CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q600733-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q600733-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q600733-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR , con attività di fabbricazione di altre apparecchiature elettriche, è stata inserita per l'anno d'imposta 2020, nel piano dei controlli dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia , per essere emersa, nell'ambito del Procedimento penale 858/2021 R.G.N.R. Modello 21 in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Milano, conseguente ad una richiesta pervenuta dagli uffici finanziari della Repubblica di Polonia onde verificare, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, i rapporti intercorsi tra la Società italiana Società_1 SR e la polacca Società_2 l'esistenza di un sodalizio formato sia da Società italiane, che comunitarie, ma anche extraeuropee, coinvolte in reati di riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti.
Tra queste, oltre l'appena richiamata Società_1, anche la Società_3 SR, anch'essa italiana ed Società_4 SR, apparentemente operanti, sempre secondo la detta polizia giudiziaria, nel settore delle prestazioni della promozione aziendale e della pubblicità, in realtà, come detto più sopra, coinvolte nel riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti, peraltro tutte riconducibili al Signor
Nominativo_1, residente in [...], il quale è risultato essere gravato da precedenti penali e tributari, sempre in riferimento al citato procedimento penale.
Secondo la polizia giudiziaria le tre Società in parola, peraltro succedutesi dal 2015 al 2021, oltre ad essere una la diretta prosecuzione dell'altra, hanno operato anche nei medesimi luoghi di esercizio, con gli stessi professionisti di riferimento e i medesimi dipendenti e collaboratori, affidandosi poi anche a prestanome subalterni al detto Signor Nominativo_1.
Inoltre tutte e tre le dette Società, nell'esercizio della loro attività, apparentemente riguardante, come detto più sopra, le prestazioni di promozione aziendale e di pubblicità, consentivano a queste stesse imprese clienti, sia indebite deduzioni di costi ai fini delle imposte dirette, che altrettanto indebite detrazioni Iva.
Aggiungasi poi che il connesso controllo di estratti conto bancari ha anche rivelato che, le somme incassate per le fatture emesse da queste tre suddette Società italiane, oltre ad essere riciclate verso
Società comunitarie appartenenti allo stesso sodalizio, come la bulgara Società_1 e la maltese Società_5 , venivano poi dirottate verso Società extraeuropee in Cina,India, Hong Kong, Emirati arabi e Israele, ma con sedi in Svizzera. Inoltre, sempre secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, è emerso che sebbene le tre succitate Società italiane (la Società_1, la Società_3 e l'Società_4, avessero emesso fatture per prestazioni di promozione aziendale e pubblicità, esse poi non avrebbero quasi mai partecipato alle fiere. Mette ulteriormente conto dire che il quantum pagato dalle imprese clienti, come la Ricorrente_1 in commento, in base alle fatture emesse dalle tre surriportate Società, per il servizio nominale di promozione e pubblicità, una volta riciclatolo all'estero, esso quantum poi rientrava, sempre secondo la polizia giudiziaria di cui più sopra, nella disponibilità delle medesime imprese clienti, al netto però di una percentuale tra il 5% e il 15%, trattenuta direttamente dal summenzionato Signor
Nominativo_1, per aver egli portato a termine l'operazione di riciclaggio, di cui qui ci si sta occupando.
