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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 788/2018 R.G.,
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Castelluzzo Giuseppe;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carbone Salvatore
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
DI Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23-05-2018 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Casarano, , e Controparte_2 Controparte_4 [...]
per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma Controparte_1
di euro 5.681,47, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro verificatosi in Casarano, su viale Ferrari (direzione centro); in particolare, l'attrice deduceva che, in data 5 febbraio 2018, alla guida della propria autovettura Nissan IC tg. EM (assicurata con ), giunta nei pressi del civico 85, si Controparte_1
scontrava con l'autovettura Renault GO tg. BA022AH (assicurata con , CP_5
condotta dalla sig.ra e di proprietà del sig. ; Controparte_4 Controparte_2
attribuiva, dunque, la responsabilità dell'impatto alla convenuta per avere la stessa svoltato repentinamente a sinistra, occupando improvvisamente e imprevedibilmente la corsia di pertinenza percorsa dall'attrice, che viaggiava in direzione opposta.
Si costituiva in giudizio la compagnia di contestando, nel Controparte_6
merito, la veridicità del fatto storico come rappresentato in citazione, e sostenendo che il sinistro si fosse verificato per colpa ed esclusiva responsabilità di parte attrice, la quale, alla guida della sua autovettura, mentre percorreva viale Ferrari (direzione ospedale), urtava il veicolo Renault GO tg. BA022AH, parcheggiato regolarmente sul lato destro del suddetto viale;
precisava che, in ogni modo, aveva provveduto a risarcire i danni lamentati dall'attrice al 50%,, per una somma complessiva di euro 1.700,00.
Espletata l'istruttoria, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 103/2021, depositata il 16 marzo 2021, riteneva che, in considerazione della impossibilità di accertare l'esclusiva responsabilità di un conducente rispetto all'altro, doveva trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; rilevava che il danno lamentato sulle cose ammontava a complessivi euro 2.735,00, da ridurre al 50% in ragione della affermata responsabilità paritaria;
rigettava, invece, per mancata prova sul nesso causale, la richiesta di risarcimento avanzata dall'attrice per le lesioni subite;
dichiarava,
2 pertanto, satisfattiva la somma inviata dalla compagnia in favore di parte Controparte_1
attrice nelle more del processo (pari ad euro 1.400,00 per sorte capitale, dovendosi escludere la somma di euro 300,00 relativa alle spese legali per la fase stragiudiziale).
Con atto del 15 ottobre 2021 proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, lamentando, in primo luogo, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure, il quale, anziché accertare l'esclusiva responsabilità della aveva presunto l'eguale grado di colpa di entrambe le conducenti CP_4
coinvolte nel sinistro in questione;
dichiarava, inoltre, di non aver mai ricevuto l'importo indicato in sentenza di euro 1.700; chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva e, innanzitutto, precisava che la somma offerta non Controparte_1
era pervenuta alla danneggiata solo a causa di un disguido tecnico;
ribadiva poi l'insussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le presunte lesioni patite dall'appellante; chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, di dichiarare congrua e satisfattiva di ogni pregiudizio la somma di euro 2.500,00.
e , appellati, non si costituivano in giudizio. Controparte_2 Controparte_4
Acquisito fascicolo di primo grado, il giudizio, all'udienza del 25 settembre 2024, era trattenuto per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il giudice di primo Parte_1
grado abbia operato un'errata, insufficiente e illogica valutazione degli elementi probatori, giungendo a conclusioni errate, in quanto avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Renault GO, e CP_4
non invece applicare la presunzione di pari responsabilità.
La censura è fondata.
3 L'attività istruttoria svolta in primo grado, invero, ha chiaramente confermato la violazione delle norme del Codice della Strada da parte della , con esclusione di CP_4
qualsiasi concorso di colpa dell'appellante danneggiata;
erronea è, di conseguenza,
l'applicazione, da parte del Giudice di Pace, della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2,cc .
Al riguardo va evidenziato che: il verbale redatto dal corpo di polizia municipale ha attestato che il veicolo Nissan
IC guidato dall'appellante giunto in prossimità del civico 85, Parte_1
ha impattato frontalmente contro il veicolo Renault GO condotto dalla CP_4
situato nella stessa corsia di marcia di pertinenza della Nissan, non riuscendo i verbalizzanti solo a confermare se il veicolo Renault fosse “fermo” e a motore accesso
(come dichiarato dalla stessa ) o “marciante”; CP_4
le deposizioni testimoniali e gli esiti della CTU, hanno confermato l'irregolare posizione della Renault GO che, ferma (per giunta in un'area non dedicata alla sosta di veicoli) o comunque in leggero movimento, occupava certamente l'opposta corsia di marcia, ove stava transitando regolarmente l'autovettura Nissan IC;
dalle risultanze istruttorie non emergono elementi che consentono di contestare all'appellante alcuna violazione di prescrizioni dettate dal Codice della strada, né tantomeno la violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia che devono essere rispettati dai conducenti dei veicoli;
l'esiguità dei danni conseguenti all'impatto e l'assenza di segni di frenata sull'asfalto consentono di affermare, invero, che
[...]
viaggiava ad una velocità contenuta, e che, nel corso del tragitto, ha trovato Parte_1
imprevedibilmente e inevitabilmente innanzi a sé l'autovettura Renault GO, la quale, in sosta o in movimento, era comunque posizionata in modo del tutto irregolare nella corsia di marcia di pertinenza della Nissan condotta dall'attrice.
