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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 21/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono comparsi i difensori delle parti (in sostituzione del difensore della è Parte_1
comparso l'avv. Maria Cristina Viola e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Sergio CP_1
Cincotti) che contestano le avverse difese e richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 15 N. R.G. 1462/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1462/2017 avente il seguente OGGETTO:
appalto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lucio Parte_2 C.F._1
Corda, elettivamente domiciliata nella via Palestrina n. 28 - Cagliari, presso lo studio del difensore,
giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
OPPONENTE
contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Pattarozzi e dell'avv. Maria Cristina
Viola, elettivamente domiciliata nella via Lanusei n. 20 - Cagliari, presso lo studio del secondo difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_3 C.F._2
Pilo e dell'avv. Sergio Cincotti, elettivamente domiciliato nella via Genneruxi n.
5 - Cagliari, presso lo studio del secondo difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13.02.2017, ha convenuto Parte_2 [...]
al giudizio di questo Tribunale, in opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 2536/2016 (R.G. 9768/2016) emesso in data 09.11.2016 dell'importo di euro 5.026,40 di cui alla fattura n. 208 del 01.10.2015.
L'opponente ha contestato le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c., per mancanza dell'affissione sulla porta della propria abitazione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e per erroneo deposito dell'avviso della raccomandata a.r. presso un numero civico differente da quello della residenza anagrafica dell'opponente;
- inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto la notifica si era perfezionata in data 23.01.2017,
pertanto oltre il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- l'opponente non aveva mai conferito all'opposta l'incarico di fornitura e messa in opera degli infissi indicati nella fattura suindicata;
- nel 2014 l'opponente aveva stipulato con la ditta individuale di BA IN un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito nella via Is Ammostus n.
alla base del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 15 - il rapporto contrattuale con era stato sciolto consensualmente alla fine del 2014 a causa CP_1
dell'erronea esecuzione di alcuni lavori, tra cui l'irregolare installazione degli infissi;
- l'opponente aveva comunque provveduto a corrispondere a l'importo Controparte_3
relativo alla fornitura e posa in opera degli stessi infissi oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1. in via pregiudiziale, dichiarare ammissibile l'opposizione proposta;
2. dichiarare l'inefficacia e/o revocare il decreto opposto;
3. rigettare, nel merito, l'avversa domanda di pagamento;
4. con vittoria del compenso professionale e rimborso delle spese vive sostenute”.
si è costituita in giudizio, con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 08.06.2017, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine, essendo regolare la notifica del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c.;
- l'incarico per la fornitura e il montaggio degli infissi non era stato commissionato dalla alla ditta individuale di , bensì alla ditta opposta;
Pt_2 Controparte_3
- la documentazione prodotta dall'opponente non era idonea a dimostrare che l'incarico relativo agli infissi fosse stato conferito alla ditta CP_1
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via principale
pagina 4 di 15 a) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2536/2016 emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 10.11.2016 perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e/o non provata;
b) condannare al pagamento del compenso di avvocato, oltre spese Parte_2
generali, CPA e IVA nella misura di legge;
in via subordinata
e previo differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel
rispetto dei termini di legge:
c) accertare e dichiarare l'inadempimento di in ordine al contratto di Parte_2
fornitura e posa in opera degli infissi di cui alla fattura n. 208 del 01.10.2015, concluso con la
[...]
e per l'effetto: Controparte_2
d) condannare al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_2
della somma di euro 5.026,40 o della maggiore o minore somma che verrà accertata
[...]
in corso di causa, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
e) condannare al pagamento del compenso di avvocato, oltre spese Parte_2
generali, CPA e IVA nella misura di legge;
in via ulteriormente subordinata
f) accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta in ordine al Controparte_3
contratto di fornitura e posa in opera degli infissi di cui alla fattura n. 208 del 01.10.2015, concluso
con la e per l'effetto, Controparte_2
g) condannare la ditta al pagamento in favore della Controparte_3 [...]
della somma di euro 5.026,40 o della maggiore o minore somma che verrà Controparte_2
accertata in corso di causa, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
pagina 5 di 15 h) condannare la ditta al pagamento del compenso di avvocato, oltre Controparte_3
spese generali, CPA e IVA nella misura di legge”.
