Decreto cautelare 27 febbraio 2020
Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 18 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 18/01/2023, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Maurizio Marras, via Macomer n. 15;
contro
Questura -OMISSIS-, in persona del Questore p.t.,
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. 6 D/ P.a.s.i., /2020/n. 1 in data 4 gennaio 2020, notificato in data 13 gennaio 2020, di rigetto della domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio di armi comuni richiesta dalla Sig.ra -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto ad esso connesso e/o presupposto,
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente in conseguenza dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è titolare, dall’anno 1997, di una ditta individuale, corrente in -OMISSIS- (prov. di -OMISSIS-) via -OMISSIS- (armeria "-OMISSIS-"), avente ad oggetto il commercio di armi comuni da sparo.
2. In data 11 marzo 2019, considerato l’approssimarsi della scadenza della precedente licenza triennale rilasciata per il suddetto locale in data 7 giugno 2016 e in scadenza il 7 maggio 2019, presentava all’ufficio territorialmente competente (-OMISSIS- dei Carabinieri di Sardegna), domanda di rinnovo della licenza triennale del Questore per l’esercizio del commercio di armi comuni, ex art. 31 T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/31.
3. Detta istanza veniva reiterata l’11 aprile 2019 l’Ufficio Licenze della Divisione PA.S.I.
4. Nei giorni 23 maggio 2019 e 18 luglio 2019 la Squadra di Polizia Amministrativa e l’Ufficio Armi della Questura di -OMISSIS- effettuava presso i suddetti locali dei sopralluoghi.
5. In data 6 settembre 2019 venivano comunicati alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
6. Malgrado la presentazione di tempestive osservazioni con Decreto prot. 6 D/ P.a.s.i., /2020/n. 1 del 4 gennaio 2020 il Questore per la Provincia di -OMISSIS- rigettava la domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di armi comuni richiesta dalla sig.ra -OMISSIS-.
7. Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente che, ritenendolo illegittimo, l’ha impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per insufficienza ed incongruità della motivazione, per evidente contraddittorietà ed illogicità, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per travisamento dei fatti - per iniquità, per sviamento di potere: in quanto non sarebbero adeguatamente argomentate e motivate le ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego, con particolare riferimento al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. In particolare i fatti contestati non sarebbero idonei a fondare il conclusivo giudizio di inaffidabilità adottato nei suoi confronti.
2) Violazione del giusto procedimento amministrativo - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 - Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato al d.p.c.m. 21 marzo 2013, n. 58 (Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni) ex art. 31 t.u.l.p.s.: in quanto non sarebbero stati rispettati i termini di durata del procedimento. Inoltre non sarebbe stata effettuata la prescritta comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
8. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
9. Contestualmente alla domanda caducatoria la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo, nonché dei danni di carattere patrimoniale conseguenti alla forzata chiusura dell’attività commerciale a decorrere dal 7 maggio 2019.
10. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
11. Con decreto presidenziale n. 43 del 27 febbraio 2020 l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., è stata respinta.
12. Con decreto presidenziale n. 60 del 24 marzo 2020 la seconda istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., è stata respinta.
13. Con ordinanza collegiale n. 184 del 24 aprile 2020 l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.
14. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3726 del 24 giugno 2020 è stata sospesa l’esecutività dell’atto impugnato.
15. Con ordinanza collegiale n. 4315 del 17 luglio 2020 il Consiglio di Stato, Sezione III, in riforma della predetta ordinanza n. 184/2020, ha accolto l’appello cautelare.
16. Conseguentemente il Questore di -OMISSIS-, con provvedimento del 30 settembre 2020, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sospendeva gli effetti del decreto di diniego all’esercizio di armi comuni emesso in data 4 gennaio 2020 nei confronti della sig.ra -OMISSIS- e, per l’effetto, l’autorizzava provvisoriamente – per un anno, salvo rinnovo - all’esercizio del commercio di armi comuni, ex art. 31 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 773/31; successivamente, in data 6 ottobre 2020, disponeva la restituzione di alcune delle armi sequestrate con nulla osta al trasporto.
17. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
18. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. I motivi del diniego opposto dall’amministrazione sono stati esplicitati, a seguito dei sopralluoghi effettuati in corso di istruttoria a cura del personale della Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Armi, fin dal preavviso di diniego del 6 settembre 2019.
2. Si tratta di una pluralità di motivi tutti attinenti a importanti profili di regolarità nella gestione di una rivendita di armi ognuno dei quali di per sé idoneo a giustificare l’adozione di un provvedimento reiettivo dell’istanza di rinnovo della licenza di commercio.
3. In particolare venivano rilevate:
- Operazioni di compravendita di armi compiute in violazione degli obblighi previsti dall’art. 35 TULPS in materia di tenuta del registro delle operazioni giornaliere ed identificazione delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. In particolare venivano riscontrate registrazioni effettuate a nome di persone decedute alla data dell’operazione, mentre ulteriori operazioni venivano registrate con dati incompleti, rendendo difficoltose le attività di controllo degli operatori di P.S. ;
- Operazioni di carico armi da fuoco registrate in epoca successiva alla scadenza della precedente licenza (7 maggio 2019);
- Rinvenimento di un fucile semiautomatico avente la canna alterata, con evidenti segni di taglio sul vivo di volata;
- Detenzione di un numero di armi superiore al limite massimo consentito in licenza;
- Talune situazioni di criticità circa le condizioni di sicurezza all’interno dell’armeria.
4. Con riferimento a talune delle anzidette violazioni, la ricorrente veniva deferita alla A.G. (procedimento iscritto nel R.G.N.R. della Procura della Repubblica di -OMISSIS-).
5. Orbene, ai sensi dell’art. 35 TULPS gli armaioli sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
6. Essi devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
7. Orbene, i rilievi critici della Questura si fondano sulla nota della -OMISSIS- n. 73/19-1 del 19 luglio 2019 che in relazione all’armeria “-OMISSIS-OMISSIS-”, con riferimento al periodo di interesse, indica una generica regolarità di trasmissione dei registri nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2019.
8. Detto documento, in quanto di maggior dettaglio, appare più completo ed esaustivo rispetto a quello – invero generico - posto dalla ricorrente a fondamento delle sue difese (documento del 23 luglio 2019) col quale i Carabinieri di -OMISSIS- certificavano che i modelli 38 e l'estratto del registro delle operazioni giornaliere dell'armeria fossero stati regolarmente consegnati alle scadenze previste, in ossequio ad un preciso accordo con la -OMISSIS-.
9. Orbene, dagli estratti allegati a tale documento del 19 luglio 2019 risulta che dette operazioni di compravendita sono state 4 a febbraio, 6 a marzo, 2 ad aprile e 2 a maggio.
10. In relazione alla gestione di detti registri le criticità rilevate sono due:
a) in primo luogo la trasmissione del registro all’organo di vigilanza non risulta avvenuta mensilmente come richiesto dall’art. 35 TULPS ma solo il 30 maggio 2019, dopo il sopralluogo della polizia amministrativa compiuto in fase istruttoria il 23 maggio 2019;
b) in secondo luogo non sarebbero state comunicate talune operazioni di compravendita effettuate nei mesi di marzo e aprile 2019.
11. Come detto ognuno di questi inadempimenti è autosufficiente a giustificare il provvedimento negativo impugnato, e sul punto a) – anche a voler superare il punto b) in forza delle argomentazioni di cui alle pagine 7 e 8 del ricorso – le difese della ricorrente non incidono sulle documentate argomentazioni della Questura di -OMISSIS-.
12. Tanto basta al rigetto del ricorso.
13. Solo per completezza si passa all’esame di un ulteriore profilo di criticità evidenziato dall’amministrazione, e cioè il rinvenimento nei locali dell’armeria di un fucile avente la canna alterata.
