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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10666/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10666/2018
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Biancavilla Viale Europa n. 34, presso lo studio dell'avvocato VENTURA GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 32 C.F._2
CATANIA, presso lo studio dell'avvocato PATERNO' CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25.06.2018, ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , trascritto nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Biancavilla il 19.06.1999 al N. 38 Parte II, Serie A, Anno
1999, unione dalla quale sono nati i figli l'8.12.2000, e , il 18.09.2009. Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con sentenza n. 4220/2016, pubblicata il
28.07.2016 emessa da questo Tribunale nel procedimento n. R.G. 10243/2013 e ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei minori e , Persona_1 Persona_2
confermando le modalità del diritto di visita del padre così come statuite in sede di separazione;
infine, ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico Parte_1
del padre, in considerazione delle mutate esigenze dei figli e delle condizioni personali e economiche delle parti.
si è costituito in giudizio aderendo alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e ha rappresentato che nelle more del giudizio la figlia è divenuta Persona_1 maggiorenne;
pertanto, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso di con Persona_2
collocamento presso la madre e di regolamentare il diritto di visita del padre, con determinazione dell'importo mensile per il mantenimento dei figli, in relazione alle sue limitate capacità economiche.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo, depositato telematicamente, con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, con rinuncia ad ogni altra domanda:
- pronunciare ai sensi dell'art.3, n.2), lett.b, L.898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Nulla disporre in merito alla figlia sia a titolo di mantenimento perché ormai Per_1
indipendente economicamente, sia in merito al diritto di visita perché deciderà e concorderà autonomamente modalità e tempi per vedere il genitore;
- Che per il figlio minore rimanga collocato presso la madre con l'affido condiviso ad Per_2
entrambi i genitori;
poiché il padre vive all'estero, la madre potrà assumere gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio minore;
- in merito al diritto di visita per il minore compatibilmente con i suoi rientri in Italia, Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e previo accordo con il coniuge collocatario;
- a titolo di assegno di mantenimento il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a CP_1 Pt_1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore € 250,00 mensili oltre al 50% delle Per_2
2 spese straordinarie, riconoscendo alla sig.ra il 100% dell'importo dell'assegno unico Pt_1
(rinunciando di fatto a chiedere il suo 50%).
All'udienza del 15/04/2024 il giudice istruttore, rilevato che in fase di separazione era stato previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre (richiesto da quest'ultima anche in sede di divorzio) e che il padre risiede ancora all'estero, ha fissato la comparizione personale delle parti per l'udienza del
2.12.2024 al fine di chiedere chiarimenti sul punto.
All'udienza fissata, il giudice istruttore ha interrogato le parti sul punto e le stesse hanno confermato di avere buoni rapporti. ha precisato di essere a disposizione per le autorizzazioni e Controparte_1
per le firme necessarie per il figlio minore.
Il giudice istruttore, rilevato il mancato deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rinviato per decisione con udienza in modalità cartolare e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo già depositato telematicamente con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accordo.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 4220/2016, pubblicata il 28.07.2016, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. R.G.
10243/2013) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti all'udienza del 2.12.2024, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Le spese processuali devono essere compensate, come richiesto dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10666/2018 r.g., disattesa
3 ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Biancavilla il 19.06.1999 al
[...]
N. 38, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Biancavilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10666/2018
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Biancavilla Viale Europa n. 34, presso lo studio dell'avvocato VENTURA GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a P.ZZA DELLA REPUBBLICA N. 32 C.F._2
CATANIA, presso lo studio dell'avvocato PATERNO' CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25.06.2018, ha chiesto di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , trascritto nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Biancavilla il 19.06.1999 al N. 38 Parte II, Serie A, Anno
1999, unione dalla quale sono nati i figli l'8.12.2000, e , il 18.09.2009. Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge con sentenza n. 4220/2016, pubblicata il
28.07.2016 emessa da questo Tribunale nel procedimento n. R.G. 10243/2013 e ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei minori e , Persona_1 Persona_2
confermando le modalità del diritto di visita del padre così come statuite in sede di separazione;
infine, ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli minori posto a carico Parte_1
del padre, in considerazione delle mutate esigenze dei figli e delle condizioni personali e economiche delle parti.
si è costituito in giudizio aderendo alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e ha rappresentato che nelle more del giudizio la figlia è divenuta Persona_1 maggiorenne;
pertanto, ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso di con Persona_2
collocamento presso la madre e di regolamentare il diritto di visita del padre, con determinazione dell'importo mensile per il mantenimento dei figli, in relazione alle sue limitate capacità economiche.
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo, depositato telematicamente, con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, con rinuncia ad ogni altra domanda:
- pronunciare ai sensi dell'art.3, n.2), lett.b, L.898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Nulla disporre in merito alla figlia sia a titolo di mantenimento perché ormai Per_1
indipendente economicamente, sia in merito al diritto di visita perché deciderà e concorderà autonomamente modalità e tempi per vedere il genitore;
- Che per il figlio minore rimanga collocato presso la madre con l'affido condiviso ad Per_2
entrambi i genitori;
poiché il padre vive all'estero, la madre potrà assumere gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti il figlio minore;
- in merito al diritto di visita per il minore compatibilmente con i suoi rientri in Italia, Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso e previo accordo con il coniuge collocatario;
- a titolo di assegno di mantenimento il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a CP_1 Pt_1 titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore € 250,00 mensili oltre al 50% delle Per_2
2 spese straordinarie, riconoscendo alla sig.ra il 100% dell'importo dell'assegno unico Pt_1
(rinunciando di fatto a chiedere il suo 50%).
All'udienza del 15/04/2024 il giudice istruttore, rilevato che in fase di separazione era stato previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre (richiesto da quest'ultima anche in sede di divorzio) e che il padre risiede ancora all'estero, ha fissato la comparizione personale delle parti per l'udienza del
2.12.2024 al fine di chiedere chiarimenti sul punto.
All'udienza fissata, il giudice istruttore ha interrogato le parti sul punto e le stesse hanno confermato di avere buoni rapporti. ha precisato di essere a disposizione per le autorizzazioni e Controparte_1
per le firme necessarie per il figlio minore.
Il giudice istruttore, rilevato il mancato deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rinviato per decisione con udienza in modalità cartolare e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo già depositato telematicamente con rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accordo.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza n. 4220/2016, pubblicata il 28.07.2016, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. R.G.
10243/2013) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti all'udienza del 2.12.2024, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Le spese processuali devono essere compensate, come richiesto dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10666/2018 r.g., disattesa
3 ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Biancavilla il 19.06.1999 al
[...]
N. 38, Parte II, Serie A, Anno 1999, alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Biancavilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania il giorno 14.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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