Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 24858
CASS
Sentenza 4 ottobre 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 24 settembre 2019, con relatore il Consigliere Alberto Giusti. Le parti in causa erano una ricorrente, che contestava la responsabilità erariale per danno subito dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, che difendeva la legittimità della condanna inflitta dalla Corte dei Conti. La ricorrente sosteneva l'insussistenza della giurisdizione contabile nei suoi confronti, argomentando di non aver partecipato attivamente al procedimento di concessione dei contributi pubblici, e che la competenza per il recupero delle somme indebitamente percepite spettasse al giudice ordinario.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'AGEA, ritenendo che non avesse legittimazione passiva, e ha rigettato il ricorso nei confronti del Procuratore Generale. Ha argomentato che la giurisdizione contabile si applica anche ai privati che percepiscono fondi pubblici, qualora questi non siano utilizzati per le finalità previste, e che la responsabilità erariale può sussistere anche in assenza di una domanda formale di contributo. La Corte ha quindi confermato la legittimità della condanna per danno erariale, evidenziando che la ricorrente aveva collaborato attivamente a un illecito, contribuendo al danno erariale.

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Massime2

In tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati "Set Aside" - ed aveva così percepito i detti contributi, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste).

Il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione costituisce una questione relativa ai presupposti dell'azione, la cui decisione rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il profilo del difetto di giurisdizione è inammissibile, non riguardando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti. (Nella specie, era stato prospettato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti con riferimento ad un'azione per responsabilità erariale esercitata dal P.M. contabile in seguito all'indebita percezione di un finanziamento pubblico concesso dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, poiché quest'ultima aveva intrapreso il recupero in via amministrativa della somma attraverso l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, contro la quale il percettore del contributo aveva proposto opposizione davanti al giudice ordinario).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/10/2019, n. 24858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24858
Data del deposito : 4 ottobre 2019

Testo completo