Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3672/2024 R.G. promossa da Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIANI ANDREA, con elezione di C.F._1 domicilio in VIA FIESCHI 3/30 16121 GENOVA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
, con elezione di domicilio in VIA RENATO FUCINI, 48 00137 Controparte_1
ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte opponente:
I) In via principale:
• accertare e dichiarare la inesistenza, nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notifica del titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1325/202 (doc. 1), nonché accertare e dichiarare la inesistenza, nullità e/o inefficacia e/o invalidità della notifica del successivo atto di precetto (doc. 2) e dei pignoramenti presso terzi (doc. 3 e doc. 4),
• accertare e dichiarare in ogni caso la nullità del precetto per violazione dell'art. 480 II comma c.p.c., • accertare e dichiarare conseguentemente la nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dall'Avv. contro presso CP_1 Parte_1 CP_2
e nonché presso i Sig.ri e ,
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_2
• adottare conseguentemente ogni provvedimento ripristinatorio e in particolare la liberazione delle somme pignorate con gli atti di pignoramento suddetti e/o la ripetizione delle somme assegnate.
II) In via concorrente e/o subordinata e in ogni caso nel merito:
• accertare e dichiarare in ogni caso che il Sig. non ha diritto a procedere ad Parte_1 esecuzione forzata non avendo alcun credito nei confronti del Sig. stante la Parte_1
pagina 1 di 7
Tribunale di Genova sospendere occorrendo il presente giudizio ex art. 624 e/o 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1325/2023.
III) Sempre in via subordinata e/o concorrente alle conclusioni di cui sub I e II e in ogni caso nel merito:
• dichiarare ed accertare in ogni caso che l'Avv. non ha diritto a procedere ad CP_1 esecuzione forzata oltre all'importo capitale stabilito nel decreto ingiuntivo n. 1325/2023 pari ad Euro 16.500,00, dichiarando non dovute le ulteriori somme indicate nel precetto pari ad Euro
7.575,48,
IV) In ogni caso e nel merito:
• Condannare l'Avv. alla restituzione di tutti gli importi in via di denegata ipotesi CP_1 assegnati e incassati a seguito dell'esecuzione forzata per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi;
• Condannare in ogni caso l'Avv. al risarcimento danni per l'illegittimità CP_1 dell'esecuzione e comunque per le frasi offensive proferite negli atti difensivi nella somma pari a non meno di Euro 20.000,00 o in quella maggiore o minore liquidata dal Tribunale in via equitativa oltre rivalutazione ed interessi.
Vinte in ogni caso le spese e gli onorari di causa
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis;
a) in via preliminare, non ricorrendo i presupposti invocati dall'art. 624 c.p.c., rigettare la domanda di sospensione di tale giudizio;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della avversaria domanda e, per l'effetto, rigettarla, con conseguente conferma, in ogni sua parte, dell'Ordinanza del giudice dell'esecuzione, Dott.ssa Andreina Gastaldo, ed infondatezza, con conseguente rigetto di quella connessa, diretta ad ottenere la condanna, a carico dell'Avv. , alla restituzione di Controparte_1 ogni somma assegnata ed incassata da quest'ultimo, a seguito della riferita esecuzione forzata;
c) accertare e dichiarare, invece, la fondatezza in fatto ed in diritto, della avversaria domanda sull'Insussistenza Parziale del Credito Azionato, rispetto a quello Riconosciuto nel Decreto Ingiuntivo n. 1325/2023 (R.G. 972/2023 del Tribunale Civile di Genova, e, per l'effetto, accoglierla nei limiti sopra indicati;
d) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'ulteriore domanda, proposta dal Sig. Parte_1 diretta a richiedere la condanna, a carico dell'Avv. al pagamento, a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, della somma di € 20.000,00 e/o di quella che risulterà di giustizia, e, per l'effetto, rigettarla integralmente;
e) accertare e dichiarare, infine, l'erroneità del valore di causa del presente giudizio, per avere l'istante dichiarato, nel proprio libello introduttivo, come la stessa avesse un valore nei limiti di € 26.000,00, essendo, al contrario, di gran lunga superiore e, comunque, non inferiore ad € 44.084,48 (€24.084,48 +
€ 20.000 = € 44.084,48), con conseguente pagamento, a carico della parte istante, del corrispondente contributo unificato.
f) con condanna al pagamento del compenso, maggiorato delle Spese Generali (15%), in funzione delle
Tabelle Forensi di cui al D.M. n. 55/2014, successivamente integrato con il D.M. 147/2022, oltre oneri di legge, da porsi a carico della parte soccombente”.