Essendo stata emessa da parte di Società_4 una fattura nei confronti della Ricorrente_1, relativamente a promozione pubblicitaria, per l'importo totale di € 24.424,40 comprensivo di € 20.020,00 a titolo di imponibile ai fini delle imposte dirette ed € 4.404,40 a titolo di Iva, motivo peraltro per il quale la Guardia di Finanza di
Pavia ha notificato in data 5 maggio 2023 ad Società_4 verbale nel quale è stata ricostruita la natura di quest'ultima, quale anello di un sodalizio capeggiato da Nominativo_1 strutturato: a)sia per emettere e ricevere fatture false per abbattere imponibili ai fini Iva e Imposte dirette, dopo essere state inserite in contabilità, proprio come fatto da Ads, che b)per riciclare all'estero gli importi delle stesse fatture false,
Agenzia ha notificato in data 13 giugno 2025 ad Ads, ex comma 3 dell'articolo 6 bis della legge 212/2000
(Statuto del contribuente), lo schema d'atto numero T9VQ3Q600296/2025, applicandole il termine edittale di sessanta giorni per eventuali deduzioni o memorie;
che tempestivamente sono state fatte pervenire all'Agenzia, ribadendo l'esistenza delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicità effettuate nel
2020 dalla detta Società_4(emittente, come detto più sopra, dell'appena richiamata fattura per complessivi
€ 24.424,40), in occasione della Festa del Ticino, nel corso della quale sarebbe anche intervenuta una collaborazione lavorativa con una Società denominata Società_6 Spa, che le avrebbe poi a suo dire fruttato un fatturato di € 307.216,19.
Poiché secondo l'Agenzia quanto appena precede non costituisce idonea prova, il 15 settembre 2025 ha notificato alla Ricorrente_1 in rassegna, per l'anno d'imposta 2020, l'avviso di accertamento numero T9V03Q600296/2025 e nel recuperare a tassazione ai fini Ires e Irap il suddetto importo di € 20.020,00 e ai fini Iva quello di € 4.404,40, ha anche addebitato le relative sanzioni. Poiché la Ricorrente_1 in epigrafe non ha condiviso le dette determinazioni dell'Agenzia, ha prodotto ricorso e nel chiedere l'annullamento del qui opposto avviso di accertamento, nonché il ricalcolo dell'ammontare delle sanzioni, ha eccepito: 1)la violazione dell'articolo 3 della legge 241/90, dell'articolo 7 della legge 212/2000(Statuto del contribuente), nonché dell'articolo 42 del DPR 600/73, per carente motivazione, attesa la mancata allegazione sia del summenzionato verbale della Guardia di Finanza, notificato il 5 maggio 2023 alla succitata Ads, che la mancata allegazione degli atti d'indagine dell'altrettanto summenzionato procedimento penale;
2)la violazione dell'articolo 6 bis comma 4 e dell'articolo 10 e 10 quater di cui ancora alla legge 212/2000, appena prima richiamata, tutte riguardanti la motivazione rafforzata, secondo la quale l'Agenzia avrebbe dovuto dare atto di essere state tenute in considerazione le osservazioni proposte dalla Ricorrente_1 a seguito del surriportato schema d'atto; 3)l'erronea riconduzione delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicità in commento, alle operazioni oggettivamente inesistenti;
4)la violazione dell'articolo 2697 del
Codice Civile e dell'articolo 7 comma 5 bis del Dlgs.546/92, secondo cui non soltanto chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma anche che,
l'Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio la violazione contestata con l'atto impugnato;
5)la violazione dell'articolo 19 del DPR 633/72 riguardante la detrazione dell'Iva e l'articolo 109 comma 5 del
TUIR(Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86), relativo in buona sostanza alla circostanza secondo la quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi.; 6)la illegittimità delle sanzioni irrogate.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della Ricorrente e il
Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non accoglibile la prima eccezione, avendo Agenzia riportato, nel corpo della motivazione dell'avviso di accertamento, il contenuto essenziale del verbale dal quale ha preso avvio il successivo controllo (Cass. 8016/24), risultando quindi la motivazione dell'avviso adeguata , sebbene resa per relationem. Anche la seconda eccezione non viene condivisa per aver l'Agenzia esteso la propria motivazione tenendo ben presente le osservazioni della ricorrente. Ciò è confermato dall'ampio, articolato, dettagliato e rigoroso contenuto della motivazione, che ha tenuto in debita considerazione le osservazioni proposte dalla ricorrente a seguito del surriportato schema d'atto.
