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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA SATTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. IRENE SPEZZIGU CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente come segue: “1-dichiarare i coniugi separati con obbligo di reciproco rispetto;
2-affidare la casa coniugale di proprietà al 100% dei genitori della ricorrente , Pt_1 alla stessa GN che ivi abiterà con la figlia GI ES NI a partire dal 2 giugno Parte_1
2025. Le utenze verranno sostenute dalla GN non appena ella prenderà possesso della casa Pt_1 coniugale, addebitando le pregresse al signor 3-il sig. trasferirà dall'abitazione predetta i CP_1 CP_1 suoi effetti personali, tutte le suppellettili e arredi di sua proprietà, secondo l'accordo preso con la GN (All.A), nell'appartamento adiacente alla casa coniugale messo a disposizione dal padre Pt_1 della GN , , per il periodo di convalescenza e fisioterapia del che partirà Pt_1 Persona_1 CP_1 da aprile 2025, mese in cui subirà un intervento al ginocchio con impianto di protesi, fino al 30 settembre 2025. L'operazione, che sarebbe dovuta avvenire a gennaio u.s., ha subito un ritardo comunicato dal medico dott. del policlinico sassarese. Il sig. in accordo con il Per_2 CP_1 proprietario, sig. , abiterà, dunque, l'anzidetto appartamento, adiacente la casa coniugale Persona_1 che sarà affidata alla sig. ra , in Valledoria, vicolo Umberto Nobile, 1 (SS), fino al 30 Parte_1 settembre 2025, giorno in cui si trasferirà definitivamente in altra sede. Per tale periodo di vicinato tra pagina 1 di 4 occupanti gli appartamenti adiacenti si garantisce tra le parti debita distanza e nessuna interferenza, anzi chiarendo doversi instaurare rispetto reciproco seguendo le semplici regole di buon vicinato.
4-la GN fa espressa rinuncia al mantenimento per lei e per la sig.na GI ES NI pur non Pt_1 essendo le stesse economicamente indipendenti. Il sig. nulla dovrà di mantenimento nè alla CP_1 GN , né alla figlia GI ES, né al figlio da tempo già economicamente Pt_1 Per_3 indipendente. Così come pure rinuncia ad ogni altro immobile acquistato all'estero in costanza di matrimonio;
5-il sig. si impegnerà ad onorare fino ad estinzione i due finanziamenti accesi in CP_1 costanza di matrimonio per esigenze familiari quali: rateo mensile di € 146.33 rimborso mutuo, contratto con Banca Unicredit S.p.A., nonché del rateo di altro per € 266.20 per il rimborso del finanziamento contratto per esigenze di famiglia (es. acquisto auto sig.ra , corso della figlia, etc) Pt_1 con la Agos ed infine il rateo del finanziamento di €570,20 mensili per 35 rate con la CP_2
Findomestic per l'acquisto del furgone Ford Transit per il lavoro del sig.
6-dichiarare che il CP_1 terreno acquistato dal Comune di Valledoria con atto pubblico (All.1) dai coniugi il 18.07.2008 in area
C167 a Valledoria (SS), in via Botticelli, foglio 8, mappale 744, avente superficie di mq. 297, e volumetria mc.510, appartenente al comparto del piano di zona C.167 primo programma di attuazione in Valledoria, contraddistinto col numero 14, resterà al 50% di proprietà di entrambi i coniugi e si procederà al frazionamento dell'appezzamento o alla vendita dello stesso condividendo spese di divisione e/o proventi da vendita;
7-ordinare la trascrizione della sentenza di separazione all'ufficiale dello stato civile nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Perfugas, comune in cui i ricorrenti in data 26/11/1994 a Perfugas (SS), contraevano matrimonio civile;
8-in considerazione della maggiore età dei figli, saranno gli stessi a decidere se vedere e intrattenere con il padre un rapporto di convivialità”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 la sig.ra chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge esponendo di aver contratto con lui matrimonio il 26 novembre 1994 in Perfugas, CP_1 unione da cui erano nati i figli , il 16 gennaio 1995 e GI ES, il 15 giugno Persona_4
2003.