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 5 aprile 2024, il sig. ha introdotto la fase di Parte_1 merito dell'opposizione proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c. nelle procedure esecutive mobiliari riunite n.2811/2023 e 2815/2023. Con ordinanza del 12 febbraio 2024, il G.E. aveva sospeso parzialmente l'esecuzione; anche il
Collegio, cui l'odierno opponente si era rivolto con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., si era pronunciato per la sospensione della procedura, limitatamente all'importo di 7.786,85 euro
(rispetto alla maggiore somma di 26.574,65 euro di cui al precetto).
In via preliminare, parte opponente ha domandato la sospensione del giudizio ex artt. 624 e/o 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.1325/2023, titolo posto alla base delle esecuzioni riunite (l'avv. aveva ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo con riferimento a crediti derivanti dall'attività di amministratore di sostegno del padre del sig. . Parte_1
Nel merito, l'attore ha eccepito la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo, del precetto e dei pignoramenti presso terzi, tutte effettuate dagli ufficiali giudiziari ex art. 143 c.p.c., ma senza aver compiuto le indagini preliminari richieste dalla giurisprudenza della Cassazione. In particolare, l'opposto era a conoscenza dell'indirizzo dell'opponente (residente presso la casa comunale di Genova, con domicilio registrato presso l'albergo Panson di Piazza delle Erbe
n.5R) e tale indirizzo risultava dagli atti depositati nel fascicolo dell'amministrazione di sostegno. Inoltre, l'opposto avrebbe dovuto procedere alla notifica del titolo esecutivo presso l'ultima residenza del de cuius ex art. 477/2 c.p.c.
Il sig. a altresì dedotto: Parte_1
• la nullità del precetto ex art. 480/2 c.p.c., mancando l'avvertimento al debitore circa la facoltà di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento;
• l'assenza del diritto di procedere in via esecutiva in capo all'opposto, che non aveva notificato all'opponente il decreto di liquidazione del giudice tutelare;
• l'inadempimento dell'avv. alle proprie incombenze nella gestione del CP_1 patrimonio dell'amministrato;
• in subordine, l'assenza del diritto dell'opposto di procedere di via esecutiva per 7.575,48 euro (differenza tra il credito azionato e il capitale di cui al decreto ingiuntivo).
Parte opponente ha infine domandato la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni cagionati a causa dell'illegittimità della procedura e delle frasi offensive contenute negli atti difensivi (frasi, di cui ha chiesto la cancellazione).
Costituendosi con comparsa del 3 luglio 2024, l'avv. ha domandato il CP_1 rigetto dell'opposizione, salvo accoglimento della sola domanda di insussistenza parziale del credito azionato (come già disposto dalle ordinanze del G.E. del 12 febbraio 2024 e del Collegio dell'11 aprile 2024). L'avvocato, in primo luogo, si è opposto alla domanda di sospensione, evidenziando come il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo avesse rigettato l'istanza cautelare proposta in pagina 3 di 7 quella sede e, di conseguenza, il G.E. avesse assegnato all'opposto le somme che gli spettavano.
Nel merito, ha così replicato alle deduzioni di controparte:
• le notifiche, valide, erano state effettuate nel rispetto dei principi elaborati dalla Cassazione. L'opponente non aveva informato l'opposto dell'elezione di domicilio, né vi era prova della conoscenza dell'indirizzo: nella richiesta di accesso al fascicolo dell'amministrazione di sostegno, il legale del sig. aveva indicato una Parte_1 semplice e presunta residenza del proprio cliente;
inoltre, l'opposto aveva verificato che la controparte non era mai stata residente in piazza delle Erbe 5R, come dimostrato dai certificati anagrafici storici e di residenza allegati alle richieste di notifica. Inoltre, sempre con riferimento alle notifiche, non poteva trovare applicazione l'art. 477/2 c.p.c. perché il titolo era stato ottenuto nei confronti dell'erede (odierno opponente) e non invece del de cuius;
• il precetto era valido: secondo la Cassazione, “l'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480, comma secondo, secondo periodo, c.p.c. (…) che prescrive che il creditore procedente debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (…) costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto” (Cass. 23343/2022);
• il procedente aveva senz'altro il diritto di agire in via esecutiva: il credito era provato dal decreto di liquidazione del giudice tutelare (decreto, conosciuto dall'opponente).