14. La difesa della ricorrente si fonda essenzialmente sulla pronuncia del Tribunale di -OMISSIS- in sede di riesame del sequestro operato in data 18 luglio 2019 e sulla richiesta di archiviazione del 6 novembre 2019 - formulata al G.I.P. - da parte della Procura della Repubblica di -OMISSIS- per l’insussistenza del reato contestato.
15. L’argomento non è tuttavia decisivo in quanto, anzi, conferma l’irregolarità constatata dalla polizia amministrativa seppur escludendo la rilevanza penale della stessa per le ragioni in tali atti contenute.
16. Dunque, attesa l’autonomia delle valutazioni dei diversi uffici interessati dalla vicenda, e tenuto conto della finalità precauzionale che in questa materia governa l’azione dell’amministrazione, nessuna illegittimità inficia sotto questo profilo il provvedimento impugnato.
17. In proposito è anche opportuno ricordare, per i principi espressi, condivisi dal Tribunale, la sentenza del Consiglio di Stato -sez. III, 24 gennaio 2018, n. 484, ove si afferma che “ la gestione di un’armeria costituisce un’attività particolarmente delicata, per i risvolti che riveste sulla pubblica sicurezza, e che – quindi – ragionevolmente la Questura ha utilizzato un parametro di giudizio piuttosto rigido in presenza di una condotta quale quella tenuta dall’appellante, connotata da particolare gravità per la pubblica sicurezza ”.
18. Resta da dire, sul punto, che la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato a cui è oggi chiamato il Tribunale non può che essere cristallizzata con riferimento al momento della sua adozione, sicché le argomentazioni svolte nelle difese della ricorrente con riferimento alle successive vicende giudiziarie e amministrative che “ex post” avrebbero consentito di chiarire e superare tutte le criticità rilevate in occasione dei sopralluoghi effettuati dagli organi di vigilanza ben potranno essere valutati dalla Questura in presenza di una nuova richiesta di autorizzazione che, ovviamente, potrà essere esaminata alla luce di quanto accertato successivamente all’adozione del provvedimento impugnato.
19. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di impugnazione, col quale la ricorrente lamenta la violazione del termine di 120 giorni fissato dal D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58 (riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno di durata superiore a novanta giorni) per le istruttorie aventi ad oggetto il rilascio delle licenze di fabbricazione e/o commercio di armi comuni ex art. 31 T.U.L.P.S.
20. La scansione temporale dell’iter procedimentale in questione è puntualmente riportata nelle difese dell’amministrazione.
21. La domanda di rinnovo ex art. 31 del T.U.L.P.S. è stata presentata presso l'ufficio competente (la Questura di -OMISSIS-) in data 11 aprile 2019 (la domanda precedente alla quale fa riferimento la ricorrente non può considerarsi idonea a determinare il dies a quo del procedimento perché irrituale (in quanto non conforme al modello ministeriale previsto), incompleta (in quanto mancante di dati essenziali e delle autocertificazioni necessarie all’avvio del procedimento) e inoltrata ad amministrazione incompetente (Carabinieri di -OMISSIS- e non alla Questura di -OMISSIS- quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza).
22. Prendendo dunque le mosse da tale data, in ragione degli atti sospensivi e interruttive dei termini procedimentali ricordati dalla difesa pubblica nella memoria del 13 marzo 2020, il procedimento deve ritenersi concluso nel termine di legge.
23. In conclusione, quindi, il ricorso siccome infondato va respinto, ferma restando, come detto, la possibilità di nuove valutazioni dell’Amministrazione in caso di presentazione di una nuova istanza della ricorrente che evidenzi il definitivo superamento delle criticità riscontrate.
24. La complessità della vicenda, che ha anche avuto in secondo grado esito favorevole in sede cautelare, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tito Aru | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.