4 Con ulteriore motivo di impugnazione l'appellante contesta il mancato riconoscimento delle lesioni personali sofferte a causa dell'incidente, evidenziando la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lamentate lesioni, non riconosciuto invece nell'impugnata sentenza.
Anche tale doglianza è fondata.
Il Giudice di Pace ha ritenuto di non poter liquidare il danno biologico per mancanza di prova del nesso causale, sull'erroneo presupposto che le certificazioni mediche esibite in giudizio avevano data diversa da quella del sinistro.
Al riguardo va, invero, rilevato che la data del primo referto del pronto soccorso allegato in atti da corrisponde a quella del sinistro (nello specifico: Parte_1
5 febbraio 2018) e che le lesioni riscontrate (“trauma della strada - trauma cranico minore con prognosi di 5 giorni”) coincidono con il rilievo effettuato dalla Polizia
Locale, sempre nella stessa data, in cui si dà atto della presenza di un trauma cranico minore subìto dall'appellante.
Il referto medico del giorno seguente (6 febbraio 2018) accerta poi l'insorgenza di una cervicalgia post-traumatica, contusione spalla destra e indice sinistro derivanti da trauma “per incidente in strada” con prognosi di 10 giorni, cui fanno seguito ulteriori 15 giorni di riposo e cure.
La sentenza di primo grado, al riguardo, nega aprioristicamente che la prova del danno biologico sofferto possa essere desunta dal referto di pronto soccorso e dalla certificazione medica addotta alla causa, limitandosi apoditticamente a escludere il nesso di causalità tra le lesioni lamentate e il sinistro;
siffatta esclusione probatoria, considerata la coincidenza dei dati cronologico-temporali tra gli accertamenti esibiti e le lesioni sofferte nonché la mancata specifica contestazione sul nesso causale (la contestazione della compagnia assicurativa concerne infatti solo la durata della indicata
5 temporanea invalidità e la richiesta di danno morale), deve ritenersi, come detto, priva di fondamento.
Alla luce di detti certificati, da ritenere sufficienti per stabilire la sussistenza della lesione ed i relativi postumi alla stessa ricollegabile (Cass. civ., Ord. n. 9674/2022), occorre valutare il tipo di lesione e il grado di invalidità conseguente alla stessa per come indicato nei detti certificati, per poi procedere alla liquidazione del conseguente danno.
Nella specie, trattandosi di danno non patrimoniale per inabilità temporanea derivante da lesioni di lieve entità, sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., si ritiene equo liquidare il pregiudizio subìto in euro 761,47; sono inoltre dovute le spese mediche sostenute dall'appellante in conseguenza delle lesioni personali subite, come comprovate dalla documentazione in atti, da riconoscersi nella misura di euro 321,00.
Quanto ai danni materiali conseguenti all'impatto, sulla base della documentazione allegata e delle valutazioni del CTU, si ritiene congrua e satisfattiva la somma di euro
2.735,00, non oggetto peraltro di specifica doglianza.
Come dichiarato da parte appellante (v. da ultimo, comparsa conclusionale), la stessa ha trattenuto in via stragiudiziale la somma di euro 2.500,00, offerta dall'appellata a titolo di risoluzione bonaria della controversia.
In conclusione, il danno da risarcire (euro 3.817,47), detratto quanto già anticipato dall'assicurazione appellata (euro 2.500,00), ammonta al totale complessivo di euro
1.317,47, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado, liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno poste, in applicazione del criterio della soccombenza, per il
50%, a carico della , in favore della parte attrice, con Controparte_7
distrazione in favore del difensore anticipatario;
il residuo 50% va compensato tra le parti, in ragione del comportamento processuale della Compagnia, che ha comunque
6 provveduto a versare, nelle more del giudizio, parte della somma richiesta a titolo di risarcimento.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con atto del
15 ottobre 2021, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 103/2021 del 5 Controparte_2 Controparte_4
marzo 2021, emessa dal Giudice di Pace di Casarano, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro di cui è causa;
Controparte_4
per l'effetto, condanna la compagnia assicuratrice al Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, della somma residua di euro 1.317,47, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
del 50% delle spese del giudizio, liquidate per l'intero in euro 633,00 per il primo grado, ed in euro 1.278,00 per il presente grado, con distrazione in favore dell'avvocato
Giuseppe Castelluzzo, anticipatario;
dichiara compensato tra le parti il residuo 50%.
Lecce, 29/1/2025
Il Giudice
Dr. Mario Cigna
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