Questo Tribunale ha autorizzato, con ordinanza del 08.06.2017, la chiamata in causa del terzo
, disponendo la fissazione di altra udienza per consentire la chiamata in causa del Controparte_3
terzo.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_3
in data 24.11.2017, contestando le avverse pretese per i motivi indicati di seguito in sintesi:
- inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine, essendo regolare la notifica del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c.;
- in data 01.09.2014 aveva stipulato un contratto di ristrutturazione dell'immobile di CP_1
proprietà della per un importo concordato di euro 48.416,46, oltre IVA;
Pt_2
- la ditta non aveva concluso alcun contratto di fornitura degli infissi suddetti né con la CP_1
né con Pt_2 Controparte_2
- la NU, pertanto, non aveva corrisposto alcun pagamento relativo alla fornitura degli infissi;
- in via riconvenzionale, la NU era debitrice nei confronti della ditta della somma CP_1
di euro 21.957,00, detratti gli importi già corrisposti;
- la era, inoltre, debitrice della somma di euro 1.500,00, oltre IVA, per lavori ulteriori Pt_2
commissionati nel corso della ristrutturazione;
- le opere erano state consegnate in data 30.10.2014 alla la quale le aveva accettate Pt_2
senza alcuna riserva.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 6 di 15 in via preliminare e nel merito
a) accertare e dichiarare che nulla deve la ditta nei confronti della società CP_1 [...]
per tutti i motivi di cui all'espositiva, e conseguentemente Controparte_2
rigettare la domanda di condanna proposta dalla poiché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto in ordine al credito azionato nei confronti della portato dalla Pt_2
fattura n. 208;
b) con vittoria di compensi professionali ed accessori di legge;
in via riconvenzionale
c) accertare e dichiarare che la NU è stata inadempiente al contratto di appalto
stipulato con la ditta per cui è tenuta a pagare alla suddetta ditta individuale la Controparte_3
somma di euro 21.957,89 comprensiva dell'IVA di legge, come da fattura n. 13 del maggio 2015, oltre
ad euro 1500,00 oltre IVA di legge, ovvero altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di
causa anche all'esito dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e
conseguentemente la condanni al pagamento di dette somme in favore della Controparte_4
con sede in Pattada;
d) in tutti i casi con vittoria delle competenze professionali ed accessori di legge a carico
di ”. Parte_2
La causa, istruita tramite prove documentali, testimoniali ed espletamento della CTU, essendo ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni poste all'attenzione di questo Tribunale si deve preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente relativa all'inefficacia del decreto pagina 7 di 15 ingiuntivo in quanto la notifica si era perfezionata in data 23.01.2017, pertanto oltre il termine di 60 gg dalla pronuncia del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in data 09.11.2016 ed era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 21.11.2016, come risulta dall'avviso di deposito dell'atto presso la Casa
Comunale di Quartu Sant'Elena compilato dall'ufficiale giudiziario (prod. opponente doc. n. 2).
Pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata entro il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c. e l'eccezione sulla tardività della notificazione deve essere rigettata.
È necessario passare ora ad esaminare l'eccezione sull'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto tardiva.
L'eccezione è infondata.
In materia di opposizione tardiva, l'art. 650 c.p.c. dispone che “l'intimato può fare opposizione
anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza
per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ex
art. 140 c.p.c., non è stata regolare in quanto non effettuata presso il domicilio di Parte_2
residente nella via Is Ammostus n. 17/A – Quartu Sant'Elena, come risulta dal certificato anagrafico in atti (prod. opponente doc. n. 4).