Circostanza questa che ha indotto l'Agenzia a concludere non essere stata effettuata alla Festa del Ticino alcuna prestazione di promozione pubblicitaria, perché detta festa si è tenuta nel 2021, precisamente nei giorni dell'11 settembre 2021 e 12 settembre 2021, ma qui ci si sta occupando dell'anno d'imposta 2020.
Quindi la suindicata fattura per complessivi € 24.424,00 è stata emessa per una operazione inesistente.
Riguardo alla terza eccezione si osserva che le prestazioni di promozioni aziendale e di pubblicità assurgono a operazioni inesistenti quando e soltanto non sono veritiere, come nel caso de quo, visto quanto appena osservato.
Peraltro (Cass 31906/2024) in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche medianti presunzioni semplici, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta poi al contribuente, sia ai fini della detrazione Iva, che della deduzione dei costi riguardanti le imposte dirette, fornire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale, un'operazione fittizia.
In ordine poi alla quarta eccezione si osserva che (Cass 31878/2022 ) il comma 5 bis dell'articolo 7 del
Dlgs. 546/92 non modifica i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ma conferma soltanto, in buona sostanza, la centralità dell'istruttoria dibattimentale.
Neanche la quinta eccezione viene condivisa atteso che la inesistenza delle operazioni rassegna interdice l'asilo alla riferibilità e inerenza delle spese in argomento, giusto articolo 109 del TUIR, che dispone la deducibilità dei costi sostenuti, soltanto ed esclusivamente nel caso in cui essi costi siano riferiti all'attività da cui derivano i relativi ricavi.
Ovviamente ciò trascina anche l'articolo 19 del DPR 633/72 della legge Iva, che prevede la detrazione dell'Iva indicata nelle fatture di acquisto, soltanto nel caso in cui essi acquisti si riferiscono all'attività dell'impresa.
Infine, legittime si presentano le sanzioni irrogate, tenuto conto del merito finora illustrato, essendone la conseguenza accessoria.
Atteso il valore della lite, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.000.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q600733-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q600733-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q600733-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR , con attività di fabbricazione di altre apparecchiature elettriche, è stata inserita per l'anno d'imposta 2020, nel piano dei controlli dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia , per essere emersa, nell'ambito del Procedimento penale 858/2021 R.G.N.R. Modello 21 in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Milano, conseguente ad una richiesta pervenuta dagli uffici finanziari della Repubblica di Polonia onde verificare, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, i rapporti intercorsi tra la Società italiana Società_1 SR e la polacca Società_2 l'esistenza di un sodalizio formato sia da Società italiane, che comunitarie, ma anche extraeuropee, coinvolte in reati di riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti.
Tra queste, oltre l'appena richiamata Società_1, anche la Società_3 SR, anch'essa italiana ed Società_4 SR, apparentemente operanti, sempre secondo la detta polizia giudiziaria, nel settore delle prestazioni della promozione aziendale e della pubblicità, in realtà, come detto più sopra, coinvolte nel riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti, peraltro tutte riconducibili al Signor
Nominativo_1, residente in [...], il quale è risultato essere gravato da precedenti penali e tributari, sempre in riferimento al citato procedimento penale.
Secondo la polizia giudiziaria le tre Società in parola, peraltro succedutesi dal 2015 al 2021, oltre ad essere una la diretta prosecuzione dell'altra, hanno operato anche nei medesimi luoghi di esercizio, con gli stessi professionisti di riferimento e i medesimi dipendenti e collaboratori, affidandosi poi anche a prestanome subalterni al detto Signor Nominativo_1.
Inoltre tutte e tre le dette Società, nell'esercizio della loro attività, apparentemente riguardante, come detto più sopra, le prestazioni di promozione aziendale e di pubblicità, consentivano a queste stesse imprese clienti, sia indebite deduzioni di costi ai fini delle imposte dirette, che altrettanto indebite detrazioni Iva.