Esponeva la ricorrente che il nucleo familiare si era stabilito a Valledoria, nella dimora appartenente ai suoi genitori, che il coniuge era titolare di un'impresa edile che aveva garantito loro un buon tenore di vita ma di cui ignorava i proventi effettivi, mentre essa esponente, priva di titoli di studio, svolgeva lavori stagionali e non percepiva alcun sussidio pubblico.
Assumeva che la convivenza col coniuge era da tempo divenuta intollerabile, soprattutto a causa dei comportamenti arroganti e prevaricatori tenuti dal che avevano anche cagionato una protratta CP_1 interruzione dei rapporti fra padre e figli, tanto che il maggiore si era trasferito a Torino Per_3 dove lavorava, mentre dal mese di aprile del 2024 la figlia GI ES, maggiorenne ma non ancora indipendente, si era trasferita con la madre a Perfugas, in un immobile sempre appartenente ai nonni materni, proprio per trovare serenità e non subire le condotte vessatorie e umilianti del genitore.
Concludeva chiedendo che, pronunciata la separazione, fosse posto a carico del resistente un contributo di almeno 300 euro mensili per il mantenimento della figlia e che le fosse anche assegnata la casa familiare di Valledoria, dove l'esponente avrebbe vissuto coi due figli.
pagina 2 di 4 Si costituiva e, non opponendosi alla pronuncia sullo stato, contestava quanto esposto CP_1 dalla coniuge, sottolineando di aver sempre lavorato duramente per far fronte ai bisogni della famiglia, completando la costruzione del fabbricato di Valledoria, reso abitabile e quindi adibito a dimora familiare, e supportando coi propri mezzi gli studi e le aspirazioni professionali dei figli. Quanto al maggiore, affermava di aver consentito il suo trasferimento a Torino sostenendone i costi, ma di aver poi appreso che il ragazzo trascurava gli studi e conduceva una vita alquanto disordinata, ragione per cui i loro rapporti si erano incrinati. Aggiungeva che il rapporto con GI era sempre stato armonioso, almeno fino al trasferimento della ragazza a Perfugas con la madre, precisando di aver sostenuto le spese di un corso di formazione, nel settore dei trattamenti estetici, che aveva consentito alla figlia di conseguire la relativa professionalità e di averle anche acquistato tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività di truccatrice e di onicotecnica che ella esercitava regolarmente. Aggiungeva il che il suo reddito, già notevolmente ridotto a causa delle sue precarie condizioni di salute, era CP_1 gravato dai numerosi prestiti contratti nell'interesse della famiglia (acquisto di un'automobile in uso alla coniuge, dell'occorrente per l'attività di estetista della figlia e di un furgone necessario alla sua attività edilizia) e che la coniuge era indipendente, lavorando regolarmente come collaboratrice domestica. Concludeva quindi per il rigetto delle domande di contenuto economico.
In esito all'istruzione solo documentale della causa, le parti pervenivano alla formulazione delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
***
Dev'essere senz'altro accolta la domanda di separazione, essendo indiscussa la prospettata intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro da tempo cessata dato che i coniugi vivono di fatto separati quantomeno dal mese di aprile del 2024.
Quanto agli altri provvedimenti, ritiene il collegio che non emergano ragioni ostative alla conferma delle condizioni concordate fra le parti, considerato che quanto prospettato dal resistente circa il suo significativo contributo nell'edificazione della casa familiare e nel sostenere i costi di avvio dell'attività lavorativa della figlia non appare contestato e che, pacifico il conseguimento dell'autonomia del figlio maggiore, deve anche ritenersi che la figlia GI, che per quanto emerso ha da tempo abbandonato gli studi dedicandosi a lavori stagionali o comunque all'esercizio dell'attività di estetista, per cui ha ultimato un percorso di apprendimento, sia nelle condizioni di conseguire la propria autonomia economica svolgendo attività lavorative coerenti con la sua formazione.
Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] in [...] e , nato il 4 Parte_1 CP_1 settembre 1967 in Bucarest (Romania), alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui interamente trascritte.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Perfugas per l'annotazione della sentenza.
pagina 3 di 4 Sassari 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZIANA SATTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. IRENE SPEZZIGU CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente come segue: “1-dichiarare i coniugi separati con obbligo di reciproco rispetto;
2-affidare la casa coniugale di proprietà al 100% dei genitori della ricorrente , Pt_1 alla stessa GN che ivi abiterà con la figlia GI ES NI a partire dal 2 giugno Parte_1
2025. Le utenze verranno sostenute dalla GN non appena ella prenderà possesso della casa Pt_1 coniugale, addebitando le pregresse al signor 3-il sig. trasferirà dall'abitazione predetta i CP_1 CP_1 suoi effetti personali, tutte le suppellettili e arredi di sua proprietà, secondo l'accordo preso con la GN (All.A), nell'appartamento adiacente alla casa coniugale messo a disposizione dal padre Pt_1 della GN , , per il periodo di convalescenza e fisioterapia del che partirà Pt_1 Persona_1 CP_1 da aprile 2025, mese in cui subirà un intervento al ginocchio con impianto di protesi, fino al 30 settembre 2025. L'operazione, che sarebbe dovuta avvenire a gennaio u.s., ha subito un ritardo comunicato dal medico dott. del policlinico sassarese. Il sig. in accordo con il Per_2 CP_1 proprietario, sig. , abiterà, dunque, l'anzidetto appartamento, adiacente la casa coniugale Persona_1 che sarà affidata alla sig. ra , in Valledoria, vicolo Umberto Nobile, 1 (SS), fino al 30 Parte_1 settembre 2025, giorno in cui si trasferirà definitivamente in altra sede. Per tale periodo di vicinato tra pagina 1 di 4 occupanti gli appartamenti adiacenti si garantisce tra le parti debita distanza e nessuna interferenza, anzi chiarendo doversi instaurare rispetto reciproco seguendo le semplici regole di buon vicinato.
4-la GN fa espressa rinuncia al mantenimento per lei e per la sig.na GI ES NI pur non Pt_1 essendo le stesse economicamente indipendenti. Il sig. nulla dovrà di mantenimento nè alla CP_1 GN , né alla figlia GI ES, né al figlio da tempo già economicamente Pt_1 Per_3 indipendente. Così come pure rinuncia ad ogni altro immobile acquistato all'estero in costanza di matrimonio;
5-il sig. si impegnerà ad onorare fino ad estinzione i due finanziamenti accesi in CP_1 costanza di matrimonio per esigenze familiari quali: rateo mensile di € 146.33 rimborso mutuo, contratto con Banca Unicredit S.p.A., nonché del rateo di altro per € 266.20 per il rimborso del finanziamento contratto per esigenze di famiglia (es. acquisto auto sig.ra , corso della figlia, etc) Pt_1 con la Agos ed infine il rateo del finanziamento di €570,20 mensili per 35 rate con la CP_2
Findomestic per l'acquisto del furgone Ford Transit per il lavoro del sig.
6-dichiarare che il CP_1 terreno acquistato dal Comune di Valledoria con atto pubblico (All.1) dai coniugi il 18.07.2008 in area
C167 a Valledoria (SS), in via Botticelli, foglio 8, mappale 744, avente superficie di mq. 297, e volumetria mc.510, appartenente al comparto del piano di zona C.167 primo programma di attuazione in Valledoria, contraddistinto col numero 14, resterà al 50% di proprietà di entrambi i coniugi e si procederà al frazionamento dell'appezzamento o alla vendita dello stesso condividendo spese di divisione e/o proventi da vendita;
7-ordinare la trascrizione della sentenza di separazione all'ufficiale dello stato civile nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Perfugas, comune in cui i ricorrenti in data 26/11/1994 a Perfugas (SS), contraevano matrimonio civile;
8-in considerazione della maggiore età dei figli, saranno gli stessi a decidere se vedere e intrattenere con il padre un rapporto di convivialità”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 la sig.ra chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge esponendo di aver contratto con lui matrimonio il 26 novembre 1994 in Perfugas, CP_1 unione da cui erano nati i figli , il 16 gennaio 1995 e GI ES, il 15 giugno Persona_4
2003.