Infatti, l'avviso di deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Quartu Sant'Elena era stato inviato, tramite lettera raccomandata, presso la via Is Ammostus n. 18 del Controparte_5
come risulta dal relativo avviso compilato dall'ufficiale giudiziario (prod. opponente doc. n. 2).
pagina 8 di 15 In proposito, il testimone residente presso il civico n. 18, ha confermato che in data Tes_1
18.01.2017 aveva rinvenuto presso la propria cassetta postale, una missiva indirizzata a Parte_2
alla quale aveva provveduto a consegnarla (udienza 28.01.2022).
[...]
Il teste ha precisato che anche in altre occasioni aveva rinvenuto della posta indirizzata a nella sua cassetta, sottolineando la circostanza che anche sua moglie ha il cognome Parte_2
Pt_2
Tanto premesso, la notifica si era perfezionata con la consegna dell'atto all'opponente avvenuta in data 23.01.2017, come provato dalla certificazione rilasciata in data 23.02.2017 dal Comune di
Quartu Sant'Elena (prod. opponente doc. 13).
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era stato notificato in data 14.02.2017, quindi entro il termine di 40 gg previsto dall'art. 641 c.p.c.
Pertanto, anche l'eccezione sulla tardività dell'opposizione deve essere rigettata.
******
Passando al merito della causa, è necessario esaminare in primo luogo la domanda proposta dalla ei confronti della fondata sulla base di un asserito contratto d'appalto stipulato con CP_2 Pt_2
l'opponente, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera degli infissi descritti nella fattura n.
208/2015.
Con riguardo all'onere della prova si deve evidenziare che l'art. 2967 c.c. dispone: “chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda”.
A tal proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
pagina 9 di 15 risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile
quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso,
invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento
dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della
propria obbligazione (cfr. Cass. 826/2015; Cass. 15659/2011; Cass. 13685/2019).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Infatti, è pacifico, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr.
Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13240/2019).
pagina 10 di 15 Applicando tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la non Parte_1
abbia provato l'esistenza della fonte contrattuale dell'obbligazione.
Infatti, non sono stati provati gli elementi costitutivi del contratto indicati nell'art. 1325 c.c., con particolare riferimento all'accordo e all'oggetto del contratto.
Per quanto concerne la documentazione prodotta dall'opposta, la Corte Suprema insegna che "in
materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del
dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione
del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario
giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di
documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte (…)” (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, Sent.
n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass. Civ., nn. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Contro Applicando il principio al caso di specie, la fattura emessa dalla non può costituire prova del contratto, in quanto si tratta di un documento proveniente dal creditore, inidoneo a provare l'esistenza del contratto e del corrispettivo dovuto dal committente.
D'altra parte, non vi è agli atti documentazione sottoscritta dalle parti avente ad oggetto l'accordo, il capitolato d'appalto e il preventivo di spesa.
Quanto al computo metrico estimativo, esso riporta un elenco di lavori e dei prezzi unitari di ciascuna opera, nonché l'ammontare complessivo dell'operazione, ma l'accordo deve ritenersi inesistente in mancanza di sottoscrizione delle parti.
Analoghe conclusioni devono trarsi per le prove orali dedotte dall'opposta.
Per quanto concerne la prova testimoniale, si deve ricordare che l'art. 2721 c.c. dispone che “la
prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tutta
pagina 11 di 15 via l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite suddetto, tenuto conto della qualità
delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Nel caso di specie - a parte la questione dell'ammissibilità della prova testimoniale dedotta in violazione del limiti sopra richiamati - si deve osservare che i testimoni , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
dipendenti della hanno riferito in modo generico di essere a conoscenza dell'esistenza di un CP_2
preventivo rilasciato dalla alla ma nulla di specifico hanno saputo affermare in CP_2 Pt_2
merito all'oggetto dell'incarico ricevuto dalla società né al corrispettivo pattuito (verbale udienza del
18.12.2020).
I testimoni, inoltre, non hanno riferito alcunché di utile con riferimento all'individuazione del committente dal quale la avrebbe ricevuto l'asserito incarico. Parte_1
In proposito, la testimone ha dichiarato di avere avuto un colloquio telefonico con la Tes_2
la quale preannunciava che l'ing. avrebbe provveduto ad inviare i progetti Pt_2 Controparte_6
tecnici sulla base dei quali sarebbe stato emesso il preventivo.
Peraltro, il teste ha dichiarato, con specifico riferimento alla fase della progettazione, di CP_6
avere predisposto i suddetti progetti su incarico ricevuto dalla ditta individuale di Controparte_3
piuttosto che della mentre ha reso dichiarazioni del tutto generiche ed inutilizzabili in CP_2
relazione all'attività esecutiva svolta sia dalla ditta che dalla udienza del 05.02.2021). CP_1 CP_2
Questo Tribunale ritiene che il teste sia particolarmente attendibile poiché disinteressato e CP_6
a diretta conoscenza dei fatti, avendo preso parte attivamente alle attività di progettazione e di cantiere.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta.
******
pagina 12 di 15 Si devono ora esaminare le domande proposte dalla nei confronti della chiamata Parte_1
relative all'inadempimento del contratto di fornitura e alla conseguente condanna della CP_1
chiamata in favore della società opposta della somma indicata nella fattura n. 208/2015.
Questo Tribunale rileva in primo luogo che la domanda è inammissibile perché generica, in quanto l'opposta non ha indicato il fondamento giuridico delle proprie pretese, essendo rimasta indefinita la ragione giuridica della domanda proposta nei confronti del terzo.
In ogni caso, anche volendo superare il profilo della genericità della domanda, la stessa sarebbe comunque inammissibile per carenza dell'interesse ad agire.
L'art. 100 c.p.c. dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse”.
Appare infatti evidente che la ha proposto la domanda riconvenzionale nei Parte_1
confronti del terzo in relazione a un rapporto contrattuale concluso tra altre parti, essendo relativa la fattura n. 208/2015 ai rapporti contrattuali tra la CP_2 Parte_2
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda dell'opposta nei confronti della ditta chiamata in causa sia inammissibile e infondata.
******
Si deve ora esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla chiamata nei confronti CP_1
dell'opponente per il credito residuo.
La domanda è infondata poiché la chiamata non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente in base alla giurisprudenza sopra richiamata.
Infatti, è pacifico in causa che la avesse corrisposto ad l'importo di euro Pt_2 CP_1
31.300,00 come asserito dalla stessa chiamata per i lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dalla chiamata.
pagina 13 di 15 All'esito dell'istruttoria non è emersa l'asserita esistenza di un credito residuo della ditta appaltatrice, non essendo stato documentato in causa.
Neppure le prove orali sono state conferenti alla domanda del terzo.
Infatti, le dichiarazioni testimoniali sono state del tutto generiche in merito all'oggetto e al compenso spettante per l'appalto, quindi anche con riferimento all'esistenza di un debito residuo (testi
, udienza 29.01.2021). Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Controparte_6
Ciò appare sufficiente a giustificare il rigetto la domanda riconvenzionale della CP_1
dovendosi di conseguenza ritenere superate le eccezioni della sull'esistenza di vizi negli Pt_2
infissi e della sulla tardiva denuncia dei difetti. CP_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale del terzo chiamato deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo secondo il valore della causa e tenuto conto dell'attività
espletata, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
; CP_3
3. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 Parte_2
[...]
4. condanna a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_2
del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 4.143,00 (di cui euro 3.830,00 per onorari e euro
313,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
pagina 14 di 15 5. condanna a rifondere ad le spese Controparte_2 Controparte_3
del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.928,00 (di cui euro 3.830,00 per onorari ed euro
98,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
6. dichiara compensate le altre spese;
7. pone definitivamente a carico della le spese della CTU Controparte_2
separatamente liquidate.
