formato il giudicato e lo stesso spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio. In proposito va ricordato che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (cfr. Cass. Civ. n.
18381/2009).
Tale principio è stato successivamente ribadito anche in altre occasioni. Pertanto, “quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile alla statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass. Civ. n.
23723/2013; in termini simili si esprimono anche le sentenze nn.
24433/2013, 25546/2014 e 25269/2016).
Consegue: che l'appello proposto dall'Avv. deve Parte_1 essere accolto;
che la sentenza n. 38279/2019 deve essere annullata;
che il decreto ingiuntivo n. 8774/2012 deve essere revocato;
che la pretesa avanzata da nei E_ confronti di deve essere respinta;
che PA [...]
è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di primo CP_1 grado sostenute da ed a quelle del doppio grado PA di giudizio sostenute dall'Avv. . Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello dell'Avv. Parte_1 avverso la sentenza n. 38279/2019 del giudice di pace di Napoli proposto nei confronti di e , E_ PA ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed annulla la sentenza n. 38279/2019 del giudice di pace;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 8774/2012 e rigetta la pretesa avanzata da nei confronti di E_
; PA
3) Condanna al pagamento delle spese del E_ giudizio di primo grado sostenute da che PA liquida in euro 1250,00 oltre rimborso forfettario cpa ed iva;
4) Condanna al pagamento delle spese del doppio E_ grado di giudizio sostenute dall'Avv. che Parte_1 liquida in euro 3854,00(euro 1250,00 ed euro 2604,00, euro
174,00 per esborsi, rispettivamente, per il primo ed il secondo grado di giudizio), oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 22.3.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa