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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1035/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 115 presso lo studio dell'Avv. Francesca Iacoe, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219002235617000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n.
33020150001582300000 e n. 33020150001582401000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219002235617000, notificata il 3.02.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n. 33020150001582401000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali. Deduceva 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati all'opponente, oltre che la prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo all' di accertare l'assenza di responsabilità in capo all'Istituto opposto, con esonero CP_3 dal pagamento delle spese di lite.
3. Con memoria depositata il 5.02.2024 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_3 preliminare, la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e di quello previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, eccependo che la propria carenza di legittimazione passiva, posto che l' era l'ente competente CP_1 alla notifica degli avvisi di addebito.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.02.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
22.09.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 2.03.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
6. Per quanto concerne il merito della controversia, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del
02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella fattispecie in esame, la ricorrente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n.
33020150001582401000, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del
6.03.2019, 27.06.2019, 17.01.2020 e del 17.01.2020.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 3.02.2022), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, sicché l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo. Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che gli avvisi di ricevimento depositati dall' al fine di dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi CP_1 all'intimazione di pagamento opposta non sono riconducibili agli atti con essi asseritamente notificati, tenuto conto che il numero della raccomandata che compare sugli avvisi di addebito non coincide con quello riportato sui rispettivi avvisi di ricevimento. Nello specifico:
a) l'avviso di addebito n. 33020130002462703000 (relativo a contributi DM10 anno 2010) reca l'indicazione del numero di spedizione 65017558817-0, e ciononostante l' produce, a comprova CP_1 dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento contraddistinto dal numero di spedizione
64972283008-1 6.09.2019 per compiuta giacenza;
Parte_2
b) l'avviso di addebito n. 33020150001582292000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2011) reca l'indicazione del numero di spedizione 65034341885-3, e ciononostante l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento CP_1 contraddistinto dal numero di spedizione 64972281883-7, la cui notifica risulta perfezionata il
23.05.2019 per compiuta giacenza;
c) l'avviso di addebito n. 33020150001582300000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2009) reca l'indicazione del numero di spedizione 65034341886-4, e ciononostante l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento CP_1 contraddistinto dal numero di spedizione 649721446357, la cui notifica risulta perfezionata il
17.01.2020 per consegna a mani di , qualificatasi come figlia della ricorrente;
Persona_1
d) l'avviso di addebito n. 33020150001582401000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2010) reca l'indicazione del numero di spedizione 65034341887-5, e ciononostante l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento CP_1 contraddistinto dal numero di spedizione 649721446346, la cui notifica risulta perfezionata il
17.01.2020 per consegna a mani di , qualificatasi come figlia della ricorrente. Persona_1
Ne consegue, pertanto, che l' non ha fornito prova della rituale notificazione degli avvisi di CP_1 addebito.
Sulla scorta della documentazione prodotta dall' , non vi è prova Controparte_2 che l'ente della riscossione abbia compiuto atti interruttivi in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (3.02.2022).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale era già abbondantemente spirato nel momento in cui la ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento (3.02.2022), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2009, 2010 e 2011.
Alla medesima conclusione si perviene, relativamente ai soli contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi commercianti (IVS sul reddito eccedente il minimale), anche a voler considerare quale dies a quo la data di notifica dell'accertamento unificato effettuato dall' Controparte_2
(17.07.2014).
9. Va, di conseguenza, dichiarata l'estinzione dei crediti contributi portati dagli avvisi di addebito n.
33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n.
33020150001582401000, con conseguente annullamento dei citati avvisi di addebito, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai suddetti avvisi.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' , CP_1 considerata la legittimazione passiva esclusiva dell'ente creditore rispetto alla questione di prescrizione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano, tenuto conto del valore della CP_1 causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate, in
€ 2.126,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. ex art. 93 c.p.c., e di € 2.074,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, Parte_3 con distrazione in favore dell'Avv. Elisa Iannelli ex art. 93 c.p.c. (il contributo unificato di € 43,00, seppure dovuto, non risulta essere stato effettivamente versato).
Le spese di lite possono essere compensate nel rapporto tra la ricorrente e l' Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n.
33020150001582401000, con conseguente annullamento dei predetti avvisi di addebito, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte in cui ad essi si riferisce;
- condanna l' alla rifusione spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.126,50 CP_1 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pt_3 ex art. 93 c.p.c., e di € 2.074,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con
[...] distrazione in favore dell'Avv. Elisa Iannelli ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l CP_3
Lamezia Terme, 14.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Luigi Fera n. 115 presso lo studio dell'Avv. Francesca Iacoe, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219002235617000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n.
33020150001582300000 e n. 33020150001582401000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219002235617000, notificata il 3.02.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n. 33020150001582401000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali. Deduceva 1) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e collegati, giammai notificati all'opponente, oltre che la prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle somme contributive pretese;
in via subordinata, nell'ipotesi di annullamento del credito per prescrizione maturata dopo la consegna del ruolo all' di accertare l'assenza di responsabilità in capo all'Istituto opposto, con esonero CP_3 dal pagamento delle spese di lite.