Aggiungasi poi che il connesso controllo di estratti conto bancari ha anche rivelato che, le somme incassate per le fatture emesse da queste tre suddette Società italiane, oltre ad essere riciclate verso
Società comunitarie appartenenti allo stesso sodalizio, come la bulgara Società_1 e la maltese Società_5 , venivano poi dirottate verso Società extraeuropee in Cina,India, Hong Kong, Emirati arabi e Israele, ma con sedi in Svizzera. Inoltre, sempre secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, è emerso che sebbene le tre succitate Società italiane (la Società_1, la Società_3 e l'Società_4, avessero emesso fatture per prestazioni di promozione aziendale e pubblicità, esse poi non avrebbero quasi mai partecipato alle fiere. Mette ulteriormente conto dire che il quantum pagato dalle imprese clienti, come la Ricorrente_1 in commento, in base alle fatture emesse dalle tre surriportate Società, per il servizio nominale di promozione e pubblicità, una volta riciclatolo all'estero, esso quantum poi rientrava, sempre secondo la polizia giudiziaria di cui più sopra, nella disponibilità delle medesime imprese clienti, al netto però di una percentuale tra il 5% e il 15%, trattenuta direttamente dal summenzionato Signor
Nominativo_1, per aver egli portato a termine l'operazione di riciclaggio, di cui qui ci si sta occupando.
Essendo stata emessa da parte di Società_4 una fattura nei confronti della Ricorrente_1, relativamente a promozione pubblicitaria, per l'importo totale di € 24.424,40 comprensivo di € 20.020,00 a titolo di imponibile ai fini delle imposte dirette ed € 4.404,40 a titolo di Iva, motivo peraltro per il quale la Guardia di Finanza di
Pavia ha notificato in data 5 maggio 2023 ad Società_4 verbale nel quale è stata ricostruita la natura di quest'ultima, quale anello di un sodalizio capeggiato da Nominativo_1 strutturato: a)sia per emettere e ricevere fatture false per abbattere imponibili ai fini Iva e Imposte dirette, dopo essere state inserite in contabilità, proprio come fatto da Ads, che b)per riciclare all'estero gli importi delle stesse fatture false,
Agenzia ha notificato in data 13 giugno 2025 ad Ads, ex comma 3 dell'articolo 6 bis della legge 212/2000
(Statuto del contribuente), lo schema d'atto numero T9VQ3Q600296/2025, applicandole il termine edittale di sessanta giorni per eventuali deduzioni o memorie;
che tempestivamente sono state fatte pervenire all'Agenzia, ribadendo l'esistenza delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicità effettuate nel
2020 dalla detta Società_4(emittente, come detto più sopra, dell'appena richiamata fattura per complessivi
€ 24.424,40), in occasione della Festa del Ticino, nel corso della quale sarebbe anche intervenuta una collaborazione lavorativa con una Società denominata Società_6 Spa, che le avrebbe poi a suo dire fruttato un fatturato di € 307.216,19.