Cagliari, 21/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 - Quartu S. Elena, avente ad oggetto anche la fornitura e posa in opera degli infissi di cui alla fattura
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 21/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono comparsi i difensori delle parti (in sostituzione del difensore della è Parte_1
comparso l'avv. Maria Cristina Viola e in sostituzione del difensore di è presente l'avv. Sergio CP_1
Cincotti) che contestano le avverse difese e richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 15 N. R.G. 1462/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1462/2017 avente il seguente OGGETTO:
appalto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lucio Parte_2 C.F._1
Corda, elettivamente domiciliata nella via Palestrina n. 28 - Cagliari, presso lo studio del difensore,
giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
OPPONENTE
contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Pattarozzi e dell'avv. Maria Cristina
Viola, elettivamente domiciliata nella via Lanusei n. 20 - Cagliari, presso lo studio del secondo difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
pagina 2 di 15 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_3 C.F._2
Pilo e dell'avv. Sergio Cincotti, elettivamente domiciliato nella via Genneruxi n.
5 - Cagliari, presso lo studio del secondo difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13.02.2017, ha convenuto Parte_2 [...]
al giudizio di questo Tribunale, in opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 2536/2016 (R.G. 9768/2016) emesso in data 09.11.2016 dell'importo di euro 5.026,40 di cui alla fattura n. 208 del 01.10.2015.
L'opponente ha contestato le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c., per mancanza dell'affissione sulla porta della propria abitazione dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale e per erroneo deposito dell'avviso della raccomandata a.r. presso un numero civico differente da quello della residenza anagrafica dell'opponente;
- inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto la notifica si era perfezionata in data 23.01.2017,
pertanto oltre il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c.;
- l'opponente non aveva mai conferito all'opposta l'incarico di fornitura e messa in opera degli infissi indicati nella fattura suindicata;
- nel 2014 l'opponente aveva stipulato con la ditta individuale di BA IN un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito nella via Is Ammostus n.
alla base del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 15 - il rapporto contrattuale con era stato sciolto consensualmente alla fine del 2014 a causa CP_1
dell'erronea esecuzione di alcuni lavori, tra cui l'irregolare installazione degli infissi;
- l'opponente aveva comunque provveduto a corrispondere a l'importo Controparte_3
relativo alla fornitura e posa in opera degli stessi infissi oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_2
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1. in via pregiudiziale, dichiarare ammissibile l'opposizione proposta;
2. dichiarare l'inefficacia e/o revocare il decreto opposto;
3. rigettare, nel merito, l'avversa domanda di pagamento;
4. con vittoria del compenso professionale e rimborso delle spese vive sostenute”.
si è costituita in giudizio, con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta depositata in data 08.06.2017, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine, essendo regolare la notifica del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c.;
- l'incarico per la fornitura e il montaggio degli infissi non era stato commissionato dalla alla ditta individuale di , bensì alla ditta opposta;
Pt_2 Controparte_3
- la documentazione prodotta dall'opponente non era idonea a dimostrare che l'incarico relativo agli infissi fosse stato conferito alla ditta CP_1
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via principale
pagina 4 di 15 a) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2536/2016 emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 10.11.2016 perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto e/o non provata;
b) condannare al pagamento del compenso di avvocato, oltre spese Parte_2
generali, CPA e IVA nella misura di legge;
in via subordinata
e previo differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel
rispetto dei termini di legge:
c) accertare e dichiarare l'inadempimento di in ordine al contratto di Parte_2
fornitura e posa in opera degli infissi di cui alla fattura n. 208 del 01.10.2015, concluso con la
[...]
e per l'effetto: Controparte_2
d) condannare al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_2
della somma di euro 5.026,40 o della maggiore o minore somma che verrà accertata
[...]
in corso di causa, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
e) condannare al pagamento del compenso di avvocato, oltre spese Parte_2
generali, CPA e IVA nella misura di legge;
in via ulteriormente subordinata
f) accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta in ordine al Controparte_3
contratto di fornitura e posa in opera degli infissi di cui alla fattura n. 208 del 01.10.2015, concluso
con la e per l'effetto, Controparte_2
g) condannare la ditta al pagamento in favore della Controparte_3 [...]
della somma di euro 5.026,40 o della maggiore o minore somma che verrà Controparte_2
accertata in corso di causa, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
pagina 5 di 15 h) condannare la ditta al pagamento del compenso di avvocato, oltre Controparte_3
spese generali, CPA e IVA nella misura di legge”.