3. Con memoria depositata il 5.02.2024 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_3 preliminare, la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e di quello previsto dall'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, eccependo che la propria carenza di legittimazione passiva, posto che l' era l'ente competente CP_1 alla notifica degli avvisi di addebito.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.02.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
22.09.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 2.03.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
6. Per quanto concerne il merito della controversia, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del
02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in
L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art.
618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella fattispecie in esame, la ricorrente non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n.
33020150001582401000, asseritamente notificati dall'ente impositore nelle date, rispettivamente, del
6.03.2019, 27.06.2019, 17.01.2020 e del 17.01.2020.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 3.02.2022), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, sicché l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo. Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che gli avvisi di ricevimento depositati dall' al fine di dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi CP_1 all'intimazione di pagamento opposta non sono riconducibili agli atti con essi asseritamente notificati, tenuto conto che il numero della raccomandata che compare sugli avvisi di addebito non coincide con quello riportato sui rispettivi avvisi di ricevimento. Nello specifico:
a) l'avviso di addebito n. 33020130002462703000 (relativo a contributi DM10 anno 2010) reca l'indicazione del numero di spedizione 65017558817-0, e ciononostante l' produce, a comprova CP_1 dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento contraddistinto dal numero di spedizione
64972283008-1 6.09.2019 per compiuta giacenza;
Parte_2
b) l'avviso di addebito n. 33020150001582292000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2011) reca l'indicazione del numero di spedizione 65034341885-3, e ciononostante l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento CP_1 contraddistinto dal numero di spedizione 64972281883-7, la cui notifica risulta perfezionata il
23.05.2019 per compiuta giacenza;
c) l'avviso di addebito n. 33020150001582300000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2009) reca l'indicazione del numero di spedizione 65034341886-4, e ciononostante l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento CP_1 contraddistinto dal numero di spedizione 649721446357, la cui notifica risulta perfezionata il
17.01.2020 per consegna a mani di , qualificatasi come figlia della ricorrente;
Persona_1
d) l'avviso di addebito n. 33020150001582401000 (accertamento unificato contributi IVS sul reddito eccedente il minimale anno 2010) reca l'indicazione del numero di spedizione 65034341887-5, e ciononostante l' produce, a comprova dell'asserita notifica dell'atto, l'avviso di ricevimento CP_1 contraddistinto dal numero di spedizione 649721446346, la cui notifica risulta perfezionata il
17.01.2020 per consegna a mani di , qualificatasi come figlia della ricorrente. Persona_1
Ne consegue, pertanto, che l' non ha fornito prova della rituale notificazione degli avvisi di CP_1 addebito.
Sulla scorta della documentazione prodotta dall' , non vi è prova Controparte_2 che l'ente della riscossione abbia compiuto atti interruttivi in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (3.02.2022).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale era già abbondantemente spirato nel momento in cui la ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento (3.02.2022), tenuto conto che i crediti iscritti a ruolo si riferiscono agli anni 2009, 2010 e 2011.
Alla medesima conclusione si perviene, relativamente ai soli contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi commercianti (IVS sul reddito eccedente il minimale), anche a voler considerare quale dies a quo la data di notifica dell'accertamento unificato effettuato dall' Controparte_2
(17.07.2014).
9. Va, di conseguenza, dichiarata l'estinzione dei crediti contributi portati dagli avvisi di addebito n.
33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n.
33020150001582401000, con conseguente annullamento dei citati avvisi di addebito, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita ai suddetti avvisi.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio nel rapporto tra il ricorrente e l' , CP_1 considerata la legittimazione passiva esclusiva dell'ente creditore rispetto alla questione di prescrizione, le medesime vanno poste a carico dell' e si liquidano, tenuto conto del valore della CP_1 causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni trattate, in
€ 2.126,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. ex art. 93 c.p.c., e di € 2.074,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, Parte_3 con distrazione in favore dell'Avv. Elisa Iannelli ex art. 93 c.p.c. (il contributo unificato di € 43,00, seppure dovuto, non risulta essere stato effettivamente versato).
Le spese di lite possono essere compensate nel rapporto tra la ricorrente e l' Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 33020130002462703000, n. 33020150001582292000, n. 33020150001582300000 e n.
33020150001582401000, con conseguente annullamento dei predetti avvisi di addebito, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte in cui ad essi si riferisce;
- condanna l' alla rifusione spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 2.126,50 CP_1 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pt_3 ex art. 93 c.p.c., e di € 2.074,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con
[...] distrazione in favore dell'Avv. Elisa Iannelli ex art. 93 c.p.c.;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e l CP_3
Lamezia Terme, 14.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino