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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1425/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5988/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 167353 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del direttore e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare, nei confronti del Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che la controversia aveva ad oggetto n. 21 atti di irrogazione sanzioni ai sensi del D.lgs n. 472/1997, per asserita ritardata presentazione di atti di aggiornamento catastale di immobili di proprietà della Società, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso e aveva annullato gli atti impugnati, con compensazione delle spese di giudizio, presentava tre motivi di impugnazione. Col primo motivo, lamentava violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 650 del 1972 e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 166 a 173, l. n. 197 del 2022, in combinato disposto con l'art. 14 disp. sulla legge in generale, approvato con r.d. n. 262 del 1942, perché la legge sulla definizione agevolata delle pretese tributarie non era applicabile alle violazioni di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 650 del 1972 che riguarda l'ambito catastale, in quanto non è possibile l'interpretazione estensiva e analogica delle norme agevolative tributarie che sono di stretta interpretazione. Col secondo motivo, deduceva la violazione del disposto di cui all'art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto la previsione di non punibilità di cui alla detta disposizione non era applicabile alla fattispecie sanzionatoria, per come anticipato nella “determinazione della sanzione” al secondo punto secondo cui “…i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità…”, anche perché non vi sono condizioni di “incertezza” o di “indeterminatezza” circa la portata della norma. Col terzo motivo, deduceva la non applicabilità della sanatoria di cui all'art. 1, commi 166 -173, l. n. 197 del 2022, perché le sanzioni comminate non sono ascrivibili alla “inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale…”, stante che la tardività di presentazione dell'aggiornamento catastale con determinazione della rendita catastale di ciascun immobile può avere effetti sulla determinazione di obblighi tributari scaturenti, in esito alle specifiche leggi d'imposta (es. dichiarazione dei redditi). La sanzione in fattispecie non può essere riferita a specifico periodo d'imposta. Quindi la normativa avocata non può applicarsi alla fattispecie.
Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita la s.r.l. Resistente_1, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame in quanto nuova prospettazione non consentita. In subordine, deduceva l'insussistenza delle violazioni, il ritardo scusabile, indipendente dalla volontà di porre in essere le asserite violazioni nonché l'applicabilità dell'art. 6 del d.lgs n. 472 del 1997. La questione riguarda la ristrutturazione di una palazzina di proprietà della Resistente_1 s.r.l., sita in Indirizzo_1, composta da n. 36 appartamenti. La pratica edilizia fu presentata al Comune di Catania, con SCIA per lavori edili e successiva variante. La comunicazione di fine lavori fu inoltrata al Comune in data 10/12/2019 e da tale termine decorrevano i 30 giorni per la denuncia di aggiornamento catastale (DOCFA) di cui all'art. 34-quinques, co. 2, lett. b del D.L. 4/2006 e s.m.i. In ottemperanza a quanto sopra la Società, tramite il suo tecnico, Ing. Nominativo_1, presentò telematicamente n. 21 denunce di aggiornamento catastale in data 20/12/2020 e, dunque, entro i 30 giorni previsti. La presentazione di 21 modelli differenti, pur trattandosi di unica palazzina e di 36 appartamenti tutti ricadenti al suo interno, fu indispensabile, in quanto la procedura telematica DOCFA, com'è noto, consente la trasmissione di files non oltre un certo “peso”. Pertanto, vista la complessità delle schede catastali, il Tecnico, Ing. Nominativo_1, fu costretto a frammentare l'invio in n. 21 diverse schede di denuncia di variazione. L'Agenzia delle Entrate effettuò numerose comunicazioni di mancata accettazione delle DOCFA presentate, richiedendo variazioni alle denunce in oggetto. Occorre ribadire, in questa Sede, quanto già sostenuto nelle
Deduzioni difensive presentate all'Ufficio il 3/8/2022. tutto il procedimento relativo alle DOCFA presentate si concluse poco oltre i 30 giorni, in maniera, però, del tutto incolpevole per la Società, considerato che la richiesta iniziale di aggiornamento era stata presentata in data 20/12/2019, ovvero ben prima del temine di legge. Si rende applicabile al caso in specie, secondo parte appellata, la normativa di cui all'art. 6 del D.lgs n. 472/97, per mancanza assoluta dell'elemento psicologico nella supposta commissione della asserita violazione, ai sensi del comma 1 di detto articolo, in quanto “l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa”; del comma 2: “non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”, ciò in quanto il Tecnico incaricato dalla Società fu costretto a presentare ben 21 diverse schede DOCFA per carenza del programma informatico adottato dall'Agenzia delle Entrate;
infine, del comma
5-bis: “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”. A tal proposito occorre rilevare come le denunce DOCFA furono comunque presentate con lievissimo ritardo, aderendo alle richieste di variazione richieste dall'Ufficio, per cui nessun pregiudizio si è, di fatto, verificato per l'Erario. Inoltre, benché l'Ufficio, negli atti di irrogazione delle sanzioni, citi la normativa di cui agli art. 6,
7, 12 e 16 del D.lgs n. 472/1997, riguardanti il procedimento di irrogazione delle sanzioni e le violazioni continuate, il “cumulo giuridico” delle sanzioni non viene, di fatto, applicato, in quanto l'Agenzia, invece di ricondurre la sanzione ad una medesima fattispecie ed irrogarla una sola volta, con le regole del D.lgs
472/97, applica per ben 21 volte, per singola DOCFA, la medesima sanzione, pur trattandosi di unica palazzina, dello stesso proprietario e di DOCFA presentate tutte in unico contesto e data, sulla base di unica
SCIA e unica segnalazione di fine lavori.
Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e va accolto. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, giacché parte appellante non ha introdotto un nuovo tema di prova, limitandosi a sottolineare la mancanza di requisiti per l'applicabilità della definizione agevolata. secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. T., sent. nr 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013 e più da recente Ord., ordinanza n. 14890 del 2024) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Inoltre, va osservato che sussisteva la violazione del termine entro cui doveva essere presentata la variazione catastale, né ha alcun pregio la difesa della parte appellata secondo cui sarebbe stata costretta a presentare
21 variazioni per la mancanza di programma informatico, in quanto la pafrte poteva attrezzarsi per rispettare il termine di legge ed infine era esclusa la sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs n.
472/1997. In concreto, poi, è stato applicato il minimo della sanzione. Peraltro, è improprio menzionare il cumulo giuridico giacché l'unicità della palazzina non toglie che nella specie si trattava di singole variazioni catastali. Né appare pertinente l'invocazione della incertezza o indeterminatezza della norma, palesemente insussistente.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata con conferma degli atti opposti. Le spese seguono la soccombenza. In proposito, parte appellata va condannata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di lite che si liquidano in euro 2.400,00 oltre IVA, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5988/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3469/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 167353 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del direttore e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare, nei confronti del Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe. Premettendo che la controversia aveva ad oggetto n. 21 atti di irrogazione sanzioni ai sensi del D.lgs n. 472/1997, per asserita ritardata presentazione di atti di aggiornamento catastale di immobili di proprietà della Società, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso e aveva annullato gli atti impugnati, con compensazione delle spese di giudizio, presentava tre motivi di impugnazione. Col primo motivo, lamentava violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 650 del 1972 e falsa applicazione dell'art. 1, commi da 166 a 173, l. n. 197 del 2022, in combinato disposto con l'art. 14 disp. sulla legge in generale, approvato con r.d. n. 262 del 1942, perché la legge sulla definizione agevolata delle pretese tributarie non era applicabile alle violazioni di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 650 del 1972 che riguarda l'ambito catastale, in quanto non è possibile l'interpretazione estensiva e analogica delle norme agevolative tributarie che sono di stretta interpretazione. Col secondo motivo, deduceva la violazione del disposto di cui all'art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto la previsione di non punibilità di cui alla detta disposizione non era applicabile alla fattispecie sanzionatoria, per come anticipato nella “determinazione della sanzione” al secondo punto secondo cui “…i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità…”, anche perché non vi sono condizioni di “incertezza” o di “indeterminatezza” circa la portata della norma. Col terzo motivo, deduceva la non applicabilità della sanatoria di cui all'art. 1, commi 166 -173, l. n. 197 del 2022, perché le sanzioni comminate non sono ascrivibili alla “inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale…”, stante che la tardività di presentazione dell'aggiornamento catastale con determinazione della rendita catastale di ciascun immobile può avere effetti sulla determinazione di obblighi tributari scaturenti, in esito alle specifiche leggi d'imposta (es. dichiarazione dei redditi). La sanzione in fattispecie non può essere riferita a specifico periodo d'imposta. Quindi la normativa avocata non può applicarsi alla fattispecie.
Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita la s.r.l. Resistente_1, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame in quanto nuova prospettazione non consentita. In subordine, deduceva l'insussistenza delle violazioni, il ritardo scusabile, indipendente dalla volontà di porre in essere le asserite violazioni nonché l'applicabilità dell'art. 6 del d.lgs n. 472 del 1997. La questione riguarda la ristrutturazione di una palazzina di proprietà della Resistente_1 s.r.l., sita in Indirizzo_1, composta da n. 36 appartamenti. La pratica edilizia fu presentata al Comune di Catania, con SCIA per lavori edili e successiva variante. La comunicazione di fine lavori fu inoltrata al Comune in data 10/12/2019 e da tale termine decorrevano i 30 giorni per la denuncia di aggiornamento catastale (DOCFA) di cui all'art. 34-quinques, co. 2, lett. b del D.L. 4/2006 e s.m.i. In ottemperanza a quanto sopra la Società, tramite il suo tecnico, Ing. Nominativo_1, presentò telematicamente n. 21 denunce di aggiornamento catastale in data 20/12/2020 e, dunque, entro i 30 giorni previsti. La presentazione di 21 modelli differenti, pur trattandosi di unica palazzina e di 36 appartamenti tutti ricadenti al suo interno, fu indispensabile, in quanto la procedura telematica DOCFA, com'è noto, consente la trasmissione di files non oltre un certo “peso”. Pertanto, vista la complessità delle schede catastali, il Tecnico, Ing. Nominativo_1, fu costretto a frammentare l'invio in n. 21 diverse schede di denuncia di variazione. L'Agenzia delle Entrate effettuò numerose comunicazioni di mancata accettazione delle DOCFA presentate, richiedendo variazioni alle denunce in oggetto. Occorre ribadire, in questa Sede, quanto già sostenuto nelle
Deduzioni difensive presentate all'Ufficio il 3/8/2022. tutto il procedimento relativo alle DOCFA presentate si concluse poco oltre i 30 giorni, in maniera, però, del tutto incolpevole per la Società, considerato che la richiesta iniziale di aggiornamento era stata presentata in data 20/12/2019, ovvero ben prima del temine di legge. Si rende applicabile al caso in specie, secondo parte appellata, la normativa di cui all'art. 6 del D.lgs n. 472/97, per mancanza assoluta dell'elemento psicologico nella supposta commissione della asserita violazione, ai sensi del comma 1 di detto articolo, in quanto “l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa”; del comma 2: “non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”, ciò in quanto il Tecnico incaricato dalla Società fu costretto a presentare ben 21 diverse schede DOCFA per carenza del programma informatico adottato dall'Agenzia delle Entrate;
infine, del comma
5-bis: “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”. A tal proposito occorre rilevare come le denunce DOCFA furono comunque presentate con lievissimo ritardo, aderendo alle richieste di variazione richieste dall'Ufficio, per cui nessun pregiudizio si è, di fatto, verificato per l'Erario. Inoltre, benché l'Ufficio, negli atti di irrogazione delle sanzioni, citi la normativa di cui agli art. 6,
7, 12 e 16 del D.lgs n. 472/1997, riguardanti il procedimento di irrogazione delle sanzioni e le violazioni continuate, il “cumulo giuridico” delle sanzioni non viene, di fatto, applicato, in quanto l'Agenzia, invece di ricondurre la sanzione ad una medesima fattispecie ed irrogarla una sola volta, con le regole del D.lgs
472/97, applica per ben 21 volte, per singola DOCFA, la medesima sanzione, pur trattandosi di unica palazzina, dello stesso proprietario e di DOCFA presentate tutte in unico contesto e data, sulla base di unica
SCIA e unica segnalazione di fine lavori.
Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e va accolto. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, giacché parte appellante non ha introdotto un nuovo tema di prova, limitandosi a sottolineare la mancanza di requisiti per l'applicabilità della definizione agevolata. secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., Sez. T., sent. nr 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013 e più da recente Ord., ordinanza n. 14890 del 2024) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Inoltre, va osservato che sussisteva la violazione del termine entro cui doveva essere presentata la variazione catastale, né ha alcun pregio la difesa della parte appellata secondo cui sarebbe stata costretta a presentare
21 variazioni per la mancanza di programma informatico, in quanto la pafrte poteva attrezzarsi per rispettare il termine di legge ed infine era esclusa la sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs n.
472/1997. In concreto, poi, è stato applicato il minimo della sanzione. Peraltro, è improprio menzionare il cumulo giuridico giacché l'unicità della palazzina non toglie che nella specie si trattava di singole variazioni catastali. Né appare pertinente l'invocazione della incertezza o indeterminatezza della norma, palesemente insussistente.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata con conferma degli atti opposti. Le spese seguono la soccombenza. In proposito, parte appellata va condannata alla rifusione, in favore della parte appellante delle spese di lite che si liquidano in euro 2.400,00 oltre IVA, tenuto conto della riduzione di legge.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il Presidente