Questo Tribunale ha autorizzato, con ordinanza del 08.06.2017, la chiamata in causa del terzo
, disponendo la fissazione di altra udienza per consentire la chiamata in causa del Controparte_3
terzo.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_3
in data 24.11.2017, contestando le avverse pretese per i motivi indicati di seguito in sintesi:
- inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine, essendo regolare la notifica del decreto ingiuntivo eseguita ex art. 140 c.p.c.;
- in data 01.09.2014 aveva stipulato un contratto di ristrutturazione dell'immobile di CP_1
proprietà della per un importo concordato di euro 48.416,46, oltre IVA;
Pt_2
- la ditta non aveva concluso alcun contratto di fornitura degli infissi suddetti né con la CP_1
né con Pt_2 Controparte_2
- la NU, pertanto, non aveva corrisposto alcun pagamento relativo alla fornitura degli infissi;
- in via riconvenzionale, la NU era debitrice nei confronti della ditta della somma CP_1
di euro 21.957,00, detratti gli importi già corrisposti;
- la era, inoltre, debitrice della somma di euro 1.500,00, oltre IVA, per lavori ulteriori Pt_2
commissionati nel corso della ristrutturazione;
- le opere erano state consegnate in data 30.10.2014 alla la quale le aveva accettate Pt_2
senza alcuna riserva.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 6 di 15 in via preliminare e nel merito
a) accertare e dichiarare che nulla deve la ditta nei confronti della società CP_1 [...]
per tutti i motivi di cui all'espositiva, e conseguentemente Controparte_2
rigettare la domanda di condanna proposta dalla poiché Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto in ordine al credito azionato nei confronti della portato dalla Pt_2
fattura n. 208;
b) con vittoria di compensi professionali ed accessori di legge;
in via riconvenzionale
c) accertare e dichiarare che la NU è stata inadempiente al contratto di appalto
stipulato con la ditta per cui è tenuta a pagare alla suddetta ditta individuale la Controparte_3
somma di euro 21.957,89 comprensiva dell'IVA di legge, come da fattura n. 13 del maggio 2015, oltre
ad euro 1500,00 oltre IVA di legge, ovvero altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di
causa anche all'esito dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e
conseguentemente la condanni al pagamento di dette somme in favore della Controparte_4
con sede in Pattada;
d) in tutti i casi con vittoria delle competenze professionali ed accessori di legge a carico
di ”. Parte_2
La causa, istruita tramite prove documentali, testimoniali ed espletamento della CTU, essendo ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni poste all'attenzione di questo Tribunale si deve preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente relativa all'inefficacia del decreto pagina 7 di 15 ingiuntivo in quanto la notifica si era perfezionata in data 23.01.2017, pertanto oltre il termine di 60 gg dalla pronuncia del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Infatti, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in data 09.11.2016 ed era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 21.11.2016, come risulta dall'avviso di deposito dell'atto presso la Casa
Comunale di Quartu Sant'Elena compilato dall'ufficiale giudiziario (prod. opponente doc. n. 2).
Pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo era stata effettuata entro il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c. e l'eccezione sulla tardività della notificazione deve essere rigettata.
È necessario passare ora ad esaminare l'eccezione sull'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto tardiva.
L'eccezione è infondata.
In materia di opposizione tardiva, l'art. 650 c.p.c. dispone che “l'intimato può fare opposizione
anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza
per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso di specie la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ex
art. 140 c.p.c., non è stata regolare in quanto non effettuata presso il domicilio di Parte_2
residente nella via Is Ammostus n. 17/A – Quartu Sant'Elena, come risulta dal certificato anagrafico in atti (prod. opponente doc. n. 4).
Infatti, l'avviso di deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Quartu Sant'Elena era stato inviato, tramite lettera raccomandata, presso la via Is Ammostus n. 18 del Controparte_5
come risulta dal relativo avviso compilato dall'ufficiale giudiziario (prod. opponente doc. n. 2).
pagina 8 di 15 In proposito, il testimone residente presso il civico n. 18, ha confermato che in data Tes_1
18.01.2017 aveva rinvenuto presso la propria cassetta postale, una missiva indirizzata a Parte_2
alla quale aveva provveduto a consegnarla (udienza 28.01.2022).