L'opposto, infine, ha dedotto l'infondatezza anche delle domande di risarcimento del danno.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie istruttorie. L'avv. ha eccepito che il valore del giudizio non era pari a 24.084,48 euro CP_1
(somma di cui all'atto di precetto) ma a 44.084,48 euro, avendo controparte domandato la condanna al risarcimento dei danni per 20.000,00 euro. Sul punto, l'opponente ha replicato come non fosse compito dell'opposto, né del giudice, quello di sindacare il valore dichiarato dall'attore ai fini del contributo unificato. In via istruttoria, l'opponente ha domandato l'esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico dell'opposto, degli originali del decreto ingiuntivo, del precetto e dei pignoramenti presso terzi con le rispettive relazioni di notificazione, nonché l'ordine di esibizione, a carico di
[...]
, degli estratti del conto corrente intestato al sig. e al padre per il CP_3 Parte_1 periodo tra dicembre 2018 e maggio 2022 e degli ordini di investimento relativi al medesimo periodo;
ha altresì domandato che venisse ordinato a di esibire il rapporto di CP_5 spedizione di una raccomandata inviata dal all'avvocato. Sempre in via Parte_1 istruttoria, ha insistito per il licenziamento di CTU contabile o, in alternativa, per l'acquisizione delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ha infine dedotto capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, relativi ai beni che erano stati presenti nell'immobile di Roma, Via Portuense n.535/16, prima di venire dallo stesso asportati.
pagina 4 di 7 Il convenuto si è opposto alle richieste istruttorie, ritenute inammissibili perché non attinenti all'oggetto della causa;
inoltre, le domande erano già state formulate - e non accolte - in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025, resa all'esito dell'udienza del 15 gennaio, le istanze istruttorie sono state dichiarate inammissibili ed è stata fissata udienza per la decisione, in trattazione scritta, al 16 aprile 2025.
Le parti hanno infine depositato le comparse conclusionali e le relative repliche.
L'opponente ha contestato la regolazione delle spese di lite (all'esito dell'accoglimento parziale dell'opposizione, erano state poste a carico - per la parte non compensata - del sig.
, domandando che le spese delle fasi sommaria e di merito venissero poste a Parte_1 carico di controparte.
Prima di affrontare il merito dell'opposizione, occorre pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo. La domanda, qualificata dall'opponente come sospensione “ex art. 624 e/o 295 c.p.c.”, non può essere accolta, non essendo possibile disporre la sospensione ex art. 624 c.p.c. nella presente fase di merito oppositivo;
inoltre, non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. (con ordinanza del 28 marzo 2024, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha respinto integralmente l'istanza cautelare dell'opponente).
Ciò premesso, si può ora esaminare il merito. L'opposizione deve essere accolta limitatamente alla domanda con cui il sig. ha Parte_1 dedotto l'insussistenza parziale del credito azionato dal procedente (domanda, la cui fondatezza
è stata riconosciuta anche dall'avv. ). CP_1
Deve perciò essere confermato quanto già rilevato sul punto dall'ordinanza resa dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., e cioè che non è dovuta la somma di 7.786,85 euro, rispetto alla quale il creditore non è munito di titolo esecutivo (somma così composta: 4.552,85 euro a titolo di IVA, avendo il creditore rinunciato in udienza a detti importi, più 3.234,00 euro per spese generali 15% sul capitale e c.p.a. 4% sulla somma tra capitale e spese generali).
Ogni diversa e ulteriore doglianza dell'opponente è invece infondata.
In primo luogo, non può essere accolta la domanda con cui il debitore ha dedotto la nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo, del precetto e dei pignoramenti.
Come rilevato, seppur nei limiti della cognizione sommaria tipica delle relative fasi, nelle ordinanze del G.E. e del Collegio, infatti, le notifiche sono state effettuate correttamente.
L'ufficiale giudiziario, incaricato dal creditore di effettuare la notifica presso l'ultima residenza risultante dai dati anagrafici (Via alla Casa Comunale n.1), recatosi presso la Casa Comunale di Via di Francia n.1 e appreso dell'impossibilità di accettare atti giudiziari indirizzati in Via alla
Casa Comunale n.1, ha correttamente proceduto ex art. 143 c.p.c.
Sussistono, in particolare, entrambi i requisiti richiesti dalla Cassazione per la validità di tale tipologia di notifica: la diligente ricerca dell'effettivo indirizzo del destinatario e l'incolpevole ignoranza di tale indirizzo da parte del creditore. pagina 5 di 7 Quanto al primo requisito, l'ufficiale giudiziario ha dato conto delle ricerche effettuate presso gli uffici del Comune, dove si è visto opporre un rifiuto alla ricezione dell'atto, in un momento in cui la residenza presso la struttura alberghiera di Piazza delle Erbe n.5R non risultava ancora dai dati anagrafici.