Poiché secondo l'Agenzia quanto appena precede non costituisce idonea prova, il 15 settembre 2025 ha notificato alla Ricorrente_1 in rassegna, per l'anno d'imposta 2020, l'avviso di accertamento numero T9V03Q600296/2025 e nel recuperare a tassazione ai fini Ires e Irap il suddetto importo di € 20.020,00 e ai fini Iva quello di € 4.404,40, ha anche addebitato le relative sanzioni. Poiché la Ricorrente_1 in epigrafe non ha condiviso le dette determinazioni dell'Agenzia, ha prodotto ricorso e nel chiedere l'annullamento del qui opposto avviso di accertamento, nonché il ricalcolo dell'ammontare delle sanzioni, ha eccepito: 1)la violazione dell'articolo 3 della legge 241/90, dell'articolo 7 della legge 212/2000(Statuto del contribuente), nonché dell'articolo 42 del DPR 600/73, per carente motivazione, attesa la mancata allegazione sia del summenzionato verbale della Guardia di Finanza, notificato il 5 maggio 2023 alla succitata Ads, che la mancata allegazione degli atti d'indagine dell'altrettanto summenzionato procedimento penale;
2)la violazione dell'articolo 6 bis comma 4 e dell'articolo 10 e 10 quater di cui ancora alla legge 212/2000, appena prima richiamata, tutte riguardanti la motivazione rafforzata, secondo la quale l'Agenzia avrebbe dovuto dare atto di essere state tenute in considerazione le osservazioni proposte dalla Ricorrente_1 a seguito del surriportato schema d'atto; 3)l'erronea riconduzione delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicità in commento, alle operazioni oggettivamente inesistenti;
4)la violazione dell'articolo 2697 del
Codice Civile e dell'articolo 7 comma 5 bis del Dlgs.546/92, secondo cui non soltanto chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma anche che,
l'Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio la violazione contestata con l'atto impugnato;
5)la violazione dell'articolo 19 del DPR 633/72 riguardante la detrazione dell'Iva e l'articolo 109 comma 5 del
TUIR(Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86), relativo in buona sostanza alla circostanza secondo la quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi.; 6)la illegittimità delle sanzioni irrogate.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della Ricorrente e il
Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene non accoglibile la prima eccezione, avendo Agenzia riportato, nel corpo della motivazione dell'avviso di accertamento, il contenuto essenziale del verbale dal quale ha preso avvio il successivo controllo (Cass. 8016/24), risultando quindi la motivazione dell'avviso adeguata , sebbene resa per relationem. Anche la seconda eccezione non viene condivisa per aver l'Agenzia esteso la propria motivazione tenendo ben presente le osservazioni della ricorrente. Ciò è confermato dall'ampio, articolato, dettagliato e rigoroso contenuto della motivazione, che ha tenuto in debita considerazione le osservazioni proposte dalla ricorrente a seguito del surriportato schema d'atto.
Circostanza questa che ha indotto l'Agenzia a concludere non essere stata effettuata alla Festa del Ticino alcuna prestazione di promozione pubblicitaria, perché detta festa si è tenuta nel 2021, precisamente nei giorni dell'11 settembre 2021 e 12 settembre 2021, ma qui ci si sta occupando dell'anno d'imposta 2020.
Quindi la suindicata fattura per complessivi € 24.424,00 è stata emessa per una operazione inesistente.
Riguardo alla terza eccezione si osserva che le prestazioni di promozioni aziendale e di pubblicità assurgono a operazioni inesistenti quando e soltanto non sono veritiere, come nel caso de quo, visto quanto appena osservato.
Peraltro (Cass 31906/2024) in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche medianti presunzioni semplici, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta poi al contribuente, sia ai fini della detrazione Iva, che della deduzione dei costi riguardanti le imposte dirette, fornire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale, un'operazione fittizia.
In ordine poi alla quarta eccezione si osserva che (Cass 31878/2022 ) il comma 5 bis dell'articolo 7 del
Dlgs. 546/92 non modifica i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ma conferma soltanto, in buona sostanza, la centralità dell'istruttoria dibattimentale.
Neanche la quinta eccezione viene condivisa atteso che la inesistenza delle operazioni rassegna interdice l'asilo alla riferibilità e inerenza delle spese in argomento, giusto articolo 109 del TUIR, che dispone la deducibilità dei costi sostenuti, soltanto ed esclusivamente nel caso in cui essi costi siano riferiti all'attività da cui derivano i relativi ricavi.
Ovviamente ciò trascina anche l'articolo 19 del DPR 633/72 della legge Iva, che prevede la detrazione dell'Iva indicata nelle fatture di acquisto, soltanto nel caso in cui essi acquisti si riferiscono all'attività dell'impresa.
Infine, legittime si presentano le sanzioni irrogate, tenuto conto del merito finora illustrato, essendone la conseguenza accessoria.
Atteso il valore della lite, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.000.