[...]
Il teste ha precisato che anche in altre occasioni aveva rinvenuto della posta indirizzata a nella sua cassetta, sottolineando la circostanza che anche sua moglie ha il cognome Parte_2
Pt_2
Tanto premesso, la notifica si era perfezionata con la consegna dell'atto all'opponente avvenuta in data 23.01.2017, come provato dalla certificazione rilasciata in data 23.02.2017 dal Comune di
Quartu Sant'Elena (prod. opponente doc. 13).
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era stato notificato in data 14.02.2017, quindi entro il termine di 40 gg previsto dall'art. 641 c.p.c.
Pertanto, anche l'eccezione sulla tardività dell'opposizione deve essere rigettata.
******
Passando al merito della causa, è necessario esaminare in primo luogo la domanda proposta dalla ei confronti della fondata sulla base di un asserito contratto d'appalto stipulato con CP_2 Pt_2
l'opponente, avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera degli infissi descritti nella fattura n.
208/2015.
Con riguardo all'onere della prova si deve evidenziare che l'art. 2967 c.c. dispone: “chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda”.
A tal proposito, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
pagina 9 di 15 risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile
quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso,
invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui
inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora
intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento
dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento,
gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della
propria obbligazione (cfr. Cass. 826/2015; Cass. 15659/2011; Cass. 13685/2019).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Infatti, è pacifico, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr.
Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 13240/2019).
pagina 10 di 15 Applicando tali principi al caso di specie, questo Tribunale ritiene che la non Parte_1
abbia provato l'esistenza della fonte contrattuale dell'obbligazione.
Infatti, non sono stati provati gli elementi costitutivi del contratto indicati nell'art. 1325 c.c., con particolare riferimento all'accordo e all'oggetto del contratto.
Per quanto concerne la documentazione prodotta dall'opposta, la Corte Suprema insegna che "in
materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del
dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione
del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario
giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di
documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte (…)” (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, Sent.
n. 128 del 4 gennaio 2022; Cass. Civ., nn. 33575/2021; 26517/2018; 10860/2007 e 2333/95).
Contro Applicando il principio al caso di specie, la fattura emessa dalla non può costituire prova del contratto, in quanto si tratta di un documento proveniente dal creditore, inidoneo a provare l'esistenza del contratto e del corrispettivo dovuto dal committente.
D'altra parte, non vi è agli atti documentazione sottoscritta dalle parti avente ad oggetto l'accordo, il capitolato d'appalto e il preventivo di spesa.
Quanto al computo metrico estimativo, esso riporta un elenco di lavori e dei prezzi unitari di ciascuna opera, nonché l'ammontare complessivo dell'operazione, ma l'accordo deve ritenersi inesistente in mancanza di sottoscrizione delle parti.
Analoghe conclusioni devono trarsi per le prove orali dedotte dall'opposta.
Per quanto concerne la prova testimoniale, si deve ricordare che l'art. 2721 c.c. dispone che “la
prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tutta
pagina 11 di 15 via l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite suddetto, tenuto conto della qualità
delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Nel caso di specie - a parte la questione dell'ammissibilità della prova testimoniale dedotta in violazione del limiti sopra richiamati - si deve osservare che i testimoni , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
dipendenti della hanno riferito in modo generico di essere a conoscenza dell'esistenza di un CP_2
preventivo rilasciato dalla alla ma nulla di specifico hanno saputo affermare in CP_2 Pt_2
merito all'oggetto dell'incarico ricevuto dalla società né al corrispettivo pattuito (verbale udienza del
18.12.2020).