Quanto al secondo requisito, si ritiene che il procedente, secondo l'ordinaria diligenza effettivamente adottata, non avrebbe potuto conoscere l'indirizzo di Piazza delle Erbe, stante l'irrilevanza della mera indicazione di cui all'istanza di visibilità dell'8 novembre 2021
(indicazione, che non ha trovato riscontro nelle risultanze anagrafiche).
Inoltre, come osservato nell'ordinanza collegiale, non può ritenersi atto dovuto la richiesta telefonica dell'indirizzo corretto al debitore, il quale avrebbe potuto indicare un luogo errato proprio al fine di evitare la ricezione degli atti.
Parimenti infondata è la domanda con cui l'opponente ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 477/2 c.p.c.: nel caso di specie, infatti, il titolo esecutivo contiene una condanna diretta nei confronti dell'opponente, mentre l'art. 477 c.p.c. si riferisce alla diversa fattispecie in cui vi sia un “titolo esecutivo contro il defunto”.
Non merita accoglimento neppure la doglianza con cui è stata dedotta la nullità del precetto ex art. 480/2 c.p.c. a causa dell'omesso avvertimento al debitore circa la facoltà di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento. Il mancato avviso, infatti, non ha incidenza sugli effetti né sulla funzione del precetto, che è atto meramente prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata. Il debitore potrebbe impugnare il primo atto del procedimento esecutivo di cui abbia avuto conoscenza legale dopo la notifica del precetto carente dell'avviso nella sola ipotesi - invero non ricorrente nel caso in esame - in cui assuma che la mancata formulazione dell'avvertimento gli abbia impedito di avvalersi tempestivamente delle soluzioni alternative, prospettando nel contempo come l'accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore avrebbero potuto scongiurare l'inizio del processo esecutivo o impedirne la prosecuzione. L'opposizione deve essere respinta anche nella parte in cui l'attore ha eccepito l'assenza del diritto del creditore di procedere in via esecutiva, e ciò per non aver notificato al debitore il decreto di liquidazione del giudice tutelare. Il sig. successivamente alla Parte_1 liquidazione, ha infatti consultato il fascicolo telematico dell'amministrazione di sostegno in almeno tre occasioni. Inoltre, le doglianze relative al modo in cui l'opposto sarebbe stato inadempiente rispetto ai compiti allo stesso spettanti quale amministratore di sostegno non rientrano nell'oggetto della presente opposizione.
Non può essere accolta, infine, la richiesta di risarcimento dei danni che sarebbero stati cagionati al debitore dall'azione esecutiva e, in particolare, dalle espressioni contenute nella comparsa di risposta dell'avv. del 24 gennaio 2024. CP_1
Perché possa esserne disposta la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., oltre al risarcimento del danno, le espressioni contenute negli scritti difensivi devono essere “offensive o sconvenienti” e quindi, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e pagina 6 di 7 merito, devono apparire “dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive (…)” (v.
Cass. 21031/2016). Nel caso di specie, l'attinenza - seppur indiretta - con la materia controversa bilancia la scelta, non sempre accorta, delle espressioni inserite dal convenuto nella comparsa di risposta;
espressioni, che appaiono preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni dell'attore e, comunque, non rivelano una esclusiva volontà offensiva e denigratoria. L'accoglimento solo parziale dell'opposizione (negli identici termini in cui, peraltro, era stato definito il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.) giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
la restante quota deve essere posta a carico dell'opponente.
L'importo, liquidato come in dispositivo, è calcolato applicando i parametri medi previsti dalla tabella, allegata al DM 55/2014, relativa ai giudizi ordinari di cognizione davanti al tribunale;
in particolare, lo scaglione di valore cui deve farsi riferimento è quello compreso tra 5.201 e 26.000 euro: l'eccezione di parte opposta, secondo cui il valore della causa sarebbe pari a
44.084,48 euro, è infatti inammissibile perché tardiva (è stata sollevata con la prima memoria istruttoria, e non invece nella prima difesa, come previsto dall'art. 14/2 c.p.c.).
PQM
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, In parziale accoglimento dell'opposizione presentata dal sig. dichiara che la Parte_1 somma di 7.786,85 euro non è dovuta dall'opponente all'opposto;
Compensa per metà tra le parti le spese del presente giudizio;
Condanna il sig. a rifondere all'avv. la Parte_1 Controparte_1 restante quota, che si liquida in complessivi 1.750,00 euro oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Genova, il 18.4.25 il Giudice
Andrea Balba
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