Esponeva la ricorrente che il nucleo familiare si era stabilito a Valledoria, nella dimora appartenente ai suoi genitori, che il coniuge era titolare di un'impresa edile che aveva garantito loro un buon tenore di vita ma di cui ignorava i proventi effettivi, mentre essa esponente, priva di titoli di studio, svolgeva lavori stagionali e non percepiva alcun sussidio pubblico.
Assumeva che la convivenza col coniuge era da tempo divenuta intollerabile, soprattutto a causa dei comportamenti arroganti e prevaricatori tenuti dal che avevano anche cagionato una protratta CP_1 interruzione dei rapporti fra padre e figli, tanto che il maggiore si era trasferito a Torino Per_3 dove lavorava, mentre dal mese di aprile del 2024 la figlia GI ES, maggiorenne ma non ancora indipendente, si era trasferita con la madre a Perfugas, in un immobile sempre appartenente ai nonni materni, proprio per trovare serenità e non subire le condotte vessatorie e umilianti del genitore.
Concludeva chiedendo che, pronunciata la separazione, fosse posto a carico del resistente un contributo di almeno 300 euro mensili per il mantenimento della figlia e che le fosse anche assegnata la casa familiare di Valledoria, dove l'esponente avrebbe vissuto coi due figli.
pagina 2 di 4 Si costituiva e, non opponendosi alla pronuncia sullo stato, contestava quanto esposto CP_1 dalla coniuge, sottolineando di aver sempre lavorato duramente per far fronte ai bisogni della famiglia, completando la costruzione del fabbricato di Valledoria, reso abitabile e quindi adibito a dimora familiare, e supportando coi propri mezzi gli studi e le aspirazioni professionali dei figli. Quanto al maggiore, affermava di aver consentito il suo trasferimento a Torino sostenendone i costi, ma di aver poi appreso che il ragazzo trascurava gli studi e conduceva una vita alquanto disordinata, ragione per cui i loro rapporti si erano incrinati. Aggiungeva che il rapporto con GI era sempre stato armonioso, almeno fino al trasferimento della ragazza a Perfugas con la madre, precisando di aver sostenuto le spese di un corso di formazione, nel settore dei trattamenti estetici, che aveva consentito alla figlia di conseguire la relativa professionalità e di averle anche acquistato tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività di truccatrice e di onicotecnica che ella esercitava regolarmente. Aggiungeva il che il suo reddito, già notevolmente ridotto a causa delle sue precarie condizioni di salute, era CP_1 gravato dai numerosi prestiti contratti nell'interesse della famiglia (acquisto di un'automobile in uso alla coniuge, dell'occorrente per l'attività di estetista della figlia e di un furgone necessario alla sua attività edilizia) e che la coniuge era indipendente, lavorando regolarmente come collaboratrice domestica. Concludeva quindi per il rigetto delle domande di contenuto economico.
In esito all'istruzione solo documentale della causa, le parti pervenivano alla formulazione delle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe.
***
Dev'essere senz'altro accolta la domanda di separazione, essendo indiscussa la prospettata intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro da tempo cessata dato che i coniugi vivono di fatto separati quantomeno dal mese di aprile del 2024.
Quanto agli altri provvedimenti, ritiene il collegio che non emergano ragioni ostative alla conferma delle condizioni concordate fra le parti, considerato che quanto prospettato dal resistente circa il suo significativo contributo nell'edificazione della casa familiare e nel sostenere i costi di avvio dell'attività lavorativa della figlia non appare contestato e che, pacifico il conseguimento dell'autonomia del figlio maggiore, deve anche ritenersi che la figlia GI, che per quanto emerso ha da tempo abbandonato gli studi dedicandosi a lavori stagionali o comunque all'esercizio dell'attività di estetista, per cui ha ultimato un percorso di apprendimento, sia nelle condizioni di conseguire la propria autonomia economica svolgendo attività lavorative coerenti con la sua formazione.
Le spese di lite sono compensate in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] in [...] e , nato il 4 Parte_1 CP_1 settembre 1967 in Bucarest (Romania), alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui interamente trascritte.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Perfugas per l'annotazione della sentenza.
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Il Presidente est.
Stefania Deiana
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