I testimoni, inoltre, non hanno riferito alcunché di utile con riferimento all'individuazione del committente dal quale la avrebbe ricevuto l'asserito incarico. Parte_1
In proposito, la testimone ha dichiarato di avere avuto un colloquio telefonico con la Tes_2
la quale preannunciava che l'ing. avrebbe provveduto ad inviare i progetti Pt_2 Controparte_6
tecnici sulla base dei quali sarebbe stato emesso il preventivo.
Peraltro, il teste ha dichiarato, con specifico riferimento alla fase della progettazione, di CP_6
avere predisposto i suddetti progetti su incarico ricevuto dalla ditta individuale di Controparte_3
piuttosto che della mentre ha reso dichiarazioni del tutto generiche ed inutilizzabili in CP_2
relazione all'attività esecutiva svolta sia dalla ditta che dalla udienza del 05.02.2021). CP_1 CP_2
Questo Tribunale ritiene che il teste sia particolarmente attendibile poiché disinteressato e CP_6
a diretta conoscenza dei fatti, avendo preso parte attivamente alle attività di progettazione e di cantiere.
Pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta.
******
pagina 12 di 15 Si devono ora esaminare le domande proposte dalla nei confronti della chiamata Parte_1
relative all'inadempimento del contratto di fornitura e alla conseguente condanna della CP_1
chiamata in favore della società opposta della somma indicata nella fattura n. 208/2015.
Questo Tribunale rileva in primo luogo che la domanda è inammissibile perché generica, in quanto l'opposta non ha indicato il fondamento giuridico delle proprie pretese, essendo rimasta indefinita la ragione giuridica della domanda proposta nei confronti del terzo.
In ogni caso, anche volendo superare il profilo della genericità della domanda, la stessa sarebbe comunque inammissibile per carenza dell'interesse ad agire.
L'art. 100 c.p.c. dispone che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse”.
Appare infatti evidente che la ha proposto la domanda riconvenzionale nei Parte_1
confronti del terzo in relazione a un rapporto contrattuale concluso tra altre parti, essendo relativa la fattura n. 208/2015 ai rapporti contrattuali tra la CP_2 Parte_2
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda dell'opposta nei confronti della ditta chiamata in causa sia inammissibile e infondata.
******
Si deve ora esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla chiamata nei confronti CP_1
dell'opponente per il credito residuo.
La domanda è infondata poiché la chiamata non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente in base alla giurisprudenza sopra richiamata.
Infatti, è pacifico in causa che la avesse corrisposto ad l'importo di euro Pt_2 CP_1
31.300,00 come asserito dalla stessa chiamata per i lavori di ristrutturazione dell'immobile eseguiti dalla chiamata.
pagina 13 di 15 All'esito dell'istruttoria non è emersa l'asserita esistenza di un credito residuo della ditta appaltatrice, non essendo stato documentato in causa.
Neppure le prove orali sono state conferenti alla domanda del terzo.
Infatti, le dichiarazioni testimoniali sono state del tutto generiche in merito all'oggetto e al compenso spettante per l'appalto, quindi anche con riferimento all'esistenza di un debito residuo (testi
, udienza 29.01.2021). Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Controparte_6
Ciò appare sufficiente a giustificare il rigetto la domanda riconvenzionale della CP_1
dovendosi di conseguenza ritenere superate le eccezioni della sull'esistenza di vizi negli Pt_2
infissi e della sulla tardiva denuncia dei difetti. CP_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale del terzo chiamato deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo secondo il valore della causa e tenuto conto dell'attività
espletata, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
; CP_3
3. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 Parte_2
[...]
4. condanna a rifondere a le spese Controparte_2 Parte_2
del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 4.143,00 (di cui euro 3.830,00 per onorari e euro
313,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
pagina 14 di 15 5. condanna a rifondere ad le spese Controparte_2 Controparte_3
del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.928,00 (di cui euro 3.830,00 per onorari ed euro
98,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
6. dichiara compensate le altre spese;
7. pone definitivamente a carico della le spese della CTU Controparte_2
separatamente liquidate.
Cagliari, 21/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 - Quartu S. Elena, avente ad oggetto anche la fornitura e posa in opera degli infissi di cui alla fattura